Circolari

Circ. n. 64/2020

Decreto-Legge n. 104 del 14 agosto 2020

 

Annunciato da diverso tempo, il provvedimento in oggetto - cosiddetto “DECRETO AGOSTO” - in vigore dal 15 agosto 2020, contiene molteplici disposizioni di interesse.

Rimandando alla circolare del Servizio Legislativo – Legale – Fiscale per un’analisi complessiva del provvedimento, evidenziamo che si tratta di un provvedimento che potrebbe subire modifiche in sede di conversione parlamentare nei prossimi 60 giorni.

Nel sottolineare che alcune norme necessitano di chiarimenti applicativi da parte degli Istituti deputati nonché di ulteriori approfondimenti da parte dei Ministeri competenti, si procede con una prima disamina del provvedimento per la parte di competenza e sulla base dei principali capitoli di seguito elencati:

  1. ULTERIORI 10 MILIONI DI € SUL 2020 PER WBO E PROMOZIONE COOPERATIVA.

  2. PROROGA AMMORTIZZATORI COVID con l’inserimento, tranne che per la CISOA, di un meccanismo maggiormente selettivo per cui, fatto salvo il riconoscimento senza costi aggiuntivi di nuove 9 settimane indistintamente a tutti i datori di lavoro, ulteriori 9 settimane sono concesse unicamente a fronte del pagamento di un contributo addizionale (diverso in funzione della perdita di fatturato auto-dichiarata), da cui sono esonerati unicamente le nuove imprese costituite dal 2019 o quelle che hanno fatto registrare una caduta di fatturato nel primo semestre di quest’anno superiore al 20% rispetto all’anno precedente.

  3. Ad esclusione settore agricolo, DIFFERENTI REGIMI DI DECONTRIBUZIONE per:

    i) COMPENSARE MANCATO RICORSO NUOVA PROROGA DI AMMORTIZZATORI;

    ii) SOSTENERE OCCUPAZIONE DI DETERMINATE AREE SVANTAGGIATE - Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

    iii) INCENTIVARE NUOVE ASSUNZIONI a tempo indeterminato o anche a tempo determinato/stagionali seppur solo in settore turistico e stabilimenti termali.

  4. PROROGA SOSPENSIONE LICENZIAMENTI PER UN ULTERIORE PERIODO DA CALCOLARSI RELATIVAMENTE AD OGNI IMPRESA IN FUNZIONE DELLA FINESTRA TEMPORALE DI ATTIVAZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI COVID (sono vietati licenziamenti per datori che non ne hanno integralmente fruito o che stiano godendo dell’esonero contributivo alternativo alla fruizione degli stessi) MA, in generale, AMMISSIBILI I LICENZIAMENTI in DETERMINATE FATTISPECIE (es. cessazione attività o presenza di accordo sindacale aziendale di incentivazione all’esodo).

  5. POSSIBILITA’ DI PROROGARE/RINNOVARE CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO SENZA CAUSALE PER UNA SOLA VOLTA E NEL LIMITE DI 12 MESI FINO A TUTTO IL 2020 e contestuale ELIMINAZIONE PER I RAPPORTI A TERMINE DELLA PROROGA PER LEGGE DELLA LORO DURATA QUALORA SIANO STATI SOSPESI PER EFFETTO DEL COVID-19.

  6. PROROGA e in parte RIFORMULAZIONE di alcune delle INDENNITA’ COVID con l’estensione delle medesime anche a nuovi soggetti (es. lavoratori marittimi)-

  7. Rafforzamento finanziario con NUOVI 500 MILIONI DEL FONDO NUOVE COMPETENZE ATTIVABILE ANCHE NEL 2021, per una possibile COPERTURA del COSTO del LAVORO del PERSONALE OCCUPATO in FORMAZIONE a seguito ACCORDI SINDACALI fatti al secondo livello con oggetto la rimodulazione dell’orario di lavoro e finalizzati anche ad una ricollocazione dei lavoratori.

  8. PROROGA per ulteriori 2 mesi dei trattamenti di NASPI e DIS-COLL scaduti tra maggio e giugno 2020 o già oggetto della precedente proroga sempre di 2 mesi disposta con il provvedimento Rilancio.

  9. Altri interventi tra cui modifiche al Reddito di Emergenza o aggiunta di nuove risorse destinate all’attività di CAF e Patronati piuttosto che per il servizio civile universale o per il riconoscimento dei voucher baby-sitting in favore del personale medico, infermieristico e socio-sanitario.

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  1. RIFINANZIAMENTO NUOVA LEGGE MARCORA: WBO E PROMOZIONE COOPERATIVA

ART 60, COMMA 5: facendo seguito all’intervento contenuto nel provvedimento Rilancio che già aveva assegnato 15 milioni di euro, vengono ora destinati ulteriori 10 milioni di euro per finanziamenti agevolati degli interventi previsti ai sensi del D.M. MISE del 4 dicembre 2014 (c.d. “Nuova Marcora”), vale a dire per operazioni di WORKERS BUYOUT (WBO) nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli occupazionali. Si consolida, in questo senso, un filone di intervento molto importante per il sistema cooperativo che investe nella promozione di queste esperienze di recupero in forma cooperativa di situazioni di crisi e di potenziali chiusure aziendali.

 

  1. AMMORTIZZATORI SOCIALI

ART 1: Proroga CIGO, FIS, CIG in Deroga e CISOA

Per la generalità dei datori di lavoro (escluso settore agricolo): concessione CIGO-FIS-CIGD per nuove 18 settimane complessive collocabili tra 13 luglio e 31 dicembre 2020 con un meccanismo a rubinetto 9+9, fatto salvo che dalle prime 9 settimane andranno scalati eventuali giorni di ammortizzatori COVID eventualmente già autorizzati ai sensi dei precedenti decreti qualora cadano dopo il 12 luglio u.s. e che per le successive 9 settimane sarà richiesto alle imprese un contributo addizionale da cui sono esonerati unicamente i datori di lavoro che hanno subito una riduzione tra primo semestre 2020 e primo semestre 2019 pari ad almeno il 20% nonché quelle aziende che abbiano avviato l’attività dopo il 1 gennaio 2019.

Tale CONTRIBUTO ADDIZIONALE sarà pari:

  • al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante sospensione o riduzione nel caso di imprese con una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

  • al 18% della medesima retribuzione globale di cui sopra nel caso di imprese che non hanno registrato riduzione del fatturato.

    Il datore di lavoro deve autocertificare in sede di domanda l’eventuale riduzione del fatturato (con INPS e Agenzia Entrate che incroceranno dati per verifiche) e pagherà l’eventuale contributo addizionale come calcolato dall’INPS sulla base della sua autocertificazione a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.

    Attenzione, in assenza di autocertificazione presentata contestualmente alla domanda si pagherà l’aliquota più alta del 18%.

    Per i datori di lavoro settore agricolo (comma 8): ulteriore proroga della CISOA per 50 giorni compresi tra 13 luglio e 31 dicembre 2020. Da questi 50 giorni bisogna però scalare i giorni di CISOA eventualmente già autorizzati ai sensi dei precedenti decreti qualora cadano dopo il 12 luglio u.s., applicandosi lo stesso meccanismo visto sopra per gli altri ammortizzatori.

    Per tutti i datori di lavoro le procedure e le tempistiche di accesso ai trattamenti seguono in generale le modalità già definite con il DL Rilancio, fatta salva l’indicazione di termini e tempistiche specifici definiti nel provvedimento in fase di prima applicazione.

    NB: in materia di ammortizzatori ci preme richiamare anche l’art. 2 e l’art. 19 del provvedimento che servono rispettivamente a coordinare e meglio specificare le norme per l’accesso alla CIG in deroga da parte dei lavoratori del settore sportivo e a recuperare la possibilità per i lavoratori delle ex zone rosse di beneficiare degli ammortizzatori messi in campo in base ai precedenti provvedimenti, qualora non avessero avuto ancora avuto modo di accedervi (in questo caso domanda da presentare con specifica causale “COVID 19 – Obbligo permanenza domiciliare”).

     

  1. DECONTRIBUZIONI

ART 3: Esonero contributivo per imprese che non chiedono più ammortizzatori COVID

Ad esclusione del settore agricolo, le imprese che non utilizzano questa nuova proroga di ammortizzatori di cui sopra, ma che abbiano fruito degli ammortizzatori con causale COVID a maggio e giugno, relativamente ai medesimi lavoratori possono beneficiare per 4 mesi fino a fine 2020 di un esonero contributivo (premi INAIL da pagare) per un monte ore pari al doppio delle ore fruite sotto forma di ammortizzatori a maggio e giugno. Non è una condizione ostativa ai fini dell’esonero la concessione di ammortizzatori sulla base di precedenti provvedimenti che possa determinare una loro collocazione anche dopo il 12 luglio u.s.. L’esonero, riparametrato e calcolato su base mensile, è inoltre cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote. In caso di ricorso a questo esonero, pena la revoca dello stesso con efficacia retroattiva e l’impossibilità comunque di richiedere ammortizzatori, fino alla sua intera fruizione varrà la proroga di cui all’art. 14 in materia di divieti di licenziamenti, che analizzeremo più in dettaglio successivamente. Il beneficio in esame è concesso in conformità al nuovo quadro comunitario di riferimento in materia di aiuti di stato e anche per questo la misura in termini di efficacia è subordinata alla sua autorizzazione da parte della Commissione Europea.

ART 6: Esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato

Ad esclusione del settore agricolo, in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato (apprendisti esclusi) effettuate entro il 2020, ma successivamente al 15 agosto (entrata in vigore del provvedimento) i datori di lavoro godranno di un regime di decontribuzione totale per 6 mesi (premi INAIL da pagare), nel limite massimo annuo di 8.060 € da riparametrare e calcolare su base mensile. Da tale decontribuzione, cumulabile anch’essa con altri esoneri o riduzioni di aliquote, sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzioni con la medesima impresa. La misura si applica anche in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato già in essere.

ART 7: Esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo determinato nel settore   turistico e negli stabilimenti termali

Fatta salva l’applicazione dell’articolo 6 appena commentato in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, lo stesso esonero di cui sopra trova applicazione – con le medesime regole e nella medesima finestra temporale - anche per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale effettuate nel settore turistico e negli stabilimenti balneari ovviamente in relazione alla durata dei contratti stipulati e comunque fino ad un massimo di 3 mesi.

In questo caso, tuttavia, il beneficio è concesso in conformità al nuovo quadro comunitario di riferimento in materia di aiuti di stato e anche per questo la misura in termini di efficacia è subordinata alla sua autorizzazione da parte della Commissione Europea.

ART 27: Agevolazione contributiva per occupazione in determinate aree svantaggiate

Ad esclusione del settore agricolo, con il fine di salvaguardare l’occupazione anche alla luce degli effetti della crisi innescata dal COVID-19 in determinati contesti regionali particolarmente svantaggiati, sui rapporti attivi di lavoro dipendente viene introdotto per 3 mesi un esonero contributivo in favore delle imprese pari al 30% (premi INAIL da pagare) praticabile dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.

Per l’individuazione delle aree ritenute svantaggiate e meritevoli di questo beneficio (rileva la sede di lavoro) il legislatore ha fatto ricorso al PIL pro-capite inferiore al 75% della media EU-27 o comunque compreso tra il 75 e il 90 per cento e ad un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

Ciò detto, dalla relazione tecnica illustrativa del provvedimento si può evincere come tali regioni siano così individuabili: Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La misura sarà concessa e monitorata dall’INPS, fatto salvo l’attesa di apposita autorizzazione da parte della Commissione Europea anche in virtù del nuovo quadro comunitario di riferimento per gli aiuti di stato, profilo per il quale sarà competente il Ministero del Lavoro.

La stessa norma (comma 2) stabilisce che con riferimento al periodo 2021-2029 sarà un apposito DPCM, atteso entro il 30 novembre p.v., a stabilire criteri e modalità per nuove eventuali forme di decontribuzione tese ridurre le disparità territoriali che potranno essere varate nell’ambito dell’attuazione in Italia del c.d. Recovery Plan.

 

  1. ULTERIORE PROROGA SOSPENSIONE LICENZIAMENTI (ART. 14)

Si dispone l’ulteriore proroga della sospensione dei licenziamenti economici tanto di natura individuale (motivati da giustificato motivo oggettivo) quanto di natura collettiva (disciplinati dalla legge 223/1991) che sarebbe scaduta il prossimo 17 agosto, prevedendo che il divieto di licenziamento si applica sia ai datori di lavoro che non hanno integralmente fruito degli ammortizzatori sociali COVID come ora prorogati ai sensi dell’art. 1 del presente provvedimento nonché, come già anticipato, alle imprese che hanno richiesto l’esonero contributivo di cui all’art. 3 alternativo alla fruizione dei medesimi ammortizzatori (anche in questo caso il divietò varrà fintanto che la singola realtà stia godendo del beneficio in questione).

Ciò determina una situazione per cui il blocco dei licenziamenti varrà con una diversa decorrenza per le singole imprese in funzione del loro ricorso o meno agli ammortizzatori e soprattutto alla luce di quando se ne è richiesto o se ne richiede l’accesso. Il divieto dei licenziamenti infatti, decadrà, solo quando un datore di lavoro abbia nella sostanza esaurito anche le nuove 18 settimane di trattamenti concedibili in base al decreto in esame (ad esempio nell’ipotesi che le nuove 18 settimane decorrano dal 13 luglio u.s. il divieto cesserà il 9 novembre 2020) o finito di beneficiare dell’esonero contributivo alternativo. Diversamente, per un’impresa che non abbia ad esempio richiesto tutti gli ammortizzatori né l’esonero il divieto si protrarrà nel tempo.

Per tutti i datori sono comunque ammessi – in quanto esonerati dall’applicazione delle regole appena evidenziate - i licenziamenti in presenza di alcune determinate situazioni:

  • cessazione definitiva dell’attività della impresa con messa in liquidazione della società senza prosecuzione anche parziale della attività, nel caso in cui, nel corso della liquidazione, non si configuri la cessione di un complesso di beni ed attività che possano configurare un trasferimento di azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c.;

  • accordo collettivo aziendale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che stabilisca esodi incentivati cui i lavoratori aderiscano su base volontaria (il divieto vale unicamente in relazione a tali lavoratori, ai quali verrà peraltro garantito l’accesso alla Naspi);

  • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia sancita la cessazione - nel caso l’esercizio provvisorio sia stabilito solo per uno specifico ramo di azienda, il divieto di licenziamento non si applica per gli altri rami/settori.

    Ricordiamo che in aggiunta a tali casistiche viene confermata la possibilità, già prevista, di recesso in caso di cambio di appalto e relativo assorbimento del personale interessato, da parte della nuova impresa fornitrice del servizio, con conseguente applicazione di clausola sociale.

    Da segnalare, infine, che per eventuali licenziamenti individuali effettuati nel 2020 (e non più solo a partire dall’epidemia), rimane la possibilità per il datore di revocarli, attingendo contestualmente agli ammortizzatori sociali COVID (in tal caso il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore).

     

  1. CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

ART. 8: Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

Sempre in deroga al decreto Dignità, è estesa fino al 31 dicembre 2020 la possibilità di prorogare o rinnovare un contratto a tempo determinato senza il vincolo della causale seppur solo una volta e nel limite di 12 mesi. Resta comunque ferma la durata massima complessiva di 24 mesi del contratto da rispettare.

Con la nuova formulazione introdotta dal provvedimento, che sostituisce quella originariamente presente nel D.L. Rilancio, viene peraltro a cadere il riferimento ai contratti in essere alla data del 23 febbraio u.s. per cui la nuova disposizione trova indiscutibile applicazione a tutti i rapporti a tempo determinato, anche se instaurati dopo quella data.

Rileviamo peraltro che in termini tecnici la rubrica dell’articolo 8 cita genericamente la proroga e il rinnovo dei contratti a termine, anche se poi al comma 1 si fa esplicito riferimento alle disposizioni del contratto a tempo determinato contenute nel decreto legislativo 81/2015.

Sotto un altro punto di vista, anche a seguito di una precedente FAQ apparsa nei mesi scorsi sul sito del Ministero del Lavoro, bisognerebbe definitivamente chiarire (non con una semplice FAQ) se la proroga o il rinnovo a-causale di un contratto a tempo determinato ammessi fino a fine anno significa che i contratti rinnovati o prorogati in questo modo non potranno andare oltre il 31 dicembre p.v. (per questa soluzione propendeva la FAQ) o se piuttosto c’è tempo fino a fine anno per decidere e condividere una nuova proroga o rinnovo del rapporto.

Contestualmente, con l’abrogazione del comma 1-bis dell’art. 93 del provvedimento Rilancio si elimina l’estensione per legge della durata dei contratti a termine, anche in somministrazione, e di apprendistato di I° e III° livello correlata alla sospensione delle attività per effetto del COVID-19 - norma su cui avevamo già indicato una serie di perplessità visto che la formulazione utilizzata dal legislatore risultava a nostro avviso piuttosto generica e foriera di diversi quesiti in termini applicativi, oltre che imporre una proroga ope legis di tali rapporti piuttosto onerosa e vincolante per le imprese non affatto giustificabile. Peraltro, lo stesso Ministero del Lavoro nelle sue FAQ di fine luglio aveva ribadito la proroga automatica includendo nel contratti a termine anche quelli stagionali che, come noto, sono esclusi dalle regole sui contratti a termine. Ora, alla luce di questa abrogazione, la scelta di proroga rientra a pieno titolo nelle prerogative aziendali sulla base dell’effettivo bisogno.

Preme infine ricordare come resti tuttora in vigore, in quanto introdotta in sede di conversione al D.L. 18/2020 e non modificata, la norma di interpretazione autentica secondo cui - sempre in deroga alle regole generali del Dlgs. 81/2015, ma in questo caso senza alcun limite di validità temporale – contestualmente alla fruizione di ammortizzatori COVID (CIGO/FIS/CISOA/CIGD) si possa nello stesso periodo di prorogare o rinnovare un contratto a termine, anche a scopo somministrazione, con possibilità di rinnovarlo peraltro senza “stop and go”.

 

  1. INDENNITA’ COVID-19

ART. 9: Nuove indennità per lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

In linea di continuità con precedenti provvedimenti e sostanzialmente con l’utilizzo degli stessi requisiti e meccanismi già in uso, vengono prorogate alcune indennità COVID erogate nei mesi scorsi, a vantaggio non solo dei soggetti citati nella rubrica dell’articolo in esame.

Si dispone, infatti, il riconoscimento di:

  • una nuova somma di 1.000 € a vantaggio dei lavoratori stagionali del settore turismo/termale (anche somministrati), già beneficiari nei mesi scorsi di analoghe indennità nei mesi di marzo (600 €), aprile (600 €) e maggio (1.000 €) nonché dei dipendenti a tempo determinato con contratti di breve durata in questi settori (già beneficiari in ciascuno di tali mesi di un’indennità pari a 600 €);

  • una nuova somma di 1.000 € anche in favore degli stagionali di altri settori, di lavoratori intermittenti, di titolari di contratti autonomi occasionali, e dei venditori incaricati alle vendite a domicilio, tutti soggetti anche loro beneficiari di analoghe indennità in aprile (600 €) e maggio (600 €);

  • un nuovo bonus sempre di 1.000 € per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione dello Spettacolo che segue la somma (600 €) riconosciuta per i mesi di marzo, aprile e maggio.

    ART. 10: Indennità lavoratori marittimi

    Introdotta una nuova indennità dell’importo di 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio che l’INPS erogherà in favore dei lavoratori marittimi (art. 115 Codice della Navigazione o art. 17, c. 2, legge 856/1986) che abbiano cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro lavoro dipendente nel periodo compreso dal 1 gennaio 2019 al 17 marzo 2020 e che possono vantare, in tale intervallo temporale, almeno 30 giornate lavorate, purché al momento dell’entrata in vigore della norma non siano titolari di contratto di arruolamento, o di altro contratto di lavoro dipendente, di trattamento di NASpI, di indennità di malattia o di pensione.

    ART. 12: Indennità lavoratori sportivi

Si rinnova per il solo mese di giugno l’indennità di 600 € in favore dei lavoratori sportivi con rapporto di collaborazione già attivo al 23 febbraio 2020, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, impiegati presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive associate, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche.

ART. 13: Indennità per iscritti Casse previdenziali private

A valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza di cui all’art. 44 del D.L. Cura Italia, infine, per dare piena attuazione all’articolo 78 del DL Rilancio in merito alla erogazione delle indennità previste per i professionisti iscritti alle Casse di previdenza obbligatoria,  viene riconosciuto un nuovo bonus di 1.000 euro per il mese di maggio (più alto quindi della somma di 600 € già messa a disposizione nei mesi di marzo e aprile) che sarà accreditato automaticamente ai lavoratori che avevano già avanzato la richiesta precedentemente. Questo utilizzando i criteri già in uso stabiliti dal D.I. del 29 maggio 2020 e che troveranno, in via generale, applicazione anche per i richiedenti che non abbiano fruito nei mesi precedenti di tali indennità e che dovranno presentare domanda entro i prossimi 30 giorni.

 

  1. FONDO NUOVE COMPETENZE (ART. 4)

Si registra un potenziamento per nuovi complessivi 500 milioni di euro delle risorse messe a disposizione sul fondo che, alla luce delle novità introdotte, sarà utilizzabile non più solo nel 2020, ma anche nel 2021.

I nuovi 500 MIL sono suddivisi in 200 per il 2020, che sia aggiungono ai 230 già stanziati, e 300 MIL per l’anno 2021.

Ricordiamo che il fondo, costituito presso ANPAL ai sensi dell’art. 88 del provvedimento Rilancio, serve a garantire la copertura ai datori di lavoro del costo del lavoro per le ore di formazione dei lavoratori (compresi contributi previdenziali e assistenziali) riconducibili ad accordi sindacali sottoscritti al secondo livello e funzionali ad una rimodulazione dell’orario di lavoro con destinazione di parte di esso a percorsi formativi. In base ad una riformulazione della medesima norma, tali accordi di rimodulazione dell’orario possono ora essere finalizzati anche per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Ricordiamo che la disposizione in commento preveda anche la possibilità di una compartecipazione per la realizzazione degli interventi riconosciuta ad altri PON/POR FSE nonché ai FONDI INTERPROFESSIONALI (che in caso destineranno a tal fine una quota delle risorse a loro disposizione). Al momento però siamo ancora in attesa del decreto interministeriale (Lavoro/MEF) relativo a CRITERI E MODALITÀ ATTUATIVE DELLA MISURA.

 

  1. PROROGA NASPI E DIS-COLL (ART. 5)

Viene data continuità a quanto già previsto dai precedenti decreti a favore dei lavoratori che stanno per terminare il periodo di fruizione di NASpI e DIS-COLL, prevedendo per i trattamenti in scadenza tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020 la relativa proroga per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno scadenza (proroga estesa anche ai soggetti già beneficiari della prima proroga sempre di 2 mesi concessa ai sensi del provvedimento Rilancio).

Si ribadisce che l’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva (prorogata) è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

 

  1. ULTERIORI DISPOSIZIONI DEGNE DI ATTENZIONE

  • ART. 15: in applicazione di una recente sentenza della Corte Costituzionale in materia di trattamenti di invalidità civile, si precisa che dal 20 luglio u.s. l’integrazione della pensione per gli invalidi civili totali fino a 516 € scatta a prescindere dall’età per tutti i maggiorenni e non solo per gli over 60;

  • ARTT. 17 e 18: viene innalzata la dotazione di risorse a disposizione rispettivamente dei CAF (20 milioni in più nel 2020 per le attività svolte nel 2019) e dei Patronati (20 milioni in più dal 2020);

  • ART. 21: vengono riallocate più risorse per un’adeguata copertura finanziaria dei voucher baby-sitting spettanti in alternativa al congedo COVID per complessivi 2 mila euro al personale medico, infermieristico e socio-sanitario;

  • ART. 23: esteso fino al 15 ottobre p.v. il termine entro cui presentare all’INPS la domanda per il Reddito di emergenza (REM), per il quale si provvede contestualmente ad un allargamento della platea dei potenziali nuclei familiari destinatari tramite modifiche di allentamento dei requisiti richiesti;

  • ART. 26: imputata la gestione unicamente all’INPS - in luogo di un generico riferimento agli istituti previdenziali - l’ambito di applicazione della disposizione del D.L. 18/2020 (art. 26, comma 5) con la quale, in considerazione dell’equiparazione del periodo trascorso in quarantena a periodo di malattia ai fini del trattamento economico, facendo leva su una dotazione di risorse pari a 130 milioni di euro è stata introdotta la possibilità per le aziende che erogano direttamente la copertura ai loro lavoratori di chiedere un rimborso delle somme versate. Nonostante questa puntualizzazione, segnaliamo che la norma, oltre ad essere ancora del tutto inapplicata, conservi degli aspetti meritevoli di approfondimento vista la poca chiarezza usata dal legislatore nella formulazione citata;

  • ART. 83: ai fini di un potenziamento del Servizio civile universale si dispone un incremento finanziario per nuovi 20 milioni di euro del relativo Fondo sul 2020;

  • ART. 97: in relazione ai versamenti anche contributivi già oggetto di sospensione in base ai precedenti provvedimenti con relativo slittamento dei pagamenti al 16 settembre p.v., s’introduce una nuova forma di rateizzazione delle somme suddividendo in 4 rate il 50% dovuto a decorrere da settembre, e il successivo 50% dovuto fino ad un massimo di 24 rate a partire dal 16 gennaio 2021 senza applicazione di sanzioni e interessi.

  • ART. 112: si raddoppia - limitatamente al periodo d’imposta 2020 - la soglia dell’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti qualificabile come welfare aziendale e quindi non concorrente in base al TUIR alla formazione del reddito. Pertanto, il limite passa per quest’anno da 258,23€ a 516,46 €.

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