Circolari

Circ. n. 6/2020

Decreto ANPAL 11 febbraio 2020 n. 52 IncentivO Lavoro (IO Lavoro) NUOVO BONUS OCCUPAZIONALE

Segnaliamo l’istituzione di un nuovo incentivo occupazionale fruibile dai datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2020 in tutto il territorio italiano di giovani disoccupati con un età compresa tra 16 e 24 anni oppure di soggetti con più di 25 anni ma privi da almeno 6 mesi di un impiego regolarmente retribuito (soggetti assunti non devono aver avuto nei 6 mesi precedenti alcun tipo di rapporto di lavoro con l’impresa che li va ad assumere).

L’incentivo consiste in uno SGRAVIO CONTRIBUTIVO fino ad un massimo anno di 8.060 € praticabile per 12 mesi a partire dalla data di assunzione e comunque non oltre il mese di febbraio 2022. Come di consueto, i contributi INAIL sono da pagare comunque.

Le risorse complessivamente a disposizione sono pari a 329,4 MILIONI di euro, ripartite, alla luce dei diversi assi di finanziamento di matrice comunitaria (FSE in particolare il PON SPAO), in:

  • 234 milioni per le regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia),

  • 12,4 milioni per le regioni più sviluppate (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Provincia di Tento, Provincia di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche, Lazio)

  • 83 milioni per le regioni meno sviluppate e per quelle in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna).

Si tratta di una distribuzione territoriale delle risorse che deve essere presa in considerazione dai soggetti interessati perché in termini geografici rileverà la sede di lavoro e non la residenza del soggetto assunto.

La gestione del nuovo incentivo è affidata all’INPS che, con propria circolare, fornirà le istruzioni per presentare la relativa domanda con illustrazione della procedura di prenotazione delle risorse.

Pertanto, per l’effettiva fruizione dello sgravio contributivo bisognerà attendere le loro indicazioni operative.

Le tipologie contrattuali incentivate ricomprendono il tempo indeterminato, anche somministrato, il part-time, l’apprendistato professionalizzante, nonché la trasformazione di contratto a tempo termine in tempo indeterminato.

Il beneficio spetta anche al socio-lavoratore di cooperativa purché si utilizzi la tipologia di contratto a tempo indeterminato.

È escluso il lavoro intermittente o occasionale e quello domestico.

Ai fini dell’ammissibilità delle domande varrà l’ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE, fatto salvo che per le assunzioni già effettuate prima della disponibilità del modulo di domanda INPS il beneficio sarà approvato in base all’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione stessa.

Evidenziamo inoltre che, per la fruizione del beneficio, valgono le regole del regime comunitario “de minimiso in alternativa l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto.

Infine, rimandando al decreto allegato per ulteriori approfondimenti, segnaliamo la cumulabilità di questo sgravio con altri incentivi occupazionali introdotti dalle medesime Regioni nonché con il bonus occupazionale fruibile dai datori di lavoro qualora si trovino ad assumere soggetti percettori del Reddito di Cittadinanza (art. 8, legge 26/2019).

Documenti da scaricare

Circ062020.docx (107,43 KB)