EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(Decreto legge 28 OTTOBRE 2020, N. 137
c.d. D.L. RISTORI)
Si comunica che, nella
Gazzetta Ufficiale n. 269, del 28 ottobre u.s., è stato pubblicato il Decreto legge 28 ottobre 2020,
n. 137 (all.1) contenente
una serie di misure di sostegno ai settori più direttamente interessati dalle misure
restrittive, disposte dal DPCM 24 ottobre 2020, per la tutela della salute in connessione con
l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il decreto, che si compone di 35 articoli,
entra in vigore il 29 ottobre 2020 e sarà presentato alle Camera per la sua
conversione in legge.
Di seguito, l’esame di alcune delle misure
introdotte rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle Circolari del
Servizio Sindacale e Giuslavoristico e delle Federazioni interessate, in corso
di divulgazione.
IL DECRETO LEGGE
28 OTTOBRE 2020, N. 137: LE MISURE
Art. 1 (Contributo a fondo perduto da destinare agli
operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive).
La disposizione introduce il riconoscimento di un
contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono
prevalentemente attività nei settori economici interessati dalle misure
restrittive previste dal DPCM 24 ottobre 2020, allo scopo di contenere la
diffusione dei contagi da Covid-19.
Il contributo è riconosciuto ai soggetti che, alla data
del 25 ottobre 2020, sono in possesso della partita IVA attiva e che dichiarano
di svolgere attività prevalente in uno dei settori individuati dai codici
ATECO riportati nell’Allegato I del decreto legge in esame.
Il contributo non è riconosciuto ai soggetti che hanno
attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
Nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno
2020, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere individuati codici ATECO
ulteriori rispetto a quelli riportati nell’Allegato I del decreto legge,
riferiti ad altri settori economici direttamente pregiudicati dalle misure
restrittive del sopra citato DPCM 24 ottobre 2020.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del
fatturato e dei corrispettivi riferito ad aprile 2020 sia inferiore di almeno
due terzi rispetto al fatturato di aprile 2019.
Il
predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui
al precedente comma ai soggetti di cui all’Allegato 1 che hanno attivato la
partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Allo scopo di semplificare le modalità di erogazione del contributo, la disposizione
stabilisce che la somma venga accreditata direttamente sul conto corrente
bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo
perduto, previsto dall’articolo 25 del D.L. n. 34/2020 (c.d. D.l. Rilancio), da
parte dell’Agenzia delle entrate.
Anche i soggetti che non hanno già usufruito del contributo ex art.
25, Dl. Rilancio, potranno farne istanza attraverso il canale web
dell’Agenzia delle entrate che sarà appositamente riaperto solo per tali
soggetti e la quota di contributo spettante sarà calcolata sulla base dei
parametri utilizzati per i soggetti che hanno già usufruito del precedente
contributo.
L’ammontare del contributo non può, in ogni caso, superare 150.000 euro.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato:
a) per i soggetti che
hanno già usufruito del contributo a fondo perduto, come quota del contributo
già erogato ai senti dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) per i soggetti che
non ne abbiano già usufruito , come quota del valore calcolato sulla base dei
dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6
dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l’ammontare dei
ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore
è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c),
dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Le predette quote sono differenziate per settore economico e
sono riportate nell’Allegato I al decreto in esame.
Per i soggetti che abbiano già usufruito del contributo in
base al D.L. Rilancio, l’ammontare del contributo è determinato applicando le
percentuali riportate nell’Allegato 1 al decreto in commento, agli importi
minimi di mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti
diversi dalle persone fisiche.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno
definiti i termini e le modalità per consentire la trasmissione delle istanze
da parte dei soggetti che non avevano già usufruito della provvidenza di cui
all’articolo 25 del decreto Rilancio.
Il contributo in esame è riconosciuto nell’ambito
del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” nei limiti e secondo le
modalità di cui alla Comunicazione della
Commissione Europea, 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final.
Art. 2 (Rifinanziamento comparto Fondo speciale di cui all’articolo 5,
comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295).
La disposizione prevede il rifinanziamento, per un importo pari a 5
milioni di euro per l’anno 2020, del Fondo di garanzia per l’impiantistica
sportiva affidato in gestione separata all’Istituto per il Credito Sportivo,
che può concedere garanzie per mutui concessi dalle banche, per la costruzione,
l’ampliamento, l’attrezzatura, il miglioramento o l’acquisto di impianti
sportivi, compresa l’acquisizione delle aree, da parte di società o
associazioni sportive.
La disposizione in esame, prevede, altresì, il rifinanziamento anche del
comparto del Fondo speciale amministrato in gestione separata dall’Istituto per
il Credito Sportivo. Tale comparto è destinato alla concessione di contributi
in conto interessi sui finanziamenti di operazioni di liquidità. Si tenga
conto, che in sede di emergenza da Covid-19, la maggiore esigenza dei soggetti
che operano nel settore sportivo a vario titolo, è quella della liquidità per
il pagamento salari, imposte, canoni di locazione e fatture.
La misura in commento è giustificata se si considera che a seguito delle
misure di contenimento dei contagi da Covid-19, gli operatori del settore hanno
subito una forte riduzione dei ricavi.
Art. 3 (Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive
dilettantistiche).
Scopo della disposizione, che prevede l’istituzione di un apposito Fondo
nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è di
fornire un adeguato supporto economico a favore delle associazioni e società
sportive dilettantistiche che a seguito delle misure restrittive disposte con
il DPCM 24 ottobre 2020, stanno subendo una forte crisi economica.
Il finanziamento del Fondo di nuova costituzione, le cui risorse saranno
trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo
Sport- è determinato per un ammontare pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020,
ed è destinato all’adozione di misure di sostegno, ristoro e ripresa delle
associazioni e delle società sportive dilettantistiche, che hanno cessato o
ridotto la propria attività a seguito delle restrizioni introdotte sulle
attività sportive.
Art. 4 (Sospensione delle misure esecutive immobiliari nella prima
casa).
La norma prevede, fino al 31 dicembre 2020, l’inefficacia di ogni procedura esecutiva per
il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del
debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 e fino all'entrata in vigore della
legge di conversione del decreto in commento.
Art. 5 (Misure a sostegno degli operatori turistici e della
cultura).
La disposizione prevede il rifinanziamento:
-
per un
importo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020, della quota parte del Fondo
emergenze di parte corrente, di cui all’articolo 89 del decreto legge n.
18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) destinato al ristoro del settore della musica
dal vivo, anche esso colpito dalle misure restrittive per il contenimento del
contagio da Covid-19;
-
per un
importo pari a 400 milioni di euro per l’anno 2020, del Fondo di cui
all’articolo 182, del D.L. 34/2020 (Rilancio) e articolo 77 del D.L. n.
104/2020, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo, per il comparto turistico, che è uno dei settori maggiormente
colpiti dalle misure di contenimento e dalle restrizioni dei viaggi imposte
dalla pandemia. Inizialmente il Fondo era destinato a sostenere le agenzie di
viaggio e tour operator, a cui sono state aggiunte, quali categorie ammesse al
beneficio economico, anche le guide e gli accompagnatori turistici, ex art. 77,
D.l. n. 104/2020;
-
per un
importo pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni
culturali, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera
dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione
del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti
d'autore, nonché dei musei e degli altri
istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n.42.
Limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso
per spettacoli dal vivo, è previsto che le disposizioni di cui all’articolo 88,
commi 1 e 2 del decreto legge n. 18/2020, (relative alla possibilità di
rimborsare con voucher i titoli di accesso a spettacoli e luoghi di
cultura, secondo i termini e le modalità
ivi indicati) si applichino anche al periodo decorrente tra il 24 ottobre 2020
(data di adozione dell’ultimo DPCM contenente le ultime misure restrittive) e
fino al 31 gennaio 2021, per i soli titoli relativi a spettacoli dal vivo, e i relativi
termini decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto legge in
commento.
La norma mira ad applicare le stesse modalità di rimborso già
previste dall’articolo 88 del D.l. n. 18/2020, ai titoli di accesso agli
spettacoli dal vivo, sospesi per effetto dell’ultimo DPCM del 24 ottobre 2020.
Con una modifica all’articolo 176 del D.L n. 34/2020 (Rilancio),
la disposizione in esame prevede, altresì che, per i periodi di imposta 2020 e
2021, è riconosciuto una sola volta, il
credito vacanze in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità,
non superiore a 40.000 euro. Tale credito è utilizzabile, dal 1° luglio 2020 al
30 giugno 2021, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle
imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast
in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e 172/279 regionale,
per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.
Ai
fini della concessione dell’agevolazione, sono prese in considerazione le
domande presentate entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalità applicative
già definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, di cui
al comma 6, dell’articolo 176, del D.l. Rilancio sopra citato.
Art.
6 (Misure urgenti di sostegno all’export e al sistema delle fiere
internazionali).
Previsto un rifinanziamento:
-
del
Fondo rotativo di cui all’articolo 2, comma 1, decreto legge n. 251/1981 (c.d.
fondo 394), per un importo pari a 150 milioni di euro per l’anno 2020;
-
del
Fondo istituito dall’articolo 72, comma 1, del D.L. n. 18/2020, per un importo
pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020, e diretto ad erogare
cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono
finanziamenti agevolati a valere sul fondo 394.
Integrate, altresì, le disposizioni previste dal D.L. n.
104/2020, in materia di sostegno delle fiere, tenuto conto del valore che
assume il sistema fieristico nella strategia dell’internazionalizzazione delle
imprese. Si prevede, quindi, che il settore possa beneficiare delle misure di
sostegno per il ristoro dei costi fissi non coperti, e si estendono i benefici
previsti per le fiere internazionali alle imprese che svolgono prevalentemente
l’attività di organizzazione di fiere di rilievo internazionale.
Art. 7 (Misure di sostegno alle imprese delle filiere
agricole, della pesca e dell’acquacoltura).
Al
fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure
restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 24 ottobre 2020 per il contenimento dell’epidemia da "Covid-19",
sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di
100 milioni di euro per l’anno 2020,
contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole,
della pesca e dell’acquacoltura.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno
definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All’attuazione
della misura provvede l’Agenzia delle entrate.
Art. 8 (Credito
d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e
affitto d'azienda).
La disposizione è diretta ad estendere ai mesi di
ottobre, novembre e dicembre 2020, il credito d’imposta per i canoni di
locazione e di affitto di azienda, già previsto dall’articolo 28 del D.L.
Rilancio, allo scopo di fornire un ristoro e sostenere le imprese operanti nei
settori indicati nella tabella di cui all’Allegato I del decreto in esame.
Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e
alle condizioni previsti nell’ambito della
Comunicazione del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”,
della Commissione Europea.
Art.9 (Cancellazione della seconda rata IMU).
Per l’anno 2020, è disposta l’abolizione del versamento della seconda
rata IMU, sugli immobili e relative pertinenze in cui sono esercitate le
attività indicate nella tabella di cui all’Allegato I del decreto legge in
commento.
Si evidenzia che la cancellazione riguarda solo i proprietari di
immobili che siano contemporaneamente anche gestori delle attività ivi
esercitate.
Le disposizioni si applicano nel rispetto dei
limiti e alle condizioni previsti nell’ambito della Comunicazione del 19 marzo 2020 C(2020)
1863 final del “Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
Covid-19”, della Commissione Europea.
Art. 10 (Proroga del
termine per la presentazione del modello 770).
Differita al 10 dicembre
2020, la scadenza per l’invio all’Agenzia delle entrate del modello che ha la
funzione di attestare le ritenute fiscali operate dai sostituti d’imposta e i
relativi versamenti, nel corso dell’anno d’imposta 2019.
Art. 18 (Disposizioni
urgenti per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta).
Allo scopo di
allentare la pressione delle strutture sanitarie e per ridurre i tempi di
attesa degli assistiti che devono eseguire un tampone per verificare se
sussiste o meno il contagio, si prevede che i medici di
medicina generale e i pediatri di libera scelta, possano eseguire i tamponi
antigenici rapidi.
A tale scopo è
autorizzata la spesa, per l’anno 2020, di euro 300.000.000.
Art.
19 (Disposizioni urgenti per la comunicazione dei
dati concernenti l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici
di medicina generale e dei pediatri di libera scelta).
In attuazione alla disposizione precedente, che finanzia il
sistema diagnostico per Covid-19 con il coinvolgimento dei MMG e PLS
nell’esecuzione dei tamponi, si predispone un sistema di comunicazione dei “dati
diagnostici” conseguenti ai tamponi rapidi eseguiti.
*
Si rinvia, per la
disamina delle altre disposizioni di interesse, alle comunicazioni del Servizio
Sindacale-Giuslavoristico, delle Federazioni di settore e di ICN s.p.a., in corso di divulgazione.