Circolari

Circ. n. 6/2026

CONVERSIONE DECRETO LEGGE 31 DICEMBRE 2025, N. 200 (C.D. MILLEPROROGHE)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49, del 28 febbraio u.s., è stata pubblicata la Legge 27 febbraio 2026, n. 26, (in vigore dal 1° marzo 2026), recante conversione del DECRETO LEGGE 31 DICEMBRE 2025, N. 200. 

 

 

 

CONVERSIONE

DECRETO LEGGE 31 DICEMBRE 2025, N. 200

(C.D. MILLEPROROGHE)


 

 
Il provvedimento reca disposizioni con cui sono prorogati, revisionati e abrogati una serie di termini in scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché per l’adozione di misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'attività delle pubbliche amministrazioni.

Il testo integrale del decreto, comprensivo delle modifiche apportate in sede di conversione in legge, è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-02-28&atto.codiceRedazionale=26A01010&elenco30giorni=true

 

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Di seguito l’esame delle principali disposizioni rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni degli altri Servizi, delle Federazioni interessate e di ICN S.p.a.

[Si veda sin d’ora la Circolare del Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 08/2026, Prot. n. 665].

 

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Articolo 1. [Proroga di termini nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri]
[Comma 1]. Termine concernente l’attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
La disposizione differisce (dal 31 dicembre 2025) al 31 dicembre 2026, il termine riguardante l’attività istruttoria relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), dei connessi costi e fabbisogni standard, ad oggi svolta nell’ambito del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, ex articolo 16, D.L. n. 202/2024[1].
[Comma 8]. Obblighi di trasmissione ai portali dedicati delle spese connesse a interventi edilizi agevolati
La disposizione novella l’articolo 3, D.L. n. 39/2024, in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente in connessione con il realizzarsi di eventi eccezionali[2].
Si rinvia, per i dovuti approfondimenti, alla Circolare del Servizio Ambiente ed Energia di prossima divulgazione.

[Commi 14-bis e 14-ter]. Contributo alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale per la conversione in digitale degli archivi multimediali

Introdotte in sede di conversione del decreto legge in commento, le disposizioni in esame provvedono al rinnovo del finanziamento, nel limite di spesa di 2 milioni di € per il 2026, del contributo di cui all’articolo 30-quater, comma 2, D.L. n. 34/2019, assegnato a beneficio delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale  (Legge n. 230/1990) e orientato a garantire il completamento dell’attività di conversione in digitale degli archivi multimediali[3].

[Comma 19-bis]. Rimborso a Poste italiane per la spedizione di prodotti editoriali
La disposizione prevede che il rimborso a Poste Italiane S.p.a., relativamente alle spedizioni di prodotti editoriali agevolate, si applichi anche per il periodo compreso dal 1° maggio 2026 al 31 dicembre 2031, entro il limite di 30 milioni di € annui[4].
[Comma 19-quinquies]. Differimento del termine per l’assicurazione obbligatoria dei dipendenti pubblici per danno erariale
È differito al 1° gennaio 2027 il termine da quale trova applicazione la previsione di cui al comma 4-bis, articolo 1, Legge n. 20/1994, con cui è disposto l’obbligo di assicurazione incombente su coloro che sono incaricati della gestione di risorse pubbliche cui consegua l’assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti.

 
Articolo 2. [Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno e di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco]

[Comma 2-bis]. Contributi ai comuni per ristrutturazioni edilizie

La disposizione proroga (dal 31 marzo 2026) al 30 settembre 2026, il termine, (ex articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, Legge 30 dicembre 2018, n. 145/2018/Legge di Bilancio 2019) entro cui i Comuni devono completare le opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai fini dell’accesso degli stessi ai contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, previsti dall’articolo 1, comma 139, L. n. 145/2018 già menzionata.

[Comma 4]. Punti di crisi e centri governativi di prima accoglienza dei migranti 
La disposizione proroga (dal 31 dicembre 2025), al 31 dicembre 2026, la facoltà di derogare alla normativa vigente (ad eccezione delle disposizioni di carattere penale, della normativa antimafia e dell’Unione europea) ai fini della creazione di nuovi punti di crisi (cd hotspot) e centri governativi di prima accoglienza dei migranti.
Trattasi delle deroghe vigenti per la realizzazione dei centri di permanenza e rimpatrio (CPR), richiamate dall’articolo 10 del D.L. 20/2023 stesso.
Con la disposizione in esame, pertanto, si concede la proroga della deroga, (già, peraltro adottata per i CPR, ex articolo 10 sopra citato), anche per la creazione degli hotspot e per i centri di prima accoglienza.

 
Articolo 4.  [Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze]
[Commi 1-5]. Rinvio dell’entrata in vigore dei testi unici in materia tributaria
È differita, (dal 1° gennaio 2026) al 1° gennaio 2027, l’entrata in vigore di una serie di testi unici in materia tributaria adottati in attuazione dell’articolo 21 della Legge n. 111/2023 (c.d. Legge delega riforma fiscale) e, cioè:
  • testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali;
  •  testo unico dei tributi erariali minori;
  •  testo unico della giustizia tributaria;
  •  testo unico in materia di versamenti e di riscossione;
  •  testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.
[Comma 8]. Contributo all’Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana La disposizione proroga, al 31 dicembre 2026 (dal 31 dicembre 2025) il termine entro cui le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono presentare richiesta motivata all’Agenzia del demanio per ottenere il trasferimento a loro vantaggio, a titolo gratuito, della proprietà di talune categorie di beni immobili (del demanio storico-artistico ovvero del patrimonio disponibile dello Stato, interessati da progetti di riqualificazione e finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, PNC o PNIEC) in gestione all’Agenzia medesima (articolo 15-bis, comma 1, del D.L. n. 13/2023).

[Comma 11]. Proroga di termini in materia di assemblee societarie (ex articolo 106, D.L. n. 18/2020, c.d. Decreto “Cura Italia”).

La disposizione in esame, di principale interesse per le cooperative, contiene l’ennesima proroga, al 30 settembre 2026 delle disposizioni di cui all’articolo 106, del D.L. n. 18/2020 (di seguito c.d. Cura Italia), recante norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti (comprese le associazioni e le fondazioni)[5].

Si ricorda, che l’articolo 106 del decreto-legge “CuraItalia” per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti consente il ricorso a mezzi alternativi alla presenza fisica, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Pertanto, le S.p.A., le società in accomandita per azioni (S.A.P.A.), le S.R.L., le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:

  • il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
  • l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
  • l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi degli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, Codice civile.

A tali strumenti, come noto, si aggiunge la possibilità di nomina del rappresentante designato di cui all’articolo 135-undecies del D.lgs. n. 58/98 (TUF).

Il comma 6, dell’articolo 106, come noto, prevede che le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del TUF. Le stesse società possono, inoltre, prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il menzionato rappresentante designato.

È però esclusa l’applicazione del comma 5 dell’articolo 135-undecies del TUF: quindi, è esclusa la possibilità di esprimere un voto difforme rispetto alle istruzioni impartite dal delegante.

Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.

Conseguentemente, le modalità alternative previste dall’articolo 106 per lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie delle società, comprese le società cooperative, continueranno a poter essere utilizzate, salvo ulteriori proroghe, per le assemblee sociali tenute fino al 30 SETTEMBRE 2026, anche se non previste nello statuto.

[Comma 12-quinquies]. Proroga termini di adozione dei decreti ministeriali di riparto del Fondo per l'attuazione di misure in favore degli enti locali
 La disposizione differisce di quindici giorni, (dal 2 marzo) al 17 marzo 2026, il termine entro cui vanno adottati i decreti ministeriali di riparto/assegnazione, a favore dei soggetti beneficiari (per le connesse finalità individuate con atti di indirizzo del Parlamento), delle risorse del Fondo per l’attuazione di misure in favore degli enti locali, istituito dall’articolo 1, comma 772, L. n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026)[6].
[Comma 12-octies]. Proroga in materia di modifiche alla disciplina della rettifica, ai fini IVA, della detrazione
La disposizione, introdotta in sede di conversione del decreto-legge in esame, si colloca all’interno della delega sulla riforma fiscale in materia IVA, al fine di differire (dal 13 dicembre 2025) al 1° gennaio 2027, la decorrenza della disposizione di cui all’articolo 9, D.lgs. n. 186/2025, avente ad oggetto l’abrogazione di una previsione in materia di rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), prevista dal D.P.R. n. 633/1972, articolo 19-bis.2, comma 3[7].

 
Articolo 5. [Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute]
[Comma 1]. Valutazione multidimensionale unificata per l’assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria delle persone anziane non autosufficienti
La disposizione apporta modifiche al D.lgs. n. 29/2024 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane) e, precisamente, ai commi 7, 8-bis e 8-ter, dell’articolo 27 (Valutazione multidimensionale unificata), dilatando i termini ivi previsti.
In dettaglio:
  • con riferimento al comma 7, viene ampliato il termine (dai precedenti 18 mesi) a 36 mesi, dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 29/2024 (19 marzo 2024), entro cui deve essere adottato il decreto del Ministro della salute, (di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le disabilità, con il supporto dell’Istituto superiore di sanità, dell’Agenas e della componente tecnica della Rete della protezione e dell’inclusione sociale, sentito l’INPS e previa intesa in sede di Conferenza unificata) ai fini della determinazione dei criteri per l’individuazione delle priorità di accesso ai PUA (Punti unici di accesso), la composizione e le modalità di funzionamento delle UVM (Unità di valutazione multidimensionale), lo strumento della valutazione multidimensionale unificata per l’accertamento della non autosufficienza e per la definizione del PAI (progetto individualizzato di assistenza integrata), nonché le eventuali modalità di armonizzazione con la disciplina sulla valutazione delle persone con disabilità attuativa della Legge n. 227/2021;
  • al comma 8-bis, è differito (dal 30 novembre 2025) al 30 novembre 2026, il termine per l’adozione del decreto del Ministro della salute, (di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata), ai fini della definizione delle modalità e dei territori coinvolti per la prima sperimentazione (che avrà la durata di 12 mesi) relativamente alle disposizioni sulla valutazione multidimensionale unificata (VMU) previste dall’articolo 27 già menzionato. Pertanto, viene, altresì, differita la data di inizio della fase sperimentale (dal 1° gennaio 2026) al 1° gennaio 2027;
  • al comma 8-ter, infine, conseguentemente alle modifiche temporali apportate ai commi precedenti, viene differito, come detto, (dal 1° gennaio 2026) al 1° gennaio 2027 il termine iniziale da cui si applicano le disposizioni previste dal già menzionato comma 7 nei territori coinvolti nella sperimentazione prevista dal comma 8-bis e (dal 1° gennaio 2027) al 1° gennaio 2028 il termine di decorrenza dell’applicazione delle già menzionate disposizioni sulla restante parte del territorio nazionale.
[Comma 3, lettera b). Proroga della norma transitoria sulla responsabilità penale per i casi di omicidio colposo e lesioni colpose commessi nell’esercizio di una professione sanitaria
La disposizione proroga ulteriormente, (dal 31 dicembre 2025), al 31 dicembre 2026 e, quindi, ancora in via del tutto transitoria, la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave, per la fattispecie di omicidio colposo (art. 589 c.p.)  e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), qualora il fatto sia stato commesso, nell'esercizio di una professione sanitaria, in situazioni di grave carenza di personale sanitario (articolo 4, comma 8-septies, D.L. n. 215/2023)[8].
[Comma 7]. Norme transitorie in materia di compatibilità con altre attività per il personale non dirigenziale di enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale
E’ differito (dal 31 dicembre 2025) al 31 dicembre 2027 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria introdotta dall’articolo 3-quater, D.L. n. 127/2021, (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening), che consente lo svolgimento, da parte del personale (non dirigenziale) rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica nonché nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, inquadrato nel comparto contrattuale pubblico della Sanità, di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio[9].
[Commi 8-bis e 8-ter]. Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione
Le disposizioni in esame intervengono sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA)[10], istituito presso il Ministero della salute, ex articolo 1, comma 688, L. n. 234/2021 (L. di Bilancio 2022), prevedendo che, per l’anno 2026, la dotazione sia incrementata di 10 milioni di €.
[Comma 10-quater]. Rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale
La disposizione novella l’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 73/2021 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali)  prorogando al 31 dicembre 2026 (dal 31 dicembre 2025) il termine entro il quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere un contributo, per gli anni 2021 e 2022, alle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate fornitrici di prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, che attuino gradualmente l’adattamento agli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio e di prestazioni specialistiche o di 5.000 campioni analizzati con tecnologia NGS (sequenziamento di nuova generazione).

[Comma 10-quinquies]. Norme in materia di ricetta elettronica

La disposizione novella l’articolo 4, comma 6, D.L. n. 198/2022 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi) in materia di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo del promemoria della ricetta elettronica presso le farmacie, (previste dagli articoli 2 e 3, dell’Ordinanza n. 884 del 31 marzo 2022, del Capo del Dipartimento della protezione civile) [11].

La disposizione in esame elimina il limite temporale illo tempore previsto (più volte prorogato e, per ultimo, fissato al 31 dicembre 2025) determinando, quindi, il passaggio a regime delle già menzionate modalità dematerializzate alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica.

 

[Commi 10-sexies, 10-septies e 10-octies]. Sostegno agli sfollati dall’Ucraina

Le disposizioni in esame, (introdotte in sede di conversione del decreto-legge in commento), intervengono sulla legislazione vigente in materia di assistenza sanitaria per le persone provenienti dall’Ucraina a causa del conflitto bellico ancora in atto. Conseguentemente, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero della salute[12].

[Commi 10-novies, 10-decies]. Peste suina africana
Le disposizioni intervengono sulla disciplina vigente in materia di incarico al Commissario straordinario per il contenimento e il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), ampliando l’arco temporale massimo di durata dell’incarico, nell’ipotesi di proroga o di rinnovo dello stesso, (da trentasei mesi) a quarantotto mesi ed eliminando il limite previsto dalla legislazione vigente circa la possibilità di un’unica proroga o rinnovo dell’incarico[13].

 
Articolo 6. [Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito]
[Comma 1]. Convenzione con il Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche - CIMEA per il riconoscimento dei titoli di abilitazione e di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero
 La disposizione in esame estende, anche al triennio 2026-2028, la disciplina di cui all’articolo 5, D.L. n. 44/2023, che riconosce al Ministro dell’istruzione e del merito la facoltà di giovarsi, in base ad una convenzione triennale, del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA), per tutte le attività correlate al riconoscimento di titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno che siano stati conseguiti all'estero.
Per tali finalità, è autorizzata la spesa di € 1.460.000, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

[Comma 1-bis]. Iscrizione agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici

La disposizione, frutto di un emendamento fortemente voluto e sostenuto da Confcooperative-Federsolidarietà, modifica l’articolo 10, comma 2, primo periodo, della L.  n. 55/2024, (Disposizioni in materia di istituzione degli ordini dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici), differendo, al 31 marzo 2027, il termine entro cui è possibile presentare le domande di iscrizione agli istituendi albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici[14].

[Comma 6-bis]. Definizione delle modalità di valutazione dei rischi connessi agli edifici scolastici

La disposizione apporta modifiche all’articolo 5, comma 4-quinquies, D.L. n. 202/2024 già menzionato, in materia di sicurezza degli edifici scolastici.

In dettaglio, è differito ( dal 31 dicembre 2025) al 31 dicembre 2026, il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, (di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), diretto a specificare le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, (ex articolo 18, comma 3.2, D.lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).


 
Articolo 8. [Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della cultura]
[Comma 3]. Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi degli istituti e luoghi della cultura
La disposizione differisce, fino al 31 dicembre 2026, il termine entro cui le amministrazioni pubbliche (Ministero della cultura e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui all’articolo 1, comma 566, Legge n. 145/2018, nonché gli enti territoriali proprietari di istituti e luoghi della cultura 
sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio- D.lgs. n. 42/2004) debbono adeguarsi alla normativa di prevenzione degli incendi.
Pertanto, le P.P.A.A. sopra menzionate, le quali abbiano in gestione o in possesso istituti e luoghi della cultura[15], devono perfezionare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi qualora, al 31 dicembre 2024, non abbiano completato l’iter procedurale per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi. 
[Commi 4 e 5]. Durata degli incarichi conferiti agli esperti della segreteria tecnica della Soprintendenza speciale PNRR
La disposizione interviene sulla disciplina relativa alla Soprintendenza speciale PNRR, (istituita presso il Ministero della cultura) di cui all’articolo 20, D.L. n. 13/2023 (cd D.L. PNRR-3)[16] e, in particolare, sulla durata degli incarichi conferiti agli esperti della Segreteria tecnica della Soprintendenza speciale PNRR.
A tal fine si dispone che gli stessi incarichi possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2026 e, conseguentemente, è autorizzata la spesa di € 1.848.777, per l'anno 2026.

[Comma 5-quinquies]. Semplificazioni procedimentali per interventi edilizi di lieve entità

La disposizione proroga di ulteriori sei mesi  (si passa, quindi, da 48 a  54 mesi dalla data di entrata in vigore della L. n. 118/2022 e, cioè, 27 agosto 2022) il termine di cui all'articolo 26, comma 13, Legge n. 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021)[17], entro il quale devono essere adottate le disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al D.P.R. n. 31/2017(Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) allo scopo di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria in forma semplificata, nonché allo scopo di riordinare, adottando la relativa disciplina, le diverse fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati, introdotte da norme di legge.


 
Articolo 9. [Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti]

[Comma 1]. Sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal codice della strada

È prorogata ulteriormente, al 2026, la sospensione, (già disposta per il biennio 2023/2024 dalla L. di Bilancio 2023-L. n. 197/2022 e poi estesa anche al 2025 dal D.L. n. 202/2024, articolo 7, comma 4)[18], dell’operatività dell’articolo 195, comma 3, del Codice della strada/D.lgs. n. 285/1992, riguardante l’aggiornamento biennale dell’importo delle sanzioni amministrative.

Pertanto, si prevede che il DM che statuisce i nuovi limiti delle sanzioni che saranno applicate a decorrere dal 1° gennaio 2027, sarà adottato entro il 1° dicembre 2026 e che l’entità delle sanzioni deve essere aggiornata in base all’andamento inflattivo relativo al biennio 2025-2026.

[Comma 2-bis]. Proroga di termini inizio e ultimazione lavori -Permesso di costruire

La disposizione apporta modifiche al D.L. n. 21/2022 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina) e, in particolare, all’articolo 10-septies, comma 1, recante

 

misure a sostegno dell’edilizia privata. A tal fine sono prorogati i termini dei lavori in materia edilizia ivi previsti, già oggetto precedentemente di proroghe, tenuto conto degli effetti derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali e dagli aumenti eccezionali dei prezzi conseguenti alla crisi ucraina[19].

[Comma 2-ter]. Fondo per il trasporto pubblico locale

È modificato l'articolo 27, D.L. n. 50/2017 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), relativamente ai criteri per la ripartizione del Fondo per il concorso dello Stato al trasporto pubblico locale (c.d. Fondo TPL), istituito nel 2013 dalla legge di Stabilità (Legge n. 228/2012, articolo 1, comma 301)[20].

[Comma 3]. Regolamento di organizzazione del MIT

Prorogato (dal 31 dicembre 2025) al 31 marzo 2026, il termine entro il quale va adeguato, agli incrementi della dotazione organica previsti, il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

[Comma 3-septies]. Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità

La disposizione subordina l’efficacia del decreto ministeriale/MIT, n. 422 del 28 luglio 2022, avente ad oggetto le Linee guida e le autorizzazioni per i trasporti eccezionali (di cui all’articolo 10, Codice della strada/D.lgs. n. 285/1992), alla piena operatività dell’integrazione dell’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e all’aggiornamento delle Linee guida stesse, fermo restando che la sospensione non può superare il 31 dicembre 2027[21].

Fino a tale data, pertanto, continua ad applicarsi il regime transitorio vigente.

Inoltre, è prorogato al 30 giugno 2027 il termine per l’adozione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità, da parte del Tavolo tecnico presso il MIT cui siedono, oltre alle amministrazioni interessate, gli enti proprietari delle strade e le associazioni di categoria.

 

 

Articolo 14. [Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy]

[Comma 1]. Fondo di garanzia per le PMI

La disposizione in esame estende, per un altro anno, (dal 31 dicembre 2025) al 31 dicembre 2026, l’efficacia operativa della disciplina speciale del Fondo di cui all’articolo 15-bis, del D.L. n. 145/2023, ossia il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese-PMI.

Come noto, il Fondo è stato istituito presso il Mediocredito Centrale s.p.a., ex articolo 2, comma 100, lett. a), Legge n. 662/1996.

L’articolo 15-bis, comma 1, del D.L. n. 145/2023[22], ha previsto che, dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024, il Fondo di garanzia per le PMI, fermo restando il limite massimo di impegni annualmente assumibile fissato dalla legge di bilancio, avrebbe operato in base a peculiari modalità, in parte derogatorie della disciplina ordinaria.

Orbene, il già menzionato termine del 31 dicembre 2024 per l’innanzi disposto, è stato prorogato al 31 dicembre 2025 dalla Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 450, L. n. 207/2024).

Con la disposizione in commento, pertanto, si proroga il termine di un ulteriore anno e, cioè, fino al 31 dicembre 2026.

Si rammenta, altresì, quanto disposto al comma 1, lettera d) dell’articolo 15-bis già menzionato, secondo cui soggetti legittimati ad accedere alla garanzia del Fondo, sono anche gli enti del Terzo settore (ETS) purché iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) nonché nel Repertorio economico amministrativo (REA) presso il Registro delle imprese, con riguardo ad operazioni finanziarie di importo non superiore a 60 mila € e senza l'applicazione del modello di valutazione prescritto dalla normativa vigente[23].

 

[Comma 1-quinquies]. Accertamenti sanitari inerenti al riconoscimento di prestazioni sociali, socioassistenziali, sociosanitarie e previdenziali

La disposizione, introdotta in sede di conversione del decreto-legge in commento, modifica una serie di termini previsti dagli articoli 33, comma 3-bis e 33-bis, comma 1, D.lgs. n. 62/2024 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato)[24].  

 

Articolo 15. [Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste]

[Comma 2]. Obblighi assicurativi per le imprese della pesca e dell’acquacoltura  La disposizione, di interesse per le nostre cooperative del settore, proroga, fino al 31 marzo 2026, il termine, (già fissato ab origine al 31 dicembre 2024, poi prorogato al 31 marzo 2025 e, per ultimo, al 31 dicembre 2025), di cui all’articolo 1, comma 101, Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), ai fini dell’adempimento dell’obbligo assicurativo, da parte delle imprese della pesca e dell’acquacoltura, per la copertura  dei danni ai beni materiali causati da calamità naturali ed eventi catastrofali (terremoti, alluvioni, frane e inondazioni).

Per tutti gli approfondimenti, si rinvia alla Circolare del servizio Ambiente Energia sopra menzionata.

[Comma 2-bis]. Revisione macchine agricole

La disposizione proroga una serie di termini previsti dal decreto MIT, 20 maggio 2015, ai fini della revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate in diversi periodi[25].

 

[Comma 3]. Notifiche degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato

La disposizione, che apporta modifiche all’articolo 3, comma 6, D.L. n. 215/2023[26], proroga, al 31 dicembre 2027, il termine per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per cui le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi[27].

[Comma 3-ter]. Filiere agricole. Codice fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche Nazionali

La disposizione proroga, (dal 31 dicembre 2026) fino al 31 dicembre 2028, l’obbligo di indicare un codice identificativo nelle fatture elettroniche riguardanti i prodotti che rientrano nell’ambito di competenza delle Commissioni Uniche Nazionali (della filiera suinicola, dei settori dei conigli, delle uova e del grano duro), novellando, pertanto, il comma 7-bis, articolo 3, D.L. n. 63/2024, introdotto dall’articolo 33, L. n. 182/2025 (Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese)[28].

[Commi 3-quater e 3-quinquies].  Proroga dei controlli per le aziende del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura

Le disposizioni in esame, introdotte in sede di conversione del decreto-legge in commento, apportano modifiche al D.L. n. 18/2020 (Decreto CuraItalia) e, in particolare, all’articolo 78, comma 1-quater, primo periodo, recante misure in favore del settore agricolo e della pesca[29].

Pertanto, viene differito al 31 dicembre 2026 il termine entro cui è permesso alle amministrazioni pubbliche di rinviare al momento del saldo le già menzionate verifiche sulla regolarità contributiva e fiscale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, tenuto conto della crisi derivante dal Covid-19, dal conflitto bellico russo-ucraino e dagli eventi metereologici del 2023, 2024 e 2025.

Infine, si autorizza, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste/MASAF, a sottoscrivere i contratti di filiera e di distretto, (ex articolo 66, comma 1, L. n. n.289/2002), rinviando le opportune verifiche (sulla regolarità contributiva e fiscale già menzionate), al momento della concessione del finanziamento.


 
Articolo 16. [Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo]
[Comma 2]. Assicurazione dei rischi catastrofali per alcune piccole e microimprese
La disposizione differisce, al 31 marzo 2026 (dal 31 dicembre 2025), il termine di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), D.L. n. 39/2025, per l’adempimento degli obblighi assicurativi per la copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, derivanti da rischi catastrofali e calamità naturali, da parte di piccole e microimprese che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 5, L. n. 287/1991) e per quelle turistico-ricettive. 
In entrambi i settori sopra richiamati, chiaramente, sono ricomprese anche le società cooperative.
Per il dettaglio, si rinvia alla Circolare del Servizio Ambiente ed Energia in corso di pubblicazione.
[Comma 3]. Termini per adempimenti catastali relativi a strutture ricettive all'aperto
La disposizione modifica l’articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, D.L. n. 113/2024, differendo (dal 15 dicembre 2025) al 15 dicembre 2026, i termini per la presentazione, da parte degli intestatari catastali di strutture ricettive all’aperto, di atti di aggiornamento di mappe catastali e del Catasto fabbricati.
In dettaglio, si prevede che gli intestatari catastali delle già menzionate strutture ricettive, a decorrere dal 1° gennaio 2025 presentino, entro il 15 dicembre 2026:
  • gli atti di aggiornamento geometrico, di cui all’articolo 8, Legge n. 679/1969, ai fini dell’aggiornamento della mappa catastale;
  •  gli atti di aggiornamento dovuti, ai sensi del decreto MEF 19 aprile 1994, n. 701, ai fini dell’aggiornamento del Catasto fabbricati.
[Comma 3-bis]. Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo
Prorogata (dal 31 marzo 2026) al 30 giugno 2026 la facoltà di eseguire, per le imprese del turismo,  interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, di importo compreso tra 500 mila e 10 milioni di €, mediante erogazione di contributi diretti alla spesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, D.L. n. 152/2021 (avente ad oggetto l’attuazione del PNRR e per la prevenzione di infiltrazioni mafiose), relativo al “Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo”, Misura M1C3, Intervento 4.2.5 del PNRR.
Per la disamina dettagliata della misura si rinvia alla Circolare del Servizio Ambiente Energia, già menzionata.

*

 

[1]  In sintesi, la proroga in parola garantisce l’applicazione, per un altro anno, delle previsioni contenute nel comma 2, articolo 16, già menzionato, relativamente al contingente di personale già individuato e delle risorse già stanziate per il suo funzionamento dalla Legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, articolo 1, commi da 791 a 801-bis).

La novella, pertanto, si giustifica tenuto conto della incontrovertibile necessità di garantire la prosecuzione delle attività istruttorie e ricognitive preliminari alla determinazione dei LEP che tale personale, già formato illo tempore in vigenza della Legge di Bilancio 2023, sta continuando a svolgere in base al sopraggiunto articolo 16, D.L. n. 202/2024, sopra citato.

Si tenga conto, inoltre, che l’esigenza di continuità sopra enunciata, deriva soprattutto dalla necessità di perseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con specifico riferimento alla Missione 1 – Componente 1 – Riforma 1.14, riguardante la riforma del quadro fiscale infra-nazionale, che richiede il completamento del federalismo fiscale (Legge n. 42/2009), previa determinazione dei LEP in alcune specifiche materie.

Inoltre, in base alla recente decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea del 25 novembre 2025 (che novella la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del PNRR dell’Italia), l’attuazione del federalismo fiscale richiede, quale conditio sine qua non, l’entrata in vigore di atti normativi che definiscano i livelli essenziali delle prestazioni per il federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario in almeno due settori di intervento e va concretizzata entro il secondo trimestre 2026.

Contribuiscono all’attuazione degli obiettivi del PNRR nei termini sopra enunciati, anche le disposizioni sulla definizione dei LEP inserite nella Legge di bilancio 2026 (L. n. 199/2025) e la proroga della delega al Governo per la riforma del sistema tributario e l’attuazione del federalismo fiscale, concessa con la L. n. 120/2025.

La garanzia della prosecuzione dell’attività istruttoria svolta dal contingente di personale di cui alla proroga in parola, è necessaria , altresì, per attuare l’articolo 37, comma 1, D.lgs. n. 62/2024, in base al quale il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri deve coordinarsi con la Segreteria tecnica del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie allo scopo di prospettare i livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone con disabilità.

In tale quadro, vale la pena evidenziare che, in data 11 agosto 2025, è stato presentato in Parlamento il DDL di iniziativa Governativa (AS 1623) recante: “Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni”, attualmente all’esame, in sede referente, della I Commissione (Affari cost.li) del Senato.

Come si legge nella Relazione governativa: “si intende dare completa attuazione all’articolo 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, attraverso un processo organico di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

 In tal modo si intende finalmente porre rimedio al perdurante ritardo dello Stato, più volte stigmatizzato dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 220/2021) nella determinazione dei LEP ovvero di quei livelli che «indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali e per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali»“.

L’esistenza anche del DDL menzionato, diretto a determinare i livelli essenziali delle prestazioni, è la dimostrazione che è imprescindibile e fondamentale l’attività istruttoria realizzata dal personale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, di cui alla proroga in commento.

Per il dettaglio sull’AS 1623: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01472339.pdf

[2] In dettaglio, si proroga al 2026 l’obbligo di trasmissione di informazioni utili ai fini del monitoraggio della spesa relativa a interventi edilizi agevolabili secondo la disciplina del Superbonus. 
Da una parte, quindi, si prevede, anche per l’anno 2026, l’obbligo di trasmissione all’ENEA dell’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 sopra citato).
Tale proroga all’anno 2026, però, è circoscritta agli interventi di cui all’articolo 2, comma 3-ter.1, del D.L. n. 11/2023, vale a dire quelli eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e dal 24 agosto 2016.
Contestualmente, con un’altra modifica al medesimo D.L. n. 39/2024 già menzionato, si proroga sempre all’anno 2026, l’obbligo di trasmissione al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (gestito dal Dipartimento Casa Italia) dell’ammontare delle spese che con molta probabilità saranno sostenute dopo il 30 marzo 2024, concernenti gli interventi antisismici agevolabili. 
Anche questa proroga è limitata agli interventi di cui all’articolo 2, comma 3-ter.1, già menzionato, vale a dire quelli effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e dal 24 agosto 2016.
[3] Il contributo è concesso secondo le condizioni e le modalità indicate dall’articolo 30-quater, comma 2, già menzionato. Ai conseguenti oneri, pari, come detto, a 2 milioni di € per il 2026, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria di cui all’articolo 1, comma 1, L. n. 198/ 2016, nell’ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il dettaglio: https://informazioneeditoria.gov.it/it/misure-di-sostegno-alleditoria/contributi-diretti-al-sistema-editoriale/sostegno-alle-radio/imprese-radiofoniche-che-abbiano-svolto-attivita-di-interesse-generale/
[4] Si tratta della particolare misura di cui all’articolo 2, comma 5, del D. L. n. 244/2016, che autorizza il Dipartimento per l'informazione e l'editoria (Presidenza del Consiglio dei ministri), per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio postale universale, di disporre il rimborso a Poste italiane S.p.A. dell’ammontare economico dei benefici postali riconosciuti dalla legislazione vigente per le spedizioni di prodotti editoriali, allo scopo di consentire l'ammortamento degli oneri risultanti dalle attività necessarie per fornire il servizio.

Si rammenta che l’agevolazione in parola è riconosciuta ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 353/2003, ossia:

- le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC);

- le imprese editrici di libri;

- le associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte al ROC;

- le associazioni d'arma e combattentistiche.


 

 

[5] L’applicazione delle disposizioni sopra citate è stata già oggetto di diverse proroghe (dal 31 dicembre 2020 al 31 luglio 2021 (D.L. n. 183/2020); al 31 dicembre 2021 (D.L. n. 105/2021); al 31 luglio 2022 (D.L. n. 228/2021), al 31 luglio 2023 (D.L. n. 198/2022); al 30 aprile 2024 (D.L. n. 215/2023) e al 31 dicembre 2024 (L. n. 21/2024); al 31 dicembre 2025 (D.L. n. 202/2024).

[Circolari del Servizio Legislativo e Legale n. 7, 29 e 38/2021; n. 12/2022; n. 5/2023, n. 6/2024; n. 3 e 7/2025].

[6] Il Fondo è costituito nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 68.700.000 € per l'anno 2026 e di 67.750.000 € per l'anno 2027. Il fondo, si rammenta, ha le seguenti finalità:

  • attuazione di misure in favore degli enti locali;
  • esecuzione di interventi in materia economica, sociale e sociosanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura (anche da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio), di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico;
  • concretizzazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.

[7] Si ricorda che il decreto legislativo n. 186/2025, reca una serie di disposizioni in materia di “Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto”, in attuazione dei principi di delega fissati dalla Legge n. 111/2023 (c.d. Legge delega di riforma fiscale).

In particolare, l’articolo 9 (recante Modifica alla disciplina della rettifica della detrazione) attuando i principi di delega di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), numero 1) e numero 2), della L. n. 111/2023, doveva trovare, ab origine, applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2025 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 186/2025 stesso).

Con la disposizione in esame, invece, si differisce al 1° gennaio 2027 la data di entrata in vigore della già menzionata abrogazione del 3° comma, dell’articolo 19-bis.2, sopra menzionato, disposta ai sensi dell’articolo 9.

La norma fa salvi, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso alla data del 1° gennaio 2027 e i comportamenti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione (1° marzo 2026) del decreto in commento che ha differito il dies a quo dell’abrogazione.

[8] Si rammenta che la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave è stata introdotta durante il periodo emergenziale da Covid-19 dall’articolo 3-bis, D.L. n. 44/2021. Con l’articolo 4, commi 8-septies e 8-octies, D.L. n. 215/2023, si è estesa la limitazione della punibilità per le due fattispecie sopra citate (artt. 589 e 590 c.p.) ai soli casi di colpa grave, al ricorrere del presupposto della grave carenza di personale sanitario. [Circolari del Servizio Legislativo e Legale n. 6/2024, n. 3 e n. 7/2025].

[9] Restano ferme le condizioni e le modalità prescritte dalla disciplina transitoria per lo svolgimento delle attività esterne come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la  previa autorizzazione del vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale, in sede di rilascio del nullaosta, dovrà verificare sia la compatibilità con le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale e con l’obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, che il rispetto della normativa sull'orario di lavoro.

[10]https://www.salute.gov.it/new/it/tema/salute-mentale/fondo-nazionale-il-contrasto-dei-disturbi-della-nutrizione-e-dellalimentazione/

Al riparto del Fondo accedono Regioni e Province autonome.

Il riparto è definito sulla base di apposita Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

[11] [Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 2 e 5/2023]. Si ricorda, infatti, che, l’articolo 2 della già menzionata Ordinanza n. 884/2022, prevede che l’assistito, al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore, può chiedere allo stesso il rilascio del promemoria dematerializzato tramite posta elettronica certificata o tramite posta elettronica ordinaria ovvero l’acquisizione del numero di ricetta elettronica tramite SMS, tramite applicazione per telefonia mobile che consenta lo scambio di messaggi e immagini o tramite comunicazione telefonica. Laddove l’articolo 3 dispone che l’assistito, per comunicare i dati della ricetta elettronica alla farmacia prescelta, può utilizzare la posta elettronica, gli sms ovvero l’applicazione per telefonia mobile che permette lo scambio di messaggi e immagini, oppure la mera comunicazione alla farmacia.

 Tali modalità, rilevate come utili per razionalizzare gli accessi presso gli studi dei medici di base, confermano il sistema adottato durante la crisi pandemica e l’estensione all’invio del numero della ricetta elettronica (NRE), attraverso posta elettronica.

[12] In dettaglio:

  • con il comma 10-sexies, si dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2026, delle disposizioni contenute nel d.P.C.M. 28 marzo 2022 ( https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/dpcm-del-28-marzo-2022-0/) recante norme in materia di misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso. Pertanto, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione pari a 45 milioni di € per l’anno 2026 e a 9 milioni di € per l’anno 2027. Il Fondo, entro tali importi, è destinato alla copertura, a consuntivo e previa rendicontazione, degli oneri sostenuti dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per le medesime finalità;
  • con il comma 10-septies, invece, si interviene sul D.L. n. 16/2023 (Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina) e, in particolare, sull’articolo 1, comma 6, avente ad oggetto, fino al 31 dicembre 2023, la prosecuzione della garanzia di accesso all’assistenza sanitaria sul territorio nazionale per i cittadini richiedenti e titolari della protezione temporanea, a condizioni di parità con i cittadini italiani.  È previsto, pertanto, che le Regioni e le Province autonome garantiscano nell’ambito del fabbisogno sanitario standard per l’anno 2023, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, l’assistenza sanitaria sul territorio nazionale ai profughi ucraini. In merito alla verifica dei costi effettivamente sostenuti per l’accesso da parte dei cittadini ucraini alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, provvedono, (inizialmente entro il 30 aprile 2023, ma il  termine è stato eliminato dalla disposizione in commento) il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome, avvalendosi dei dati resi disponibili dal Ministero dell’interno e dal Dipartimento della protezione civile e dei dati aggregati delle prestazioni anche risultanti nel sistema tessera sanitaria del Ministero dell’economia e delle finanze;
  • infine, con il comma 10-octies, sono stimati i costi derivanti dall’istituendo Fondo di cui al già menzionato comma 10-sexies nella misura, come detto, di 45 milioni di € per il 2026 e 9 milioni di € per il 2027, individuando le corrispondenti coperture finanziarie, tra cui rileva il corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell’articolo 20 del D.L. n. 202/2024, con riferimento all’anno 2025 [Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 3 e 7/2025].
[13] Le disposizioni, inoltre, legittimano, anche per l’anno 2027, l’erogazione del compenso spettante al Commissario straordinario precludendo, invece, per i sub-commissari, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti.

[14] A seguito, pertanto, della novella in esame, ne deriva che il Commissario, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro, appunto, il 31 marzo 2027 (precedente termine, 31 marzo 2026), indìce l'elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, conformemente a quanto disposto dalla già menzionata L. n. 55/2024.

Si ricorda che, il termine per la formazione dei già menzionati albi era stato inizialmente fissato entro 90 giorni dall’8 maggio 2024, (data di entrata in vigore della Legge n. 55/2024) e poi modificato in 90 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025 (ex articolo 10, comma 8-quinquies, D.L. n. 202/2024).

[Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 7/2025].

Il termine è stato, per ultimo, posticipato al 31 marzo 2026 (ex articolo 6, comma 9, D.L. n. 117/2025.

Con la disposizione in esame, pertanto, viene ulteriormente differito al 31 marzo 2027.

Fino all'emanazione del decreto del Ministro della giustizia di cui all’articolo 6, comma 2, L. n. 55/2024, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia, che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi, possono comunque esercitare la rispettiva attività professionale disciplinata dalla L. n. 55/2024 sopra menzionata.

Infine, preme evidenziare che, il Governo ha presentato al Senato un DDL (A.S. 1712) assegnato, in data 9 dicembre 2025, in sede redigente, alla II Commissione permanente/Giustizia, (ma il cui esame non è, ad oggi, ancora stato avviato) recante modifiche rilevanti alla già menzionata Legge n. 55/2024 ritenuta per lo più inattuabile.

[15] Secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono considerati istituti e luoghi della cultura: i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali (articolo 101, D.lgs. n. 42/2004).

Qualora gli stessi appartengano a soggetti pubblici, sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

I complessi espositivi e di consultazione nonché i luoghi della cultura appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, espletano un servizio privato di utilità sociale.

[16] [Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 10/2023]

[17] [Circolare del Servizio Legislativo e Legale n.27/2022]

[18]  [Circolari del Servizio Legislativo e Legale n. 3 e n. 7/2025].

[19] Le proroghe riguardano i termini di cui al comma 1, in primis il termine di trentasei mesi, che è posticipato a quarantotto mesi.

Tale proroga fa riferimento:

  • ai termini di inizio e di ultimazione dei lavori, riguardanti i permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2024, (termine adesso prorogato al 31 dicembre 2025) previsto alla lettera a), primo periodo;
  • ai termini inerenti alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate, contenute nella disposizione normativa oggetto di modifica;
  • infine, ai termini di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28, Legge n. 1150/1942, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2024, (termine prorogato al 31 dicembre 2025 per effetto della disposizione in commento) previsto dalla lettera b), primo periodo, comma 1, sopra menzionato.

[20] A tal fine:

  1. si conferma, anche per l’anno 2026, l’applicazione di dettagliate modalità di ripartizione del c.d. Fondo TPL;
  2. si proroga, al 31 dicembre 2026, il termine per l’emanazione del decreto interministeriale MIT-MEF con cui sono individuati gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio ai fini della ripartizione del Fondo;
  3. si rinvia, pertanto, la decorrenza della ripartizione del Fondo dall'anno 2027, in base ai nuovi indicatori determinati con il decreto interministeriale di cui alla lettera b).

[21]Il comma 2, articolo 7-bis, D.L. n. 146/2021 (Decreto fiscale-lavoro), ha sospeso l’efficacia delle disposizioni del citato decreto MIT n. 422 (e, quindi, del regime autorizzatorio e delle Linee guida per tutti i trasporti eccezionali) e ha introdotto un regime transitorio del trasporto eccezionale.

[22] [Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 33/2023].

[23] Come noto, fermo restando quanto sopra previsto per gli ETS, quelli non iscritti al REA e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, possono accedere alla garanzia del Fondo, se rilasciata interamente a valere su apposita sezione speciale a tale scopo istituita mediante accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’economia e delle finanze che parrebbe essere diincipiente sottoscrizione”.

Inoltre, con l’articolo 5, comma 7, D.L. n. 95/2025, alla sezione speciale del Fondo, per garantirne l’operatività, è stata assegnata una dotazione pari a € 10 milioni.

Ne deriva, pertanto, che la proroga al 31 dicembre 2026, con la disposizione in commento, garantisce agli ETS non iscritti al REA e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, di poter beneficiare della relativa garanzia per tutto l’anno 2026.

[24] In dettaglio:

  • tenuto conto che il comma 3-bis, dell’articolo 33, prevede che, in via transitoria, le visite per la revisione aventi ad oggetto le prestazioni sociali, socioassistenziali, sociosanitarie e previdenziali, già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche, siano effettuate solo sulla base della documentazione addotta  dal soggetto interessato, (fatta salva sia la possibilità dell’interessato di presentare istanza per la visita diretta e sia la possibilità di convocazione per la visita da parte della commissione medica), al comma 3-bis già menzionato, il termine entro il quale svolgere solo sugli atti le predette visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, è prorogato (dal 31 dicembre 2025) al 31 dicembre 2026;
  • al comma 1, dell’articolo 33-bis, in materia di semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l’invalidità e l’inabilità il termine, entro il quale l’INPS può eseguire l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita in caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità, è prorogato (dal 31 dicembre 2025) al 31 dicembre 2026. Allo stesso comma 1, ultimo periodo, la possibilità di eseguire l'accertamento dei requisiti sanitari in un'unica visita (anche in caso di visite di revisione delle prestazioni già riconosciute) è ampliata e comprende le visite programmate fino al 31 dicembre 2026 (precedente termine 31 dicembre 2025).

[25] Tali termini, inizialmente fissati dal DM MIT del 20 maggio 2015 già menzionato, sono stati più volte prorogati.

Al fine di supportare la continuità dell’esercizio delle attività imprenditoriali agricole, assicurando il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per effetto della disposizione in commento, i nuovi termini risultano essere i seguenti:

  1. per i veicoli immatricolati prima del 31 dicembre 1983: 31 dicembre 2026;
  2. per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996: 31 dicembre 2027;
  3. per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2023: 31 dicembre 2028;
  4. per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2024: quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.

[26] [Circolari del Servizio Legislativo e Legale n. 5 e n. 6/2024].

[27] Come già evidenziato più volte, scopo della previsione è garantire il recupero delle somme inerenti gli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ma il cui quantum non è determinabile nei menzionati provvedimenti, bensì solo dopo la presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati e per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc (articolo 10, comma 6, del regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115).

[28] [Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 15/2025].

Come già avuto modo di evidenziare, dal 2015 (ex articolo 6-bis, D.L. n. 51/2015), sono state costituite le Commissioni Uniche Nazionali (C.U.N.) con la funzione di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, ognuna corrispondente a una determinata categoria di prodotti.

Tali Commissioni sono costituite da membri designati dalle Organizzazioni professionali e dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e finanziate attraverso uno specifico Fondo.

Al fine di garantire la trasparenza delle relazioni commerciali di filiera, si è previsto, con l’articolo 33, L. n. 182/2025 già menzionati, che le fatture elettroniche, concernenti prodotti per cui è attiva una delle Commissioni Uniche Nazionali, riportino un codice identificativo da inviare alla segreteria unica della specifica Commissione, che preparerà i corrispondenti rapporti informativi.

Tali disposizioni aventi natura transitoria, erano destinate a durare fino al 31 dicembre 2026.

Per effetto della disposizione in commento, pertanto, il già menzionato termine è differito al 31 dicembre 2028.

[29] Come noto, l’articolo 78, D.L. n. 187/2020, ha introdotto diverse misure durante il periodo pandemico, tra cui quella di cui al comma 1-quater, in materia di termini per l’esecuzione dei controlli a cura delle amministrazioni competenti in caso di erogazione di risorse pubbliche alle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura.

Nella formulazione originaria, tenuto conto della crisi derivante dall’emergenza da Covid-19, (della crisi energetica connessa al conflitto bellico russo-ucraino, nonché degli eccezionali eventi metereologici del 2023, che hanno procurato gravi danni alle coltivazioni- con l’avvertenza che con un’ulteriore modifica della disposizione in commento, la norma trova applicazione anche agli eventi metereologici verificatisi nel 2024 e 2025), allo scopo di assicurare la liquidità delle aziende agricole, si è prevista la possibilità per le amministrazioni pubbliche di differire le verifiche, (necessarie per la congruenza dei provvedimenti di erogazione  di sussidi/provvidenze), sulla regolarità contributiva e fiscale delle imprese agricole, nella fase successiva del versamento del saldo (prevedendo, originariamente, che tale meccanismo trovasse applicazione fino al 31 dicembre 2024).