EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(AGENZIA ENTRATE-PROVVEDIMENTO 20
NOVEMBRE 2020: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO-
TERMINI E MODALITA’ PER LA
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE)
*
Si fa seguito alle precedenti Circolari del Servizio
Legislativo e Legale nn. 62 e 65/2020, per comunicare che sul sito
istituzionale dell’Agenzia delle Entrate sono state pubblicate le istruzioni per la
presentazione delle istanze ai fini dell’accesso ai contributi a fondo perduto,
introdotti dal Decreto Ristori e Ristori bis.
Dal 20 novembre, e
fino al 15 gennaio 2021,
infatti, è possibile inviare le domande di accesso ai contributi a fondo
perduto previsti dall’articolo 1, del decreto “Ristori” (n. 137/2020) e dall’articolo
2, del decreto “Ristori bis” (n. 149/2020), per i contribuenti che non
avevano presentato l’istanza di accesso al precedente contributo previsto dal
decreto “Rilancio” (n. 34/2020).
Nel periodo in cui è
possibile inoltrare le istanze, in caso di errore, si potrà presentare una
nuova Istanza, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa.
Per chi avesse già
presentato la domanda in base al D.L. Rilancio, l’accredito delle somme sul
conto corrente avviene in maniera automatica.
Si rammenta che, entrambi
i contributi sopra citati spettano ai titolari di partita Iva attivata in data
anteriore al 25 ottobre e non cessata al momento di presentazione della
domanda.
I requisiti per
richiedere il contributo previsto dall’articolo 1, del Decreto Ristori
(n.137/2020) sono:
-
esercitare come
attività prevalente una di quelle rientranti nei codici Ateco elencati nell’Allegato
1 del decreto n. 137/2020;
-
avere avuto
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore
ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di
aprile 2019. Tale ultimo requisito non è necessario per le partite IVA attivate
a partire dal 1 gennaio 2019.
I requisiti per
accedere, invece, al contributo previsto dall’articolo 2, del decreto legge
Ristori bis (n. 149/2020)
sono:
-
essere titolari di
partita IVA con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree caratterizzate da
uno scenario di massima gravità (c.d. zone rosse);
-
esercitare come
attività prevalente una di quelle elencate nell’Allegato 2 del
decreto Ristori bis, n. 149/2020;
-
avere avuto
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore
ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di
aprile 2019. Tale ultimo requisito non è necessario per le partite IVA attivate
a partire dal 1 gennaio 2019.
Come presentare
l’istanza. La domanda va presentata via web attraverso il portale “Fatture
e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante l’utilizzo di
un software di compilazione e un successivo invio attraverso l’applicativo “Desktop
telematico”.
L’autenticazione va
eseguita mediante le credenziali Fiscoonline o Entratel dell’Agenzia, tramite
Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure attraverso la Carta
nazionale dei Servizi (CNS).
Nell’istanza vanno
indicati, tra gli altri, il codice fiscale del richiedente, (dell’eventuale
rappresentante o intermediario) le informazioni sull’esistenza dei requisiti e
l’Iban del conto corrente su cui effettuare l’accredito.
Di seguito:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2923683/istanza_decr_ristori_istr.pdf/19db5354-ab1d-9c43-5410-f2f00cc9d17f