Circolari

Circ. n. 62/2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019:DECRETO LEGGE 28 OTTOBRE 2020, N. 137, RECANTE: ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE, SOSTEGNO AI LAVORATORI E ALLE IMPRESE, GIUSTIZIA E SICUREZZA, CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

(Decreto legge 28 OTTOBRE 2020, N. 137

c.d. D.L. RISTORI)

 

Si comunica che, nella Gazzetta Ufficiale n. 269, del 28 ottobre u.s., è stato pubblicato il Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (all.1) contenente una serie di misure di sostegno ai settori più direttamente interessati dalle misure restrittive, disposte dal DPCM 24 ottobre 2020,  per la tutela della salute in connessione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

 

Il decreto, che si compone di 35 articoli, entra in vigore il 29 ottobre 2020 e sarà presentato alle Camera per la sua conversione in legge.

Di seguito, l’esame di alcune delle misure introdotte rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle Circolari del Servizio Sindacale e Giuslavoristico e delle Federazioni interessate, in corso di divulgazione.

 

 

 

IL DECRETO LEGGE 28 OTTOBRE 2020, N. 137: LE MISURE

 

Art. 1 (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive).

La disposizione introduce il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono prevalentemente attività nei settori economici interessati dalle misure restrittive previste dal DPCM 24 ottobre 2020, allo scopo di contenere la diffusione dei contagi da Covid-19.

Il contributo è riconosciuto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, sono in possesso della partita IVA attiva e che dichiarano di svolgere attività prevalente in uno dei settori individuati dai codici ATECO riportati nell’Allegato I del decreto legge in esame.

Il contributo non è riconosciuto ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere individuati codici ATECO ulteriori rispetto a quelli riportati nell’Allegato I del decreto legge, riferiti ad altri settori economici direttamente pregiudicati dalle misure restrittive del sopra citato DPCM 24 ottobre 2020.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ad aprile 2020 sia inferiore di almeno due terzi rispetto al fatturato di aprile 2019.

Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti di cui all’Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Allo scopo di semplificare le modalità di erogazione del contributo, la disposizione stabilisce che la somma venga accreditata direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto, previsto dall’articolo 25 del D.L. n. 34/2020 (c.d. D.l. Rilancio), da parte dell’Agenzia delle entrate.

Anche i soggetti che non hanno già usufruito del contributo ex art. 25, Dl. Rilancio, potranno farne istanza attraverso il canale web dell’Agenzia delle entrate che sarà appositamente riaperto solo per tali soggetti e la quota di contributo spettante sarà calcolata sulla base dei parametri utilizzati per i soggetti che hanno già usufruito del precedente contributo.

L’ammontare del contributo non può, in ogni caso, superare 150.000 euro.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato:

 a) per i soggetti che hanno già usufruito del contributo a fondo perduto, come quota del contributo già erogato ai senti dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020;

 b) per i soggetti che non ne abbiano già usufruito , come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell’Allegato I al decreto in esame.

Per i soggetti che abbiano già usufruito del contributo in base al D.L. Rilancio, l’ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 al decreto in commento, agli importi minimi di mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definiti i termini e le modalità per consentire la trasmissione delle istanze da parte dei soggetti che non avevano già usufruito della provvidenza di cui all’articolo 25 del decreto Rilancio.

Il contributo in esame è riconosciuto nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” nei limiti e secondo le modalità di cui alla Comunicazione  della Commissione Europea, 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final.

 

Art. 2 (Rifinanziamento comparto Fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295).

La disposizione prevede il rifinanziamento, per un importo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, del Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva affidato in gestione separata all’Istituto per il Credito Sportivo, che può concedere garanzie per mutui concessi dalle banche, per la costruzione, l’ampliamento, l’attrezzatura, il miglioramento o l’acquisto di impianti sportivi, compresa l’acquisizione delle aree, da parte di società o associazioni sportive.

La disposizione in esame, prevede, altresì, il rifinanziamento anche del comparto del Fondo speciale amministrato in gestione separata dall’Istituto per il Credito Sportivo. Tale comparto è destinato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti di operazioni di liquidità. Si tenga conto, che in sede di emergenza da Covid-19, la maggiore esigenza dei soggetti che operano nel settore sportivo a vario titolo, è quella della liquidità per il pagamento salari, imposte, canoni di locazione e fatture.

La misura in commento è giustificata se si considera che a seguito delle misure di contenimento dei contagi da Covid-19, gli operatori del settore hanno subito una forte riduzione dei ricavi.

 

Art. 3 (Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche).

Scopo della disposizione, che prevede l’istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è di fornire un adeguato supporto economico a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che a seguito delle misure restrittive disposte con il DPCM 24 ottobre 2020, stanno subendo una forte crisi economica.

Il finanziamento del Fondo di nuova costituzione, le cui risorse saranno trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo Sport- è determinato per un ammontare pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, ed è destinato all’adozione di misure di sostegno, ristoro e ripresa delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito delle restrizioni introdotte sulle attività sportive.

 

Art. 4 (Sospensione delle misure esecutive immobiliari nella prima casa).

La norma prevede, fino al 31 dicembre 2020, l’inefficacia di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.

 

Art. 5 (Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura).

La disposizione prevede il rifinanziamento:

  • per un importo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020, della quota parte del Fondo emergenze di parte corrente, di cui all’articolo 89 del decreto legge n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) destinato al ristoro del settore della musica dal vivo, anche esso colpito dalle misure restrittive per il contenimento del contagio da Covid-19;

  • per un importo pari a 400 milioni di euro per l’anno 2020, del Fondo di cui all’articolo 182, del D.L. 34/2020 (Rilancio) e articolo 77 del D.L. n. 104/2020, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per il comparto turistico, che è uno dei settori maggiormente colpiti dalle misure di contenimento e dalle restrizioni dei viaggi imposte dalla pandemia. Inizialmente il Fondo era destinato a sostenere le agenzie di viaggio e tour operator, a cui sono state aggiunte, quali categorie ammesse al beneficio economico, anche le guide e gli accompagnatori turistici, ex art. 77, D.l. n. 104/2020;

  • per un importo pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché  dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

     

    Limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, è previsto che le disposizioni di cui all’articolo 88, commi 1 e 2 del decreto legge n. 18/2020, (relative alla possibilità di rimborsare con voucher i titoli di accesso a spettacoli e luoghi di cultura,  secondo i termini e le modalità ivi indicati) si applichino anche al periodo decorrente tra il 24 ottobre 2020 (data di adozione dell’ultimo DPCM contenente le ultime misure restrittive) e fino al 31 gennaio 2021, per i soli titoli relativi a spettacoli dal vivo, e i relativi termini decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto legge in commento.

    La norma mira ad applicare le stesse modalità di rimborso già previste dall’articolo 88 del D.l. n. 18/2020, ai titoli di accesso agli spettacoli dal vivo, sospesi per effetto dell’ultimo DPCM del 24 ottobre 2020.

     

    Con una modifica all’articolo 176 del D.L n. 34/2020 (Rilancio), la disposizione in esame prevede, altresì che, per i periodi di imposta 2020 e 2021, è riconosciuto una sola volta, il credito vacanze in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, non superiore a 40.000 euro. Tale credito è utilizzabile, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e 172/279 regionale, per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

    Ai fini della concessione dell’agevolazione, sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalità applicative già definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, di cui al comma 6, dell’articolo 176, del D.l. Rilancio sopra citato.

     

    Art. 6 (Misure urgenti di sostegno all’export e al sistema delle fiere internazionali).

    Previsto un rifinanziamento:

  • del Fondo rotativo di cui all’articolo 2, comma 1, decreto legge n. 251/1981 (c.d. fondo 394), per un importo pari a 150 milioni di euro per l’anno 2020;

  • del Fondo istituito dall’articolo 72, comma 1, del D.L. n. 18/2020, per un importo pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020, e diretto ad erogare cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul fondo 394.

    Integrate, altresì, le disposizioni previste dal D.L. n. 104/2020, in materia di sostegno delle fiere, tenuto conto del valore che assume il sistema fieristico nella strategia dell’internazionalizzazione delle imprese. Si prevede, quindi, che il settore possa beneficiare delle misure di sostegno per il ristoro dei costi fissi non coperti, e si estendono i benefici previsti per le fiere internazionali alle imprese che svolgono prevalentemente l’attività di organizzazione di fiere di rilievo internazionale.

     

    Art. 7 (Misure di sostegno alle imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura).

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per il contenimento dell’epidemia da "Covid-19", sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All’attuazione della misura provvede l’Agenzia delle entrate.

 

Art. 8 (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda).

La disposizione è diretta ad estendere ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, il credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto di azienda, già previsto dall’articolo 28 del D.L. Rilancio, allo scopo di fornire un ristoro e sostenere le imprese operanti nei settori indicati nella tabella di cui all’Allegato I del decreto in esame.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e alle condizioni previsti nell’ambito della Comunicazione del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final  del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, della Commissione Europea.

 

Art.9 (Cancellazione della seconda rata IMU).

Per l’anno 2020, è disposta l’abolizione del versamento della seconda rata IMU, sugli immobili e relative pertinenze in cui sono esercitate le attività indicate nella tabella di cui all’Allegato I del decreto legge in commento.

Si evidenzia che la cancellazione riguarda solo i proprietari di immobili che siano contemporaneamente anche gestori delle attività ivi esercitate.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e alle condizioni previsti nell’ambito della Comunicazione del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final  del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, della Commissione Europea.

 

 

 

 

 

Art. 10 (Proroga del termine per la presentazione del modello 770).

Differita al 10 dicembre 2020, la scadenza per l’invio all’Agenzia delle entrate del modello che ha la funzione di attestare le ritenute fiscali operate dai sostituti d’imposta e i relativi versamenti, nel corso dell’anno d’imposta 2019.

 

 

Art. 18 (Disposizioni urgenti per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta).

Allo scopo di allentare la pressione delle strutture sanitarie e per ridurre i tempi di attesa degli assistiti che devono eseguire un tampone per verificare se sussiste o meno il contagio, si prevede che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, possano eseguire i tamponi antigenici rapidi.

A tale scopo è autorizzata la spesa, per l’anno 2020, di euro 300.000.000.

 

Art. 19 (Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta).

In attuazione alla disposizione precedente, che finanzia il sistema diagnostico per Covid-19 con il coinvolgimento dei MMG e PLS nell’esecuzione dei tamponi, si predispone un sistema di comunicazione dei “dati diagnostici” conseguenti ai tamponi rapidi eseguiti.

 

 

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Si rinvia, per la disamina delle altre disposizioni di interesse, alle comunicazioni del Servizio Sindacale-Giuslavoristico, delle Federazioni di settore e di ICN s.p.a.,  in corso di divulgazione.