Con la nota in oggetto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce prime indicazioni su alcune
disposizioni del D.L. 104/2020(1), sebbene lo stesso potrebbe subire delle modifiche durante l’iter di conversione
parlamentare in corso.
INL affronta
per ora solo alcune norme di interesse per gli ispettori quali, ad esempio, quelle sulla sospensione dei
licenziamenti (art. 46), sui contratti a termine (art. 8), sull’esonero
contributivo in presenza di assunzioni a tempo determinato (art. 6) nonché
sull’esonero dal versamento contributivo per quelle realtà che non richiedono
nuovi trattamenti di cassa integrazione (art. 3). Sorvola, viceversa, su altre materie particolarmente importanti come la
nuova proroga sugli ammortizzatori sociali (art. 1).
Ciò detto, in via generale le indicazioni dell’Ispettorato non
introducono un particolare valore aggiunto, ma fanno un’analisi descrittiva delle norme aderente e in linea con
quanto da noi commentato in sede di pubblicazione del decreto.
Unica eccezione sull’articolo 8 in merito ai contratti
a termine sui quali forniscono alcuni chiarimenti interpretativi che riguardano:
LA
POSSIBILITA’ DI PROROGA/RINNOVO SENZA CAUSALE:
§ come da noi già evidenziato, la
scadenza del 31 dicembre 2020 rappresenta il termine entro cui stipulare
la proroga o il rinnovo di un contratto a tempo determinato senza causale, seppur
una sola volta e per un massimo di 12 mesi. Quindi il rapporto di lavoro può
protrarsi anche nel 2021;
Inoltre, trattandosi di deroga specifica alle regole
ordinarie e norma che sostituisce la precedente disposizione introdotta con il D.L. Rilancio(2), è
consentito utilizzare questa nuova
possibilità di proroga/rinnovo a-causale anche:
-
superando numero massimo di 4 proroghe previsto dalla legge;
-
senza dover necessariamente applicare regime
di “stop and go”, vale a dire gli intervalli di tempo
cuscinetto di norma imprescindibili per poter rinnovare un contratto a termine;
-
se lo stesso rapporto sia stato già
prorogato/rinnovato senza causale in applicazione dell’art. 93 del D.L. 34/2020;
PROROGA AUTOMATICA PER LEGGE NON PIU’ IN
VIGORE
§ introdotta in sede di conversione
del D.L. 34/2020 ma abrogata con il D.L. 104/2020, va considera applicabile unicamente nel periodo di
vigenza della disposizione 18 luglio-14 agosto u.s.;
§ l’eventuale periodo di proroga
automatica che si è venuto a determinare in tale periodo NON va conteggiato (è neutrale) ai fini del computo della durata
massima di 24 mesi prevista per un contratto a termine.
Incrociando i due ambiti di chiarimento, la nota INL
sottolinea che la neutralizzazione del periodo (pregresso) di eventuale proroga
automatica rileva ovviamente anche nel caso in cui si proceda entro fine anno
con la nuova possibilità di proroga/rinnovo senza causale, fattispecie per la
quale, come previsto espressamente dal legislatore, deve trovare comunque applicazione il vincolo di una durata complessiva
del rapporto pari a 24 mesi.
Nel richiamare il limite di durata complessiva del
contratto valido in termini generali INL, in linea con la formulazione utilizzata
dal legislatore, fa un unico riferimento al vincolo dei 24 mesi.
Noi riteniamo che
bisognerebbe più correttamente riferirsi alla durata massima legale di 24 mesi
o alla diversa durata massima stabilita da un CCNL secondo il rinvio alla
contrattazione collettiva contenuto nel decreto legislativo 81/2015.
In tal senso auspichiamo un chiarimento a livello
normativo in sede di conversione del provvedimento.
Infine, resta comunque ferma e inalterata, ricorda INL,
la possibilità per le parti di un rinnovo del contratto a termine in sede c.d.
protetta (vale a dire presso ITL competente), comunque subordinato al vincolo
della causale, anche oltre il termine di legge di 24 mesi o del diverso termine
di durata massimo stabilito dalla contrattazione collettiva leader.
In quest’ultimo caso, come previsto dal legislatore,
INL fa peraltro correttamente anche riferimento all’eventuale durata massima
diversamente disciplinata dalla contrattazione.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico
n. 64 del 17 agosto 2020 - prot. n. 2712.
(2) La norma originaria permetteva
genericamente di rinnovare/prorogare senza causale fino al 30 agosto u.s. i
contratti in essere alla data del 23 febbraio. Cfr. Circolare Servizio
Sindacale Giuslavoristico n. 42 del 25 maggio 2020 – prot. n. 1752.