Con la legge in oggetto il legislatore raccoglie in un
unico testo sia le disposizioni del D.L. 111/2021 (che viene formalmente
convertito) sia quelle del D.L. 122/2021, confluite durante l’iter parlamentare
in questo provvedimento attraverso specifico emendamento.
Si tratta, come noto(1), della
disciplina già in vigore inerente l’obbligo del Green Pass per l’accesso a
tutte le strutture scolastiche e formative, incluse le università, applicabile
anche a soggetti o lavoratori esterni, nonché l’obbligo vaccinale per accedere in generale dal 10 ottobre p.v. in strutture residenziali, socio-assistenziali,
socio-sanitarie e hospice ovvero – aggiunte
in sede di conversione - in strutture semiresidenziali o che a
qualsiasi titolo ospitino persone in situazione di fragilità (norme che, seppur analoghe, vanno tenute
distinte dal D.L. 127/2021 sull’estensione della Certificazione verde COVID-19
dal 15 ottobre p.v. in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati).
Se per questa
disciplina emergono tuttavia marginali modifiche e riformulazioni, oltre al
fatto che in termini generali, come già da noi anticipato(2), è estesa da 48 a 72 ore la durata di validità dei
(soli) tamponi molecolari, la novità
degna di nota riguarda la PROROGA
FINO A TUTTO IL 2021 DELLE TUTELE IN FAVORE DEI LAVORATORI FRAGILI.
Più in particolare, l’art. 2-ter, coerentemente con la proroga dello
stato di emergenza già approvato dal Governo, estende fino al 31 dicembre p.v.:
-
sia
la possibilità per tali soggetti di
svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, anche attraverso
l’eventuale attribuzione di una diversa mansione, o un coinvolgimento del
lavoratore in attività formative anche da remoto (art. 26, comma 2-bis del D.L.
18/2020). Ricordiamo che diversamente la norma sarebbe scaduta a fine ottobre
per effetto della precedente proroga;
-
sia,
soprattutto, la regola che per i soggetti fragili con prestazione non
eseguibile in smart working
determina l’equiparazione del periodo di
assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, con conseguente riconoscimento
del relativo trattamento di malattia e senza computo ai fini del comporto (art.
26, comma 2, del D.L. 18/2020) – ora retroattivamente
e nuovamente valida dal 1° luglio 2021 con una copertura quindi del periodo
trascorso dal mese di luglio ad oggi, visto che tale disposizione non era
stata più prorogata oltre il 30 giugno.
Il legislatore, quindi, pone rimedio ad una lacuna
normativa che aveva determinato una evidente criticità in capo alle imprese
nella difficile gestione dei lavoratori fragili.
Infatti, come da noi evidenziato in sede di commento
al D.L. 105/2021(3) il decreto aveva esteso al 31 ottobre unicamente il primo punto di cui
sopra, dimenticandosi il secondo.
Tanto più che le due norme in favore dei lavoratori
fragili si richiamano a vicenda e, da un certo punto in avanti, hanno sempre
viaggiato in parallelo nel nostro ordinamento.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico
n. 56 del 13 settembre 2021 - prot. n. 3451
(2) Circolare Servizio Sindacale
Giuslavoristico n. 60 del 22 settembre 2021 - prot. n. 3527.
(3)
Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 51 del 28 luglio 2021 –
prot. n. 3107.