EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(Decreto legge 9 NOVEMBRE 2020, N. 149
c.d. D.L. RISTORI-BIS)
A pochi giorni di
distanza dal decreto legge Ristori ( del 28 ottobre 2020, n. 137), è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279, del 9 novembre u.s., il Decreto legge 9 novembre 2020, n. 149 (all.1-2-3-4) contenente ulteriori misure di sostegno ai
settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, disposte dai DPCM
del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in connessione con
l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il decreto, che si compone di 32 articoli e 3 Allegati, entra
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in GU e, cioè, il 9 novembre
2020 e sarà presentato alle Camera per la sua conversione in legge.
Di seguito, l’esame di alcune delle misure introdotte
rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle Circolari del Servizio
Sindacale e Giuslavoristico e delle Federazioni interessate, in corso di
divulgazione.
IL DECRETO LEGGE
9 novembre 2020, N. 149: LE MISURE
Art. 1 (Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui
all’articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a
favore degli operatori dei centri commerciali).
La disposizione modifica la disciplina relativa al
contributo a fondo perduto di cui al precedente decreto legge Ristori.
In particolare, viene sostituito l’Allegato 1 del decreto
legge Ristori, con un ampliamento delle categorie di attività ammesse a fruire
del contributo a fondo perduto.
Sono ricomprese, tra le altre, anche su forte
sollecitazione dell’Alleanza delle cooperative:
-altre attività di trasporti terrestri di passeggeri NCA
(codice 493909);
- il trasporto di passeggeri per vie d’acque interne
(inclusi i trasporti lagunari-Codice n. 503000)
-altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA
(codice 522190);
- attività di biblioteche ed archivi (codice 910100);
- attività di musei (codice 910200);
- gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni
simili (codice 910300);
- attività
degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali (codice 910400).
Per l’esame
dettagliato dell’elenco dei codici inclusi, si rinvia all’Allegato 1.
E’ aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata nell’Allegato 1, il
contributo previsto dal decreto Ristori per gelaterie e pasticcerie, anche ambulanti (di cui ai codici Ateco 561030
e 561041) alberghi (codice Ateco 551000), , bar e altri esercizi simili senza cucina (codice Ateco
563000) con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio
nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un
livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute ai sensi
degli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020 (c.d. zone arancioni e rosse).
Con il comma 4
dell’art. 1, nel limite di spesa di 280 milioni di euro, il contributo
previsto dal D.L n. 137/2020 viene riconosciuto, per l’anno 2021, agli operatori con sede operativa nei centri
commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto
alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM
del 3 novembre 2020.
Il contributo
viene erogato dall’Agenzia delle entrate, previa presentazione di istanza
secondo le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate di cui al comma 11 dell’articolo 1 del D.L. Ristori (n. 137/2020).
Fermo restando
il limite di spesa sopra citato, il contributo in esame è riconosciuto ai
soggetti indicati nel predetto comma 4, art.1, che:
-
svolgono come
attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano
nell’Allegato 1; lo stesso sarà
determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1
del D.L. n. 137/2020;
-
svolgono come
attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano
nell’Allegato 1; esso spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4
dell’articolo 1 del D.L. n. 137/2020 e sarà determinato entro il 30% del valore
calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri
stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto Rilancio (D.L. n.
34/2020).
Art. 2 (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei
settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020).
L’articolo 2, istituisce un nuovo contributo a fondo perduto a favore
dei soggetti IVA interessati dalle nuove misure restrittive introdotte con il
DPCM del 3 novembre u.s..
Il contributo è riconosciuto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre
2020, sono in possesso della partita IVA attiva e che dichiarano di svolgere
attività prevalente in uno dei settori individuati dai codici ATECO
riportati nell’Allegato 2 del decreto legge in esame, e che hanno il
domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima
gravità e da un livello di rischio alto
(articolo 3 DPCM 3 novembre- c.d. zona rossa)
Il contributo non è riconosciuto ai soggetti che hanno attivato la
partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
Rientrano, tra gli altri, i seguenti codici Ateco:
-
Grandi magazzini
(codice 471910);
-
Commercio al
dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli (codice 478101);
-
Commercio al
dettaglio ambulante di prodotti ittici (codice 478102);
-
Commercio al
dettaglio ambulante di carne (codice 478103);
-
Commercio al
dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti (478901);
-
Commercio al
dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura,
attrezzature per il giardinaggio (codice 478902);
-
Altre attività di
servizi per la persona NCA (codice 960909);
-
Servizi di
manicure e pedicure (960203);
-
Servizi degli
istituti di bellezza (960202).
Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell’articolo 1,
D.L. Ristori (n. 137/2020) di seguito riportate, circa le modalità di
determinazione e di erogazione.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del
fatturato e dei corrispettivi riferito ad aprile 2020 sia inferiore di almeno
due terzi rispetto al fatturato di aprile 2019.
Il
predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato sopra
enunciati, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1°
gennaio 2019.
Allo scopo di semplificare le modalità di erogazione del contributo, la somma
verrà accreditata direttamente sul conto corrente bancario o postale dei
soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto, previsto
dall’articolo 25 del D.L. n. 34/2020 (c.d. D.l. Rilancio), da parte
dell’Agenzia delle entrate.
Anche i soggetti che non hanno già usufruito del contributo ex art.
25, Dl. Rilancio, potranno farne istanza attraverso il canale web
dell’Agenzia delle entrate che sarà appositamente riaperto solo per tali
soggetti.
L’ammontare del contributo non può, in ogni caso, superare 150.000 euro.
Il valore del contributo è calcolato in relazione alle
percentuali riportate nell’Allegato 2 del decreto Ristori-BIS, in commento.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate saranno definiti i termini e le modalità per consentire la trasmissione
delle istanze da parte dei soggetti che non avevano già usufruito della
provvidenza di cui all’articolo 25 del decreto Rilancio.
Ai soli fini
di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto in esame,( in base a quanto
disposto dal successivo articolo 8, comma 5), nel limite di spesa di 50 milioni
di euro per l’anno 2020, con uno o più
decreti interministeriali Mise/Mef, possono essere individuati ulteriori
codici Ateco, rispetto a quelli riportati nell’Allegato 1 e 2, riferiti a
settori economici aventi diritto al contributo di cui agli articoli 1 e 2 sopra
citati, a condizione che tali settori siano stati gravemente danneggiati dalle
misure restrittive introdotte dai DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre
2020.
Art. 3 (Controlli antimafia).
La disposizione prevede che, le previsioni del protocollo di intesa
previsto dal comma 9, articolo 25 D.L. n. 34/2020 (Rilancio) sottoscritto dal
Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia
delle entrate, si applicano anche rispetto ai contributi a fondo perduto
disciplinati dal decreto legge Ristori e dal decreto legge Ristori-BIS, in
commento.
Art. 4 (Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso
non abitativo e affitto d’azienda per le imprese interessate dalle nuove misure
restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
novembre 2020).
L’articolo 4, estende alle imprese operanti nei settori di cui ai codici
Ateco riportati nell’Allegato 2, nonché alle imprese che svolgono le attività
di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 (Attività delle agenzie di viaggio e
dei tour operator), che hanno la sede operativa nelle aree del territorio
nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità ed a un livello
alto di rischio, individuate
con le ordinanze del Ministro della
salute ai sensi dell’articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 (c.d. zona
rossa), il credito di imposta
per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto
d’azienda, già previsto dall’articolo 8, del decreto legge Ristori, ai mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2020.
Art. 5 (Cancellazione
della seconda rata IMU).
La disposizione prevede la cancellazione della seconda IMU, che deve
essere versata entro il 16 dicembre 2020, per gli immobili e le relative
pertinenze in cui sono esercitate le attività riferite ai codici Ateco di cui
all’Allegato 2 del decreto in esame, a condizione che i proprietari siano anche
gestori delle predette attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle
aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima
gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le
ordinanze del Ministro della salute ai sensi dell’articolo 3 del DPCM
del 3 novembre 2020 (c.d. zona rossa).
Sono fatte
salve le disposizioni del decreto Agosto (art.
78, D.L. n. 104/2020) in materia di esenzione IMU per i settori del turismo e
dello spettacolo secondo cui non è richiesta corrispondenza tra proprietario
dell’immobile e gestore dell’attività esercitata, e dell’art. 9 del D.L. n.
137/2020, che prevede la cancellazione della 2 rata IMU per l’anno 2020, sugli immobili e relative pertinenze in
cui sono esercitate le attività indicate nella tabella di cui all’Allegato 1
del decreto legge Ristori.
Art. 6 (Estensione proroga del termine di versamento del
secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di
affidabilità fiscale).
La disposizione
prevede che nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per
le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale
(Isa), operanti nei settori economici di cui all’Allegato 1 del decreto
Ristori, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, e nell’Allegato 2, del
decreto in commento, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del
territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravita e da un
livello di rischio alto (individuate con le ordinanze del Ministro della salute ai sensi
dell’articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 - c.d. zona rossa), ovvero
per gli esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree
caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello alto di rischio
(individuate con le ordinanze
del Ministro della salute ai sensi dell’articolo 2 del DPCM del 3 novembre
2020- c.d. zona arancione), la proroga al 30 aprile 2021 del termine
previsto per il versamento della rata unica ovvero della seconda rata delle
imposte sui redditi e dell’IRAP, si applica a prescindere dalla diminuzione di
fatturato o dei corrispettivi indicati dal comma 2, dell’articolo 98, del
decreto legge di Agosto (n. 104/2020).
E’ escluso il rimborso
di quanto già versato.
Art. 7 (Sospensione
dei versamenti tributari).
La
disposizione prevede la sospensione dei termini che scadono nel
mese di novembre 2020, riguardanti:
a) i
versamenti relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i soggetti di seguito
indicati operano in qualità di sostituti d'imposta;
b) i
versamenti relativi all’IVA.
Tale misura è
riconosciuta:
-
ai soggetti che esercitano le attività economiche
sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede
legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
-
ai soggetti che
esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale,
sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate
da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zona
arancione e rossa);
-
ai soggetti che
operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2;
-
ai soggetti che
esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di
tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa
nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima
gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa).
I versamenti
sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o
mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento
della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Art. 8 (Disposizioni
di adeguamento e di compatibilità degli aiuti con le disposizioni europee).
L’articolo 8,
detta una serie di disposizioni per l’adeguamento e per garantire la
compatibilità dei ristori previsti, con la normativa europea.
Ribadito
quanto già previsto nel DPCM del 3 novembre 2020 secondo cui, la
classificazione e l’aggiornamento delle aree del territorio nazionale
caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (zona arancione) o
massima gravità (zona rossa) e da un livello alto di rischio, è
determinata attraverso le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi
degli articoli 2 (c.d. scenario 3) e 3 (c.d.
scenario 4) del DPCM del 3 novembre 2020.
Per la
copertura degli oneri derivanti dall’estensione degli aiuti di cui agli
articoli, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, (per effetto di future ordinanze del
Ministro della salute dirette ad aggiornare le zone arancioni e rosse e,
conseguentemente le relative misure di ristoro ad una platea più ampia di
soggetti), si provvede nei limiti del Fondo appositamente istituito presso il
Mef, con una dotazione pari a 340 milioni di euro per l’anno 2020 e 70 milioni
di euro per l’anno 2021.
Le risorse del
Fondo predetto inutilizzate alla fine dell’esercizio finanziario 2020, saranno
conservate per essere utilizzate per le
stesse finalità anche negli esercizi successivi.
Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5, si applicano nel
rispetto dei limiti e alle condizioni previsti nell’ambito della Comunicazione
del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final del
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del Covid-19”, della Commissione Europea.
Art.9 (Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati).
La disposizione prevede che le Regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano che, a causa dell’emergenza da Covid-19, abbiano sospeso le attività
ordinarie, anche tramite i propri enti, possano riconoscere alle strutture
private accreditate destinatarie di apposito budget per il 2020, fino a un massimo del 90 per cento del budget
assegnato in virtù di accordi e contratti stipulati per l’anno 2020, fatta
salva la garanzia di equilibrio economico del SSN.
Il riconoscimento tiene conto sia delle attività ordinarie erogate nel
2020, (di cui deve essere fornita adeguata rendicontazione sull’effettiva
produzione) sia, fino a concorrenza del predetto 90 per cento, di un contributo
una tantum legato all’emergenza in atto ed erogato dalle regioni e dalle
province a rimborso dei soli costi fissi sostenuti dalla struttura privata
accreditata e rendicontati dalla struttura stessa la quale, in base a specifico
provvedimento regionale, ha sospeso le attività ivi previste da accordi e
contratti stipulati per il 2020.
Tale disposizione si applica anche agli acquisti di prestazioni
socio-sanitarie, per la parte a rilevanza sanitaria.
Art. 15 (Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo
settore).
L’articolo in esame, prevede l’istituzione, nello stato di previsione
del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di un “Fondo
straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore” con una
dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di
erogare interventi di sostegno a favore di:
-
organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, di cui
alla Legge n. 266/91;
-
associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province
autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 3 della Legge n. 383/00;
-
organizzazioni
non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, D.lgs. n. 460/97,
iscritte nella relativa anagrafe delle Onlus.
Con successivo decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, saranno stabiliti criteri e modalità di
ripartizione delle risorse del Fondo a favore delle Regioni e delle province
autonome, garantendo l’omogenea ripartizione dei ristori su tutto il territorio
nazionale.
Il contributo erogato dal predetto Fondo, non è cumulabile con le altre
misure di ristoro previste dagli articoli 1 e 3 del D.L. Ristori (n. 137/2020).
Art. 22 (Quarta gamma).
La disposizione in esame, sostituisce integralmente quanto previsto
dall’articolo 58-bis del decreto legge Agosto (n. 104/2020), riguardante
interventi per la gestione della crisi di mercato dei
prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, prevedendo l’estensione degli
interventi anche ai prodotti della cosiddetta prima gamma evoluta (ossia
freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo), conseguentemente
alla diffusione del virus COVID-19.
A tale scopo, istituisce
un contributo a favore delle organizzazioni dei produttori
ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni per far
fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi
nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, rispetto al medesimo periodo
dell’anno precedente.
Il contributo
è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per
l’anno 2020, per la raccolta prima della maturazione o la
mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed
alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel
fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al D.lgs. n.
150/2012.
Il contributo
è pari alla differenza tra l’ammontare di fatturato del periodo da marzo a
luglio 2019 e l’ammontare del fatturato dello stesso periodo del 2020, e sarà
ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci
produttori in relazione alla riduzione del prodotto conferito. Nel caso
di superamento del limite complessivo di spesa, l’importo del
contributo è ridotto proporzionalmente tra i
soggetti beneficiari.
I criteri e le
modalità di erogazione del contributo saranno definiti con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi, sentite le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 26 (Differimento entrata in vigore class-action).
Differita di 6 mesi l’entrata in vigore della riforma della class-action
di cui alla Legge n. 31/2019.
Art. 27 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale).
Incrementata di 300 milioni di euro per l’anno 2021 la dotazione del
Fondo previsto dal comma 1, articolo 200, del decreto legge Rilancio (n.
34/2020).
Le risorse saranno destinate sia alla compensazione della riduzione dei ricavi
tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31
dicembre 2020, (rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri
registrata nel medesimo periodo del precedente biennio), sia al finanziamento,
nel limite di 100 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico
locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nel 2021 per far
fronte alle esigenze del trasporto pubblico, in conseguenza delle misure
restrittive, qualora tali servizi, nel periodo precedente la diffusione del
Covid-19, abbiano avuto un riempimento superiore al 50% della capacità.
Un
successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, provvederà a
definire le quote da assegnare alle Regioni e alle province autonome per il
predetto finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e
regionale.
Art. 28 (Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali
e nazionali degli ordini professionali nel periodo emergenziale).
La disposizione prevede che il rinnovo degli organi collegiali degli
Ordini e dei Collegi professionali, nazionali e territoriali, possa avvenire,
in tutto o in parte, con modalità telematiche, nel pieno rispetto dei principi
di segretezza e libertà nella manifestazione del voto.
Con apposito regolamento, da adottare entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legge in commento, il Consiglio Nazionale
dell’Ordine o del Collegio, stabilisce le modalità di espressione del voto a
distanza e le procedure di insediamento dei nuovi organi collegiali.
Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti secondo le
disposizioni in esame, sono efficaci gli atti emanati dagli organi degli Ordini
o dei Collegi scaduti.
Art. 30 (Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società
sportive dilettantistiche).
Istituito il “Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e le
società sportive dilettantistiche” cui confluiscono sia le risorse di cui
all’articolo 218-bis del decreto legge Rilancio (n. 34/2020), pari a 30
milioni di euro per l’anno 2020, (già
nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento
per lo Sport), sia le risorse stanziate con l’articolo 3 del decreto legge
Ristori (n. 137/2020) avente una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020.
Le risorse saranno destinate all’adozione di misure di sostegno, ristoro
e ripresa delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, che
hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito delle restrizioni
introdotte sulle attività sportive.
Art. 31 (Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l’emergenza
epidemiologica da COVID-19).
La disposizione prevede che, ai fini del monitoraggio dei dati relativi
all’emergenza da Covid-19, il Ministro della salute, con cadenza settimanale,
pubblica sul proprio sito istituzionale e comunica ai Presidenti di Camera e
Senato, i risultati dei dati epidemiologici.
Il Ministro della salute, inoltre, sentiti i Presidenti delle Regioni
interessate, con propria ordinanza, può individuare una o più Regioni nei cui
territori si manifesta un più alto rischio di contagio e in cui, di
conseguenza, si dovranno applicare le misure più restrittive, in aggiunta a
quelle applicabili sull’intero territorio nazionale.
Le predette ordinanze hanno efficacia limitata a 15 giorni e vengono
comunque meno alla cessazione di efficacia dei DPCM sulla cui base sono
adottate.
L’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o
scenario inferiore a quello che ha comportato le misure restrittive, comporta
la nuova classificazione.
Con ordinanza del Ministro della salute, d’intesa con i Presidenti delle
Regioni interessate, può essere prevista l’esclusione dell’applicazione delle
misure più restrittive, rispetto a specifiche aree del territorio regionale, in
ragione dell’andamento del rischio epidemiologico.
Prevista, infine, la pubblicazione sul sito del Ministero della salute,
dei verbali del Comitato tecnico-scientifico e della Cabina di regia, di cui al
decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella GU n.
112 del 2 maggio 2020.
*