Circolari

Circ. n. 62/2021

REDDITO DI CITTADINANZA – INCENTIVO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’ COOPERATIVA ISTRUZIONI INPS PER INVIO DOMANDE

Facendo seguito ai nostri precedenti in materia(1) e rinviando ad una successiva circolare dell’Istituto sulla disciplina in esame, segnaliamo che ora e’ possibile presentare all’INPS IL MODULO TELEMATICO “RDC-COM ESTESO”.

Ci riferiamo all’opportunità per un soggetto destinatario del Reddito di Cittadinanza di vedersi riconosciuto un beneficio addizionale qualora decida, entro i primi 12 mesi di fruizione dello strumento, di intraprendere un percorso imprenditoriale tramite la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una COOPERATIVA, anche già costituita, nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Come di consueto, le domande potranno essere inviate direttamente dai beneficiari dal sito www.inps.it oppure tramite istituti di patronato o centri di assistenza fiscale (CAF).

Come si ricorderà(2), infatti, l’art. 8, comma 4, del D.L. n. 4/2019 ha previsto per un beneficiario del RdC la concessione in tale ipotesi di una SOMMA AGGIUNTIVA IN UN’UNICA SOLUZIONE PARI A 6 MENSILITA’ DI REDDITO NEL LIMITE DI 780 € MENSILI (per il calcolo rileva la data in cui è avviata l’attività).

Coerentemente con quanto specificato dal decreto interministeriale (MEF-Lavoro) del 12 febbraio 2021, l’INPS ripercorre le ulteriori condizioni che congiuntamente devono possedere i richiedenti di questo beneficio addizionale, che – ricordiamo – si sommerà al percepimento del Reddito di Cittadinanza erogabile fino ad un massimo di 18 mesi (eventualmente rinnovabili una sola volta), fermo restando il permanere di tutti i requisiti e fatte salve eventuali decurtazioni sull’importo del RdC proprio in relazione al reddito generato dalla nuova attività.

Nel merito, il messaggio INPS ricorda che il beneficiario dovrà altresì:

  • far parte ovviamente di un nucleo familiare per cui al momento della domanda il RdC è in corso di erogazione;

  • non esser parte di un nucleo familiare nel quale si sia già goduto di tale beneficio addizionale, a prescindere dal percorso di autoimprenditorialità intrapreso;

  • nei 12 mesi antecedenti la richiesta, non aver cessato un’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale né aver sottoscritto una quota di capitale sociale – diversa da quella per cui si chiede il beneficio addizionale – di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico abbia come oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Sebbene non richiamato nel messaggio, ma rimandando come già anticipato alle ulteriori istruzioni che l’INPS emanerà a riguardo, ulteriori aspetti applicativi che emergono dalla norma primaria letta in combinato disposto con il decreto attuativo sono:

  • effettuate le opportune verifiche sulla base dei requisiti auto-dichiarati e delle banche dati a disposizione, l’autorizzazione e l’erogazione da parte dell’INPS della somma spettante entro il secondo mese successivo a quello in cui è stata inviata la domanda;

  • il presupposto del mantenimento della quota di capitale sociale sottoscritta nella cooperativa per almeno 12 mesi, pena la revoca della somma riconosciuta;

  • la validità della disciplina generale in materia di RdC che prevede precisi obblighi di comunicazione nei confronti dell’INPS entro 30 giorni in caso di variazione della condizione occupazionale e specificatamente in presenza di percorsi di autoimprenditorialità avviati in forma sia individuale che collettiva - obblighi ex art. 3, comma 9 del D.L. 4/2019 che il decreto in oggetto fa salvi – pena la perdita del diritto al beneficio addizionale qualora tale comunicazione non sia stata effettuata in passato entro tale termine di 30 giorni;

  • l’alternatività del beneficio addizionale con quanto previsto dall’art. 3, comma 9, del D.L. 4/2019, vale a dire con il mantenimento del RdC già percepito per i primi due mesi successivi all’avvio della nuova attività: quale conseguenza dell’incompatibilità tra i due incentivi, dall’importo del beneficio addizionale andrà decurtato quanto eventualmente già percepito secondo l’art. 3 comma 9;

  •  la revoca dal beneficio addizionale qualora fosse lo stesso Reddito di Cittadinanza ad esser revocato, si decada dalla fruizione del RdC (art. 7 D.L. 24/2019) o scatti la sospensione dal medesimo in caso di condanna o applicazione di misura cautelare personale (art. 7-ter D.L. 24/2019).

Nel rimandare al messaggio allegato per ulteriori dettagli, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.




(1) Da ultimo Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 36 del 20 maggio 2021 – prot. n. 2099.

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 3 del 5 febbraio 2019 – prot. n. 557