Con l’articolo 19 della legge 4 agosto 2022, n. 127, Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021 (in GU 26 agosto 2022, n. 199), è stata approvata la Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE.
Al riguardo, si ricorda che il citato regolamento comunitario - che sostituisce la previgente disciplina in materia (regolamento n. 2003/2003 che non include i concimi prodotti con materiali recuperati o organici) – è entrato in vigore il 16 luglio di q uest’anno.
In considerazione della elevata complessità del regolamento comunitario e delle ricadute anche sulla disciplina nazionale in materia di fertilizzanti, ma anche di rifiuti e sottoprodotti, è stato predisposto un dossier con slides di analisi (in allegato 1) alla cui lettura si rinvia.
In estrema sintesi, si segnala che il regolamento citato apre il mercato unico europeo per i prodotti fertilizzanti che attualmente non sono disciplinati da norme di armonizzazione (ad esempio i fertilizzanti organici e organico-minerali, i biostimolanti delle piante, i substrati di coltivazione o miscele), stabilendo norme comuni in materia di sicurezza, requisiti di qualità ed etichettatura per i prodotti fertilizzanti.
Il regolamento introduce quindi, per la prima volta, limiti per i contaminanti tossici al fine di garantire un elevato livello di protezione del suolo e ridurre i rischi per la salute e l’ambiente.
Con riferimento al rapporto con la normativa nazionale, il regolamento mantiene un’armonizzazione facoltativa, in quanto non osta alla messa a disposizione di concimi fertilizzanti non armonizzati sul mercato interno conformemente al diritto nazionale e alle norme generali sulla libera circolazione.
Le nuove disposizioni si applicano alla progettazione, alla fabbricazione e alla commercializzazione dei prodotti fertilizzanti dell’Unione. Il regolamento non si applica all’uso o alle modalità di applicazione dei prodotti fertilizzanti dell’Unione. Il regolamento non si applica né ai sottoprodotti di origine animale o ai prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 quando sono messi a disposizione sul mercato; né ai prodotti fitosanitari rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Risultano quindi disciplinate le seguenti sette categorie di prodotti fertilizzanti:
- concimi:
- concimi inorganici,
- concimi organico-minerali,
- concimi organici,
- ammendanti;
- correttivi calcici e/o magnesiaci;
- substrati di coltivazione;
- inibitori;
- biostimolanti delle piante; e
- miscele fisiche di prodotti fertilizzanti.
Risultano anche definite le disposizioni di riferimento per le categorie di materiali costituenti, tra cui quella dei sottoprodotti che risulta disciplinata, oltre che dal regolamento 1009, anche da un apposito regolamento delegato 973/2022 (in allegato 3).
In tale contesto, la norma di delega approvata con l’articolo 19 della legge n.127 del 2022 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento (UE) 2019/1009, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi specifici:
a) indicare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità competente nazionale e autorità di notifica, nonché l'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia) quale organismo di valutazione e controllo della conformità per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1009;
b) definire le procedure di controllo dei prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE di cui al regolamento (UE) 2019/1009 e dei prodotti fertilizzanti nazionali;
c) definire un Piano di controllo nazionale pluriennale per i prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE e per i prodotti fertilizzanti nazionali, tenuto conto delle caratteristiche dei singoli prodotti;
d) adeguare e semplificare le norme vigenti in materia di prodotti fertilizzanti nazionali sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche;
e) in adeguamento ai nuovi obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2019/1009, in ordine alla responsabilità degli operatori economici sulla conformità dei prodotti fertilizzanti dell'Unione europea e per un più elevato livello di protezione della salute, della sicurezza dei consumatori e dell'ambiente, ridurre e semplificare gli oneri informativi e i procedimenti amministrativi a carico degli operatori professionali, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, al fine di ridurre costi e termini procedimentali;
f) predisporre un sistema informativo per la raccolta delle informazioni relative al settore dei prodotti fertilizzanti, da collegare con i sistemi informativi dell'Unione europea e delle regioni;
g) definire le tariffe per la valutazione di nuove categorie di prodotto, le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti inseriti nel registro nazionale nonché le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti immessi in commercio;
h) apportare ogni opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2019/1009, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento, provvedendo qualora necessario all'introduzione di una normativa organica in materia di fertilizzanti;
i) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, anche con riguardo all'utilizzo dei fanghi di depurazione, salvo che il fatto costituisca reato;
l) destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 al miglioramento dell'attività di sorveglianza sul settore dei fertilizzanti e sul ciclo di trattamento dei fanghi di depurazione nonché delle campagne comunicative di sensibilizzazione;
m) evitare la creazione di appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici.
Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia ed a Fedagripesca (fedagripesca@confcooperative.it)