Facendo seguito ai nostri
precedenti in materia(1) segnaliamo che INPS ha
finalmente sbloccato la procedura per la concreta fruizione dello sgravio
contributivo al 100% fino al limite di 6 mila €/anno (premi e contributi
INAIL da pagare comunque) in caso di assunzioni a tempo indeterminato di
giovani under 36 effettuate.
Si
tratta di una misura introdotta come noto nella legge di bilancio 2021(2), ma
che è resa operativa solo ora, dopo aver ricevuto la prevista autorizzazione in
sede europea.
Il
legislatore ha previsto questa agevolazione con riferimento alle assunzioni
effettuate nel biennio 2021/2022, ma il messaggio INPS riguarda per ora solo
le assunzioni effettuate nell’anno in corso perché il via libera
rilasciato a livello comunitario è limitato all’anno 2021.
Per
il 2022 occorrerà attendere una nuova autorizzazione in sede europea le
conseguenti istruzioni dell’Istituto.
Ricordiamo che
il beneficio sia fruibile dai
datori di lavoro per 3 anni, elevati a 4 per assunzioni in sedi o unità
produttive collocate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,
Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna (rileva la sede o unità produttiva) e spetterà anche
in caso di trasformazione a tempo indeterminato di precedente contratto a tempo
determinato.
Operativamente, i datori
di lavoro interessati dovranno indicare nei prossimi flussi Uniemens la data di
assunzione/trasformazione a tempo indeterminato valorizzando i relativi codici indicati
da INPS anche ai fini del recupero delle mensilità arretrate relative al
periodo pregresso.
Per il resto, rispetto a
tutti gli aspetti caratterizzanti l’esonero il messaggio rimanda alla
precedente circolare INPS n. 56 del 12 aprile 2021 che ne aveva già illustrato
i tratti salienti, qui sinteticamente richiamati:
-
la misura è praticabile da qualsiasi
datore di lavoro, anche non imprenditore, ivi compresi i datori di
lavoro del settore agricolo o le organizzazioni datoriali come Confcooperative,
fatta eccezione per le imprese del settore finanziario che sono escluse;
-
ovviamente risultano incentivati anche
i rapporti di lavoro di lavoro a tempo indeterminato instaurati da una cooperativa
con i soci-lavoratori ai sensi della legge 142/2001, mentre in termini
generali rientrano nei rapporti di lavoro incentivabili anche quelli in
somministrazione a tempo indeterminato (ancorché la missione presso l’utilizzatore
sia a tempo determinato).
-
sono esclusi i rapporti di
apprendistato, intermittenti, quelli instaurati con dirigenti nonché le
prestazioni occasionali e il bonus non è fruibile in caso di prosecuzione di un
precedente rapporto di apprendistato al termine del periodo di formazione o per
assumere giovani con un precedente percorso di apprendistato di primo o terzo
livello oppure di alternanza scuola-lavoro, già svolto nella medesima impresa;
-
l’esonero interessa unicamente la contribuzione
in capo al datore di lavoro con uno sgravio del dovuto al 100% fino al limite
annuo di 6.000 euro che, tuttavia, viene ricalibrato su base mensile per un
valore di 500€, con un congruo riproporzionamento sia in caso di rapporto
part-time sia in caso di assunzione intercorsa nel corso del mese (importo
giornaliero cui riferirsi pari a 16,12€
- valgono le regole generali secondo cui non tutta la contribuzione è
esonerabile e, pertanto, rimangono dovuti ad esempio le quote per il FIS, o lo
0,30% per Fondo interprofessionale FONCOOP;
-
valgono, anche in questo caso, le
regole applicabili in linea generale ai fini del godimento di sgravi e
incentivi (es. principi decreto legislativo 151/2015, regolarità contributiva,
osservanza delle norme fondamentali in materia di tutela delle condizioni di
lavoro, rispetto della contrattazione leader, etc.), seppur derogate in alcuni
punti e casi specifici come ad esempio:
-
fruibilità dell’esonero anche se
l’assunzione costituisce attuazione di obbligo preesistente stabilito da norme
di legge o contrattazione collettiva (es. in caso di collocamento mirato di
soggetti disabili ai sensi della legge 68/1999 o in applicazione di clausole
sociali di stabilità occupazionale previste per il cambio appalto da alcuni
CCNL);
-
riconoscimento dell’esonero ad altro
datore di lavoro, per l’eventuale parte residua, qualora lo stesso soggetto
venga assunto sempre a tempo indeterminato in un altro contesto prima che
decorrano i 3 o 4 anni di fruizione dell’incentivo (in questo caso la durata
dello sgravio elevata nel complesso a 48 mesi resta solo laddove anche la nuova
assunzione sia collocata nelle regioni svantaggiate per le quali vale il regime
di miglior favore).
-
assenza di precedenti contratti a tempo
indeterminato stipulati dal giovane, neanche con altri datori di lavoro (non
rilevano eventuali rapporti intermittenti o domestici né periodi di
apprendistato, mentre invece impediscono il riconoscimento del beneficio anche
quei rapporti risolti per dimissioni o mancato superamento periodo di prova);
-
assenza di licenziamenti da parte del
datore di lavoro sia nei 6 mesi antecedenti sia nei 9 mesi successivi
all’assunzione incentivata (nella medesima unità produttiva e con riferimento a
soggetti inquadrati con la stessa qualifica del lavoratore assunto);
-
trovano applicazione tutte le
disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato come da ultimo
riformulate nell’ambito del c.d. Temporary Framework;
-
sotto un altro punto di vista, in via
generale l’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri e riduzioni
contributive (es. decontribuzione Sud, riduzione per zone montane e
svantaggiate in agricoltura o per settore edile, assunzioni di over 50
disoccupati, assunzioni di donne), fatto salvo che laddove nulla impedirebbe,
se non vietato espressamente, di utilizzare in maniera sequenziale alcune forme
di incentivazione, sempre che rimangano le condizioni di fruibilità;
-
infine, l’esonero in questione non
sostituisce quello strutturale applicabile sin dal 2018, rappresentando anzi
una misura ulteriore e aggiuntiva, con alcune leggere variazioni, applicabile
tuttavia solo per assunzioni effettuate nel biennio 2021/2022: ciò significa
che i datori di lavoro potranno scegliere per quale dei due regimi di
incentivazione optare, eventualmente, laddove vi fossero le condizioni
temporali anche in modo sequenziale (non invece contestualmente, motivo per cui
INPS detta istruzioni anche per rinunciare all’esonero del 2018 eventualmente
in corso di fruizione in favore della nuova misura).
(1) Da ultimo Circolare Servizio Sindacale
Giuslavoristico n. 26 del 16 aprile 2021 – prot. n. 1676.
(2) Nostra circolare n. 3 del 13 gennaio 2021 –
prot. n. 41.