A pochi giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo
della Certificazione verde Covid-19 (15 ottobre) in tutti i luoghi di lavoro
pubblici e privati(1), l’art. 4 del
decreto in oggetto stabilisce un’importante novità applicativa per i datori di
lavoro pubblici e privati circa il meccanismo di verifica del possesso del
Green Pass da parte dei lavoratori (esclusi come noto soggetti esentati da
campagna vaccinale).
Fatte salve ulteriori delucidazioni che dovrebbero pervenire
in termini generali dal Governo nelle prossime ore e le specifiche linee guida
attese in ambito pubblico – con un
presumibile impatto in quest’ultimo caso anche su tutti quei soggetti del
settore privato che operano presso le pubbliche amministrazioni – la nuova
disposizione prevede la: possibilità per un datore di lavoro di richiedere ai
propri lavoratori l’eventuale mancato possesso della Certificazione verde con
un preavviso necessario alle specifiche esigenze organizzative di efficace
programmazione delle attività.
Conseguentemente,
se richiesto dal datore di lavoro i lavoratori SONO OBBLIGATI a comunicare il
mancato possesso della certificazione verde COVID-19.
La
formulazione utilizzata dal legislatore è tale da rendere sostanzialmente
possibile in ogni situazione questa facoltà del datore di lavoro, che quindi, senza alcun vincolo particolare (ad
esempio temporale) indicato quantomeno ad oggi, avrà modo di esercitarla liberamente, fermo restando il
rispetto della normativa vigente, inclusa quella in materia di privacy.
Come detto, riteniamo che un qualsiasi datore di
lavoro, nell’ambito ad esempio delle modalità operative di verifica del
Green Pass che è tenuto a predisporre entro il prossimo 15 ottobre, possa richiedere un’autocertificazione a ciascun
lavoratore finalizzata ad acquisire anticipatamente un’informazione circa il
suo mancato possesso, anche in prospettiva, della certificazione.
L’esigenza di programmazione del lavoro è presente in
qualsiasi contesto lavorativo, non necessariamente riferito al lavoro a turni,
come alcuni commentatori hanno ipotizzato. Basta pensare a tutte quelle
situazioni nelle quali l’assenza del lavoratore deve trovare una sostituzione
per poter garantire le attività. Ovviamente le necessità devono essere “specifiche”,
e cioè reali e concretamente riferibili al contesto organizzativo aziendale.
Peraltro, questa nuova regola applicativa riguarda
indistintamente tutti i soggetti tenuti al controllo del Green Pass, per cui
anche quei lavoratori che operano presso terzi (ad esempio in presenza di
appalti) potrebbero essere chiamati dai rispettivi datori di lavoro a
comunicare preventivamente l’eventuale carenza della certificazione verde.
Se è certo che sia il datore di lavoro a dover
attivarsi per ottenere con anticipo tale informazione e che la richiesta debba
riguardare l’assenza del Green Pass (non il suo possesso) nulla viene
specificato in merito all’orizzonte temporale di preavviso e di validità nel
tempo di questa comunicazione, motivo per cui riteniamo che qualsiasi realtà
aziendale potrà organizzarsi come meglio crede (per ipotesi informare il
proprio personale sulla necessità di comunicare con un anticipo di “x” giorni
l’impossibilità di soddisfare il requisito del Green Pass da qui alle prossime
“x” settimane, sempre tenuto conto che l’obbligo vige al momento fino a fine
anno).
Per come formulate le norme, in caso di mancata
comunicazione da parte del singolo, ciò andrà interpretato come forma di
silenzio assenso sul possesso del Green Pass da parte del lavoratore, fermo
restando comunque l’onere di verificare per ogni accesso nel luogo di lavoro la
presenza di una regolare certificazione verde in corso di validità attraverso
l’APP “Verifica C19”.
In ultimo, a fronte della specifica richiesta del
proprio datore di lavoro, la
comunicazione anticipata riguardante il mancato possesso della certificazione
si configura quale obbligo per il singolo (“i lavoratori sono tenuti”) sebbene nulla il legislatore stabilisca
in termini di sanzioni in presenza di un’omissione non dovuta.
Pertanto, se da un lato una mancata comunicazione del
singolo dovrebbe essere interpretata come silenzio-assenso circa il possesso
del Green Pass, dall’altro, l’eventuale assenza della certificazione non
segnalata preventivamente e riscontrata ad esempio all’inizio del turno
lavorativo del singolo dovrebbe comportare non solo l’applicazione del regime
di assenza ingiustificata già previsto con il D.L. 127/2021 (nonché l’eventuale
sospensione nel caso di imprese sotto i 15 dipendenti), ma anche e soprattutto
conseguenze sul piano disciplinare per il lavoratore legate ad un suo
comportamento non corretto ed elusivo di norme di legge.
Rinviando al provvedimento per ulteriori dettagli e
impegnandoci a nuove e tempestive comunicazioni qualora emergessero ulteriori
novità in materia, ricordiamo le condizioni richieste per il rilascio del Green
Pass.
CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL GREEN PASS
La
certificazione, scaricabile anche tramite APP (Immuni o IO), attesta una delle
seguenti condizioni:
- aver
completato iter ciclo vaccinale (anche dose unica). Validità 12 mesi
- aver ricevuto
almeno la prima dose di vaccino da non meno di 15 giorni (subito se già
contagiati)
- avvenuta
guarigione da COVID-19. Non vaccinati. Validità 6 mesi
- negatività a
test rapido eseguito nelle ultime 48h o a test molecolare eseguito nelle ultime
72h
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico
n. 60 del 22 settembre 2021 - prot. n. 3527.