EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(DPCM 3 NOVEMBRE 2020
In corso di pubblicazione in GU)
Si comunica che il
Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM
3 novembre 2020 (all.1 e 2) con cui vengono adottate ulteriori misure di contenimento e
gestione dell’emergenza da COVID-19.
Le nuove misure, si sono rese necessarie a
seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica, tenuto conto del
carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento del numero dei
contagi sul territorio nazionale.
Le disposizioni del nuovo DPCM, (salvo diversi
termini di durata, previsti per le singole misure) si applicano in sostituzione
di quelle contenute nel DPCM del 24 ottobre 2020 e saranno efficaci dal 5
novembre al 3 dicembre 2020, salvo ulteriori future modifiche.
Le
nuove disposizioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti
e le relative norme di attuazione.
Il
prefetto territorialmente competente assicurerà l’esecuzione delle misure[1].
IL DPCM 3 NOVEMBRE
2020: LE NUOVE MISURE
OBBLIGO DI AVERE SEMPRE CON SE’ DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DELLE VIE RESPIRATORIE E DI INDOSSARLI NEI LUOGHI AL CHIUSO DIVERSI DALLE
ABITAZIONI PRIVATE E IN TUTTI I LUOGHI ALL’APERTO.
Confermato l’obbligo di
indossare sempre dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sia nei
luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, sia
nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi
all’aperto.
Fanno eccezione a tali
obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, i casi in cui, per le
caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo
continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Sono, in ogni caso, fatti
salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività
economiche, produttive, amministrative e sociali.
Conseguentemente, nei luoghi
di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza, così come le
linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Restano esclusi da tali
obblighi:
-
i
bambini di età inferiore ai sei anni;
-
i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi
ultimi versino nella stessa incompatibilità;
-
i soggetti durante lo svolgimento
dell’attività sportiva.
E’ fortemente raccomandato
l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno
delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.
Permane l’obbligo di
mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte
salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di
cui all’articolo 2, dell’ordinanza 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento
della protezione civile.
Dalle ore 22.00 alle ore
5.00 del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero
motivi di salute.
Per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, può
essere disposta la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri
urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta
salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali
legittimamente aperti e alle abitazioni private.
E’
fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi
di trasporto pubblici o privati, salvo per esigenze lavorative, motivi di
salute, per situazioni di necessità, per svolgere attività o usufruire di
servizi non sospesi.
E’ fatto
obbligo nei locali pubblici o aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi
commerciali di esporre all’entrata del locale un cartello con
l’indicazione del numero massimo di persone ammissibile contemporaneamente, in
base ai protocolli e alle linee guida vigenti.
Possono continuare ad essere
utilizzate mascherine c.d. di comunità, ovvero mascherine monouso o
mascherine lavabili (anche auto-prodotte) in materiali multistrato che
garantiscano comfort e respirazione, con forma e aderenza adeguate a garantire
la copertura dal mento al di sopra del naso.
L’utilizzo delle mascherine
si aggiunge alle altre misure di contenimento, come il distanziamento fisico e
l’igiene costante e accurata delle mani, che restano prioritarie e invariate.
E’ fatto obbligo ai soggetti
con infezione respiratoria con febbre (superiore a 37.5°) di rimanere nel
proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
L’accesso a parchi, ville e
simili, è
subordinato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché al
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Consentito l’accesso
dei minori, accompagnati da familiari o da persone addette alla loro cura, ad
aree gioco, in ville, parchi e simili, per svolgere attività ludica e
ricreativa all’aperto, sempre con il rispetto delle misure di distanziamento e
delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui
all’allegato 8 del provvedimento in esame.
Sospese le attività dei parchi
tematici e parchi divertimento.
E’ consentito l’accesso di
bambini e ragazzi in luoghi per lo svolgimento di attività ludiche,
ricreative e educative, al chiuso o all’aperto, con l’ausilio di operatori
a ciò abilitati e con obbligo di adottare protocolli di sicurezza conformi alle
linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia indicate
nell’allegato n. 8 del presente provvedimento.
Consentita l’attività
motoria e sportiva all’aperto, purché ci sia il pieno rispetto della
distanza di sicurezza di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno
un metro per ogni altra attività, salvo sia necessaria la presenza di
accompagnatori per i minori o per i soggetti non totalmente autosufficienti.
Sospesi gli eventi e le
competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni
luogo, sia pubblico che privato. Restano consentiti solo gli eventi e le
competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale, nei settori
professionistici o dilettantistici, dal CONI, dal Comitato italiano
paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni nazionali, all’interno di
impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza
di pubblico, nel pieno rispetto dei protocolli e linee guida vigenti.
Sospesa l’attività di palestre,
piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, ad eccezione
di quelli dotati di presidio sanitario obbligatorio ovvero che effettuino la
prestazione di livelli essenziali di assistenza.
Sospese anche le attività di
centri ricreativi, centri sociali e culturali.
Vietate le gare,
competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto con carattere
amatoriale, così come individuati con provvedimento del Ministro per le
politiche giovanili e lo sport.
Sospesa, altresì, l’attività
sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di
avviamento relative a sport di contatto.
Lo svolgimento di manifestazioni
pubbliche è consentito solo in forma statica, a condizione che siano
rispettate le distanze sociali, le altre misure di contenimento e le
prescrizioni imposti dal questore competente.
Sospese le attività di sale
gioco, scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di
locali adibiti ad attività differente.
Sospesi gli spettacoli
aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche o
all’aperto.
Sospese, altresì, tutte le
attività in sale da ballo, discoteche o locali assimilati, all’aperto e
al chiuso.
Vietate le feste nei luoghi
chiusi o all’aperto, comprese quelle conseguenti allo svolgimento di
celebrazioni civili o religiose.
Per le abitazioni private,
è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo
per esigenze lavorative o situazioni di assoluta necessità e urgenza.
Vietate le sagre, fiere e
ogni altro evento analogo.
Restano sospesi tutti gli
eventi che implichino assembramenti sia al chiuso che all’aperto, quando non è
possibile garantire il distanziamento sociale.
Sono sospese tutte le attività convegnistiche e
congressuali, in presenza.
Ammesso il loro svolgimento con l’utilizzo delle
modalità a distanza.
Nelle p.a. le riunioni dovranno svolgersi con “modalità
a distanza”, salvo l’esistenza di motivate ragioni; è, altresì,
fortemente raccomandato di svolgere le riunioni private con le “modalità a
distanza”.
L’accesso ai luoghi di
culto è consentito attraverso la predisposizione di misure tali da evitare
assembramenti, tenuto conto dei luoghi e in ogni caso in modo tale da garantire
il distanziamento tra le persone di almeno un metro.
Lo svolgimento di funzioni
religiose con la partecipazione di più persone è condizionato al rispetto
dei protocolli sottoscritti dal Governo e le confessioni religiose di cui agli
allegati da 1 a 7 del decreto in esame.
Sospeso l’accesso a musei
e altri luoghi di cultura, individuati ai sensi dell’articolo 101 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.lgs. n. 42/2004.
Sul fronte scuola, resta confermata la didattica in
presenza per il primo ciclo di istruzione
e per i servizi educativi per l’infanzia, ma è obbligatorio l’uso di
dispositivi di protezione, salvo per i bambini di età inferiore a 6 anni, o per
i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
Nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo
grado, invece, dovrà essere incrementato il ricorso alla didattica a distanza
(didattica digitale integrata) per una quota pari al 100% delle attività. Resta
salva la possibilità di svolgere la didattica in presenza nel caso di
laboratori o al fine di mantenere una relazione educativa diretta a garantire
l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni
educativi particolari.
Anche le Università dovranno organizzare i
corsi tenendo conto del quadro epidemiologico della Regione di appartenenza,
con l’utilizzo di “didattica in presenza o a distanza”.
Vietati i viaggi
d’istruzione (gite scolastiche), i gemellaggi e simili.
I corsi di formazione, sia pubblici che privati,
possono svolgersi esclusivamente con modalità a distanza.
Consentiti solo i corsi
di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici di
formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni
sanitarie e medica, possono continuare ad essere svolti anche con modalità a
distanza (non in presenza).
Altresì, sono consentiti i corsi
formazione per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di
merci e viaggiatori.
Consentiti i corsi di
formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che
siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-COV-2 nei
luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, pubblicato dall’INAIL.
Al fine di mantenere il
distanziamento sociale, è esclusa qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.
Le attività commerciali
al dettaglio sono consentite a condizione che sia assicurato l’ingresso
dilazionato, la distanza interpersonale di almeno un metro e che venga impedito
di sostare nei locali più del tempo necessario per l’acquisto dei beni. Resta
fermo il rispetto dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il
rischio di contagio nel settore di riferimento adottati dalle Regioni o
Province autonome.
Nelle giornate festive e
prefestive, sono chiusi gli esercizi commerciali posti all’interno di centri
commerciali e dei mercati, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi
sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Le attività di
ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie e simili) sono consentite dalle
ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo
di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18.00 è vietato il consumo di cibi e
bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Consentita, senza limiti di
orario, la ristorazione negli alberghi, nelle strutture ricettive solo per i
clienti che vi siano alloggiati.
Consentite, altresì, le attività
di ristorazione con consegna a domicilio, nel pieno rispetto delle norme
igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto e, fino alle
ore 22.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione in
piedi o nelle adiacenze dei locali.
Continuano ad essere
consentite le attività di mense e del catering continuativo su base
contrattuale, purché nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un
metro.
Restano aperti gli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande negli ospedali, negli aeroporti e
nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade,
con obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Le attività inerenti i servizi
alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province
autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento
con l’andamento della situazione epidemiologica nei loro territori e che
individuino protocolli o linee guida utili a prevenire o ridurre il rischio di
contagio nel settore di riferimento.
Permane il divieto per gli accompagnatori
di pazienti di permanere nelle sale di attesa degli ospedali o nei
dipartimenti per le emergenze.
L’accesso di parenti e
visitatori in strutture sanitarie e di ospitalità a lunga degenza,
residenze sanitarie (RSA), strutture residenziali o riabilitative, strutture
residenziali per anziani, autosufficienti o non, è limitata ai soli casi
indicati dalla direzione sanitaria della struttura, la quale dovrà adottare
tutte le misure necessarie atte a prevenire il rischio di contagi.
Restano garantiti i servizi
bancari, finanziari, assicurativi, nonché le attività del settore
agricolo, zootecnico, di trasformazione agro-alimentare comprese le
attività delle filiere che forniscono beni e servizi, nel pieno rispetto delle
norme igienico-sanitarie.
Sul fronte del trasporto
pubblico locale e ferroviario regionale, ad esclusione del trasporto
scolastico dedicato, è consentito un riempimento non superiore al 50 per cento
della capienza.
Il Presidente della Regione
determina la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto
pubblico, per la riduzione o soppressione dei servizi per l’attuazione di
interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza, garantendo i servizi
minimi essenziali la cui erogazione deve, in ogni caso, essere modulata in modo
tale da evitare il sovraffollamento nelle fasce orarie in cui si registra la
maggiore presenza degli utenti. Allo stesso modo il Ministro dei trasporti, può
disporre, riduzioni, sospensioni o limitazioni dei servizi di trasporto,
nazionale ed internazionale, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque
interne.
Rispetto alle attività
professionali, è fortemente raccomandato:
-
lo
svolgimento delle stesse attraverso il lavoro agile, se suscettibili di essere
svolte nel proprio domicilio o a distanza;
-
di
incentivare le ferie e i congedi retribuiti;
-
di
assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e qualora non fosse possibile
rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro, di utilizzare dispositivi
di protezione individuale;
-
di
implementare le attività di sanificazione dei luoghi di lavoro anche
utilizzando forme di ammortizzatori sociali.
Chiusi gli impianti sciistici.
Gli stessi possono essere utilizzati solo da atleti professionisti e non
professionisti riconosciuti di competenti Comitati (CONI, CIP) e dalle
rispettive federazioni sportive nazionali ed internazionali.
Le attività delle strutture
ricettive potranno essere esercitate a condizione che sia rispettato il
distanziamento sociale, con garanzia della distanza interpersonale di almeno un
metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati
dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni.
Particolari misure sono
dettate per i viaggi da e per l’estero, con limitazioni per l’ingresso
nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli
Stati e territori individuati dall’elenco E dell’allegato 20 del decreto in
commento, salvo ricorrano motivi legati a esigenze lavorative, di salute,
assoluta urgenza, di studio o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o
residenza.
MISURE DI CONTENIMENTO DEL
CONTAGIO SU ALCUNE AREE DEL TERRITORIO NAZIONALE, QUALIFICATE, RISPETTIVAMENTE:
-
“SCENARIO DI TIPO 3”, CARATTERIZZATO DA UN’ELEVATA
GRAVITA’ E DA UN LIVELLO ALTO DI RISCHIO CONTAGIO;
-
“SCENARIO DI TIPO 4”, CARATTERIZZATO DALLA MASSIMA
GRAVITA’ E DA UN LIVELLO ALTO DI RISCHIO CONTAGIO.
-
Scenario di tipo 3. Misure di contenimento del
contagio su aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata
gravità con un alto rischio di contagio.
Allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute,
adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, (sulla base del
monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di
“Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione
nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso
dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato
25), sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile
2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati) sono
individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3”
e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione.
Con
cadenza almeno settimanale, il Ministro della salute, provvede con ordinanza
all’aggiornamento dell’elenco, fermo restando che la permanenza in un livello
di rischio o scenario inferiore a quello che ha comportato le misure
restrittive, per almeno 14 giorni, comporta la nuova classificazione. Le
ordinanze del Ministro della salute sono efficaci per almeno 15 giorni e, in
ogni caso, non oltre la data di efficacia del DPCM in commento.
Dal
giorno successivo alla data di pubblicazione delle ordinanze sopra citate nella
Gazzetta Ufficiale, nelle Regioni classificate nello “scenario di tipo 3”,
saranno applicate le seguenti misure di contenimento del contagio:
-
divieto
di spostamento in entrata e in uscita dai territori ricompresi nello scenario
in esame, salvo per motivi lavorativi, situazioni di necessità o motivi di
salute. Consentiti gli spostamenti per consentire lo svolgimento della
didattica in presenza, laddove ammessa. Consentito il rientro presso il proprio
domicilio, residenza o abitazione. Il
transito sui territori ricompresi nello scenario 3, è consentito qualora sia
necessario per raggiungere altri territori non sottoposti a restrizioni negli
spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano dovuti a esigenze
lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità;
-
divieto
di spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso
da quello di abitazione, domicilio o residenza, salvo per esigenze lavorative,
di studio, motivi di salute, situazioni di necessità, per svolgere attività o
usufruire di servizi non sospesi e non usufruibili nel proprio comune;
-
sospensione
di tutte le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e simili)
con esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale,
sempre che siano rispettati protocolli e linee guida idonei a prevenire il
contagio. Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel pieno
rispetto delle norme igienico sanitarie su confezionamento e trasporto e, fino
alle ore 22.00, l’asporto, con divieto assoluto di consumazione sul posto o
nelle immediate vicinanze. Consentita l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande da parte di esercizi siti nelle aree di servizio
rifornimento carburante lungo le autostrade, negli aeroporti e negli ospedali,
fermo restando l’obbligo di garantire la distanza interpersonale di almeno un
metro.
Con
ordinanza del Ministro della salute, d’intesa con il presidente della Regione
interessata, può essere prevista l’esenzione dell’applicazione delle misure
sopra riportate, rispetto a specifiche aree del territorio regionale, in
relazione all’andamento del rischio epidemiologico.
Tutte le
altre misure indicate nel decreto in commento, con la sola esclusione di
quelle dettate per i territori classificati come “scenario di tipo 4”,
di cui si dirà in seguito, si applicano anche ai territori classificati come
appartenenti allo “scenario di tipo 3”, sempre che per tali territori
non siano previste misure più restrittive.
-
Scenario di tipo 4. Misure di contenimento del contagio su aree del
territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità
con un alto rischio di contagio.
Allo
scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con
ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle
Regioni interessate, (sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici
secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a
COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni
e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25), sulla base dei dati elaborati
dalla cabina di regia di cui al decreto
del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico
scientifico sui dati monitorati) sono individuate le Regioni che si collocano
in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” di
cui al citato documento di Prevenzione.
Con cadenza almeno
settimanale, il Ministro della salute, provvede con ordinanza all’aggiornamento
dell’elenco, fermo restando che la permanenza in un livello di rischio o
scenario inferiore a quello che ha comportato le misure restrittive, per almeno
14 giorni, comporta la nuova classificazione. Le ordinanze del Ministro della
salute sono efficaci per almeno 15 giorni e, in ogni caso, non oltre la data di
efficacia del DPCM in commento.
Dal giorno successivo alla
data di pubblicazione delle ordinanze sopra citate nella Gazzetta Ufficiale,
nelle Regioni classificate nello “scenario di tipo 4”, saranno
applicate le seguenti misure di contenimento del contagio:
-
divieto
di spostamenti in entrata e uscita nei territori ricompresi nello scenario in
esame, anche all’interno dei territori stessi, salvo per comprovate esigenze
lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Consentiti gli
spostamenti diretti a garantire lo svolgimento della didattica a distanza,
laddove ammessa in presenza. Consentito il rientro nel proprio domicilio,
residenza o abitazione. Il transito sui predetti territori è ammesso qualora
sia necessario per il raggiungimento di territori non sottoposti a restrizioni
negli spostamenti o nei casi di comprovate esigenze lavorative, situazioni di
necessità, di studio o motivi di salute;
-
sospensione
delle attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita
di generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 23 del decreto in
esame, sia presso esercizi commerciali di vicinato sia nelle medie e grandi
strutture, anche nei centri commerciali, purché l’accesso sia consentito
esclusivamente per le predette attività e fermo restando la chiusura degli stessi
centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi. Chiusi i mercati, salvo le
attività dirette alla vendita di generi alimentari. Aperte le farmacie, parafarmacie,
edicole e tabaccai;
-
sospensione
di tutte le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e simili)
con esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale,
sempre che siano rispettati protocolli e linee guida idonei a prevenire il
contagio. Consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel pieno
rispetto delle norme igienico sanitarie su confezionamento e trasporto e, fino
alle ore 22.00, l’asporto, con divieto assoluto di consumazione sul posto o
nelle immediate vicinanze. Consentita l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande da parte di esercizi siti nelle aree di servizio
rifornimento carburante lungo le autostrade, negli aeroporti e negli ospedali,
fermo restando l’obbligo di garantire la distanza interpersonale di almeno un
metro;
-
sospese
le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri termali e le
competizioni sportive, lo svolgimento di sport di contatto, l’attività sportiva
dilettantistica di base, le scuole e l’attività di formazione e avviamento
riguardanti gli sport di contatto, nonché tutte le gare, competizioni e ogni
altra attività connessa agli sport di contatto, anche se aventi carattere
ludico-amatoriale, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto; sospesi
tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzati dagli enti promozione
sportiva;
-
consentito
lo svolgimento di attività motoria individuale nei pressi della propria
abitazione, fermo restando il rispetto del distanziamento interpersonale da
ogni altra persona di almeno un metro e con obbligo di utilizzo dei dispositivi
di protezione delle vie respiratorie; consentito lo svolgimento di attività
sportiva all’aperto, ma in forma individuale;
-
svolgimento
delle attività scolastiche e didattiche esclusivamente a distanza, salvo lo
svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei
servizi educativi per l’infanzia e del primo anno della scuola secondaria.
Ammesso lo svolgimento in presenza di attività didattiche qualora sia
necessario l’utilizzo di laboratori o per mantenere una relazione educativa per
l’inclusione scolastica di studenti disabili o con esigenze educative
particolari;
-
sospese
le attività didattiche in presenza di Università, delle Istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, da svolgere esclusivamente a
distanza. I corsi per i medici di formazione specialistica, di formazione
specifica in medicina generale, i tirocini delle professioni sanitarie, possono
se necessario, proseguire in presenza;
-
sospese
le attività riguardanti i servizi alla persona, diverse da quelle indicate
nell’allegato 24 al decreto in esame;
-
obbligo
per i datori di lavoro pubblici di limitare la presenza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro e solo per il soddisfacimento di esigenze indifferibili che
richiedono la presenza fisica, anche ai fini della gestione dell’emergenza in
corso. Per il resto, il personale dovrà prestare la propria attività lavorativa
a distanza.
Con ordinanza del Ministro
della salute, d’intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista
l’esenzione dell’applicazione delle misure sopra riportate, rispetto a
specifiche aree del territorio regionale, in relazione all’andamento del
rischio epidemiologico.
Tutte le altre misure indicate nel
decreto in commento, si applicano anche ai territori ricompresi nello “scenario
di tipo 4”, sempre che per essi non siano previste misure più restrittive.
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
INDUSTRIALI E COMMERCIALI
Su tutto il territorio
nazionale, lo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali
dovranno rispettare le prescrizioni del Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e la diffusione del Covid-19
negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo
e le parti sociali (di cui all’allegato 12 del provvedimento in esame), nonché, per le parti competenza, il Protocollo
condiviso per la regolamentazione e il contenimento del COVID-19 nei cantieri,
sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministro del lavoro e le parti sociali (allegato 13 al DPCM) e il Protocollo
condiviso per il settore del Trasporto e della logistica sottoscritto il
20 marzo 2020 (allegato 14 al DPCM).
MISURE DI INFORMAZIONE E
PREVENZIONE SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE
Altre misure riguardano:
-
il
personale sanitario,
che dovrà attenersi alle misure di prevenzione e contenimento previste dalla
normativa vigente e dal Ministero della salute, con raccomandazione di
implementare la sanificazione e la disinfestazione degli ambienti;
-
l’App
Immuni, l’applicazione che dovrebbe tracciare i contatti contagiosi. Allo scopo,
quindi, di rendere più efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo
dell’App Immuni, è fatto obbligo all’operatore sanitario del Dipartimento di
prevenzione della azienda sanitaria locale, di caricare il “codice chiave”
nel caso di presenza di positività, accedendo al sistema centrale dell’App;
-
raccomandata
l’applicazione delle misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 19 al
decreto in commento;
-
i
servizi educativi per l’infanzia, le scuole di ogni ordine e grado, le
università, gli uffici di tutte le PA,
i quali dovranno esporre negli ambienti aperti al pubblico di maggiore
affollamento e transito, tutte le informazioni utili alla prevenzione del
contagio, indicate nell’allegato 19;
-
nelle
pubbliche amministrazioni, ciascun dirigente dovrà organizzare il proprio
ufficio garantendo, su base giornaliera o settimanale, lo svolgimento del
lavoro con modalità a distanza nella più alta percentuale possibile. Le stesse
pubbliche amministrazioni dovranno adottare tutte le soluzioni possibili per
tutelare i lavoratori fragili e consentire loro di svolgere l’attività
lavorativa in modalità agile, anche adibendo il personale ad altre mansioni
ricomprese nella stessa categoria o area di inquadramento, secondo i contratti
collettivi vigenti;
-
le
pubbliche amministrazioni, dovranno disporre, altresì, una differenziazione
dell’orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e
socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connesse con l’emergenza
ovvero in servizi pubblici essenziali. E’ fortemente raccomandata la
differenziazione dell’orario di ingresso anche ai datori di lavoro privati,
nonché l’utilizzo da parte degli stessi del lavoro agile, ove possibile, ai
sensi dell’articolo 90, D.L. n. 34/2020 nonché in base a quanto previsto dagli
allegati 12 e 13 del decreto in commento;
-
le
associazioni di categoria,
le quali dovranno promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di
prevenzione igienico sanitarie;
-
le
strutture pubbliche, anche sanitarie, le quali dovranno mettere a disposizione
degli addetti, utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani,
nei luoghi di accesso e in tutti quelli aperti al pubblico;
-
le
imprese di trasporto pubblico, che dovranno adottare interventi
straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER
LA DISABILITA’
Le attività sociali e socio-sanitarie,
erogate dietro autorizzazione o su convenzione, comprese quelle erogate
all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, a
carattere socio assistenziale, socio-educativo, polifunzionale,
socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario, dovranno essere svolte
secondo piani territoriali adottati dalle Regioni, garantendo con specifici
protocolli il rispetto delle misure per la prevenzione del contagio e la tutela
della salute di utenti e operatori.
Le persone con disabilità
motorie, intellettive, sensoriali o con problemi psichiatrici, o non
autosufficienti, possono ridurre il distanziamento sociale con gli addetti e
accompagnatori e comunque alle stesse persone è sempre consentito lo
svolgimento delle attività motorie anche all’aperto.
Restano, comunque, ferme
eventuali ulteriori restrizioni già disposte (o che verranno disposte in
futuro) dalle Regioni in relazione all’andamento epidemiologico locale.
[1]
Il
prefetto si avvarrà delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo
nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e
sicurezza
nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando
carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate,
sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente
della regione e della provincia autonoma interessata.