EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(Decreto legge 30 NOVEMBRE 2020, N. 157
c.d. D.L. RISTORI-QUATER)
È stato pubblicato
nella GU n. 297 del 30 novembre 2020, (all. ti nn. 1, 2 e 3) il quarto decreto Ristori (c.d. Ristori
quater) contenente ulteriori misure di sostegno ai settori più interessati
dalle misure restrittive disposte dai Decreti del PCM del 24 ottobre 2020 e del
3 novembre 2020.
Il decreto, che si compone di 27 articoli e due Allegati,
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in GU, cioè il 30
novembre 2020, e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.
Il provvedimento interviene con un ulteriore stanziamento di risorse
per il ristoro delle attività economiche interessate dalle misure di
contenimento, il sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con
ulteriori misure connesse all’emergenza in corso.
Di seguito, l’esame di alcune delle misure introdotte
rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle altre comunicazioni di
questo dipartimento e delle Federazioni interessate, in corso di divulgazione.
*
IL DECRETO LEGGE
30 novembre 2020, N. 157: LE MISURE
ART. 1 (Proroga del termine di versamento del secondo
acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap)
Con la
disposizione in esame, è disposta la proroga, dal 30 novembre 2020 al 10
dicembre 2020, del termine per il versamento della seconda o unica
rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, per tutti i
soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello
Stato.
Invece, per i soli soggetti
esercenti attività di impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, la
sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o
compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta
precedente a quello in corso (2019) e che hanno subito una diminuzione del
fatturato o dei corrispettivi di almeno al 33% nel primo semestre del 2020
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il termine per il versamento
della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP,
dovuto per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019, è prorogato
al 30 aprile 2021.
La proroga
al 30 aprile 2021 si estende altresì, a prescindere dai requisiti
di fatturato o dei corrispettivi di cui sopra:
-
ai soggetti
esercenti attività di impresa, arte o professione, che operano nei settori
economici individuati negli allegati 1 e 2 del decreto legge Ristori bis (n.
149/2020), con domicilio fiscale o la sede operativa nelle zone del territorio
nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello
alto di rischio (c.d. zone rosse), come individuate alla data del 26
novembre 2020, con ordinanze del Ministro della salute;
-
agli esercenti
servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da
uno scenario di elevata gravità ed un livello alto di rischio (c.d. zone
arancioni), come individuate alla data del 26 novembre 2020, con ordinanze
del Ministro della salute.
I versamenti
sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in
un’unica soluzione entro il 30 novembre 2021. È escluso il rimborso di
quanto già versato.
ART. 2 (Sospensione dei versamenti tributari e
contributivi in scadenza nel mese di dicembre).
Per i soggetti
esercenti attività di impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede
legale o operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non
superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello
in corso (2019) e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi di almeno al 33% nel mese di novembre 2020, rispetto
allo stesso mese dell’anno precedente, sono sospesi i termini che scadono
a dicembre 2020, riguardanti:
-
i versamenti delle ritenute alla fonte e delle
trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti
soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
-
i versamenti relativi all’IVA;
-
i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
Tali
versamenti sono sospesi anche per i soggetti che hanno avviato le attività in
data successiva al 30 novembre 2019.
Gli stessi
versamenti sopra enunciati, a prescindere dal calo del fatturato o dei
corrispettivi, sono sospesi anche:
-
per i soggetti
che esercitano le attività sospese per effetto dell’articolo 1 del DPCM del
3 novembre 2020 con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in
qualsiasi area del territorio nazionale;
-
per i soggetti
che svolgono attività di ristorazione che operano nelle zone con elevata o
massima gravità e da un livello alto di rischio (c.d. zone arancioni e
rosse), come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze
del Ministro della salute;
-
per i soggetti
che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del decreto legge
Ristori bis (n. 149/2020) ed hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa
nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima
gravità ed un livello alto di rischio (c.d. zone rosse), come
individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della
salute;
-
per i soggetti
che esercitano attività alberghiera, di agenzia di viaggio o tour operator
e che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle aree del territorio
nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità ed un livello alto
di rischio (c.d. zone rosse).
I versamenti
sospesi sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in
un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o attraverso rateizzazione,
fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento
della prima rata entro il 16 marzo 2021.
È escluso il
rimborso di quanto già eventualmente versato.
ART. 3 (Proroga del termine per la presentazione della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP).
È prorogato al 10 dicembre 2020 il
termine per la presentazione telematica della dichiarazione in materia di
imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
ART. 4 (Proroga termini definizioni agevolate)
Viene altresì prorogato al 1° marzo 2021 (dal
10 dicembre 2020) il termine per evitare la decadenza dalle c.d. definizioni
agevolate attraverso il pagamento delle rate scadute (termine originariamente
stabilito dall’articolo 68, del decreto legge n. 18/2020, c.d. Cura Italia al
10 dicembre)[1].
ART. 6 (Estensione dell’applicazione dell’articolo 1 del
decreto-legge n. 137 del 2020 ad ulteriori attività economiche).
Con la disposizione in esame viene ampliata la platea di
soggetti che possono accedere al contributo a fondo perduto previsto
dall’articolo 1 del decreto legge Ristori 1 (n. 137/2020).
Alle categorie già previste, infatti, sono aggiunti 33
nuovi codici Ateco, che riguardano diverse categorie di agenti e rappresentanti
di commercio che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e
abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite
ai nuovi codici Ateco.
ART. 7 (Razionalizzazione dell’istituto della
rateizzazione).
L’articolo in commento
interviene sulla rateizzazione concessa dall’agente della riscossione.
Si prevede, in
particolare, che alla presentazione della richiesta di rateizzazione, consegua:
- la sospensione dei termini di prescrizione e
decadenza;
- il divieto di iscrizione di nuovi
fermi amministrativi e di ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla
data di presentazione;
- il divieto di avviare nuove procedure esecutive.
Per tutto il 2021, la
soglia delle rate non pagate che hanno determinato la decadenza della
rateizzazione passa da 5 a 10.
Inoltre, i
contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti
rottamazioni delle cartelle esattoriali, potranno presentare una nuova
richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021, senza necessità di saldare
le rate scadute alla data di relativa presentazione.
ART. 8 (Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU).
La
disposizione chiarisce che l’esenzione della prima e della seconda rata IMU
prevista dall’art. 177, del D.L. n. 34/2020, dall’art. 78 del D. L. n.
104/2020, dall’art. 9 del D. L. n. 137/2020 e dall’art. 5 del D. L. n. 149/2020,
riguarda i soggetti passivi dell’IMU che siano anche gestori
dell’attività esercitata negli immobili esentati.
ART. 10 (Fondo unico per il sostegno delle associazioni e
società sportive dilettantistiche).
La disposizione incrementa di 92 milioni di euro per
l’anno 2020, la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni
sportive e società sportive dilettantistiche, istituito
dall’articolo 3, del decreto legge Ristori 1 (n. 137/2020).
ART. 12 (Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e
per l’internazionalizzazione).
La
norma dispone l’incremento di fondi emergenza del Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo.
In particolare:
-
è incrementato di 90 milioni di euro, per l’anno 2021, il
Fondo di parte corrente di cui all’articolo 89, comma 1, del decreto legge n.
18/2020 (Cura Italia) diretto a garantire
interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e
dell'audiovisivo, etc., anch’essi
colpiti dalle misure restrittive per il contenimento del contagio da Covid-19;
-
è
incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2020, il fondo di cui
all’articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il sostegno delle
agenzie di viaggio e dei tour operator, a cui sono aggiunte, con la
disposizione in commento, le imprese non soggette a obblighi di servizio
pubblico esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice
Ateco 49.31.00;
-
è
incrementato di 350 milioni di euro, per l’anno 2020 e di 50 milioni per l’anno
2021, il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, di cui all’articolo
183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, per il ristoro a favore delle imprese e delle
istituzioni culturali, nonché di musei e istituti non appartenenti allo stato o
agli enti locali. Gli incrementi, nella misura di 350 milioni di euro per
l’anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle
fiere e dei congressi.
La
disposizione precisa che i contributi percepiti ai sensi dell’articolo degli
articoli 72, comma 1, lettera d) e 89 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
nonché degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, nonché dell’articolo 91, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui
redditi, e non rilevano ai fini della formazione del valore della produzione
netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
L’articolo
prevede, inoltre, che, con riferimento ai settori del turismo e della cultura,
i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità alla
data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra
il 30 ottobre e il 31 gennaio 2021.
Infine,
si prevede un rifinanziamento di 400 milioni di euro per l'anno 2020 del "Fondo
rotativo 394", per la concessione dei
finanziamenti a tasso agevolato per imprese esportatrici ai fini della
promozione dell’internazionalizzazione delle imprese.
Art. 23 (Fondo perequativo).
La
disposizione prevede l’istituzione, nello Stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, di un Fondo destinato alla perequazione
delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti normativi
d’urgenza adottati nel corso del 2020, in favore dei soggetti che siano stati
destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che registrino una
significativa perdita di fatturato.
Il
Fondo è destinato ad operare attraverso la concessione dell’esonero
totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi,
sulla base di parametri indicati con DPCM da adottare su proposta del Ministero
dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico,
acquisito il parere delle Commissioni parlamentari, da rendersi entro 7 giorni
dalla trasmissione, trascorsi i quali il decreto può essere adottato.
Il
Fondo ha una dotazione di ben 5 miliardi e 300 milioni di euro per l’anno
2021.
Art.
24 (Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale).
Con
una modifica all’articolo 1, del decreto legge n. 33/2020 (contenente ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19),
l’articolo prevede che, a seguito dell’accertamento della permanenza per 14
giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha
determinato le misure restrittive, debbano comunque applicarsi (per un
ulteriore periodo almeno di pari durata), le misure relative allo scenario
immediatamente inferiore, salvo la Cabina di regia ritenga congruo un periodo
inferiore.
*
[1]
Si tratta delle varie definizioni agevolate introdotte dagli
articoli 3 e 5 del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e
all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e che hanno previsto la
possibilità estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti
nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.