Annunciato da diverso tempo, il provvedimento in
oggetto - cosiddetto “DECRETO AGOSTO” - in vigore dal 15
agosto 2020, contiene molteplici disposizioni di interesse.
Rimandando alla circolare del Servizio Legislativo – Legale – Fiscale
per un’analisi complessiva del provvedimento, evidenziamo che si tratta di un
provvedimento che potrebbe subire modifiche in sede di conversione parlamentare
nei prossimi 60 giorni.
Nel sottolineare che alcune norme necessitano di chiarimenti
applicativi da parte degli Istituti deputati nonché di ulteriori
approfondimenti da parte dei Ministeri competenti, si procede con una prima
disamina del provvedimento per la parte di competenza e sulla base dei principali capitoli
di seguito elencati:
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ULTERIORI 10 MILIONI DI € SUL 2020 PER WBO E
PROMOZIONE COOPERATIVA.
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PROROGA AMMORTIZZATORI COVID con l’inserimento, tranne che per la CISOA, di un meccanismo
maggiormente selettivo per cui, fatto salvo il riconoscimento senza costi
aggiuntivi di nuove 9 settimane indistintamente a tutti i datori di lavoro,
ulteriori 9 settimane sono concesse unicamente a fronte del pagamento di un contributo
addizionale (diverso in funzione della perdita di fatturato
auto-dichiarata), da cui sono esonerati unicamente le nuove imprese costituite
dal 2019 o quelle che hanno fatto registrare una caduta di fatturato nel primo
semestre di quest’anno superiore al 20% rispetto all’anno precedente.
-
Ad esclusione settore
agricolo, DIFFERENTI REGIMI DI DECONTRIBUZIONE per:
i) COMPENSARE MANCATO RICORSO NUOVA PROROGA DI AMMORTIZZATORI;
ii) SOSTENERE OCCUPAZIONE DI DETERMINATE AREE SVANTAGGIATE - Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia;
iii) INCENTIVARE NUOVE ASSUNZIONI a tempo indeterminato o anche a tempo determinato/stagionali seppur
solo in settore turistico e stabilimenti termali.
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PROROGA SOSPENSIONE LICENZIAMENTI PER UN
ULTERIORE PERIODO DA CALCOLARSI RELATIVAMENTE AD OGNI IMPRESA IN FUNZIONE DELLA
FINESTRA TEMPORALE DI ATTIVAZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI COVID (sono vietati licenziamenti per datori
che non ne hanno integralmente fruito o che stiano godendo dell’esonero
contributivo alternativo alla fruizione degli stessi) MA, in generale, AMMISSIBILI I LICENZIAMENTI in DETERMINATE FATTISPECIE
(es. cessazione attività o presenza di accordo sindacale aziendale di
incentivazione all’esodo).
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POSSIBILITA’ DI PROROGARE/RINNOVARE
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO SENZA CAUSALE PER UNA SOLA VOLTA E NEL LIMITE DI
12 MESI FINO A TUTTO IL 2020 e contestuale ELIMINAZIONE PER I
RAPPORTI A TERMINE DELLA PROROGA PER LEGGE DELLA LORO DURATA QUALORA SIANO
STATI SOSPESI PER EFFETTO DEL COVID-19.
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PROROGA e in parte RIFORMULAZIONE di alcune delle INDENNITA’
COVID con l’estensione delle medesime anche a nuovi soggetti (es. lavoratori
marittimi)-
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Rafforzamento finanziario con NUOVI 500 MILIONI DEL FONDO NUOVE COMPETENZE ATTIVABILE ANCHE NEL 2021,
per una possibile COPERTURA del COSTO del LAVORO del PERSONALE
OCCUPATO in FORMAZIONE a seguito ACCORDI SINDACALI fatti al secondo
livello con oggetto la rimodulazione dell’orario di lavoro e finalizzati anche ad una ricollocazione dei lavoratori.
-
PROROGA per ulteriori 2 mesi dei trattamenti
di NASPI e DIS-COLL scaduti tra maggio e giugno 2020 o
già oggetto della precedente proroga sempre di 2 mesi disposta con il
provvedimento Rilancio.
-
Altri interventi tra cui modifiche al Reddito di Emergenza o aggiunta di nuove risorse
destinate all’attività di CAF e Patronati piuttosto che per il servizio civile
universale o per il riconoscimento dei voucher baby-sitting in favore del
personale medico, infermieristico e socio-sanitario.
* * *
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RIFINANZIAMENTO NUOVA LEGGE MARCORA:
WBO E PROMOZIONE COOPERATIVA
ART 60, COMMA 5: facendo seguito all’intervento contenuto nel provvedimento
Rilancio che già aveva assegnato 15 milioni di euro, vengono ora destinati ulteriori 10 milioni di euro
per finanziamenti agevolati degli interventi previsti ai sensi del D.M. MISE del 4 dicembre 2014 (c.d. “Nuova
Marcora”), vale a dire per operazioni di WORKERS BUYOUT (WBO)
nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che
gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative
sociali per la salvaguardia dei livelli occupazionali. Si consolida,
in questo senso, un filone di intervento molto importante per il sistema
cooperativo che investe nella promozione di queste esperienze di recupero in
forma cooperativa di situazioni di crisi e di potenziali chiusure aziendali.
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AMMORTIZZATORI SOCIALI
ART 1: Proroga CIGO, FIS, CIG in Deroga e CISOA
Per la generalità dei datori di lavoro (escluso settore agricolo): concessione CIGO-FIS-CIGD per nuove 18 settimane complessive
collocabili tra 13 luglio e 31 dicembre 2020 con un meccanismo a rubinetto 9+9,
fatto salvo che dalle prime 9 settimane andranno scalati eventuali giorni di
ammortizzatori COVID eventualmente già autorizzati ai sensi dei precedenti
decreti qualora cadano dopo il 12 luglio u.s. e che per le successive 9 settimane sarà richiesto alle
imprese un contributo addizionale da cui sono esonerati unicamente i datori di
lavoro che hanno subito una riduzione tra primo semestre 2020 e primo semestre
2019 pari ad almeno il 20% nonché quelle aziende che abbiano avviato l’attività
dopo il 1 gennaio 2019.
Tale CONTRIBUTO ADDIZIONALE sarà pari:
-
al 9% della retribuzione
globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante
sospensione o riduzione nel caso di imprese con una riduzione del fatturato
inferiore al 20%;
-
al 18% della medesima
retribuzione globale di cui sopra nel caso di imprese che non hanno registrato
riduzione del fatturato.
Il datore di lavoro deve autocertificare in sede di domanda
l’eventuale riduzione del fatturato (con INPS e Agenzia Entrate che
incroceranno dati per verifiche) e pagherà l’eventuale contributo addizionale
come calcolato dall’INPS sulla base della sua autocertificazione a partire dal
periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione
salariale.
Attenzione, in assenza di autocertificazione presentata
contestualmente alla domanda si pagherà l’aliquota più alta del 18%.
Per i datori di lavoro settore agricolo (comma 8): ulteriore proroga della CISOA per 50 giorni
compresi tra 13 luglio e 31 dicembre 2020. Da questi 50 giorni bisogna però
scalare i giorni di CISOA eventualmente già autorizzati ai sensi dei precedenti
decreti qualora cadano dopo il 12 luglio u.s., applicandosi lo stesso
meccanismo visto sopra per gli altri ammortizzatori.
Per tutti i datori di lavoro le procedure e le tempistiche di accesso ai trattamenti seguono
in generale le modalità già definite con il DL Rilancio, fatta salva
l’indicazione di termini e tempistiche specifici definiti nel provvedimento in
fase di prima applicazione.
NB: in materia di ammortizzatori ci
preme richiamare anche l’art. 2 e l’art. 19 del
provvedimento che servono rispettivamente a coordinare e meglio specificare le
norme per l’accesso alla CIG in deroga da parte dei lavoratori del settore
sportivo e a recuperare la possibilità per i lavoratori delle ex zone rosse di
beneficiare degli ammortizzatori messi in campo in base ai precedenti
provvedimenti, qualora non avessero avuto ancora avuto modo di accedervi (in
questo caso domanda da presentare con specifica causale “COVID 19 – Obbligo
permanenza domiciliare”).
-
DECONTRIBUZIONI
ART 3: Esonero contributivo per imprese che non chiedono più
ammortizzatori COVID
Ad esclusione del settore agricolo, le imprese che non
utilizzano questa nuova proroga di ammortizzatori di cui sopra, ma che abbiano
fruito degli ammortizzatori con causale COVID a maggio e giugno, relativamente
ai medesimi lavoratori possono
beneficiare per 4 mesi fino a fine 2020 di un esonero
contributivo (premi INAIL da pagare) per un monte ore pari al doppio delle
ore fruite sotto forma di ammortizzatori a maggio e giugno. Non è una
condizione ostativa ai fini dell’esonero la concessione di ammortizzatori sulla
base di precedenti provvedimenti che possa determinare una loro collocazione
anche dopo il 12 luglio u.s.. L’esonero, riparametrato e calcolato su base
mensile, è inoltre cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote.
In caso di ricorso a questo esonero, pena la revoca dello stesso con efficacia retroattiva e l’impossibilità comunque
di richiedere ammortizzatori, fino alla sua intera
fruizione varrà la proroga di cui all’art. 14 in materia di divieti di
licenziamenti, che analizzeremo più in dettaglio
successivamente. Il beneficio in esame è concesso in conformità al nuovo quadro
comunitario di riferimento in materia di aiuti di stato e anche per questo la
misura in termini di efficacia è subordinata alla sua autorizzazione da parte
della Commissione Europea.
ART 6: Esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato
Ad esclusione del settore agricolo, in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato
(apprendisti esclusi) effettuate entro il 2020, ma successivamente al 15
agosto (entrata in vigore del provvedimento) i datori di lavoro godranno di
un regime di decontribuzione
totale per 6 mesi (premi INAIL da pagare), nel limite massimo annuo di 8.060 €
da riparametrare e calcolare su base mensile. Da
tale decontribuzione, cumulabile anch’essa con altri esoneri o riduzioni
di aliquote, sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a
tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzioni con la medesima
impresa. La misura si applica anche in caso di trasformazione di un
contratto a tempo determinato già in essere.
ART 7: Esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo determinato
nel settore turistico e negli
stabilimenti termali
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 6 appena commentato in
caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, lo stesso esonero di cui
sopra trova applicazione – con le medesime regole e
nella medesima finestra temporale - anche per le assunzioni a tempo determinato
o con contratto di lavoro stagionale effettuate nel settore turistico e negli
stabilimenti balneari ovviamente in relazione alla durata dei contratti
stipulati e comunque fino ad un massimo di 3
mesi.
In questo caso, tuttavia, il beneficio è concesso in conformità al
nuovo quadro comunitario di riferimento in materia di aiuti di stato e anche
per questo la misura in termini di efficacia è subordinata alla sua
autorizzazione da parte della Commissione Europea.
ART
27: Agevolazione contributiva per
occupazione in determinate aree svantaggiate
Ad esclusione del settore agricolo, con il fine di salvaguardare l’occupazione anche alla luce degli
effetti della crisi innescata dal COVID-19 in determinati contesti regionali
particolarmente svantaggiati, sui rapporti attivi di
lavoro dipendente viene introdotto per 3 mesi un esonero contributivo in favore delle imprese
pari al 30% (premi INAIL da pagare) praticabile dal 1° ottobre al 31 dicembre
2020.
Per l’individuazione delle aree ritenute svantaggiate e meritevoli
di questo beneficio (rileva la sede di lavoro) il legislatore ha fatto ricorso al PIL pro-capite inferiore al
75% della media EU-27 o comunque compreso tra il 75 e il 90 per cento e ad un
tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.
Ciò detto, dalla relazione tecnica
illustrativa del provvedimento si può evincere come tali regioni siano così
individuabili: Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia.
La misura sarà concessa e monitorata dall’INPS, fatto salvo l’attesa
di apposita autorizzazione da parte della Commissione Europea anche in virtù del nuovo quadro comunitario di riferimento per
gli aiuti di stato, profilo per il quale sarà competente il Ministero del
Lavoro.
La stessa norma (comma 2) stabilisce che con riferimento
al periodo 2021-2029 sarà un apposito DPCM, atteso entro il 30 novembre p.v., a
stabilire criteri e modalità per nuove eventuali forme di decontribuzione tese
ridurre le disparità territoriali che potranno essere varate nell’ambito
dell’attuazione in Italia del c.d. Recovery Plan.
-
ULTERIORE PROROGA SOSPENSIONE LICENZIAMENTI
(ART. 14)
Si dispone l’ulteriore proroga della sospensione dei
licenziamenti economici tanto di natura individuale (motivati da giustificato
motivo oggettivo) quanto di natura collettiva (disciplinati dalla legge
223/1991) che sarebbe scaduta il prossimo 17 agosto, prevedendo
che il divieto di licenziamento
si applica sia ai datori di lavoro che non hanno integralmente fruito degli
ammortizzatori sociali COVID come ora prorogati ai sensi dell’art. 1 del presente
provvedimento nonché, come già anticipato, alle imprese che hanno richiesto l’esonero
contributivo di cui all’art. 3 alternativo alla fruizione dei medesimi
ammortizzatori (anche in questo caso il divietò
varrà fintanto che la singola realtà stia godendo del beneficio in questione).
Ciò determina una situazione per cui il blocco dei licenziamenti varrà con una diversa
decorrenza per le singole imprese in funzione del loro ricorso o meno agli
ammortizzatori e soprattutto alla luce di quando se ne è richiesto o se ne
richiede l’accesso. Il divieto dei licenziamenti infatti, decadrà, solo quando un
datore di lavoro abbia nella sostanza esaurito anche le nuove 18 settimane di
trattamenti concedibili in base al decreto in esame (ad esempio nell’ipotesi
che le nuove 18 settimane decorrano dal 13 luglio u.s. il divieto cesserà il 9
novembre 2020) o finito di beneficiare dell’esonero
contributivo alternativo. Diversamente, per un’impresa che non abbia ad esempio
richiesto tutti gli ammortizzatori né l’esonero il divieto si protrarrà nel
tempo.
Per tutti i datori sono comunque ammessi – in
quanto esonerati dall’applicazione delle regole appena evidenziate - i
licenziamenti in presenza di alcune determinate situazioni:
-
cessazione definitiva dell’attività
della impresa con messa in liquidazione della
società senza prosecuzione anche parziale della attività, nel caso in cui, nel
corso della liquidazione, non si configuri la cessione di un complesso di beni
ed attività che possano configurare un trasferimento di azienda o di un ramo di
essa ai sensi dell’art. 2112 c.c.;
-
accordo collettivo aziendale sottoscritto
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,
che stabilisca esodi incentivati cui i lavoratori aderiscano su base volontaria (il divieto vale unicamente in relazione a tali lavoratori,
ai quali verrà peraltro garantito l’accesso alla Naspi);
-
fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa,
ovvero ne sia sancita la cessazione - nel caso l’esercizio provvisorio sia
stabilito solo per uno specifico ramo di azienda, il divieto di licenziamento
non si applica per gli altri rami/settori.
Ricordiamo che in aggiunta a tali casistiche
viene confermata la possibilità, già prevista, di recesso in caso di cambio di
appalto e relativo assorbimento del personale interessato, da parte della nuova
impresa fornitrice del servizio, con conseguente applicazione di clausola
sociale.
Da segnalare, infine, che per eventuali licenziamenti individuali effettuati
nel 2020 (e non più solo a partire dall’epidemia), rimane la possibilità
per il datore di revocarli, attingendo contestualmente agli ammortizzatori
sociali COVID (in tal caso il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza
soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore).
-
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
ART. 8: Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a
termine
Sempre in deroga al decreto Dignità, è estesa fino al 31 dicembre 2020 la possibilità di
prorogare o rinnovare un contratto a tempo determinato senza il vincolo della
causale seppur solo una volta e nel limite di 12 mesi. Resta comunque ferma la durata massima
complessiva di 24 mesi del contratto da rispettare.
Con la nuova formulazione introdotta dal provvedimento, che
sostituisce quella originariamente presente nel D.L. Rilancio, viene
peraltro a cadere il riferimento ai contratti in essere alla data del 23
febbraio u.s. per cui la nuova disposizione trova indiscutibile applicazione
a tutti i rapporti a tempo determinato, anche se instaurati dopo quella
data.
Rileviamo peraltro che in termini tecnici la rubrica dell’articolo
8 cita genericamente la proroga e il rinnovo dei contratti a termine, anche se
poi al comma 1 si fa esplicito riferimento alle disposizioni del contratto a
tempo determinato contenute nel decreto legislativo 81/2015.
Sotto un altro punto di vista, anche a seguito di una precedente
FAQ apparsa nei mesi scorsi sul sito del Ministero del Lavoro, bisognerebbe
definitivamente chiarire (non con una semplice FAQ) se la proroga o il
rinnovo a-causale di un contratto a tempo determinato ammessi fino a fine anno
significa che i contratti rinnovati o prorogati in questo modo non potranno
andare oltre il 31 dicembre p.v. (per questa soluzione propendeva la FAQ) o se
piuttosto c’è tempo fino a fine anno per decidere e condividere una nuova
proroga o rinnovo del rapporto.
Contestualmente, con l’abrogazione del comma 1-bis dell’art.
93 del provvedimento Rilancio si elimina l’estensione
per legge della durata dei contratti a termine, anche in somministrazione, e di
apprendistato di I° e III° livello correlata alla sospensione delle attività
per effetto del COVID-19 - norma su cui avevamo già indicato
una serie di perplessità visto che la formulazione utilizzata dal legislatore
risultava a nostro avviso piuttosto generica e foriera di diversi quesiti in
termini applicativi, oltre che imporre una proroga ope legis di tali
rapporti piuttosto onerosa e vincolante per le imprese non affatto
giustificabile. Peraltro, lo stesso Ministero del Lavoro nelle sue FAQ di fine
luglio aveva ribadito la proroga automatica includendo nel contratti a termine
anche quelli stagionali che, come noto, sono esclusi dalle regole sui contratti
a termine. Ora, alla luce di questa abrogazione, la scelta di proroga rientra a
pieno titolo nelle prerogative aziendali sulla base dell’effettivo bisogno.
Preme infine ricordare come resti tuttora in vigore, in
quanto introdotta in sede di conversione al D.L. 18/2020 e non modificata, la norma
di interpretazione autentica secondo cui - sempre in deroga alle regole
generali del Dlgs. 81/2015, ma in questo caso senza alcun limite di validità
temporale – contestualmente alla fruizione di ammortizzatori COVID (CIGO/FIS/CISOA/CIGD)
si possa nello stesso periodo di prorogare o rinnovare un contratto a termine,
anche a scopo somministrazione, con possibilità di rinnovarlo peraltro senza
“stop and go”.
-
INDENNITA’ COVID-19
ART. 9: Nuove indennità per lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti
termali e dello spettacolo
In linea di continuità con precedenti provvedimenti e
sostanzialmente con l’utilizzo degli stessi requisiti e meccanismi già in uso,
vengono prorogate alcune indennità COVID erogate nei mesi scorsi, a
vantaggio non solo dei soggetti citati nella rubrica dell’articolo in esame.
Si dispone, infatti, il riconoscimento di:
-
una nuova somma di 1.000 € a vantaggio
dei lavoratori stagionali del settore turismo/termale (anche somministrati),
già beneficiari nei mesi scorsi di analoghe indennità nei mesi di marzo (600
€), aprile (600 €) e maggio (1.000 €) nonché dei dipendenti a tempo determinato
con contratti di breve durata in questi settori (già beneficiari in ciascuno di
tali mesi di un’indennità pari a 600 €);
-
una nuova somma di 1.000 € anche in
favore degli stagionali di altri settori, di lavoratori intermittenti, di
titolari di contratti autonomi occasionali, e dei venditori incaricati alle
vendite a domicilio, tutti soggetti anche loro beneficiari di analoghe
indennità in aprile (600 €) e maggio (600 €);
-
un nuovo bonus sempre di 1.000 € per i
lavoratori iscritti al Fondo Pensione dello Spettacolo che segue la somma (600
€) riconosciuta per i mesi di marzo, aprile e maggio.
ART. 10: Indennità lavoratori marittimi
Introdotta una nuova indennità dell’importo di 600 euro per
ciascuno dei mesi di giugno e luglio che l’INPS erogherà in favore dei
lavoratori marittimi (art. 115 Codice della Navigazione o art. 17, c. 2,
legge 856/1986) che abbiano cessato involontariamente il contratto di arruolamento
o altro lavoro dipendente nel periodo compreso dal 1 gennaio 2019 al 17 marzo
2020 e che possono vantare, in tale intervallo temporale, almeno 30 giornate
lavorate, purché al momento dell’entrata in vigore della norma non
siano titolari di contratto di arruolamento, o di altro contratto di lavoro
dipendente, di trattamento di NASpI, di indennità di malattia o di pensione.
ART. 12: Indennità lavoratori sportivi
Si rinnova per il solo mese di giugno
l’indennità di 600 € in favore dei lavoratori sportivi con rapporto di
collaborazione già attivo al 23 febbraio 2020, che hanno cessato, ridotto o
sospeso la loro attività, impiegati presso il Comitato Olimpico Nazionale
(CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive
associate, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive
dilettantistiche.
ART. 13: Indennità per iscritti Casse previdenziali private
A valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza di cui
all’art. 44 del D.L. Cura Italia, infine, per dare piena attuazione
all’articolo 78 del DL Rilancio in merito alla erogazione delle indennità
previste per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza obbligatoria, viene riconosciuto un nuovo bonus di 1.000 euro per il mese di maggio (più alto quindi della somma di 600 € già messa a disposizione nei
mesi di marzo e aprile) che sarà accreditato automaticamente ai lavoratori
che avevano già avanzato la richiesta precedentemente. Questo utilizzando i
criteri già in uso stabiliti dal D.I. del 29 maggio 2020 e che troveranno, in
via generale, applicazione anche per i richiedenti che non abbiano fruito nei
mesi precedenti di tali indennità e che dovranno presentare domanda entro i
prossimi 30 giorni.
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FONDO NUOVE COMPETENZE (ART. 4)
Si registra un potenziamento per nuovi
complessivi 500 milioni di euro delle risorse messe a disposizione sul fondo che, alla luce delle novità introdotte, sarà utilizzabile
non più solo nel 2020, ma
anche nel 2021.
I nuovi 500 MIL sono suddivisi in 200 per il 2020, che sia
aggiungono ai 230 già stanziati, e 300 MIL per l’anno 2021.
Ricordiamo che il fondo, costituito presso ANPAL ai sensi
dell’art. 88 del provvedimento Rilancio, serve a garantire la copertura ai
datori di lavoro del costo del lavoro per le ore di formazione dei lavoratori (compresi
contributi previdenziali e assistenziali) riconducibili ad accordi sindacali
sottoscritti al secondo livello e funzionali ad una rimodulazione dell’orario di
lavoro con destinazione di parte di esso a percorsi formativi. In base ad
una riformulazione della medesima norma, tali accordi di rimodulazione
dell’orario possono ora essere finalizzati anche per favorire percorsi di
ricollocazione dei lavoratori.
Ricordiamo che la disposizione in commento preveda anche la
possibilità di una compartecipazione per la realizzazione degli interventi
riconosciuta ad altri PON/POR FSE nonché ai FONDI INTERPROFESSIONALI (che
in caso destineranno a tal fine una quota delle risorse a loro disposizione).
Al momento però siamo ancora in attesa del decreto interministeriale
(Lavoro/MEF) relativo a CRITERI E MODALITÀ ATTUATIVE DELLA MISURA.
-
PROROGA NASPI E DIS-COLL (ART. 5)
Viene data continuità a quanto già previsto dai precedenti decreti
a favore dei lavoratori che stanno per terminare il periodo di fruizione di NASpI e DIS-COLL, prevedendo per i trattamenti in scadenza tra il 1°
maggio e il 30 giugno 2020 la relativa proroga per ulteriori 2 mesi a decorrere
dal giorno scadenza (proroga estesa anche ai soggetti già beneficiari della
prima proroga sempre di 2 mesi concessa ai sensi del provvedimento Rilancio).
Si ribadisce che l’importo riconosciuto per ciascuna mensilità
aggiuntiva (prorogata) è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per
la prestazione originaria.
-
ULTERIORI DISPOSIZIONI DEGNE DI
ATTENZIONE
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ART. 15: in applicazione di una recente
sentenza della Corte Costituzionale in materia di trattamenti di invalidità
civile, si precisa che dal 20 luglio u.s. l’integrazione della pensione per gli
invalidi civili totali fino a 516 € scatta a prescindere dall’età per tutti i
maggiorenni e non solo per gli over 60;
-
ARTT. 17 e 18: viene innalzata la dotazione di risorse a disposizione
rispettivamente dei CAF (20 milioni in più nel 2020 per le attività svolte
nel 2019) e dei Patronati (20 milioni in più dal 2020);
-
ART. 21: vengono riallocate più risorse
per un’adeguata copertura finanziaria dei voucher baby-sitting spettanti in
alternativa al congedo COVID per complessivi 2 mila euro al personale medico,
infermieristico e socio-sanitario;
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ART. 23: esteso fino al 15 ottobre p.v. il termine entro cui
presentare all’INPS la domanda per il Reddito di emergenza (REM), per il
quale si provvede contestualmente ad un allargamento della platea dei
potenziali nuclei familiari destinatari tramite modifiche di allentamento dei
requisiti richiesti;
-
ART. 26: imputata la gestione unicamente
all’INPS - in luogo di un generico riferimento agli istituti previdenziali
- l’ambito di applicazione della disposizione del D.L. 18/2020 (art. 26,
comma 5) con la quale, in considerazione dell’equiparazione del periodo
trascorso in quarantena a periodo di malattia ai fini del trattamento
economico, facendo leva su una dotazione di risorse pari a 130 milioni di euro
è stata introdotta la possibilità per le aziende che erogano
direttamente la copertura ai loro lavoratori di chiedere un rimborso delle
somme versate. Nonostante questa puntualizzazione, segnaliamo che la norma,
oltre ad essere ancora del tutto inapplicata, conservi degli aspetti meritevoli
di approfondimento vista la poca chiarezza usata dal legislatore nella
formulazione citata;
-
ART. 83: ai fini di un potenziamento del Servizio civile universale
si dispone un incremento finanziario per nuovi 20 milioni di euro del
relativo Fondo sul 2020;
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ART. 97: in relazione ai versamenti anche contributivi
già oggetto di sospensione in base ai precedenti provvedimenti con relativo
slittamento dei pagamenti al 16 settembre p.v., s’introduce
una nuova forma di rateizzazione delle somme suddividendo in 4 rate
il 50% dovuto a decorrere da settembre, e il successivo 50% dovuto fino ad un
massimo di 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021 senza applicazione di sanzioni
e interessi.
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ART. 112: si raddoppia - limitatamente al periodo d’imposta 2020 - la
soglia dell’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
dall’azienda ai lavoratori dipendenti qualificabile come
welfare aziendale e quindi non concorrente in base al TUIR alla
formazione del reddito. Pertanto, il limite passa per quest’anno da 258,23€
a 516,46 €.
* * *