EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
1. Decreto legge 2 dicembre 2020, N. 158
(C.d. D.L. FESTIVITA’)
2. DPCM 3 dicembre 2020
È stato pubblicato, nella GU n. 299 del 2 dicembre 2020, il Decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158 (all.1), contenente nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con l’adozione di adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus, anche in vista delle imminenti festività.
Strettamente connesso con il decreto legge di cui sopra, nella GU n. 301, del 3 dicembre 2020, N. 301, è stato altresì pubblicato il DPCM 3 dicembre 2020 (all.2) con cui vengono adottate ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19. Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute del 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 (riferite alle c.d. zone arancioni e rosse), continuano ad applicarsi fino alla data di adozione di una nuova ordinanza e, comunque, non oltre il 6 dicembre 2020.
Le disposizioni del nuovo DPCM (salvo diversi termini di
durata previsti per le singole misure) si applicano in sostituzione di quelle
contenute nel DPCM del 3 novembre 2020 e saranno efficaci dal 4 dicembre
al 15 gennaio 2021, salvo ulteriori future modifiche.
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IL DECRETO
LEGGE 2 DICEMBRE 2020, N. 158.
Il provvedimento interviene
principalmente sul termine massimo di vigenza delle misure adottate con i decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), in attuazione dei
decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33, per fronteggiare
nel modo più efficace l'emergenza in atto, estendendone la durata da 30 a
50 giorni.
Inoltre, si statuisce:
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per il periodo
che va dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita tra
territori di diverse Regioni o Province autonome;
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nelle giornate
del 25 e del 26 dicembre 2020, nonché del 1° gennaio 2021, il divieto di ogni spostamento tra comuni,
salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da
situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Resta, invece, consentito
il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
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nelle giornate
del 25 e del 26 dicembre 2020 nonché del 1° gennaio 2021, il
divieto di spostamento verso le seconde case ubicate in altra regione o
provincia autonoma o in altro comune.
Infine, si
dispone che, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, con DPCM
possano essere adottate, per tutto il territorio nazionale, specifiche misure indipendentemente
dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario delle diverse Regioni
e Province autonome.
Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione in GU, cioè il 3 dicembre 2020, e sarà presentato alle Camere per
la sua conversione in legge.
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IL DPCM 3 DICEMBRE 2020: LE NUOVE MISURE
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USO
OBBLIGATORIO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E MISURE ANTIASSEMBRAMENTO
Confermato
l’obbligo di indossare sempre dispositivi di protezione delle vie respiratorie,
sia nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in
passato, sia nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private e anche
in tutti i luoghi all’aperto.
Fanno
eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, i casi in cui,
per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita
in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non
conviventi.
Sono, in
ogni caso, fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le
attività economiche, produttive, amministrative e sociali.
Conseguentemente,
nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza,
così come le linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Restano
esclusi da tali obblighi:
-
i
bambini di età inferiore ai sei anni;
-
i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi
ultimi versino nella stessa incompatibilità;
-
i soggetti durante lo svolgimento
dell’attività sportiva.
È
fortemente raccomandato l’uso di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone
non conviventi.
Permane l’obbligo
di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte
salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di
cui all’articolo 2, dell’ordinanza 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento
della protezione civile.
Dalle
ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31
dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, sono
consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative, da situazioni di necessità ovvero motivi di salute.
È fortemente raccomandato a tutte le
persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati,
salvo per esigenze lavorative, motivi di salute, per situazioni di necessità,
per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Per
tutta la giornata o in determinate fasce orarie, può essere disposta la chiusura
al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare
situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli
esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
È fatto obbligo nei locali pubblici o
aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre
all’entrata del locale un cartello con l’indicazione del numero massimo
di persone ammissibile contemporaneamente, in base ai protocolli e alle linee
guida vigenti.
Possono
continuare ad essere utilizzate mascherine c.d. di comunità, ovvero
mascherine monouso o mascherine lavabili (anche auto-prodotte) in materiali
multistrato che garantiscano comfort e respirazione, con forma e aderenza
adeguate a garantire la copertura dal mento al di sopra del naso.
L’utilizzo
delle mascherine si aggiunge alle altre misure di contenimento, come il
distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani, che restano
prioritarie e invariate.
È fatto
obbligo ai soggetti con infezione respiratoria con febbre (superiore a 37.5°)
di rimanere nel proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
L’accesso
a parchi, ville e simili, è subordinato al rigoroso rispetto del
divieto di assembramento nonché al rispetto della distanza interpersonale di
almeno un metro.
Consentito
l’accesso dei minori, accompagnati da familiari o da persone addette alla loro
cura, ad aree gioco, in ville, parchi e simili, per svolgere attività
ludica e ricreativa all’aperto, sempre con il rispetto delle misure di
distanziamento e delle linee guida del Dipartimento per le politiche della
famiglia di cui all’allegato 8 del provvedimento in esame.
Sospese
le attività dei parchi tematici e parchi divertimento.
È
consentito l’accesso di bambini e ragazzi in luoghi per lo svolgimento di
attività ludiche, ricreative e educative, al chiuso o all’aperto, con
l’ausilio di operatori a ciò abilitati e con obbligo di adottare protocolli di
sicurezza conformi alle linee guida del Dipartimento per le politiche della
famiglia indicate nell’allegato n. 8 del presente provvedimento.
Consentita
l’attività motoria e sportiva all’aperto, purché nel pieno rispetto
della distanza di sicurezza di almeno due metri per l’attività sportiva e di
almeno un metro per ogni altra attività, salvo sia necessaria la presenza di
accompagnatori per i minori o per i soggetti non totalmente autosufficienti.
Sospesi
gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di
squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato.
Restano
consentiti solo gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse
nazionale, nei settori professionistici o dilettantistici, dal CONI, dal
Comitato italiano paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni nazionali,
all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto
senza la presenza di pubblico, nel pieno rispetto dei protocolli e linee guida
vigenti.
Sospesa l’attività
di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali,
ad eccezione di quelli dotati di presidio sanitario obbligatorio ovvero che
effettuino la prestazione di livelli essenziali di assistenza.
Ferma restando
la sospensione delle attività di palestre e piscine, l’attività sportiva di
base e l’attività motoria in genere, svolte all’aperto presso centri e
circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto del
distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee
guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva
italiana (FMSI).
Sospese
anche le attività di centri ricreativi, centri sociali e culturali.
Vietate
le gare, competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto con
carattere amatoriale, così come individuati con provvedimento del Ministro per
le politiche giovanili e lo sport.
Sospesa,
altresì, l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e
l’attività formativa di avviamento relative a sport di contatto, nonché tutte
le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto.
Lo
svolgimento di manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma
statica, a condizione che siano rispettate le distanze sociali, le altre misure
di contenimento e le prescrizioni imposti dal questore competente.
Sospese
le attività di sale gioco, scommesse, sale bingo e casinò, anche se
svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
Sospesi
gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto,
cinematografiche o all’aperto.
Sospese,
altresì, tutte le attività in sale da ballo, discoteche o locali assimilati,
all’aperto e al chiuso.
Vietate
le feste nei luoghi chiusi o all’aperto, comprese quelle conseguenti allo
svolgimento di celebrazioni civili o religiose.
Per le abitazioni
private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai
conviventi, salvo per esigenze lavorative o situazioni di assoluta necessità e
urgenza.
Vietate
le sagre, fiere e ogni altro evento analogo.
Restano
sospesi tutti gli eventi che implichino assembramenti sia al chiuso che
all’aperto, quando non è possibile garantire il distanziamento sociale.
Sono sospese tutte le
attività convegnistiche, congressuali e simili, in presenza. Ammesso il loro
svolgimento con l’utilizzo delle modalità a distanza.
Nelle p.a. le riunioni dovranno svolgersi
con “modalità a distanza”, salvo l’esistenza di motivate ragioni;
è, altresì, fortemente raccomandato di svolgere le riunioni private con le “modalità
a distanza”.
L’accesso
ai luoghi di culto è consentito attraverso la predisposizione di misure
tali da evitare assembramenti, tenuto conto dei luoghi e in ogni caso in modo
tale da garantire il distanziamento tra le persone di almeno un metro.
Lo
svolgimento di funzioni religiose con la partecipazione di più persone è
condizionato al rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e le
confessioni religiose di cui agli allegati da 1 a 7 del decreto in esame.
Sospeso
l’accesso a musei e altri luoghi di cultura, individuati ai sensi
dell’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
D.lgs. n. 42/2004.
Sul fronte scuola, resta
confermata la didattica in presenza per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per
l’infanzia, ma è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione, salvo per i
bambini di età inferiore a 6 anni, o per i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l’uso della mascherina. Nelle istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado, invece, dovranno essere adottate forme
flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che il 100%
delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica a distanza
(didattica digitale integrata). A partire, però, dal 7 gennaio 2021,
dovrà essere assicurato che il 75% degli studenti delle predette istituzioni
scolastiche, possa svolgere l’attività didattica in presenza. Resta salva
la possibilità di svolgere la didattica in presenza nel caso di laboratori o al
fine di mantenere una relazione educativa diretta a garantire l’effettiva
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
particolari.
Anche le Università
dovranno organizzare i corsi tenendo conto del quadro epidemiologico della
Regione di appartenenza, con l’utilizzo di “didattica in presenza o a
distanza”.
Vietati i
viaggi d’istruzione (gite scolastiche), i gemellaggi e simili.
I corsi di formazione, sia
pubblici che privati, possono svolgersi esclusivamente con modalità a distanza.
Consentiti
solo i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i
medici di formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle
professioni sanitarie e medica, possono continuare ad essere svolti anche con
modalità a distanza (non in presenza). Altresì, sono consentiti i corsi
formazione per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di
merci e viaggiatori e quelli per il conseguimento delle certificazioni utili
per l’esercizio della professione di lavoratore marittimo. Consentiti
i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a
condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla
possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-COV-2
nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, pubblicato dall’INAIL.
Confermato
il divieto per gli accompagnatori di pazienti di permanere nelle sale di
attesa degli ospedali o nei dipartimenti per le emergenze. L’accesso di parenti
e visitatori in strutture sanitarie e di ospitalità a lunga degenza,
residenze sanitarie (RSA), strutture residenziali o riabilitative, strutture
residenziali per anziani, autosufficienti o non, è limitata ai soli casi
indicati dalla direzione sanitaria della struttura, la quale dovrà adottare
tutte le misure necessarie atte a prevenire il rischio di contagi.
Chiusi
gli impianti sciistici fino al 6 gennaio 2021.
Gli
stessi possono essere utilizzati solo da atleti professionisti e non
professionisti riconosciuti di competenti Comitati (CONI, CIP) e dalle
rispettive federazioni sportive nazionali ed internazionali. A partire dal 7
gennaio 2021, invece, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali,
subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome, validate dal Comitato
tecnico-scientifico, dirette ad evitare assembramenti di persone.
Le
attività delle strutture ricettive potranno essere esercitate a
condizione che sia rispettato il distanziamento sociale, con garanzia della
distanza interpersonale di almeno un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei
protocolli e linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle
Regioni.
Particolari
misure sono dettate per i viaggi da e per l’estero, con limitazioni per
l’ingresso nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o
soggiornato negli Stati e territori individuati dall’elenco E dell’allegato 20
del decreto in commento, salvo ricorrano motivi legati a esigenze lavorative,
di salute, assoluta urgenza, di studio o rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza.
Le attività
commerciali al dettaglio sono consentite a condizione che sia assicurato
l’ingresso dilazionato, la distanza interpersonale di almeno un metro e che
venga impedito di sostare nei locali più del tempo necessario per l’acquisto
dei beni.
Resta
fermo il rispetto dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il
rischio di contagio nel settore di riferimento adottati dalle Regioni o
Province autonome.
Nelle
giornate festive e prefestive, sono chiusi gli esercizi commerciali posti
all’interno di centri commerciali, dei mercati, parchi commerciali, gallerie
commerciali e simili, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari,
punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi
ed edicole.
Fino al
6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita
fino alle ore 21.00.
Le attività
di ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie e simili) sono consentite dalle
ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un
massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
Dopo le
18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico.
Consentita,
senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi, nelle strutture
ricettive solo per i clienti che vi siano alloggiati.
Dalle
ore 18.00 del 31 dicembre e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, però, la
ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive, è consentita solo
con servizio in camera.
Consentite,
altresì, le attività di ristorazione con consegna a domicilio, nel pieno
rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per il
trasporto e, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto, con divieto di
consumazione in piedi o nelle adiacenze dei locali.
Continuano
ad essere consentite le attività di mense e del catering continuativo su
base contrattuale, purché nel rispetto della distanza interpersonale di almeno
un metro.
Restano
aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande negli
ospedali, negli aeroporti, nei porti e nelle aree di servizio e rifornimento
carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, con
obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Le
attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione
che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la
compatibilità dello svolgimento con l’andamento della situazione epidemiologica
nei loro territori e che individuino protocolli o linee guida utili a prevenire
o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento.
Restano
garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché le
attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione
agro-alimentare comprese le attività delle filiere che forniscono beni e
servizi, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Sul
fronte del trasporto pubblico locale e ferroviario regionale, ad
esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un riempimento non
superiore al 50 per cento della capienza. Detto coefficiente sostituisce quelli
diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.
Il
Presidente della Regione determina la programmazione del servizio erogato dalle
aziende del trasporto pubblico, per la riduzione o soppressione dei servizi per
l’attuazione di interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza,
garantendo i servizi minimi essenziali la cui erogazione deve, in ogni caso,
essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento nelle fasce orarie
in cui si registra la maggiore presenza degli utenti. Allo stesso modo il
Ministro dei trasporti, può disporre, riduzioni, sospensioni o limitazioni dei
servizi di trasporto, nazionale ed internazionale, ferroviario, aereo,
marittimo e nelle acque interne.
Rispetto
alle attività professionali, è fortemente raccomandato:
-
lo
svolgimento delle stesse attraverso il lavoro agile, se suscettibili di essere
svolte nel proprio domicilio o a distanza;
-
di
incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri
strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
-
di
assumere protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di
utilizzare dispositivi di protezione individuale;
-
di
implementare le attività di sanificazione dei luoghi di lavoro anche
utilizzando forme di ammortizzatori sociali.
ATTIVITÀ
PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
Su tutto
il territorio nazionale, lo svolgimento delle attività produttive
industriali e commerciali dovranno rispettare le prescrizioni del
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e la
diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24
aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali (di cui all’allegato 12 del
provvedimento in esame), nonché, per le
parti competenza, il Protocollo condiviso per la regolamentazione e il
contenimento del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020
fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e
le parti sociali (allegato 13 al DPCM) e
il Protocollo condiviso per il settore del Trasporto e della logistica
sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 14 al DPCM).
DISPOSIZIONI
SPECIFICHE PER LA DISABILITÀ
Le attività sociali e socio-sanitarie,
erogate dietro autorizzazione o su convenzione, comprese quelle erogate
all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, a
carattere socio assistenziale, socio-educativo, polifunzionale,
socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario, dovranno essere svolte
secondo piani territoriali adottati dalle Regioni, garantendo con specifici
protocolli il rispetto delle misure per la prevenzione del contagio e la tutela
della salute di utenti e operatori.
Le
persone con disabilità motorie, intellettive, sensoriali o con problemi
psichiatrici, o non autosufficienti, possono ridurre il distanziamento sociale
con gli addetti e accompagnatori e comunque alle stesse persone è sempre
consentito lo svolgimento delle attività motorie anche all’aperto.
Le nuove
disposizioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione.
Il
prefetto territorialmente competente assicurerà l’esecuzione delle misure[1].
*
-
MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SU ALCUNE AREE DEL
TERRITORIO NAZIONALE, QUALIFICATE, RISPETTIVAMENTE:
-
“SCENARIO DI
TIPO 3”, CARATTERIZZATO DA UN’ELEVATA
GRAVITÀ E DA UN LIVELLO ALTO DI RISCHIO CONTAGIO (C.D. ZONE ARANCIONI)
-
“SCENARIO DI TIPO 4”, CARATTERIZZATO DALLA MASSIMA GRAVITÀ E DA UN
LIVELLO ALTO DI RISCHIO CONTAGIO (C.D. ZONE ROSSE)
-
Scenario
di tipo 3. Misure di contenimento del contagio su aree del
territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità
con un alto rischio di contagio (c.d. zone arancioni).
Allo scopo
di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del
Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate
(sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito
nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della
strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno
invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome
l’8 ottobre 2020, allegato 25, sulla base dei dati elaborati dalla cabina di
regia di cui al decreto del Ministro
della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati
monitorati) sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario
di tipo 3” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato
documento di Prevenzione.
Con cadenza almeno settimanale, il Ministro della
salute provvede con ordinanza all’aggiornamento dell’elenco, fermo restando che
la permanenza in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha
comportato le misure restrittive, per almeno 14 giorni, comporta la nuova classificazione.
Le ordinanze del Ministro della salute sono efficaci per almeno 15 giorni e, in
ogni caso, non oltre la data di efficacia del DPCM in commento.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione delle
ordinanze sopra citate nella Gazzetta Ufficiale, nelle Regioni classificate
nello “scenario di tipo 3”, saranno applicate le seguenti misure di
contenimento del contagio:
- divieto di spostamento in entrata e in
uscita dai territori ricompresi nello scenario in esame, salvo per motivi
lavorativi, situazioni di necessità o motivi di salute. Consentiti gli
spostamenti per consentire lo svolgimento della didattica in presenza,
laddove ammessa. Consentito il rientro presso il proprio domicilio,
residenza o abitazione. Il transito
sui territori ricompresi nello scenario 3, è consentito qualora sia
necessario per raggiungere altri territori non sottoposti a restrizioni
negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano dovuti a
esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità;
- divieto di spostamento con mezzi di
trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di abitazione,
domicilio o residenza, salvo per esigenze lavorative, di studio, motivi di
salute, situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di servizi
non sospesi e non usufruibili nel proprio comune;
- sospensione di tutte le
attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e simili) con
esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale,
sempre che siano rispettati protocolli e linee guida idonei a prevenire il
contagio. Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel
pieno rispetto delle norme igienico sanitarie su confezionamento e
trasporto e, fino alle ore 22.00, l’asporto, con divieto assoluto di consumazione
sul posto o nelle immediate vicinanze. Consentita l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande da parte di esercizi siti nelle
aree di servizio rifornimento carburante lungo le autostrade, gli
itinerari europei E45 e E55, negli aeroporti e negli ospedali, fermo
restando l’obbligo di garantire la distanza interpersonale di almeno un
metro.
Con ordinanza del Ministro della salute, d’intesa con
il presidente della Regione interessata, può essere prevista l’esenzione
dell’applicazione delle misure sopra riportate, rispetto a specifiche aree del
territorio regionale, in relazione all’andamento del rischio epidemiologico.
Tutte le altre misure indicate nel decreto in
commento, con la sola esclusione di
quelle dettate per i territori classificati come “scenario di tipo 4”,
di cui si dirà in seguito, si applicano anche ai territori classificati come
appartenenti allo “scenario di tipo 3”, sempre che per tali territori
non siano previste misure più restrittive.
-
Scenario
di tipo 4. Misure
di contenimento del contagio su aree del territorio nazionale, caratterizzate
da uno scenario di massima gravità con un alto rischio di contagio (c.d.
zone rosse).
Allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute,
adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, (sulla base del
monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di
“Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione
nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso
dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020, allegato
25, sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile
2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati) sono
individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4”
e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione.
Con cadenza
almeno settimanale, il Ministro della salute provvede con ordinanza
all’aggiornamento dell’elenco, fermo restando che la permanenza in un livello
di rischio o scenario inferiore a quello che ha comportato le misure
restrittive, per almeno 14 giorni, comporta la nuova classificazione. Le
ordinanze del Ministro della salute sono efficaci per almeno 15 giorni e, in
ogni caso, non oltre la data di efficacia del DPCM in commento.
Dal giorno
successivo alla data di pubblicazione delle ordinanze sopra citate nella
Gazzetta Ufficiale, nelle Regioni classificate nello “scenario di tipo
4”, saranno applicate le seguenti misure di contenimento del contagio:
- divieto di spostamenti in entrata e uscita
nei territori ricompresi nello scenario in esame, anche all’interno dei
territori stessi, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di
necessità o motivi di salute. Consentiti gli spostamenti diretti a
garantire lo svolgimento della didattica a distanza, laddove ammessa in
presenza. Consentito il rientro nel proprio domicilio, residenza o
abitazione. Il transito sui predetti territori è ammesso qualora sia
necessario per il raggiungimento di territori non sottoposti a restrizioni
negli spostamenti o nei casi di comprovate esigenze lavorative, situazioni
di necessità, di studio o motivi di salute;
- sospensione delle attività commerciali al
dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e
di prima necessità di cui all’allegato 23 del decreto in esame, sia presso
esercizi commerciali di vicinato sia nelle medie e grandi strutture, anche
nei centri commerciali, purché l’accesso sia consentito esclusivamente per
le predette attività e fermo restando la chiusura degli stessi centri
commerciali nei giorni prefestivi e festivi. Chiusi i mercati, salvo le
attività dirette alla vendita di generi alimentari. Aperte le farmacie,
parafarmacie, edicole e tabaccai;
- sospensione di tutte le attività di
ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e simili) con esclusione
delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, sempre che
siano rispettati protocolli e linee guida idonei a prevenire il contagio.
Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel pieno
rispetto delle norme igienico sanitarie su confezionamento e trasporto e,
fino alle ore 22.00, l’asporto, con divieto assoluto di consumazione sul
posto o nelle immediate vicinanze. Consentita l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande da parte di esercizi siti nelle
aree di servizio rifornimento carburante lungo le autostrade, gli itinerari
europei E45 e E55, negli aeroporti
e negli ospedali, fermo restando l’obbligo di garantire la distanza
interpersonale di almeno un metro;
- sospese le attività di palestre, piscine,
centri natatori, centri termali e le competizioni sportive, lo svolgimento
di sport di contatto, l’attività sportiva dilettantistica di base, le
scuole e l’attività di formazione e avviamento riguardanti gli sport di
contatto, nonché tutte le gare, competizioni e ogni altra attività
connessa agli sport di contatto, anche se aventi carattere
ludico-amatoriale, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto; sospesi
tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzati dagli enti
promozione sportiva;
- consentito lo svolgimento di attività
motoria individuale nei pressi della propria abitazione, fermo restando il
rispetto del distanziamento interpersonale da ogni altra persona di almeno
un metro e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie; consentito lo svolgimento di attività sportiva all’aperto,
ma in forma individuale;
- svolgimento delle attività scolastiche e
didattiche esclusivamente a distanza, salvo lo svolgimento in presenza
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi
per l’infanzia e del primo anno della scuola secondaria. Ammesso lo
svolgimento in presenza di attività didattiche qualora sia necessario
l’utilizzo di laboratori o per mantenere una relazione educativa per
l’inclusione scolastica di studenti disabili o con esigenze educative
particolari;
- sospese le attività didattiche in presenza
di Università, delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, da svolgere esclusivamente a distanza. I corsi per i medici di
formazione specialistica, di formazione specifica in medicina generale, i
tirocini delle professioni sanitarie, possono se necessario, proseguire in
presenza;
- sospese le attività riguardanti i servizi
alla persona, diverse da quelle indicate nell’allegato 24 al decreto in
esame;
- obbligo per i datori di lavoro pubblici di
limitare la presenza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e solo per il
soddisfacimento di esigenze indifferibili che richiedono la presenza
fisica, anche ai fini della gestione dell’emergenza in corso. Per il
resto, il personale dovrà prestare la propria attività lavorativa a
distanza.
Con ordinanza
del Ministro della salute, d’intesa con il presidente della Regione
interessata, può essere prevista l’esenzione dell’applicazione delle misure
sopra riportate, rispetto a specifiche aree del territorio regionale, in
relazione all’andamento del rischio epidemiologico.
Tutte le
altre misure indicate nel decreto in commento, si applicano anche ai territori
ricompresi nello “scenario di tipo 4”, sempre che per essi non siano
previste misure più restrittive.
*
-
MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE
SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE
Altre
misure riguardano:
-
il personale sanitario, che
dovrà attenersi alle misure di prevenzione e contenimento previste dalla
normativa vigente e dal Ministero della salute, con raccomandazione di
implementare la sanificazione e la disinfestazione degli ambienti;
-
l’App Immuni,
l’applicazione che dovrebbe tracciare i contatti contagiosi. Allo scopo, di
rendere più efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App
Immuni, è fatto obbligo all’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione
della azienda sanitaria locale di caricare il “codice chiave” nel caso
di presenza di positività, accedendo al sistema centrale dell’App;
-
raccomandata
l’applicazione delle misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 19 al
decreto in commento;
-
i servizi educativi per l’infanzia, le
scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici di tutte le PA, i quali
dovranno esporre negli ambienti aperti al pubblico di maggiore affollamento e
transito, tutte le informazioni utili alla prevenzione del contagio, indicate
nell’allegato 19;
-
nelle pubbliche amministrazioni, ciascun
dirigente dovrà organizzare il proprio ufficio garantendo, su base giornaliera
o settimanale, lo svolgimento del lavoro con modalità a distanza nella più alta
percentuale possibile. Le stesse pubbliche amministrazioni dovranno adottare
tutte le soluzioni possibili per tutelare i lavoratori fragili e consentire
loro di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, anche adibendo il
personale ad altre mansioni ricomprese nella stessa categoria o area di
inquadramento, secondo i contratti collettivi vigenti;
-
le
pubbliche amministrazioni, dovranno disporre, altresì, una differenziazione
dell’orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e
socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connesse con l’emergenza
ovvero in servizi pubblici essenziali. E’ fortemente raccomandata la
differenziazione dell’orario di ingresso anche ai datori di lavoro privati,
nonché l’utilizzo da parte degli stessi del lavoro agile, ove possibile, ai
sensi dell’articolo 90, D.L. n. 34/2020, nonché in base a quanto previsto dagli
allegati 12 e 13 del decreto in commento;
-
le associazioni di categoria, le
quali dovranno promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di
prevenzione igienico sanitarie;
-
le strutture pubbliche, anche sanitarie, le
quali dovranno mettere a disposizione degli addetti, utenti e visitatori,
soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani, nei luoghi di accesso e in
tutti quelli aperti al pubblico;
-
le imprese di trasporto pubblico, che
dovranno adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti
a cadenza ravvicinata.
*
Restano,
comunque, ferme eventuali ulteriori restrizioni già disposte (o che verranno
disposte in futuro) dalle Regioni in relazione all’andamento epidemiologico
locale.
*
[1]
Il
prefetto si avvarrà delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo
nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e
sicurezza
nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando
carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate,
sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente
della regione e della provincia autonoma interessata.