Rinviando alla Circolare del Servizio Legislativo Legale Fiscale per una disamina complessiva del provvedimento in oggetto, segnaliamo alcune novità di nostro specifico interesse già in vigore e così riassumibili:
- Artt. 18, 19 e 20 – CONCESSIONE DI UN’ULTERIORE SOMMA UNA TANTUM PARI A 150 € IN FAVORE DI LAVORATORI, PENSIONATI E ALTRI SOGGETTI - beneficiari RdC, NASpI, DIS-COLL, disoccupazione agricola etc. - in linea di continuità con l’indennità di 200 € riconosciuta nei mesi scorsi per effetto dei recenti provvedimenti Aiuti(2) e Aiuti-bis(3), ma con un bacino di destinatari più circoscritto alla luce di una soglia di reddito massimo annuo per usufruirne più ridotta (da 35 mila a 20 mila euro).
- Art. 37 – CORRETTIVI ALLA DISCIPLINA ANTI-DELOCALIZZAZIONI introdotta con la legge di bilancio 2022(1) nell’ottica di renderla maggiormente severa.
* * *
- NUOVA INDENNITA’ UNA TANTUM 150 €
Art. 18 – LAVORATORI DIPENDENTI
A vantaggio di quei soggetti con una retribuzione imponibile nel mese (di competenza) di novembre fino a 1.538€ è riconosciuta una nuova una tantum di 150 €, con la stessa busta paga e sempre tramite anticipazione del datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta,
Nell’evidenziare che la soglia di retribuzione fissata è significativamente più ridotta rispetto al limite di retribuzione mensile di 2.692 € fissato nei mesi scorsi ai fini della fruizione della precedente una tantum di 200 €, segnaliamo che restano interessati dalla misura anche quei soggetti con una copertura contributiva integrale figurativa dell’INPS, prevista ad esempio nel caso di persone in cassa integrazione o donne in maternità.
Analogamente, pur rimanendo in attesa delle indicazioni che saranno fornite in materia da INPS, ipotizziamo che risultino confermate le procedure già utilizzate relativamente alla prima indennità una tantum di 200 € corrisposta nei mesi scorsi.
Art. 19 – PENSIONATI E ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI
Premesso che per i pensionati fino a 20 mila euro (in luogo del tetto di 35 mila previsto per l’una tantum di 200 €) sarà INPS a versare sempre con la mensilità di novembre in automatico l’una tantum di 150 €, si evidenzia che lo stesso Istituto provvederà ad erogarla anche a tutte quelle categorie di soggetti di fatto già ricomprese tra i destinatari della precedente una tantum, vale a dire:
- lavoratori domestici;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- dottorandi e assegnisti di ricerca;
- soggetti già beneficiari nel 2021 di specifiche indennità COVID-19;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
- lavoratori iscritti al Fondo pensione dello spettacolo;
- collaboratori sportivi;
- lavoratori autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- beneficiari di NASpI o DIS-COLL;
- beneficiari di Reddito di Cittadinanza.
Anche in questo caso i meccanismi di riconoscimento sono quelli già in uso per la precedente una tantum di 200 €, fatto salvo che laddove i requisiti per beneficiarne prevedano un tetto retributivo annuo da non superare, tale soglia è ora ridotta da 35 mila a 20 mila euro.
Art. 20 – LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI
Il provvedimento determina l’innalzamento anche qui per ulteriori 150 € a patto di non superare un reddito complessivo di 20 mila euro, dell’indennità una tantum di 200 € già prevista dal D.L. n. 50/2022 in favore di autonomi e professionisti iscritti alle relative gestioni previdenziali INPS nonché alle Casse previdenziali private che non superino un limite di reddito complessivo (anno 2021) pari a 35 mila euro.
In realtà, il legislatore aveva demandato ad un apposito decreto-attuativo (Lavoro-MEF) l’individuazione dell’entità di tale indennità, che ora siamo in grado di confermare essere pari a 200 € alla luce appunto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.I. Lavoro-MEF del 19 agosto 2022 – qui allegato – con cui sono contestualmente definiti il limite di reddito da non superare per i percettori nonché i criteri e le modalità per la concessione di tale somma oltre che dall’INPS anche da parte delle Casse previdenziale relativamente ai loro iscritti.
In questo modo viene data operatività ad una misura che presuppone la presentazione di istanze da parte degli interessati all’INPS o alle proprie Casse di appartenenza che riconosceranno un’indennità maggiore, di 350 €, ai soggetti con un limite reddituale fino a 20 mila euro, ridotta a 200€ per coloro con un reddito compreso tra 20 e 35 mila euro.
A riguardo, segnaliamo l’emanazione della circolare INPS n. 103 del 26 settembre 2022 – anch’essa allegata - con cui l’Istituto ha subito recepito le indicazioni contenute nel decreto, avviando la procedura per la presentazione delle domande da parte di artigiani, commercianti, coltivatori diretti, pescatori autonomi e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata.
* * *
- CORRETTIVI NORME ANTIDELOCALIZZAZIONI (art. 37)
Viene parzialmente riformulata, in un’ottica maggiormente restrittiva e con tempistiche più dilatate, la disciplina introdotta con l’ultima legge di bilancio che prevede specifici vincoli procedurali in caso di licenziamenti per un numero non inferiore a 50 e connessi alla chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale da parte di datori di lavoro con una determinata soglia dimensionale (che nell’anno precedente abbiano almeno 250 lavoratori dipendenti, inclusi apprendisti e dirigenti).
Come si ricorderà tale disciplina prevede, da un lato, una comunicazione preventiva relativa alla medesima chiusura da dare a rappresentanze, organizzazioni sindacali e istituzioni interessate almeno 90 giorni prima dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo, dall’altro, la contestuale presentazione di un piano finalizzato a limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura e, infine, determinati costi e conseguenze per il datore di lavoro in caso di mancata presentazione di tale piano o di mancato accordo sindacale rispetto ai contenuti dello stesso.
Ricordiamo che il piano di cui sopra, tra le altre soluzioni (es. ammortizzatori, incentivi all’esodo, percorsi di formazione/riqualificazione anche con il coinvolgimento dei fondi interprofessionali, etc.), possa prevedere l’ipotesi di cessione dell’azienda o di rami d’azienda anche a cooperative costituite da medesimi lavoratori tramite operazione WBO.
Ricordato quanto sopra, i correttivi introdotti riguardano:
- la nullità di quei licenziamenti economici - anche individuali - effettuati entro 180 giorni (non più 90) antecedenti l’avvio della procedura di licenziamento collettivo ovvero entro il minor termine entro il quale è sottoscritto il piano e comunque sempre per tutta la durata di definizione del piano;
- l’estensione da 30 a 120 giorni dell’intervallo di tempo entro il quale il piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche va discusso con le rappresentanze sindacali e rappresentanti delle istituzioni interessate - Regioni, Ministero Lavoro, MISE e ANPAL;
- il pagamento per il datore di lavoro della tassa di licenziamento maggiorata del 500% in caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali;
- il riconoscimento in ogni caso delle eventuali previsioni di maggior favore sancite per i lavoratori dalla contrattazione collettiva leader quando la cessione dell’azienda o di un suo ramo avvenga con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali;
- ulteriori oneri per il datore di lavoro in caso di cessazione definitiva dell’attività produttiva (o di una parte significativa della stessa) che determini una contestuale riduzione di personale superiore al 40% di quello impiegato mediamente nell’ultimo anno, riconducibili in particolare nella restituzione - in misura proporzionale alla riduzione del personale - di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui si è beneficiato negli ultimi 10 anni relativamente agli stabilimenti produttivi oggetto di cessazione/ridimensionamento dell’attività.
* * *
Nel rimandare alla documentazione allegata per ulteriori dettagli, sottolineiamo che trattandosi di un decreto-legge il provvedimento potrà essere suscettibile di modifiche durante l’iter parlamentare di conversione.
(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 40 del 20 maggio 2022 - prot. n. 2222.
(3) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 64 del 2 settembre 2022 - prot. n. 3297.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 5 del 12 gennaio 2022 – prot. n. 65.