Facendo seguito ai nostri
precedenti in materia(1) e rinviando ad una
successiva circolare dell’Istituto sulla disciplina in esame, segnaliamo
che ora e’ possibile presentare all’INPS
IL MODULO TELEMATICO “RDC-COM ESTESO”.
Ci riferiamo all’opportunità per un soggetto destinatario del Reddito di Cittadinanza di vedersi
riconosciuto un beneficio addizionale qualora decida, entro i primi 12 mesi
di fruizione dello strumento, di intraprendere un percorso imprenditoriale tramite
la sottoscrizione di una quota di
capitale sociale di una COOPERATIVA, anche già costituita, nella quale il
rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da
parte del socio.
Come di consueto, le domande potranno essere inviate
direttamente dai beneficiari dal sito www.inps.it
oppure tramite istituti di patronato o centri di assistenza fiscale (CAF).
Come si ricorderà(2), infatti, l’art. 8, comma 4, del D.L. n. 4/2019 ha
previsto per un beneficiario del RdC la concessione in tale ipotesi di una SOMMA AGGIUNTIVA IN UN’UNICA
SOLUZIONE PARI A 6 MENSILITA’ DI REDDITO NEL LIMITE DI 780 € MENSILI
(per il calcolo rileva la data in cui è avviata l’attività).
Coerentemente con quanto specificato dal decreto
interministeriale (MEF-Lavoro) del 12 febbraio 2021, l’INPS ripercorre le
ulteriori condizioni che congiuntamente devono possedere i richiedenti di
questo beneficio addizionale, che – ricordiamo – si sommerà al percepimento del
Reddito di Cittadinanza erogabile fino ad un massimo di 18 mesi (eventualmente
rinnovabili una sola volta), fermo restando il permanere di tutti i requisiti e
fatte salve eventuali decurtazioni sull’importo del RdC proprio in relazione al
reddito generato dalla nuova attività.
Nel merito, il messaggio INPS ricorda che il
beneficiario dovrà altresì:
-
far parte ovviamente di un nucleo
familiare per cui al momento della domanda il RdC è in corso di erogazione;
-
non esser parte di un nucleo familiare
nel quale si sia già goduto di tale beneficio addizionale, a prescindere dal
percorso di autoimprenditorialità intrapreso;
-
nei 12 mesi antecedenti la richiesta,
non aver cessato un’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale né
aver sottoscritto una quota di capitale sociale – diversa da quella per cui si
chiede il beneficio addizionale – di una cooperativa in cui il rapporto
mutualistico abbia come oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte
del socio.
Sebbene non richiamato nel messaggio, ma rimandando
come già anticipato alle ulteriori istruzioni che l’INPS emanerà a riguardo, ulteriori aspetti applicativi che emergono dalla
norma primaria letta in combinato disposto con il decreto attuativo sono:
-
effettuate le opportune verifiche sulla
base dei requisiti auto-dichiarati e delle banche dati a disposizione, l’autorizzazione
e l’erogazione da parte dell’INPS della somma spettante entro il secondo mese
successivo a quello in cui è stata inviata la domanda;
-
il presupposto del mantenimento della
quota di capitale sociale sottoscritta nella cooperativa per almeno 12 mesi,
pena la revoca della somma riconosciuta;
-
la validità della disciplina generale
in materia di RdC che prevede precisi obblighi di comunicazione nei confronti
dell’INPS entro 30 giorni in caso di variazione della condizione occupazionale
e specificatamente in presenza di percorsi di autoimprenditorialità avviati in
forma sia individuale che collettiva - obblighi ex art. 3, comma 9 del D.L.
4/2019 che il decreto in oggetto fa salvi – pena la perdita del diritto al
beneficio addizionale qualora tale comunicazione non sia stata effettuata in
passato entro tale termine di 30 giorni;
-
l’alternatività del beneficio
addizionale con quanto previsto dall’art. 3, comma 9, del D.L. 4/2019, vale a
dire con il mantenimento del RdC già percepito per i primi due mesi successivi
all’avvio della nuova attività: quale conseguenza dell’incompatibilità tra i
due incentivi, dall’importo del beneficio addizionale andrà decurtato quanto
eventualmente già percepito secondo l’art. 3 comma 9;
-
la
revoca dal beneficio addizionale qualora fosse lo stesso Reddito di
Cittadinanza ad esser revocato, si decada dalla fruizione del RdC (art. 7 D.L.
24/2019) o scatti la sospensione dal medesimo in caso di condanna o
applicazione di misura cautelare personale (art. 7-ter D.L. 24/2019).
Nel rimandare al messaggio allegato per ulteriori
dettagli, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
(1) Da ultimo Circolare Servizio Sindacale
Giuslavoristico n. 36 del 20 maggio 2021 – prot. n. 2099.
(2) Circolare Servizio Sindacale
Giuslavoristico n. 3 del 5 febbraio 2019 – prot. n. 557