Circolari

Circ. n. 66/2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019:DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154, RECANTE: MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

(Decreto legge 23 NOVEMBRE  2020, N. 154

c.d. D.L. RISTORI-TER)

 

Il Governo ha varato il terzo decreto-legge Ristori, pubblicato nella GU n.291 del 23 novembre 2020, (all.1) contenente ulteriori misure finanziarie di sostegno ai settori più interessati dalle misure restrittive, disposte dai Decreti del PCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in connessione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il decreto, che si compone di 6 articoli, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in GU e, cioè, il 24 novembre 2020, e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il provvedimento, interviene con un ulteriore stanziamento di risorse per il ristoro delle attività economiche interessate dalle misure disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all’emergenza in corso.

Di seguito, l’esame delle misure introdotte rinviando, per un approfondimento, al testo del decreto.

 

ART. 1 (RIFINANZIAMENTO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE COLPITE DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19)

Con la disposizione in esame si incrementa di 1.450 milioni di euro, per l’anno 2020, e di 220,1 milioni di euro, per l’anno 2021, la dotazione del Fondo previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legge n. 149/2020 (Ristori-bis), anche in conseguenza delle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre, del 13 novembre e del 20 novembre 2020, con cui viene operata la classificazione e l’aggiornamento delle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (zona arancione) o massima gravità (zona rossa) e da un livello alto di rischio.

Il predetto Fondo, è stato appositamente istituito presso il Mef, con una dotazione iniziale pari a 340 milioni di euro per l’anno 2020 e 70 milioni di euro per l’anno 2021.

Si ricorda che le predette ordinanze del Ministro della salute sono adottate ai sensi degli articoli 2 (c.d. scenario 3) e  3 (c.d. scenario 4) del DPCM del 3 novembre 2020, tenuto conto dell’andamento epidemiologico.

Conseguentemente, la finalità di tale incremento delle dotazioni del Fondo, è di aumentare le risorse necessarie per compensare le attività economiche che operano nelle Regioni che passano a una fascia di rischio più alta, in base alle ordinanze del Ministero della salute.

Ne deriva, pertanto, che con le nuove provvidenze stanziate si permette l’accesso a una serie di aiuti previsti per le attività che operano nelle zone inserite in un livello di rischio più alto, anche se la classificazione (con ordinanza del Ministero della salute) è avvenuta successivamente rispetto all’entrata in vigore del decreto Ristori-bis (n. 149/2020).

In sintesi, anche le partite IVA dei territori entrati in zona rossa nelle ultime settimane possono richiedere i contributi a fondo perduto se operano con gli specifici codici Ateco.

Inoltre, si evidenzia che gli strumenti di sostegno alle imprese e alle famiglie citati nell’articolo 8, comma 2, del decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, e rifinanziati con la disposizione in commento, sono diversi e cioè:

  • contributi a fondo perduto (artt.1 e 2, decreto legge Ristori-bis);
  • credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo (art.4, decreto legge Ristori-bis)
  • cancellazione della seconda rata IMU (art. 5, decreto legge Ristori-bis);
  • proroga secondo acconto per i soggetti che applicano gli ISA disposto dall’articolo 98 del DL Agosto (art. 6, decreto legge Ristori-bis);
  • sospensione dei versamenti IVA, delle ritenute alla fonte e delle addizionali regionali e comunali in scadenza a novembre 2020 (art. 7, decreto legge Ristori-bis);
  • sospensione contributi previdenziali e assistenziali in scadenza a novembre 2020 (art. 11, decreto legge Ristori-bis);
  • congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (art. 13, decreto legge Ristori-bis);
  • bonus baby sitter (art. 14, decreto legge Ristori-bis).

Viene integrato, inoltre, l’Allegato 2, del decreto-legge Ristori-bis (n. 149/2020), con l’inclusione delle attività di commercio al dettaglio di calzature tra quelle che, nella cosiddetta “zona rossa”, sono destinatarie del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 2 del decreto Ristori-bis.[1]

 

ART. 2 (MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE)

Con l’articolo in esame, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo con una dotazione pari a 400 milioni di euro per l’anno 2020, da erogare ai Comuni per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare.

Tale misura, già adottata durante il lockdown, permette l’erogazione di bonus spesa per le famiglie in difficoltà economica.

Le risorse saranno erogate a ciascun Comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, in base a quanto previsto dagli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

Per l’erogazione delle provvidenze, i Comuni applicheranno la disciplina contenuta nella predetta ordinanza e disponibile al seguente link:

http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-658-del-29-marzo-2020-ulteriori-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-

Spetterà, pertanto, alle singole amministrazioni comunali determinare i requisiti per richiedere i bonus spesa, che dovranno essere usati solo per l’acquisto di beni di prima necessità, come quelli alimentari, nei negozi aderenti.

 

ART. 3 (ACQUISTO E DISTRIBUZIONE DEI FARMACI PER LA CURA DEI PAZIENTI CON COVID-19)

La disposizione prevede l’incremento di 100 milioni di euro, per l’anno 2020, del Fondo di cui all’articolo 44, D.lgs. n. 1/2018 (Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile) al fine di consentire l’acquisto e la distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19.

Tali risorse sono destinate agli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19 (art. 122, D.l. n. 18/2020).
 
ART. 4 (DISPOSIZIONI FINANZIARIE)

Il comma 1, dell’articolo in commento, abroga il comma 5, dell’articolo 8, del decreto-legge Ristori-bis che prevedeva (nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020), che con uno o più  decreti interministeriali Mise/Mef, potessero essere individuati ulteriori codici Ateco, rispetto a quelli riportati negli Allegati 1 e 2 del decreto Ristori-bis, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 1, decreto-legge Ristori  (n. 137/2020) e all’articolo 2, comma 1, decreto-legge Ristori-bis (n. 149/2020), a condizione che tali settori fossero stati gravemente danneggiati dalle misure restrittive introdotte dai DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

Pertanto, a seguito della predetta abrogazione, è venuta meno la possibilità che ulteriori codici Ateco possano essere inseriti negli Allegati predetti, con decreto interministeriale Mise/Mef.

Le relative risorse, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, saranno utilizzate per la copertura di parte degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto in commento.

Seguiranno ulteriori comunicazioni a seguito della conversione in legge del decreto.
 

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[1] Come noto, l’articolo 2 del decreto-legge Ristori-bis, ha istituito un nuovo contributo a fondo perduto a favore dei soggetti IVA interessati dalle nuove misure restrittive introdotte con il DPCM del 3 novembre u.s..

Il contributo è riconosciuto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, sono in possesso della partita IVA attiva e che dichiarano di svolgere attività prevalente in uno dei settori individuati dai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 del decreto legge n, 149/2020 e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale  caratterizzate da uno scenario di massima gravità  e da un livello di rischio alto (articolo 3 DPCM 3 novembre- c.d. zona rossa).