Circolari

Circ. n. 66/2021

VERIFICA PREVENTIVA POSSESSO GREEN PASS PER PROGRAMMAZIONE LAVORO PRIVATO ART. 3 D.L. 139-2021

A pochi giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo della Certificazione verde Covid-19 (15 ottobre) in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati(1), l’art. 4 del decreto in oggetto stabilisce un’importante novità applicativa per i datori di lavoro pubblici e privati circa il meccanismo di verifica del possesso del Green Pass da parte dei lavoratori (esclusi come noto soggetti esentati da campagna vaccinale).

Fatte salve ulteriori delucidazioni che dovrebbero pervenire in termini generali dal Governo nelle prossime ore e le specifiche linee guida attese in ambito pubblico – con un presumibile impatto in quest’ultimo caso anche su tutti quei soggetti del settore privato che operano presso le pubbliche amministrazioni – la nuova disposizione prevede la: possibilità per un datore di lavoro di richiedere ai propri lavoratori l’eventuale mancato possesso della Certificazione verde con un preavviso necessario alle specifiche esigenze organizzative di efficace programmazione delle attività.

Conseguentemente, se richiesto dal datore di lavoro i lavoratori SONO OBBLIGATI a comunicare il mancato possesso della certificazione verde COVID-19.

La formulazione utilizzata dal legislatore è tale da rendere sostanzialmente possibile in ogni situazione questa facoltà del datore di lavoro, che quindi, senza alcun vincolo particolare (ad esempio temporale) indicato quantomeno ad oggi, avrà modo di esercitarla liberamente, fermo restando il rispetto della normativa vigente, inclusa quella in materia di privacy.

Come detto, riteniamo che un qualsiasi datore di lavoro, nell’ambito ad esempio delle modalità operative di verifica del Green Pass che è tenuto a predisporre entro il prossimo 15 ottobre, possa richiedere un’autocertificazione a ciascun lavoratore finalizzata ad acquisire anticipatamente un’informazione circa il suo mancato possesso, anche in prospettiva, della certificazione.

L’esigenza di programmazione del lavoro è presente in qualsiasi contesto lavorativo, non necessariamente riferito al lavoro a turni, come alcuni commentatori hanno ipotizzato. Basta pensare a tutte quelle situazioni nelle quali l’assenza del lavoratore deve trovare una sostituzione per poter garantire le attività. Ovviamente le necessità devono essere “specifiche”, e cioè reali e concretamente riferibili al contesto organizzativo aziendale.

Peraltro, questa nuova regola applicativa riguarda indistintamente tutti i soggetti tenuti al controllo del Green Pass, per cui anche quei lavoratori che operano presso terzi (ad esempio in presenza di appalti) potrebbero essere chiamati dai rispettivi datori di lavoro a comunicare preventivamente l’eventuale carenza della certificazione verde.

Se è certo che sia il datore di lavoro a dover attivarsi per ottenere con anticipo tale informazione e che la richiesta debba riguardare l’assenza del Green Pass (non il suo possesso) nulla viene specificato in merito all’orizzonte temporale di preavviso e di validità nel tempo di questa comunicazione, motivo per cui riteniamo che qualsiasi realtà aziendale potrà organizzarsi come meglio crede (per ipotesi informare il proprio personale sulla necessità di comunicare con un anticipo di “x” giorni l’impossibilità di soddisfare il requisito del Green Pass da qui alle prossime “x” settimane, sempre tenuto conto che l’obbligo vige al momento fino a fine anno).

Per come formulate le norme, in caso di mancata comunicazione da parte del singolo, ciò andrà interpretato come forma di silenzio assenso sul possesso del Green Pass da parte del lavoratore, fermo restando comunque l’onere di verificare per ogni accesso nel luogo di lavoro la presenza di una regolare certificazione verde in corso di validità attraverso l’APP “Verifica C19.

In ultimo, a fronte della specifica richiesta del proprio datore di lavoro, la comunicazione anticipata riguardante il mancato possesso della certificazione si configura quale obbligo per il singolo (“i lavoratori sono tenuti”) sebbene nulla il legislatore stabilisca in termini di sanzioni in presenza di un’omissione non dovuta.

Pertanto, se da un lato una mancata comunicazione del singolo dovrebbe essere interpretata come silenzio-assenso circa il possesso del Green Pass, dall’altro, l’eventuale assenza della certificazione non segnalata preventivamente e riscontrata ad esempio all’inizio del turno lavorativo del singolo dovrebbe comportare non solo l’applicazione del regime di assenza ingiustificata già previsto con il D.L. 127/2021 (nonché l’eventuale sospensione nel caso di imprese sotto i 15 dipendenti), ma anche e soprattutto conseguenze sul piano disciplinare per il lavoratore legate ad un suo comportamento non corretto ed elusivo di norme di legge.

Rinviando al provvedimento per ulteriori dettagli e impegnandoci a nuove e tempestive comunicazioni qualora emergessero ulteriori novità in materia, ricordiamo le condizioni richieste per il rilascio del Green Pass.

 

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL GREEN PASS

La certificazione, scaricabile anche tramite APP (Immuni o IO), attesta una delle seguenti condizioni:

-  aver completato iter ciclo vaccinale (anche dose unica). Validità 12 mesi

-  aver ricevuto almeno la prima dose di vaccino da non meno di 15 giorni (subito se già contagiati)

-  avvenuta guarigione da COVID-19. Non vaccinati. Validità 6 mesi

-  negatività a test rapido eseguito nelle ultime 48h o a test molecolare eseguito nelle ultime 72h  




(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 60 del 22 settembre 2021 - prot. n. 3527.

Documenti da scaricare

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