Circolari

Circ. n. 68/2020

Ispettorato Nazionale Lavoro Nota n. 713 del 16-09-2020 PRIME INDICAZIONI SU D.L. “AGOSTO” n. 104/2020

Con la nota in oggetto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce prime indicazioni su alcune disposizioni del D.L. 104/2020(1), sebbene lo stesso potrebbe subire delle modifiche durante l’iter di conversione parlamentare in corso.

INL affronta per ora solo alcune norme di interesse per gli ispettori quali, ad esempio, quelle sulla sospensione dei licenziamenti (art. 46), sui contratti a termine (art. 8), sull’esonero contributivo in presenza di assunzioni a tempo determinato (art. 6) nonché sull’esonero dal versamento contributivo per quelle realtà che non richiedono nuovi trattamenti di cassa integrazione (art. 3). Sorvola, viceversa, su altre materie particolarmente importanti come la nuova proroga sugli ammortizzatori sociali (art. 1).

Ciò detto, in via generale le indicazioni dell’Ispettorato non introducono un particolare valore aggiunto, ma fanno un’analisi descrittiva delle norme aderente e in linea con quanto da noi commentato in sede di pubblicazione del decreto.

Unica eccezione sull’articolo 8 in merito ai contratti a termine sui quali forniscono alcuni chiarimenti interpretativi che riguardano:

LA POSSIBILITA’ DI PROROGA/RINNOVO SENZA CAUSALE:

§  come da noi già evidenziato, la scadenza del 31 dicembre 2020 rappresenta il termine entro cui stipulare la proroga o il rinnovo di un contratto a tempo determinato senza causale, seppur una sola volta e per un massimo di 12 mesi. Quindi il rapporto di lavoro può protrarsi anche nel 2021;

Inoltre, trattandosi di deroga specifica alle regole ordinarie e norma che sostituisce la precedente disposizione introdotta con il D.L. Rilancio(2), è consentito utilizzare questa nuova possibilità di proroga/rinnovo a-causale anche:

  • superando numero massimo di 4 proroghe  previsto dalla legge;

  • senza dover necessariamente applicare regime di “stop and go, vale a dire gli intervalli di tempo cuscinetto di norma imprescindibili per poter rinnovare un contratto a termine;

  • se lo stesso rapporto sia stato già prorogato/rinnovato senza causale in applicazione dell’art. 93 del D.L. 34/2020;

 

PROROGA AUTOMATICA PER LEGGE NON PIU’ IN VIGORE

§  introdotta in sede di conversione del D.L. 34/2020 ma abrogata con il D.L. 104/2020, va considera applicabile unicamente nel periodo di vigenza della disposizione 18 luglio-14 agosto u.s.;

§  l’eventuale periodo di proroga automatica che si è venuto a determinare in tale periodo NON va conteggiato (è neutrale) ai fini del computo della durata massima di 24 mesi prevista per un contratto a termine.

 

Incrociando i due ambiti di chiarimento, la nota INL sottolinea che la neutralizzazione del periodo (pregresso) di eventuale proroga automatica rileva ovviamente anche nel caso in cui si proceda entro fine anno con la nuova possibilità di proroga/rinnovo senza causale, fattispecie per la quale, come previsto espressamente dal legislatore, deve trovare comunque applicazione il vincolo di una durata complessiva del rapporto pari a 24 mesi.

Nel richiamare il limite di durata complessiva del contratto valido in termini generali INL, in linea con la formulazione utilizzata dal legislatore, fa un unico riferimento al vincolo dei 24 mesi.

Noi riteniamo che bisognerebbe più correttamente riferirsi alla durata massima legale di 24 mesi o alla diversa durata massima stabilita da un CCNL secondo il rinvio alla contrattazione collettiva contenuto nel decreto legislativo 81/2015.

In tal senso auspichiamo un chiarimento a livello normativo in sede di conversione del provvedimento.

Infine, resta comunque ferma e inalterata, ricorda INL, la possibilità per le parti di un rinnovo del contratto a termine in sede c.d. protetta (vale a dire presso ITL competente), comunque subordinato al vincolo della causale, anche oltre il termine di legge di 24 mesi o del diverso termine di durata massimo stabilito dalla contrattazione collettiva leader.

In quest’ultimo caso, come previsto dal legislatore, INL fa peraltro correttamente anche riferimento all’eventuale durata massima diversamente disciplinata dalla contrattazione.






(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 64 del 17 agosto 2020 - prot. n. 2712.

(2) La norma originaria permetteva genericamente di rinnovare/prorogare senza causale fino al 30 agosto u.s. i contratti in essere alla data del 23 febbraio. Cfr. Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 42 del 25 maggio 2020 – prot. n. 1752.

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