Circ. n. 6/2022
Legge Bilancio 2022 – Norme in materia ambiente ed energia (L. 30 dicembre 2021, n. 234, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 – in Gazz. Uff. 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.)
Sulla G.U. del 31 dicembre u.s. è stata pubblicata la legge di Bilancio per il 2022 e per il triennio 2022-2024.
Si indicano di seguito alcuni elementi di sintesi sui principali elementi di interesse per il settore ambientale e dell’energia, rinviando alla lettura delle disposizioni di riferimento ed alle circolari del Servizio Legale n.3/2022 e del Servizio Sindacale n.5/2022 per l’analisi degli aspetti generali e dei profili giuslavoristici e previdenziali.
INDICE
SUGAR TAX E PLASTIC TAX - Differimento termini decorrenza 2
PRODOTTI PER L’IGIENE FEMMINILE NON COMPOSTABILI - Aliquota IVA del 10% 3
SUPERBONUS - Proroghe, controlli e fattori di conversione in energia primaria Superbonus 3
INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI - Misure fiscali 5
EFFICIENZA ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - Proroga detrazioni fiscali 6
BONUS VERDE - Proroga 7
BONUS FACCIATE – Proroga e modifiche 7
RICERCA E SVILUPPO, TRANSIZIONE ECOLOGICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 E ALTRE ATTIVITÀ INNOVATIVE - credito d’imposta 7
GARANZIA GREEN – Sace s.p.a. 8
ISTITUZIONE DEL FONDO PER LA STRATEGIA DI MOBILITÀ SOSTENIBILE - lotta al cambiamento climatico e riduzione delle emissioni 8
FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE INDUSTRIALE 9
FONDO ITALIANO PER IL CLIMA 9
FONDO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Istituzione 9
CENTRI DI PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO - Misure a sostegno per avvio 10
PREZZI NEI SETTORI ELETTRICO E DEL GAS NATURALE E BONUS SOCIALE ELETTRICO E DEL GAS - Contenimento degli effetti degli aumenti 10
FINANZIAMENTO PER LE EMERGENZE AMBIENTALI 11
FONDO NAZIONALE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA - Semplificazione 11
ATTUAZIONE STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE 11
FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE 11
FONDO DI ROTAZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU - Incremento dotazione 12
IMPIANTI FONTI RINNOVABILI - Credito d'imposta 12
PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA ECOCOMPATIBILE DAGLI ACQUEDOTTI 12
FONDO PRATICHE SOSTENIBILI 13
FINANZIAMENTO A FAVORE DELL'ISPRA PER IL SUPPORTO AL MITE E MISURE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA 13
POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI AMBIENTALI 13
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO PRESSO I CENTRI AGROALIMENTARI - misure incentivo 13
PIANI DI RISANAMENTO DELLE AREE AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE - aggiornamento 14
PIANO STRAORDINARIO DI BONIFICA E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SITI DI SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 14
***
SUGAR TAX E PLASTIC TAX - Differimento termini decorrenza
Rif. articolo 1, comma 12
L’articolo 1, comma 12 posticipa al 1° gennaio 2023:
a) la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax (istituita dall’articolo commi 634-658 1, della legge di bilancio 2020 - legge n. 160 del 2019);
b) la decorrenza dell’efficacia della c.d. sugar tax (istituita dall’articolo commi 661-676 della legge di bilancio 2020 - legge n. 160 del 2019).
La relazione tecnica stima che dalla misura derivi un effetto finanziario, in termini di cassa, pari a:
- 328,9 milioni di euro per l'anno 2022, - 32,9 milioni per il 2023, -19,3 milioni per il 2024 e -15,2 milioni per il 2025 con riferimento alla plastic tax;
-321,5 milioni di euro per l'anno 2022, - 93,6 milioni per il 2023, -42,2 milioni per il 2024 e -4,7 milioni per il 2025, con riferimento alla sugar tax.
PRODOTTI PER L’IGIENE FEMMINILE NON COMPOSTABILI - Aliquota IVA del 10%
Rif. articolo 1, comma 13
Il comma 13 riduce dal 22 al 10% l’aliquota IVA sui prodotti assorbenti e i tamponi per l’igiene femminile non compostabili.
Al riguardo, la nuova disposizione integra la previsione di cui al numero 1-quinquies della Tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 che già disponeva l’assoggettamento ad aliquota IVA del 5% sui prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili (secondo la norma UNI EN 13432: 2002) o lavabili e le coppette mestruali.
SUPERBONUS - Proroghe, controlli e fattori di conversione in energia primaria Superbonus
Rif. articolo 1, commi 28 lettere a)- e), g)-l); 29-36 e 43
Il comma 28 introduce una proroga della misura del Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. Con una norma introdotta al Senato si chiarisce che le proroghe stabilite dal comma 8-bis dell’articolo 119 del DL 34/2020 si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati.
In estrema sintesi:
a) per i condomini, le persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale: proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per spese sostenute nell'anno 2024 e del 65% per spese sostenute nell'anno 2025;
b) per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e per IACP: proroga fino al 30 giugno 2023. Qualora siano stati effettuati lavori (al 30 giugno 2023) per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
c) per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche: l’agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (senza riferimento al valore ISEE).
Viene stabilito, altresì, che i prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 si applicano anche ad altri interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica.
Nella norma sono introdotte anche alcune modifiche al regime previsto per l’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. In particolare:
- viene sostituito interamente il primo periodo del comma 5 dell’articolo 119 del DL 34 del 2020, specificando che la detrazione al 110% spetta anche per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti, in relazione all’anno di sostenimento della spesa, senza indicare più un termine specifico per l’applicabilità dell’agevolazione (precedentemente riconosciuta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021). La detrazione è da ripartire in quattro quote annuali;
- viene sostituito interamente il primo periodo del comma 8 dell’articolo 119 del DL 34 del 2020 specificando che la detrazione al 110% spetta per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di efficientamento energetico, senza indicare più un termine specifico per l’applicabilità dell’agevolazione (precedentemente riconosciuta per le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 30 giugno 2022). La detrazione è da ripartire in quattro quote annuali.
Nel corso dell’esame al Senato sono anche state trasfuse nel provvedimento in esame le norme del decreto-legge n. 157 del 2021 (che viene contestualmente abrogato) che:
- estendono l’obbligo del visto di conformità, oltre che all’ipotesi di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, anche al caso in cui il c.d. Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;
- dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.
I commi da 30 a 36 dell’articolo 1, della legge in commento intervengono su disposizioni di contrasto alle frodi in materia.
In dettaglio si riconosce all’Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, l’efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio. I profili di rischio sono individuati, utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti, in particolare riferendosi:
- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ad analoghe cessioni effettuate in precedenza.
I commi da 31 a 36 chiariscono i poteri dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dei controlli su Superbonus, sconto in fattura, cessione del credito e sulle agevolazioni ed i contributi a fondo perduto. Le disposizioni in esame riproducono le norme contenute nell’articolo 3 del decreto-legge 157 del 2021 che viene espressamente abrogato (cfr. articolo 1, comma 41).
L’articolo 1, comma 43, introdotto al Senato, quindi, chiarisce quali sono i fattori di conversione in energia primaria da applicarsi per la predisposizione degli attestati di prestazione energetica allegati all’asseverazione necessaria per fruire della detrazione del Superbonus.
A tale proposito, si ricorda che il citato paragrafo 12, dell’Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, stabilisce che per gli interventi realizzati ai sensi del Decreto Rilancio, articolo 119, commi 1 e 2, le asseverazioni contengono la dichiarazione del tecnico abilitato che l’intervento ha comportato il miglioramento di almeno due classi energetiche (o una classe energetica qualora la classe ante intervento sia la A3). All’asseverazione sono allegati gli attestati di prestazione energetica ante e post-intervento rilasciati da tecnici abilitati. Gli attestati di prestazione energetica (APE), qualora redatti per edifici con più unità immobiliari, sono detti “convenzionali” e sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente allo scopo di cui al punto 12.1. Gli APE convenzionali vengono predisposti considerando l’edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali, riferiti come detto a edifici con più unità immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica dell’edificio considerato nella sua interezza, si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari..
INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI - Misure fiscali
Rif. articolo 1, comma 28, lettera f)
Il comma 28, lettera f), inserisce il comma 8-ter all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 fissando al 110 % l'ammontare della detrazione fiscale ammissibile relativamente spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
EFFICIENZA ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - Proroga detrazioni fiscali
Rif. articolo 1, comma 37 e comma 42
Il comma 37 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2024 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
In particolare
a) detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica: proroga al 31 dicembre 2024 - misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici da ripartire in 10 rate annuali di pari importo (c.d. ecobonus) disposta ai commi 1 e 2 dell’articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di efficienza energetica;
b) detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia: proroga al 31 dicembre 2024 - misura del 50%, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR;
c) detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici: ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati nel sopra citato articolo 16-bis è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione richiamata, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 ed a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 (rispetto al precedente limite di 16.000 euro);
d) interventi finalizzati al superamento ed all'eliminazione di barriere architettoniche: il comma 42, inserito al Senato, introducendo il nuovo articolo 119-ter al decreto-legge n.34 del 2020, stabilisce una detrazione per le spese sostenute dal 1°gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione, da ripartire in cinque quote annuali, spetta nella misura del 75% ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
• 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
• 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
• 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
BONUS VERDE - Proroga
Rif. articolo 1, comma 38
Il comma 38 proroga fino al 2024 l’agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo introdotta nella legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017, all’articolo 1, commi da 12 a 15). L’agevolazione consiste nella detrazione del 36%, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e - pertanto - entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.
BONUS FACCIATE – Proroga e modifiche
Rif. articolo 1, comma 39
Il comma in esame estende al 2022 l'applicazione del cosiddetto "bonus facciate" per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici (prevista dall'articolo 1, comma 219 della legge n. 160 del 2019 - legge di bilancio 2020), riducendo dal 90% al 60% la percentuale di detraibilità.
RICERCA E SVILUPPO, TRANSIZIONE ECOLOGICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 E ALTRE ATTIVITÀ INNOVATIVE - credito d’imposta
Rif. articolo 1, comma 45
L’articolo 1, comma 45, modifica ed estende la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui ai commi da 198 a 206 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 (l. n. 160/2019). La proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti. Per l’anno 2022, si mantiene comunque la stessa misura e lo stesso limite massimo disposto dalla legislazione vigente.
Nel dettaglio:
a) investimenti in ricerca e sviluppo: il credito di imposta è prorogato sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20 per cento e nel limite di 4 milioni di euro. Per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10 per cento e nel limite di 5 milioni di euro;
b) innovazione tecnologica, design e ideazione estetica: il credito di imposta è prorogato fino al periodo d'imposta 2025, mantenendo, per i periodi d’imposta 2022 e 2023, la misura del 10% e prevedendo, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;
c) innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0: il credito d'imposta è prorogato sino al periodo d’imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2022, nella misura già prevista, e pari al 15%, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto in misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5% nel limite di 4 milioni.
GARANZIA GREEN – Sace s.p.a.
Rif. articolo 1, commi 60 e 61
L’articolo 1, comma 60 modifica le modalità di determinazione delle risorse del fondo per il Green New Deal italiano finalizzate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per la realizzazione di progetti economicamente sostenibili.
Per gli esercizi successivi al 2020, le risorse vanno determinate con la legge di bilancio.
Il comma 61 stabilisce per il 2022 le risorse disponibili sul fondo per il Green New Deal destinate alla copertura delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del Green New Deal nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.
Si ricorda che le garanzie in esame sono un nuovo strumento introdotto con il D.L. n. 76 del 2020, finalizzato al supporto di nuovi progetti o investimenti di aziende di qualsiasi dimensione in grado di agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare, favorire l’integrazione dei cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi e facilitare la transizione verso una mobilità sostenibile, multimodale e intelligente al fine di ridurre l’inquinamento.
ISTITUZIONE DEL FONDO PER LA STRATEGIA DI MOBILITÀ SOSTENIBILE - lotta al cambiamento climatico e riduzione delle emissioni
Rif. articolo 1, comma 392
L’articolo 1, comma 392 prevede interventi necessari per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni per l'attuazione della strategia europea "Fit for 55", istituendo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un apposito Fondo denominato "Fondo per la strategia di mobilità sostenibile", con una dotazione complessiva di 2.000 milioni di euro di cui di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034.
In merito, si ricorda che il 14 luglio scorso la Commissione europea ha adottato il pacchetto “Fit for 55”, che include una serie di proposte legislative per raggiungere entro il 2030 gli obiettivi del Green Deal.
FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE INDUSTRIALE
Rif. articolo 1, commi 478 e 479
Il comma 478 istituisce nello stato di previsione del MISE il Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici. A valere sulle risorse del fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate.
FONDO ITALIANO PER IL CLIMA
Rif. articolo 1, commi da 488 a 497
L’articolo 1, commi da 488 a 497, istituisce nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica il Fondo italiano per il clima, con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni a partire dal 2027, per finanziare interventi, anche a fondo perduto, a favore di soggetti privati e pubblici per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti negli accordi internazionali in materia di clima e tutela ambientale.
Il Gestore del Fondo è individuato in Cassa depositi e prestiti S.p.A.; due organi interministeriali (Comitato di indirizzo e Comitato direttivo) ne assicureranno la governance.
FONDO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI CONTROLLO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Istituzione
Rif. articolo 1, comma 498
Il comma 498 reca l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, di un Fondo destinato a finanziare l’attuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico, con una dotazione pari a 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035.
CENTRI DI PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO - Misure a sostegno per avvio
Rif. articolo 1, commi 499-501
Il comma 499 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, di un fondo finalizzato ad incentivare l’apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Il fondo, in particolare, è finalizzato ad incentivare l’apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, di cui agli articoli 181 e 214-ter del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006).
La norma in esame prevede che i centri per la preparazione per il riutilizzo hanno ad oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione e garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.
PREZZI NEI SETTORI ELETTRICO E DEL GAS NATURALE E BONUS SOCIALE ELETTRICO E DEL GAS - Contenimento degli effetti degli aumenti
Rif. articolo 1, commi 503-512
L’articolo 1, commi 503-512 introduce alcune disposizioni finalizzate a contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022. In particolare:
a) vengono eliminati gli oneri generali di sistema applicato alle utenze elettriche domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW e ridotti gli oneri per le restanti utenze elettriche non domestiche;
b) viene ridotta l'Iva al 5% per il gas naturale, per tutte le utenze;
c) vengono annullati gli oneri di sistema per il gas naturale, per tutte le utenze, domestiche e non domestiche;
d) si potenzia il bonus applicato ai clienti domestici del settore elettrico e del gas naturale in condizione economicamente svantaggiata ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute. In base alla relazione tecnica, di tale beneficio ne usufruiranno più di 3 milioni di famiglie per il "bonus elettrico" e più di 2 milioni di famiglie per il “bonus gas”. Si tratta di nuclei familiari con un ISEE inferiore a 8.265 euro annui, ovvero di nuclei familiari numerosi, con ISEE di 20.000 euro annui ed almeno 4 figli; ovvero di percettori di reddito o pensione di cittadinanza o, ancora, di utenti in precarie condizioni di salute utilizzatori di apparecchiature elettromedicali.
FINANZIAMENTO PER LE EMERGENZE AMBIENTALI
Rif. articolo 1, comma 513
L’articolo 1, comma 513, istituisce un fondo da destinare ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
FONDO NAZIONALE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA - Semplificazione
Rif. articolo 1, comma 514
L’articolo 1, comma 514, interviene sulla disciplina del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, riservandone una quota parte delle risorse all'erogazione di contributi a fondo perduto, nel limite complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il fondo assume natura "mista" (e non più rotativa, come nella disciplina vigente).
ATTUAZIONE STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE
Rif. articolo 1, comma 530
Il comma 530 istituisce - presso il MIPAAF - un Fondo per dare attuazione alla Strategia forestale nazionale prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 34 del 2018, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.
FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE
Rif. articolo 1, commi 593-596
L’articolo 1, commi 593-596 istituisce il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, con una dotazione di 100 milioni per il 2022 e 200 milioni a decorrere dal 2023, per la promozione e realizzazione di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna e per sostenere i Comuni totalmente e parzialmente montani.
In tale prospettiva, il Fondo finanzia:
a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani;
b) interventi che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano;
c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna;
d) interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;
e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;
f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento.
FONDO DI ROTAZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU - Incremento dotazione
Rif. articolo 1, comma 628
L’articolo 1, comma 628 incrementa di 10 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 9,05 miliardi di euro per l'anno 2023 la dotazione del Fondo di rotazione per l’attuazione del Programma Next Generation EU, procedendo alla sostituzione dell’articolo 1, comma 1037, della legge di bilancio per il 2021 (legge n.178 del 2020).
IMPIANTI FONTI RINNOVABILI - Credito d'imposta
Rif. articolo 1, comma 812
L’articolo 1, comma 812, introduce un credito d'imposta per le spese relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Si rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità attuative.
Il credito di imposta è riconosciuto nel limite massimo complessivo di tre milioni di euro per l'anno 2022.
PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA ECOCOMPATIBILE DAGLI ACQUEDOTTI
Rif. articolo 1, comma 821
Al fine di favorire la diffusione di impianti “mini idroelettrici”, l’articolo 1, comma 821, consente ai titolari di concessioni per uso potabile delle acque, di richiedere autorizzazione per la produzione di energia idroelettrica all’interno dei sistemi idrici già sfruttati, a condizione che non vi sia un aumento della portata derivata del corpo idrico naturale, né un incremento del periodo di prelievo. Trascorsi 120 giorni dall’istanza, in caso di mancata determinazione da parte dell’Autorità competente, la domanda si intende accettata.
FONDO PRATICHE SOSTENIBILI
Rif. articolo 1, commi 824 e 825
L’articolo 1, comma 824 istituisce nello stato di previsione del MiTur il Fondo pratiche sostenibili, con una dotazione di un 1 milione di euro per il 2022, al fine di favorire la transizione ecologica del settore turistico e alberghiero. A valere sul fondo possono essere concessi contributi a fondo perduto alle imprese che operano nel settore turistico e alberghiero al fine di sostenerle nelle scelte a minor impatto ecologico con particolare riguardo alla sostituzione dei set di cortesia monouso con set realizzati con materiali biodegradabili e compostabili. Si rinvia ad un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la definizione dei criteri per l'erogazione dei predetti contributi.
FINANZIAMENTO A FAVORE DELL'ISPRA PER IL SUPPORTO AL MITE E MISURE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA
Rif. articolo 1, commi 828 e 829
I commi 828-829, introdotti dal Senato, provvedono per l'anno 2022 allo stanziamento di 1 milione di euro a favore dell'ISPRA per il supporto tecnico alle attività istruttorie svolte dal Mite e all'incremento di 1 milione di euro delle risorse previste dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, articolo 30, comma 14-ter, per ricondurre l'inquinamento dell'aria nei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE e per finanziare attività specifiche in relazione alla situazione di inquinamento nella pianura padana.
POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI AMBIENTALI
Rif. articolo 1, comma 830
Il comma 830 autorizza una spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di integrare le risorse a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale e per i relativi controlli.
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO PRESSO I CENTRI AGROALIMENTARI - misure incentivo
Rif. articolo 1, commi 831-834
I commi 831-834 riconoscono un contributo nel limite massimo di 1 milione di euro per l’anno 2023, sotto forma di credito d’imposta, pari al 70% degli importi rimasti a carico del contribuente, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Sono altresì disciplinate le condizioni e le modalità per l’utilizzo del credito d’imposta.
L’agevolazione può essere richiesta dal gestore del centro agroalimentare purché l’impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici prodotti dal medesimo centro.
PIANI DI RISANAMENTO DELLE AREE AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE - aggiornamento
Rif. articolo 1, comma 839
Il comma 839, inserito durante l'esame al Senato – al fine di potenziare le attività di bonifica e disinquinamento anche con riguardo alla verifica dello stato di attuazione e all'aggiornamento dei Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale – autorizza la spesa di 500.000 euro per l’anno 2022 a favore del Ministero della transizione ecologica.
PIANO STRAORDINARIO DI BONIFICA E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SITI DI SMALTIMENTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
Rif. articolo 1, commi 840 e 841
I commi 840-841, inseriti durante l'esame al Senato, prevedono un rifinanziamento di 2 milioni di euro per l’anno 2022 del fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive oggetto di contenzioso con l’UE (comma 840) ed estendono il divieto di localizzazione di siti di smaltimento finale di rifiuti, nel territorio dell'area «Flegrea» e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai siti di smaltimento e trattamento di rifiuti (comma 841).