Circolari

Circ. n. 64/2021

PROFILI LAVORO: TUTELE LAVORATORI FRAGILI PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2021 TAMPONI MOLECOLARI VALIDITA’ 72 ORE

Con la legge in oggetto il legislatore raccoglie in un unico testo sia le disposizioni del D.L. 111/2021 (che viene formalmente convertito) sia quelle del D.L. 122/2021, confluite durante l’iter parlamentare in questo provvedimento attraverso specifico emendamento.

Si tratta, come noto(1), della disciplina già in vigore inerente l’obbligo del Green Pass per l’accesso a tutte le strutture scolastiche e formative, incluse le università, applicabile anche a soggetti o lavoratori esterni, nonché l’obbligo vaccinale per accedere in generale dal 10 ottobre p.v. in strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice ovvero – aggiunte in sede di conversione -  in strutture semiresidenziali o che a qualsiasi titolo ospitino persone in situazione di fragilità  (norme che, seppur analoghe, vanno tenute distinte dal D.L. 127/2021 sull’estensione della Certificazione verde COVID-19 dal 15 ottobre p.v. in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati).

 Se per questa disciplina emergono tuttavia marginali modifiche e riformulazioni, oltre al fatto che in termini generali, come già da noi anticipato(2), è estesa da 48 a 72 ore la durata di validità dei (soli) tamponi molecolari, la novità degna di nota riguarda la PROROGA FINO A TUTTO IL 2021 DELLE TUTELE IN FAVORE DEI LAVORATORI FRAGILI.

Più in particolare, l’art. 2-ter, coerentemente con la proroga dello stato di emergenza già approvato dal Governo, estende fino al 31 dicembre p.v.:

  • sia la possibilità per tali soggetti di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’eventuale attribuzione di una diversa mansione, o un coinvolgimento del lavoratore in attività formative anche da remoto (art. 26, comma 2-bis del D.L. 18/2020). Ricordiamo che diversamente la norma sarebbe scaduta a fine ottobre per effetto della precedente proroga;

  • sia, soprattutto, la regola che per i soggetti fragili con prestazione non eseguibile in smart working determina l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, con conseguente riconoscimento del relativo trattamento di malattia e senza computo ai fini del comporto (art. 26, comma 2, del D.L. 18/2020) – ora retroattivamente e nuovamente valida dal 1° luglio 2021 con una copertura quindi del periodo trascorso dal mese di luglio ad oggi, visto che tale disposizione non era stata più prorogata oltre il 30 giugno.

Il legislatore, quindi, pone rimedio ad una lacuna normativa che aveva determinato una evidente criticità in capo alle imprese nella difficile gestione dei lavoratori fragili.

Infatti, come da noi evidenziato in sede di commento al D.L. 105/2021(3) il decreto aveva esteso al 31 ottobre unicamente il primo punto di cui sopra, dimenticandosi il secondo.

Tanto più che le due norme in favore dei lavoratori fragili si richiamano a vicenda e, da un certo punto in avanti, hanno sempre viaggiato in parallelo nel nostro ordinamento.   




(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 56 del 13 settembre 2021 - prot. n. 3451

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 60 del 22 settembre 2021 - prot. n. 3527.

(3) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 51 del 28 luglio 2021 – prot. n. 3107.