Segnaliamo l’istituzione di un nuovo incentivo occupazionale fruibile dai datori di lavoro privati
per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate
nel 2020 in tutto il territorio italiano di giovani disoccupati con un età compresa tra 16 e 24 anni oppure di
soggetti con più di 25 anni ma privi da almeno 6 mesi di un impiego
regolarmente retribuito (soggetti assunti non devono aver avuto nei 6 mesi
precedenti alcun tipo di rapporto di lavoro con l’impresa che li va ad
assumere).
L’incentivo consiste in uno SGRAVIO CONTRIBUTIVO fino ad un massimo anno di 8.060 € praticabile
per 12 mesi a partire dalla data di assunzione e comunque non oltre il mese
di febbraio 2022. Come di consueto, i contributi INAIL sono da pagare comunque.
Le risorse complessivamente a disposizione sono pari a
329,4 MILIONI di euro, ripartite,
alla luce dei diversi assi di finanziamento di matrice comunitaria (FSE in
particolare il PON SPAO), in:
-
234 milioni per
le regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia),
-
12,4 milioni per
le regioni più sviluppate (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia,
Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Provincia di Tento, Provincia di
Bolzano, Toscana, Umbria, Marche, Lazio)
-
83 milioni per
le regioni meno sviluppate e per quelle in transizione (Abruzzo, Molise e
Sardegna).
Si tratta di una distribuzione
territoriale delle risorse che deve essere presa in considerazione dai
soggetti interessati perché in termini geografici rileverà la sede di lavoro e non la residenza del
soggetto assunto.
La gestione del nuovo incentivo è affidata all’INPS
che, con propria circolare, fornirà le istruzioni per presentare la relativa
domanda con illustrazione della procedura di prenotazione delle risorse.
Pertanto, per l’effettiva fruizione dello sgravio
contributivo bisognerà attendere le loro indicazioni operative.
Le tipologie contrattuali incentivate ricomprendono il
tempo indeterminato, anche somministrato, il part-time, l’apprendistato
professionalizzante, nonché la trasformazione di contratto a tempo termine in
tempo indeterminato.
Il beneficio
spetta anche al socio-lavoratore di cooperativa purché si utilizzi la tipologia
di contratto a tempo indeterminato.
È escluso il lavoro intermittente o occasionale e
quello domestico.
Ai fini dell’ammissibilità delle domande varrà l’ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE,
fatto salvo che per le assunzioni già effettuate prima della disponibilità del
modulo di domanda INPS il beneficio sarà approvato in base all’ordine
cronologico di decorrenza dell’assunzione stessa.
Evidenziamo inoltre che, per la fruizione del
beneficio, valgono le regole del regime comunitario “de minimis” o in alternativa l’assunzione
deve comportare un incremento occupazionale
netto.
Infine, rimandando al decreto allegato per ulteriori
approfondimenti, segnaliamo la cumulabilità di questo sgravio con altri
incentivi occupazionali introdotti dalle medesime Regioni nonché con il bonus
occupazionale fruibile dai datori di lavoro qualora si trovino ad assumere soggetti
percettori del Reddito di Cittadinanza (art. 8, legge 26/2019).