Circolari

Circ. n. 6/2024

CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 215 (C.D. MILLEPROROGHE

Nella G.U. n. 49 del 28/02/2024 è stata pubblicata la LEGGE 23 FEBBRAIO 2024, N. 18 di conversione
del DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 215, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini
normativi” (All.), con cui vengono prorogati e definiti una serie di termini di prossima scadenza al fine
di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure organizzative essenziali
per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni.
CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 215
(C.D. MILLEPROROGHE)
Di seguito sono riportate le disposizioni di carattere generale di maggiore interesse rinviando, per i
dovuti approfondimenti, alle comunicazioni delle Federazioni di settore, dei Servizi confederali e di ICN
2
S.p.A. [Si veda sin d’ora la Circolare del Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 4/2024, Prot. n. 795;
Confcooperative Fedagripesca, del 1° marzo 2024, Prot. n. 802; Servizio Ambiente ed Energia, n.
1/2024, Prot. n. 20; Circolare di ICN S.p.a. n. 35/2024].
*
ART. 2. Comma 9. Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
La disposizione apporta modifiche agli articoli 97 e 99 del D.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia), recanti
la disciplina della Banca dati nazionale della documentazione antimafia (BDNA) costituita, come noto,
presso il Ministero dell’Interno (Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile
e per le risorse strumentali e finanziarie) allo scopo di promuovere una maggiore efficacia dell’azione
dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata, semplificando il rilascio delle comunicazioni e
informazioni antimafia liberatorie in modalità automatica ai titolati alla richiesta.1
A tal fine, pertanto, la disposizione in esame rinvia ad un decreto del Ministro dell’Interno (non più di
natura regolamentare) per la disciplina e l’aggiornamento delle modalità di autenticazione,
autorizzazione e registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla Banca dati nazionale
unica della documentazione antimafia, consentendo così il celere adeguamento della menzionata
disciplina, a seguito di successivi aggiornamenti tecnologici.
*
ART.3. Proroga di termini in materia economica e finanziaria
[Comma 2]. Gestione commissariale per il debito pregresso di Roma Capitale.
La disposizione proroga, (dal 31 dicembre 2023) al 31 ottobre 2024, il termine per la presentazione
delle specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualunque titolo
dal Comune di Roma per prestazioni rese in data anteriore al 28 aprile 2008, per la definitiva rilevazione
della massa passiva del piano di rientro di Roma Capitale (articolo 1, comma 927, L. n. 145/2018-Legge
di Bilancio 2019).2
Inoltre, reca una procedura dettagliata diretta a consentire la conclusione della gestione straordinaria
del debito pregresso di Roma Capitale3.
1 Si rammenta che la vigente normativa antimafia prevede che le Amministrazioni pubbliche, gli Enti pubblici e le Aziende vigilate dallo Stato,
prima di stipulare, approvare od autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, devono acquisire idonea
documentazione informativa. La suddetta documentazione deve essere altresì acquisita dai medesimi soggetti prima di rilasciare o consentire
i provvedimenti di cui all'articolo 67 del Codice antimafia (Effetti delle misure di prevenzione) inerenti alla sussistenza di una causa di
decadenza o sospensione o di tentativi di infiltrazione mafiosa.
2 Il termine in esame è stato più volte prorogato rispetto all’originaria previsione, prima dal D.L. n. 228/2021 e poi dal D.L. n. 198/2022).
3 A tal fine, si prevede che entro il 31 marzo 2024, il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro dà avviso,
tramite affissione all'albo pretorio on line di Roma Capitale e con ogni forma idonea di pubblicità, della rilevazione definitiva della massa
passiva del piano di rientro assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza non inferiore a centottanta giorni, per la presentazione
delle richieste di ammissione da parte di titolari di crediti commerciali certi liquidi ed esigibili ancora in essere al 31 dicembre 2023 (anche se
non ancora iscritti) relativi ad obbligazioni contrattuali extracontrattuali ed indennitarie assunte dal Comune di Roma in data anteriore al 28
aprile 2008.
3
[Comma 3]. Semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori
sanitari.
La disposizione estende, anche all’anno 2024, l’esonero di fatturazione elettronica da
parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria
(articolo 10-bis, D.L. n. 119/2018).4
[Commi 4-bis e 5-bis]. Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla
quotazione delle PMI.
È prorogato al 31 dicembre 2024 il regime agevolativo del credito d'imposta per le spese di consulenza
relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI), istituito dalla Legge n. 205/2017 (Legge
di Bilancio 2018) disponendo uno stanziamento a copertura della misura per l’anno 2025.5 Il credito
d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e
2024 (stanziamento già in essere) e di 6 milioni di euro per l’anno 2025 stanziati, appunto, con il comma
5-bis dell’articolo in commento.
[Comma 6]. Notifica atti di recupero
L’articolo proroga di 1 anno i termini in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024 per la
notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici
e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di
registrazione dei relativi regimi.6
[Comma 8.]. Intermediari finanziari non professionali- Cooperative finanziarie
4 Ciò al fine di garantire la salvaguardia dei dati personali in pendenza dell’individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica ad
uso dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.
Il termine in esame è stato più volte prorogato, prima dal D.L. n. 146/2021 e poi dal D.L. n. 198/2022 [Circolari del Servizio Legislativo e
Legale nn. 41 e 47/2021 e 2 e 5/2023].
5 Si ricorda che i commi da 89 a 92, articolo 1, L. di bilancio 2018 sopra menzionata, hanno istituito un credito d’imposta in favore delle PMI
per le spese di consulenza sostenute ai fini dell’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione
(Multilateral Trading Facility - MTF) europei, in misura pari al 50 per cento delle spese fino a un massimo di 500.000 €.
Inizialmente, il regime agevolativo doveva avere termine il 31 dicembre 2020.
Successivamente, esteso al 31 dicembre 2021, ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 e, infine, il comma 395 della Legge di bilancio
2023 (l. n. 197/2022) lo ha prorogato al 31 dicembre 2023.
L’agevolazione in esame rientra nell’ambito di un ampio ventaglio di interventi diretti a rafforzare gli strumenti per la concessione di
finanziamenti al sistema produttivo, alternativi rispetto al credito bancario, quali: l’emissione di specifici strumenti di debito (cd. minibond),
raccolta tramite portali on-line (cd. crowdfunding) e altre forme di incentivazione fiscale a favore dei soggetti che investono in strumenti
finanziari emessi da PMI.
Il comma 89 sopra citato, ha riconosciuto un credito d’imposta alle PMI (imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo
non supera i 50 milioni di euro oppure il cui attivo totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro), che abbiano iniziato, dopo l'entrata in
vigore della legge di bilancio 2018, una procedura di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un MTF di uno Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e siano state effettivamente ammesse agli scambi.
6 Scopo della previsione è garantire il recupero delle somme inerenti gli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all’emanazione
di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione
comunque denominati, ma il cui quantum non è determinabile nei menzionati provvedimenti, bensì solo dopo la presentazione della
dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati e per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di
registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc (articolo 10, comma 6, del regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115).
4
La disposizione in commento proroga, al 31 dicembre 2024, il termine entro cui le
società cooperative che operano nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 112,
comma 7, alinea, ultimo periodo del Testo Unico bancario (D. Lgs n. 385/93), possono
continuare a svolgere la propria attività senza obbligo di iscrizione nell’albo degli
intermediari finanziari, ex articolo 106 del sopra menzionato TUB.
Come noto, il sopra citato comma 7, (alinea, ultimo periodo), dell’articolo 112, prevede che, in attesa
del riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, le società cooperative
esistenti alla data del 1° gennaio 1996 – le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati e
che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci –
possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell’albo degli
intermediari finanziari (di cui all’articolo 106 TUB).
Ciò, naturalmente, a determinate condizioni, indicate nella medesima disposizione e, cioè che:
- non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
- il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a 15 milioni di €;
- l’importo unitario del finanziamento non sia superiore a 20.000 €;
- i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli rispetto a quelli esistenti sul mercato.
Il termine in commento, inizialmente fissato al 31 dicembre 2014, è stato prorogato
dapprima fino al 31 dicembre 2018, poi differito al 31 dicembre 2023 [Circolare del
Servizio Legislativo e Legale n. 3/2019] e, per effetto della disposizione in commento,
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024, come sopra evidenziato.
[Comma 12-sexies]. Proroga esenzione IVA per enti del Terzo settore
L’articolo proroga al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore delle disposizioni di
modifica dell’Iva applicabili anche agli enti del Terzo settore, di cui all’articolo 5,
commi da 15-quater a 15-sexies, D. L. n. 146 del 2021 in materia fiscale [v.
Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 47/2021].7
7 Si rammenta che commi dal 15-quater al 15-sexies sopra citati, intervengono sulla disciplina dell’IVA, allo scopo di ricomprendere tra le
operazioni effettuate nell’esercizio dell’impresa (ovvero considerandole di natura commerciale) tutta una serie di operazioni svolte da
associazioni che attualmente sono escluse dal campo di applicazione dell’imposta, qualificandole “operazioni esenti”.
In particolare, si ricomprendono tra le cessioni effettuate nell’esercizio di imprese (oltre alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi nell’esercizio
di attività commerciali o agricole ai soci, associati o partecipanti dietro il pagamento di corrispettivi o di contributi supplementari) anche:
o le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità
istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale
e di formazione extra-scolastica della persona (a tale nozione, pertanto, si ascrivono anche le associazioni di
rappresentanza (Confcooperative), nonché le articolazioni territoriali e settoriali autonome di un’associazione di
rappresentanza (ad es. le Unioni territoriali di Confcooperative), a fronte del pagamento di corrispettivi specifici o di
contributi supplementari fissati in conformità dello statuto in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali
danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti (incluse le associazioni che svolgono la medesima attività
e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi
soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali);
o le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni
sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica (anche se rese nei confronti di
associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica
5
[Comma 12-undecies]. Ravvedimento speciale8
La disposizione consente di usufruire del cd. ravvedimento speciale (istituto previsto dall’articolo 1,
commi da 174 a 178, Legge di Bilancio 2023, n. 197/2022), che permette di sanare le violazioni
dichiarative con la riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo edittale, anche per le
violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2022.
[Comma 12-duodecies]. Proroga di termini in materia di svolgimento delle
assemblee di società ed enti (ex articolo 106, D.L. n. 18/2020, c.d. Decreto
“Cura Italia”).
La disposizione in esame, di interesse per le cooperative, contiene un’ulteriore proroga
(al 30 aprile 2024) delle disposizioni di cui all’articolo 106, del D.L. n. 18/2020 (di
seguito c.d. Cura Italia), recante norme in materia di svolgimento delle assemblee di
società ed enti (comprese le associazioni e le fondazioni)9.
Si ricorda, che l’articolo 106 del decreto-legge “CuraItalia” per lo svolgimento delle assemblee di
società ed enti consente il ricorso a mezzi alternativi alla presenza fisica, anche in deroga alle
disposizioni statutarie. Pertanto, le S.p.A., le società in accomandita per azioni (S.A.P.A.), le S.R.L., le
società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con
l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:
- il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
- l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
- l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che
garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di
voto, ai sensi degli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto
comma, Codice civile.
A tali strumenti, come noto, si aggiunge la possibilità di nomina del rappresentante designato di cui
all’articolo 135-undecies del D.lgs. n. 58/98 (TUF).
organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali);
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli
organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;
o la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale.
Infine, il comma 15-quinquies chiarisce che in attesa della piena operatività delle disposizioni del Titolo X del Codice del Terzo settore (D.lgs. n.
117/2017) alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato, che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno non
superiori a 65.000 €, si applica il regime forfettario speciale di cui alla Legge n. 190/2014, articolo 1, commi da 58 a 63.
8[Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 12/2023].
Per il dettaglio delle novità: https://www.fiscoetasse.com/new-rassegna-stampa/32-ravvedimento-speciale-prima-scadenza-il-31-
marzo.html#paragrafo1
9 L’applicazione delle disposizioni sopra citate è stata già oggetto di diverse proroghe (dal 31 dicembre 2020 al 31 luglio 2021 (D.L. n.
183/2020); al 31 dicembre 2021 (D.L. n. 105/2021); al 31 luglio 2022 (D.L. n. 228/2021). [Circolari del Servizio Legislativo e Legale n. 7, 29 e
38/2021 e 12/2022]; al 31 luglio 2023 (D.L. n. 198/2022). [Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 5/2023].
6
Il comma 6, dell’articolo 106, come noto, prevede che le banche popolari, le banche di credito
cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e
statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano
designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-
undecies del TUF. Le stesse società possono, inoltre, prevedere nell’avviso di convocazione che
l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il menzionato rappresentante designato.
È però esclusa l’applicazione del comma 5 dell’articolo 135-undecies del TUF: quindi, è esclusa la
possibilità di esprimere un voto difforme rispetto alle istruzioni impartite dal delegante.
Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima
convocazione dell’assemblea.
Conseguentemente, le modalità alternative previste dall’articolo 106 per lo
svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie delle società, comprese le
società cooperative, continueranno a poter essere utilizzate, salvo ulteriori
proroghe, per le assemblee sociali tenute fino al 30 aprile 2024, anche se non
previste nello statuto.
ART. 3-Bis. Differimento del termine di pagamento della prima e della seconda rata della
''Rottamazione quater" al 15 marzo 2024
L’articolo interviene sulla disciplina dell’istituto della definizione agevolata “rottamazione quater (ex
articolo 1, comma 231, L. n. 197/2022), relativamente ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal
1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, prevedendo che il mancato, insufficiente, o tardivo versamento,
alle relative scadenze, delle rate da corrispondere nell'anno 2023, nonché della rata in scadenza il 28
febbraio 2024, non determina l'inefficacia della predetta definizione agevolata, purché il debitore
effettui l'integrale versamento di tali rate entro il termine del 15 marzo 2024.10
*
ART.4. Proroga di disposizioni in materia di salute
[Comma 6-Ter]. Proroga della disciplina in deroga sul riconoscimento delle qualifiche professionali
sanitarie per medici ucraini
È prorogato al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) in deroga alla normativa vigente, l'esercizio
temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario da
parte dei professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022.
Conseguentemente, tali soggetti possono richiedere l'esercizio temporaneo sul territorio nazionale
delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario, presso strutture
sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private.11
10 Tutti i dettagli sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate, al seguente link: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Persaperne-
di-piu/definizione-agevolata/ambito-di-applicazione/
11 Proroga resa necessaria dall’intento di consentire l’ingresso in Italia di cittadini ucraini in fuga a causa del conflitto bellico in atto,
garantendo agli stessi l’autorizzazione all’esercizio temporaneo di una professione sanitaria o di operatore sociosanitario.
7
[Comma 7]. Proroga della sperimentazione della Farmacia dei servizi
La disposizione apporta modifiche ai commi 406-bis e 406-ter, dell’articolo 1, L. n.
205/2017 (Legge di bilancio 2018), in materia di sperimentazione della c.d. Farmacia
dei servizi, prevedendo la prosecuzione della stessa anche nell’anno 2024, con
elaborazione finale dei relativi esiti.
A tal fine si dispone la relativa autorizzazione di spesa anche per l’anno 2024 (pari a 25,3
milioni di €).12
[Comma 7-Bis.]. Proroga del termine per l’attuazione della normativa in tema di
selezione dei soggetti privati ai fini della stipula di accordi contrattuali con il SSN
La disposizione è frutto dell’approvazione di un emendamento promosso e fortemente
sostenuto dall’ALLEANZA DELLE COOPERATIVE. In particolare, la disposizione differisce al 31
dicembre 2024, il termine entro cui le Regioni e le Province autonome devono
provvedere a adeguare i rispettivi ordinamenti alle novelle introdotte dalla Legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (n. 118/2022) in materia di selezione dei
soggetti privati accreditati, ai fini della stipulazione degli accordi contrattuali con il
Servizio sanitario nazionale.
Nel dettaglio, l’art. 15, L. 118/2022, ha modificato il decreto legislativo n. 502/1992, introducendo
meccanismi concorrenziali delle strutture accreditate e convenzionate con il servizio sanitario, sia con
riferimento alla concessione dell'accreditamento, sia con riguardo alla stipula degli accordi contrattuali
con il servizio sanitario. Più precisamente, in forza del novellato articolo 8-quinquies, comma 1-bis del
decreto legislativo n. 502 del 1992, le strutture private accreditate con cui stipulare gli accordi
contrattuali con il servizio sanitario devono essere individuate mediante procedure competitive a
«evidenza pubblica»13.
Sul medesimo tema, si ricorda che nel corso dell’esame dell’ultimo ddl per la concorrenza (v. Circolare
del Servizio legislativo n. 2/2024), l’ALLEANZA DELLE COOPERATIVE è stata audita in Senato il 14 settembre
2023, depositando con l’occasione un documento di osservazioni14. Sulla scorta dei rilievi avanzati
dall’Alleanza, successivamente è stata presentata un’interpellanza al Ministro della salute relativa
all’interpretazione della legge n. 118 del 2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) in
12 Come noto, il D.lgs. n. n. 153/2009, ha riconosciuto il ruolo delle farmacie come presidio sanitario in grado di erogare, oltre ai farmaci, una
serie di prestazioni sanitarie aggiuntive, individuando “i nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nel
rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia”.
Per il dettaglio delle prestazioni rese dalle Farmacie dei servizi nell’ambito del Servizio sanitario nazionale:
https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?area=farmaci&id=3609&menu=dfarm
Per l’implementazione del nuovo modello di Farmacia dei servizi, la Legge di Bilancio per il 2018 sopra citata (L. n. 205/2017) ha stanziato 36
milioni di euro per la sperimentazione triennale dei nuovi servizi in Farmacia in 9 Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna,
Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia).
La successiva Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019) ha prorogato per il biennio 2021-2022 la sperimentazione nelle 9 regioni iniziali e l’ha
estesa, altresì, per lo stesso periodo, alle altre 7 regioni a statuto ordinario autorizzando, a tal fine, la spesa di 25,3 milioni di € per ciascuno
degli anni 2021/2022.
13 V. Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 27/2022.
14https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg19/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/427/7
07/2023_09_14_Alleanza_cooperative.pdf
8
tema di procedure competitive a «evidenza pubblica» per l’individuazione delle strutture private
accreditate con cui stipulare gli accordi contrattuali con il servizio sanitario15.
[Comma 8]. Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario
nazionale
La disposizione differisce ulteriormente (dal 31 dicembre 2023) il termine entro cui le strutture
pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio,
debbono adeguarsi (attraverso l’approvazione dei rispettivi piani organizzativi) a standard organizzativi
e di organico coerenti con processi di implementazione dell’efficienza, realizzabili con il ricorso a
metodiche automatizzate, allo scopo di ottenere un contributo da parte di Regioni o Province
autonome.
Il termine in esame, già differito (dal 31 dicembre 2022) al 31 dicembre 2023 dal D.L. n. 198/2022
[Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 5/2023) è prorogato, pertanto, al 31 dicembre 2024.
[Commi 8-Septies E 8-Octies]. Norme transitorie in tema di limitazione della responsabilità penale a
titolo di omicidio colposo e lesioni personali colpose per fatti commessi nell'esercizio di una
professione sanitaria
Le disposizioni introducono, fino al 31 dicembre 2024 e, quindi, in via del tutto transitoria, una
limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave, per la fattispecie di omicidio colposo (art. 589 c.p.)
e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), qualora il fatto sia stato commesso, nell'esercizio di una
professione sanitaria, in situazioni di grave carenza di personale sanitario.16
*
ART. 5. Proroga di termini in materia di istruzione e merito
[Comma 2, lettera b)]. Proroga del termine abbreviato per i pareri del Consiglio superiore della
pubblica istruzione.
Allo scopo di garantire una celere ed efficace attuazione del PNRR, si prevede che fino al 31 dicembre
2024, il termine ridotto di 7 giorni, previsto per rendere il parere obbligatorio del Consiglio superiore
della pubblica istruzione-CSPI (articolo 3, comma 1, D.L. n. 22/2020), introdotto durante la fase
pandemica) a seguito di richiesta del Ministro dell'istruzione, si applichi anche per i provvedimenti del
Ministero di attuazione delle misure della Missione 4 – Componente 1, del PNRR.17
15 Si tratta dell’interpellanza urgente Atto Camera n. 2-00291, presentato giovedì 7 dicembre 2023, nella seduta n. 211, a cui è stata fornita
risposta il 16 febbraio 2024 dal Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i trasporti
(https://www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0246&tipo=stenografico ).
16 Si rammenta che la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave è stata introdotta durante il periodo emergenziale da Covid-19
dall’articolo 3-bis, D.L. n. 44/2021. Con la disposizione in commento, si estende la limitazione della punibilità per le due fattispecie sopra
citate (artt. 589 e 590 c.p.) ai soli casi di colpa grave, al ricorrere del presupposto della grave carenza di personale sanitario.
17 Tale termine era già stato prorogato al 31 dicembre 2023, dall’articolo 5, comma 10, D.L. n. 198/2022 [Circolare del Servizio Legislativo e
Legale n. 5/2023).
Si rammenta che la proroga si è resa (e si rende) necessaria in quanto la pluralità dei provvedimenti attuativi da adottare atti a garantire una
celere attuazione degli obiettivi del PNRR, rendono incompatibile sia il termino ordinario di 45 giorni per rendere il parere del CSPI, sia quello
ridotto di 15 giorni, entrambi non ritenuti adeguati tenuto conto delle tempistiche imposte dal PNRR.
9
*
ART.6. Proroga di termini in materia di università e ricerca.
[Comma 2]. Differimento del termine per l’erogazione di somme residue in relazione a mutui concessi
da CDP per edilizia universitaria.
Differito (dal 31 dicembre 2023) al 31 dicembre 2024 il termine per l’erogazione delle somme
residue di mutui concessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) per interventi di edilizia
universitaria.
*
ART.7. Proroga di termini in materia di cultura
[Commi 1-3]. Proroga di termini in materia di Segreteria tecnica di progettazione.
La disposizione proroga da sette a otto anni la durata della Segreteria tecnica di progettazione di cui
all’articolo 15-bis, comma 6, del D.L. n. 189/2016 (recante interventi urgenti per il patrimonio culturale
nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)18.
[Comma 5]. Proroga e modifica delle semplificazioni amministrative per spettacoli dal vivo e
proiezioni cinematografiche
La disposizione apporta modifiche all’articolo 38-bis, D.L. n. 76/2020 [Circolare del Servizio Legislativo
e Legale n. 52/2020 e n. 5/2023] che ha previsto, in via sperimentale, che ogni atto di autorizzazione,
licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per
l’organizzazione di spettacoli dal vivo che presentino determinate caratteristiche, è sostituito con la
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), eccetto i casi in cui sussistano vincoli ambientali,
paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.
Il termine, inizialmente previsto fino al 31 dicembre 2021, è stato oggetto di diverse proroghe e, per
effetto della disposizione in commento viene, per ultimo, prorogato al 31 dicembre 2024.19
[Comma 6]. Proroga del termine di adozione dei regolamenti di riorganizzazione su base
dipartimentale del Ministero della cultura
Prorogato (dal 31 dicembre 2023) al 31 marzo 2024 il termine entro cui devono essere adottati i
regolamenti di organizzazione e riorganizzazione su base dipartimentale del Ministero della cultura.
18 Il termine in esame è già stato oggetto di proroga per effetto del D.L. n. 228/2021 [Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 12/2022].
La Segreteria è costituita presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per accelerare la
realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dai già menzionati eventi sismici.
Conseguentemente, è prorogato, fino al 2024, l’incremento di unità di personale di cui si compone la segreteria.
A tale scopo è disposta l’autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per il 2024.
19 In sintesi, si proroga (dal 31 dicembre 2023) al 31 dicembre 2024 il regime amministrativo semplificato incentrato sull’istituto della
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per gli spettacoli dal vivo e le proiezioni cinematografiche.
La medesima disposizione, inoltre, eleva (dagli attuali 1.000) a 2.000 il numero massimo di partecipanti agli spettacoli dal vivo (che riguardano
attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical), nonché alle proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso
tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, affinché possa operare il regime semplificato sopra enunciato.
10
In pendenza, continua ad applicarsi il D.P.C.M. n. 169/2019.
*
ART. 7-Bis. Misure per l’innovazione digitale dell’editoria
La disposizione prevede che il contributo per favorire la conversione in digitale e la conservazione degli
archivi multimediali delle imprese radiofoniche private, di cui all’articolo 30-quater, comma 2, D.L. n.
34/2019, è concesso nei limiti di spesa di 2 milioni di € per l’anno 2024.
*
ART. 8. Proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti
[Comma 5]. Semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e
PNC
L’articolo proroga (dal 31 dicembre 2023) al 30 giugno 2024 il termine per la
realizzazione degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) e dal Piano Nazionale Complementare (PNC), attraverso procedure di
affidamento semplificate di cui all’articolo 14, D.L. n. 13/2023 (Decreto PNRR-3). [v.
Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 10/2023].
[Comma 7]. Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione ai contratti
pubblici “sopra soglia”
La disposizione proroga fino al 30 giugno 2024 la disciplina contenuta nell’articolo 2, comma 3, ultimo
periodo, D.L. n. 76/202020, estendendo la relativa disciplina della procedura negoziata senza bando
anche agli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale di cui all’articolo
27, comma 8-bis, D.L. n. 83/2012, che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilimenti o aziende ubicate nelle predette
aree.
[Comma 10-Ter]. Obblighi assicurativi per responsabilità civile da circolazione di veicoli
20 Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 52/2020 e 31/2021.
L’articolo 2, comma 3, ultimo periodo, sopra citato, ha previsto la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara, di cui all’articolo 63, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) per i settori ordinari e di cui all’articolo 125 per i settori
speciali, ai fini dell’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo
35, del citato Codice, anche nel caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale
complessa individuate dall’articolo 27, D.L. n. 83/2012 che, con riferimento a tali aree e anteriormente alla dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 del 31 gennaio 2020, avevano stipulato con la P.A. competente accordi di programma.
11
L’articolo prevede che, fino al 30 giugno 2024, le macchine agricole siano assoggettate all’obbligo di
assicurazione (RC) solo se circolanti su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, in deroga
all’articolo 122 del codice delle assicurazioni private (D. Lgs. n. 209/2005).
ART. 9. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
[Commi 1 e 2]. Proroga misure imprese esportatrici colpite dal conflitto russo ucraino-Fondo
Legge n. 394/81.
Le disposizioni in esame estendono (dal 31 dicembre 2023) al 30 giugno 2024 l’operatività delle misure
del Fondo di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. n. 251/81 (convertito con L. n. 394/81), per le imprese
esportatrici al fine di contrastare gli effetti della crisi in Ucraina, tenuto conto dell’estensione fino al
31 dicembre 2023 del termine di validità del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (Comunicazione
della Commissione europea del 9 novembre 2022-2022/C 426/01). Misure previste dall’articolo 5-ter
del D.L. n. 14/2022 e dall’articolo 29, D.L. n. 50/200 (Decreto Aiuti).21
*
ART.11. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia.
[Comma 5-Ter]. Proroga di termini in materia di documentazione da presentare per
l’accesso ad una procedura di composizione negoziata della crisi
Prorogata, al 31 dicembre 2024, la vigenza della norma che legittima l’imprenditore a
sostituire le certificazioni inerenti ai debiti tributari e contributivi e i premi assicurativi,
con proprie autodichiarazioni comprovanti la presentazione della richiesta agli enti
incaricati al rilascio (Agenzia delle entrate, INPS e INAIL), almeno 10 giorni prima della
presentazione dell’istanza di accesso ad una procedura di composizione negoziata
della crisi (ex articolo 38, comma 3, D.L. n. 13/2023).22
*
ART. 13. Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste.
21 “Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia” e “Sostegno alle imprese esportatrici con
approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia.”
22 La disposizione sopra menzionata è diretta a favorire l’accesso degli imprenditori alla procedura di composizione negoziata della crisi
mediante la semplificazione degli obblighi documentali cui deve adempiere l’imprenditore stesso all’atto della presentazione dell’istanza per
la nomina dell’esperto indipendente, quale mediatore tra l’imprenditore e i creditori, al fine di agevolare il superamento della situazione di
crisi. La facoltà in commento, è stata inizialmente disposta per un periodo temporale limitato, ovvero per le istanze presentate nel periodo
intercorrente tra dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 13/2023 sopra citato (25 febbraio 2023) e il 31 dicembre 2023. Per effetto della
disposizione in commento, pertanto, è prorogata di un altro anno, e cioè fino al 31 dicembre 2024.
12
[Commi 3-bis, 3-ter, 3-quater]. Esenzioni ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari
L’articolo proroga, per gli anni 2024 e 2025, il regime di agevolazione IRPEF relativo ai
redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali (IAP) di cui all’articolo 1, D.lgs. n. 99/2004, inserendo, però, alcune
limitazioni.
In dettaglio, si prevede che per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari,
posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), salvo
alcune eccezioni, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito
complessivo secondo le seguenti percentuali:
- fino a 10.000 euro per lo 0%;
- b) oltre 10.000 € e fino a 15.000 €, al 50%;
- c) oltre 15.000 €, al 100%.
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Art. 16. Proroga di termini in materia di editoria.
[Comma 4-Bis]. Differimento riduzione contributi per l’editoria
L’articolo eleva, (da settantadue) a novantasei mesi il periodo di differimento dell’entrata in vigore dei
termini per la riduzione dei contributi per l’editoria, previsti dalla legge di Bilancio per il 2019 (L. n.
160/2019, articolo 1, comma 394).
Come noto, già l’articolo 1, comma 810, della legge di Bilancio per il 2019 (L. n. 145 del 2018) ha
previsto una graduale riduzione, fino alla totale abolizione, dei contributi diretti alle imprese editrici di
quotidiani e periodici. Tuttavia, l’entrata in vigore delle disposizioni in parola è stata oggetto di diversi
differimenti, fino a quello di sessanta mesi, poi elevato a settantadue dall’articolo 14, comma 4-ter,
del D.L. 228/2021.23 Per effetto, pertanto, della disposizione in esame, il differimento slitta a
novantasei mesi.
*
ART. 17. Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle aree colpite dai terremoti
del 2009 e del 2016
23 Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 5 e 12/2022.
Vale la pena evidenziare che l’articolo 14, comma 2-bis, D.L. n. 228/2021, con una norma di interpretazione autentica, ha previsto che anche
le cooperative giornalistiche, le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative,
fondazioni o enti senza scopo di lucro, gli enti senza fine di lucro e le imprese editrici con capitale interamente detenuto da tali enti (art.2,
comma 1, lettere a), b), e c), D.lgs. n. 70/2017), possono avvalersi del differimento dei termini per la riduzione dei contributi per l’editoria.
Per gli approfondimenti sugli interventi per l’editoria si rinvia alla documentazione disponibile sul portale della Camera dei deputati:
https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18_interventi_editoria.html
13
[Comma 1].L’articolo autorizza il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria (interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016) e la
Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti
dal sisma del 6 aprile 2009 a proseguire, quali soggetti attuatori, gli interventi del Fondo nazionale
complementare al PNRR riservati alle aree colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, anche in
deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti, con scadenza al 31
dicembre 2023, nonché di assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti di durata pluriennale.24
[Comma 1-Bis. Ultimo periodo]. Norma di interpretazione autentica in materia
di rinnovo degli organi delle Camere di Commercio
La disposizione è frutto dell’approvazione di un emendamento promosso e
fortemente sostenuto dall’Alleanza delle cooperative con cui si è inserita una
norma di interpretazione autentica dell’articolo 12 della legge n. 580 del 1993,
recante le norme sulla composizione del consiglio e sulla designazione da parte
delle organizzazioni delle imprese appartenenti a specifici settori, delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi
dei consumatori e degli utenti. Le designazioni da parte delle menzionate
organizzazioni devono avvenire in rapporto proporzionale alla loro
rappresentatività nell'ambito della circoscrizione territoriale della Camera di
commercio interessata, sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 10,
comma 3 della stessa legge n. 580.
L’iniziativa è tesa a prevenire un’interpretazione aberrante adottata da alcune
Camere di commercio in determinati territori (ad es. Napoli e Avellino) che
discrimina senza ragione le articolazioni interprovinciali o regionali uniche di
associazioni nazionali25.
24 La disposizione fa salvo quanto previsto dall’articolo 1 comma 7-bis, D.L. n. 59/2021, secondo cui il mancato rispetto dei termini previsti
dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio delle opere previste, comporta
la revoca del finanziamento qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono adottati dal
Ministro a cui risponde l'amministrazione centrale titolare dell'intervento; nel caso in cui il soggetto attuatore sia la stessa amministrazione
centrale e per gli interventi per i terremoti del 2009 e del 2016, la revoca è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
25 Già in sede di discussione sul decreto fiscale collegato alla legge di bilancio (Legge 15 dicembre 2023, n. 191, di conversione del Decretolegge
18 ottobre 2023, n. 145, v. Circolare del Servizio legislativo n. 33/2023), era stato approvato un importante ordine del giorno
(G/912/27/5 [già em. 13.0.52 [testo 3]) che impegnava il Governo a adottare un’interpretazione autentica della disciplina sulla designazione
e nomina dei componenti dei Consigli delle Camere di commercio in modo tale da non discriminare le organizzazioni di livello interprovinciale
e regionale che costituiscano un’articolazione di un’associazione nazionale (come le Unioni di Confcooperative interprovinciali e regionali)
[v. Circolare del Servizio legislativo, n. 4/2024].
14
Con l’interpretazione autentica introdotta dal decreto in esame, viene precisato
che il menzionato articolo 12 si interpreta nel senso che le organizzazioni, per le
procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei consigli delle
Camere di commercio, sono quelle di livello provinciale ovvero pluriprovinciale,
o in mancanza, rispettivamente quella di livello regionale se
presente, ovvero quella nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla
rappresentatività delle medesime organizzazioni, nell'ambito della circoscrizione
territoriale di riferimento della Camera di Commercio.
Grazie a questa modifica le organizzazioni di livello interprovinciale e regionale
che costituiscano un’articolazione di un’associazione nazionale (come le Unioni
di Confcooperative interprovinciali e regionali) non saranno più discriminate
rispetto alle altre associazioni di rappresentanza.
*
ART. 17-Ter. Proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia 26
La disposizione, proroga per l’anno 2024 l’operatività di alcune esenzioni fiscali e contributive previste
dall’articolo 46, D.L. n. 50/2017, a favore delle imprese ubicate all’interno della Zona Franca istituita
nei Comuni del Centro Italia (Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo) colpiti dal
sisma del 2016 che abbiano subito riduzione di fatturato a seguito del sisma.27
Le esenzioni sono concesse ai sensi del regolamento dell'Unione europea sugli aiuti di importanza
minore ("de minimis") applicabile in funzione del settore di attività prevalente svolta del soggetto
beneficiario e conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico
10 aprile 2013 recante condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e
26 Per tutte le informazioni sulla ZFU SISMA CENTRO ITALIA:
https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/zona-franca-sisma-centro-italia
https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/zona-franca-urbana-sisma-centro-italia-domande-frequenti-faq
27 In dettaglio, allo scopo di sostenere la ripresa economica e sociale nei già menzionati territori, il comma 2, dell’articolo 46, prevede le
seguenti agevolazioni per imprese e professionisti che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca e cioè:
- esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall’impresa nella zona franca fino
a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro;
- esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento
dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta;
- esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività
economica;
- esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria
infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero, alle medesime condizioni, spetta
anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.
Secondo la formulazione vigente, le esenzioni sono concesse per il periodo di imposta in corso al 24 giugno 2017, data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017 (l. n. 96/2017), e per i sei anni successivi, ovvero per gli anni 2018, 2019, 2020,
2021, 2022 e 2023.
Per i professionisti, le esenzioni sono concesse per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022 e il 2023.
Per effetto della disposizione in esame, pertanto, le esenzioni di cui al sopra menzionato comma 2, sono estese anche al 2024.
15
contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle Regioni
dell'Obiettivo Convergenza, in quanto compatibili.
*
Il Servizio legislativo (servlegale@confcooperative.it) resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.