Circolari

Circ. n. 66/2020

DM Lavoro del 7 luglio 2020 “Determinazione e destinazione del contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare”(G.U. n. 223 dell’8 settembre 2020).

In merito alla regolarizzazione di lavoratori stranieri privi di regolare permesso di lavoro prevista dall’art. 103 del D.L. 34/2020(1) - procedura che interessa soltanto settore agricolo (pesca compresa) e lavoro di assistenza/domestico - segnaliamo la pubblicazione in G.U. dell’atteso decreto che fissa il contributo forfettario in capo al datore di lavoro PER LE SOMME DOVUTE A TITOLO RETRIBUTIVO, CONTRIBUTIVO E FISCALE.

In base all’art. 1, comma 1, con riferimento a ciascun rapporto oggetto di emersione, tale contributo è stabilito per ciascun mese o frazione di mese nella misura di:

  • 300 €: per settori agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca, acquacoltura e attività connesse;

  • 156 €: per settori assistenza alla persona e lavoro domestico.

Ricordiamo che tale somma va ad aggiungersi ai 500 € forfettari a lavoratore già pagati in sede di presentazione delle istanze, i cui termini sono scaduti il 15 agosto u.s.(2).

Operativamente bisognerà attendere apposita risoluzione dell’Agenzia delle Entrate per l’istituzione del relativo codice tributo e per le istruzioni sula compilazione del modello F24 (NON ammessa comunque compensazione con eventuali crediti).

Contestualmente, con una prossima circolare INPS saranno dettate altre istruzioni applicative, anche perché il contributo forfettario sarà riversato per 2/3 all’Istituto.

Infatti, come ricordato in premessa il versamento del contributo ha come causale le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, conseguentemente ai sensi dell’art. 1, comma 4 l’Agenzia delle Entrate provvederà a destinarlo per:

 

  • 1/3 all’entrata del bilancio dello Stato, a titolo fiscale;

  • 1/3 all’INPS a titolo contributivo;

  • 1/3 all’INPS, per il successivo accreditamento al lavoratore, a titolo retributivo.

 

Il decreto riporta infine la regola per cui le somme versate a titolo di contributo forfettario non saranno comunque restituite in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione ovvero di mancata presentazione della stessa.




(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 42 del 25 maggio 2020 - prot. n. 1752.

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 59 del 23 luglio 2020 – prot. n. 2475.

Documenti da scaricare

Circ662020.docx (117,5 KB)