Circolari

Circ. n. 67/2021

Sono state pubblicate ieri sera sul sito www.governo.it alcune risposte a domande frequenti relative al requisito e al possesso del Green Pass in ambito lavorativo.

Le FAQ (11 in totale) rappresentano, da un lato, alcune anticipazioni rispetto a nuove disposizioni applicative che il Governo è in procinto di varare attraverso nuovi DPCM (ancora non pubblicati) e dall’altro, contengono conferme interpretative dei provvedimenti già emanati (D.L. 127/2021(1) e D.L. 139/2021(2))che, come noto, disciplinano l’estensione dell’obbligo della Certificazione verde Covid-19 dal prossimo 15 ottobre al 31 dicembre 2021 in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati.

Evidenziando gli aspetti di maggior interesse per le imprese e fatta salva la necessità di verificare le formulazioni normative annunciate, tra le PRINCIPALI ANTICIPAZIONI E NOVITA’ di cui tener conto segnaliamo:

  • (FAQ 1) anche al fine di non determinare ritardi o code all’ingresso dovuti ai controlli, in aggiunta alla APP “Verifica C19”, disponibilità per i datori di lavoro di specifiche funzionalità e sistemi applicativi che consentano una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni e più in particolare attraverso:

    • integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze o della temperatura;

    • solo per i datori di lavoro con più di 50 dispendenti, interazione asincrona tra Portale istituzionale INPS e Piattaforma nazionale-DGC.

In linea con le previsioni del legislatore sin qui emanate e vigenti, tra le PRINCIPALI CONFERME INTERPRETATIVE segnaliamo:

  • (FAQ 1) l’autonomia di ogni datore di lavoro nell’organizzare i controlli nel rispetto delle normative, incluse quelle sulla privacy, con la definizione di modalità operative di verifica anche a campione prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati di accertare le violazioni;

  • (FAQ 2) l’esenzione dal Green Pass per i soggetti esentati dalla campagna vaccinale, previa trasmissione da parte loro di specifica documentazione sanitaria al medico competente, nelle more della messa a regime del relativo applicativo per la predisposizione anche in queste fattispecie di un apposito “QR code”;

  • (FAQ 3) la possibilità per i soggetti privi della certificazione verde ma che hanno comunque diritto al Green Pass, di poter comunque far valere, in attesa e nelle more del rilascio o di un eventuale aggiornamento, documenti (cartacei o digitali) rilasciati dalle strutture pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medicini di medicina generale;

  • (FAQ 4) fatta salva la dovuta segnalazione alla Prefettura da parte del datore di lavoro che accerti l’accesso di un lavoratore privo della certificazione ai fini dell’irrogazione della sanzione amministrativa (da 600 a 1.500 euro) e l’applicazione di sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settori, assenza ingiustificata di un lavoratore sprovvisto del Green Pass fino alla sua presentazione senza diritto allo stipendio, con possibilità nelle aziende sotto i 15 dipendenti di procedere, dopo il quinto giorno, ad una sua sospensione per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta - in termini generali si chiarisce ulteriormente:

    Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.

  • (FAQ 5) in linea con la regola generale secondo cui le verifiche spettano tanto ai datori di lavoro responsabili del luogo di lavoro in questione quanto ai rispettivi datori di lavoro di quei soggetti che accedono in quel luogo di lavoro come esterni, nel caso di lavoratori interinali effettuazione dei controlli sarà fatta sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso cui il lavoratore svolge la propria prestazione;

  • (FAQ 6) conferma della permanenza in vigore dei protocolli di sicurezza e delle linee guida di settore contro il COVID-19 - ad esempio in materia di sanificazione, mascherine, distanziamenti, etc. - visto che l’uso del Green Pass rappresenta una misura ulteriore che non può farli ritenere superati;

  • (FAQ 7) assenza di un diritto per i clienti di verificare la certificazione verde di un tassista o di un conducente NCC;

  • (FAQ 8) per i servizi alla persona - come ad esempio parrucchieri ed estetisti - assenza di un diritto per i clienti di verificare la certificazione verde degli operatori e viceversa;

  • (FAQ 9) controllo della certificazione verde per tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda, compresi i lavoratori autonomi che devono accedervi;

  • (FAQ 10) possibilità di una verifica preventiva del requisito del Green Pass nei casi di specifiche esigenze organizzative, come previsto dall’art. 3 del D.L. 139/2021 già in vigore, secondo cui i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso della certificazione con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze;

  • (FAQ 11) sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro applicabile ad un datore di lavoro che non controlli il rispetto delle regole sul Green Pass – a questo proposito ci preme segnalare che con un'altra FAQ pubblicata nei giorni scorsi sempre su siti governativi(3) si è chiarito che le imprese che effettueranno controlli a campione sul personale non potranno incorrere nella sanzione nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori privi della certificazione verde a condizione di aver comunque adottato e rispettato nella fase di controllo adeguati modelli organizzativi come previsto dal D.L. 127/2021.

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Rinviando al documento allegato per ulteriori dettagli, il Servizio Sindacale Giuslavoristico è a disposizione per qualsiasi chiarimento.




(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 60 del 22 settembre 2021 - prot. n. 3527.

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 66 dell’11 ottobre 2021 – prot. n. 3898.

(3) https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone

 

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