Si comunica che è stata
diramata la Nota congiunta del
Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica e del
Ministero del Lavoro – Direzione generale del terzo settore e della
responsabilità sociale delle imprese 31 gennaio 2019 (n. prot. MiSE 29103) (all. 1) dedicata alla
risoluzione di quesiti posti a suo tempo dall’Alleanza delle Cooperative, in
merito alla
applicazione alle cooperative sociali
della disciplina in materia di impresa sociale
[Ulteriori aggiornamenti]
La Nota in commento è
coerente con le indicazioni a suo tempo già espresse da Nota congiunta Ministero dello Sviluppo
Economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica 2 gennaio 2019, n. 3711/C (e
comunicate con ns. Circolare n. 1/2019 dell’8 gennaio 2019).
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Chiarimenti
sulle disposizioni che non si applicano alle cooperative sociali
In sintonia con le
indicazioni già fornite dai servizi dell’Alleanza e di Confcooperative, la
nuova Nota congiunta ribadisce che:
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le
cooperative sociali e i loro consorzi non devono dimostrare il possesso dei requisiti
previsti per la generalità delle imprese sociali e, di conseguenza, non devono “porre in essere
modifiche degli statuti finalizzate ad adeguarli alle previsioni” della
riforma;
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non si applica
alle cooperative sociali l’art. 8, d. l. vo 112/2017 (ove si prevede che gli statuti debbano prevedere
“la facoltà … di investire l'assemblea … o un altro organo eletto dalla
medesima, in relazione ai provvedimenti di diniego di ammissione o di
esclusione”) in quanto la materia trova già una sua disciplina nelle norme
specifiche degli enti cooperativi;
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non si applica alle cooperative
sociali l’art. 10, che impone di prevedere negli statuti la nomina
di un organo di controllo anche monocratico (“uno o più sindaci”);
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non si applica
alle cooperative sociali l’art. 13, comma 1 (trattamento dei lavoratori), applicandosi la l. 3
aprile 2001, n. 142, e l’art. 2516 c.c.[1];
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non si applica
alle cooperative sociali l’art. 13, comma 2, riguardante la prestazione di attività di
volontariato nelle imprese sociali, sicché le cooperative sociali nell’impiego
dei soci volontari devono continuare ad attenersi alla disciplina di cui alla
legge n. 381/1991 rispettando le percentuali ivi previste;
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non si applica
alle cooperative sociali l’art. 7, c. 3, ove si prevede che negli statuti delle imprese
sociali debbano essere inseriti per gli amministratori specifici requisiti di
professionalità, indipendenza, onorabilità. I Ministeri ritengono che alle
cooperative sociali il comma 3 dell’art. 7 non si applichi se non con
riferimento agli eventuali soggetti esterni (amministratori terzi non soci) cui
vengano attribuite cariche sociali in ragione della loro utilità al governo
dell’impresa (esperti di business aziendale, cooperazione, relazioni
commerciali). In tal caso, al fine di rendere coerente tale indicazione
con la ribadita assenza di un obbligo di modifica statutaria di adeguamento, si
ritiene che la cooperativa sociale possa ottemperare all’art. 7, c. 3,
stabilendo i requisiti per gli amministratori terzi anche in sede regolamentare
(e non necessariamente in sede statutaria).
Viceversa:
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si applica
alle cooperative sociali l’art. 9, c.2, che impone alle imprese sociali di depositare
presso il Registro Imprese e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio
sociale. La redazione del bilancio sociale dovrà avvenire in conformità e
secondo la tempistica prevista dalle linee guida ministeriali (non ancora
adottate). Pertanto, si conferma che, come già espresso con Min. Lav. Nota 22/2/2918,
n. prot. 2491, fino all’emanazione delle linee guida, l'adozione del
bilancio sociale da parte delle cooperative sociali, il deposito dello stesso presso
il Registro delle imprese e la pubblicazione sul sito internet assumano
carattere facoltativo, fatta salva l'osservanza di eventuali disposizioni
regionali che ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’albo regionale,
impongano alle cooperative sociali la redazione del bilancio sociale.
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Chiarimenti
sulle operazioni straordinarie (in particolare, la cessione d’azienda)
La Nota in esame contiene
anche un’indicazione sull’art. 12, ove si disciplinano le
procedure e gli obblighi in materia di trasformazione, fusione e scissione, compresi
gli obblighi relativi alle cessioni d’azienda o rami di essa.
Il decreto correttivo
aveva già sancito l’inapplicabilità dell’art. 12 in riferimento alle ipotesi di
trasformazione, fusione e scissione
ove siano coinvolte cooperative (cooperative imprese sociali e cooperative
sociali). Infatti, era stato chiarito che la trasformazione, la fusione e la
scissione delle imprese sociali dovessero avvenire “salvo quanto
specificamente previsto dal codice civile per le società cooperative”.
Si ritiene dunque che qualora nelle operazioni citate sia coinvolta una
cooperativa, prevalgano le disposizioni specificamente dettate per le
cooperative e l’art. 12 non trovi applicazione.
Residuavano tuttavia dubbi
sull’applicazione dell’art. 12 alle cessioni d’azienda o di rami
d’azienda.
Ora la Nota congiunta chiarisce
che non sono assoggettati all’obbligo di relazione giurata sul valore del
patrimonio, né all’autorizzazione del Ministero del lavoro gli atti e le
procedure che coinvolgano unicamente ed esclusivamente cooperative
sociali. Pertanto:
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le
cessioni d’azienda tra cooperative sociali sono certamente
esonerate dall’applicazione degli incombenti di cui all’art. 12;
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persistono
tuttora dubbi in relazione alle cessioni d’azienda tra cooperative
sociali e soggetti diversi dalle cooperative sociali.
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Le indicazioni dei due Ministeri
danno sostanzialmente conferma dell’orientamento che l’Alleanza delle
Cooperative aveva già espresso nelle precedenti settimane, segnatamente:
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nella Nota congiunta 30/11/2018 dei Servizi e dei
Settori dell’Alleanza (v. Circolare
del Servizio legislativo n. 17/2018);
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nella Nota congiunta 8/1/2019 dei Servizi e dei
Settori dell’Alleanza elaborata all’indomani della pubblicazione
della Circolare MiSE 2/1/2019, n.
3711/C (v. Circolare del
Servizio legislativo n. 1/2019).
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Si informa che in tema di
Adeguamento delle cooperative sociali e delle imprese sociali alla
riforma dell’impresa sociale è stato da ultimo pubblicato un Documento dell’Alleanza delle Cooperative
Italiane e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (all.
2) in cui, fra le altre cose, si ribadisce che “dalla disciplina
dell’impresa sociale non deriva nessun obbligo di adeguamento degli statuti
delle cooperative sociali” e si offrono le prime indicazioni sulle
disposizioni applicabili (in sintonia con la prassi sinora adottata
dall’Alleanza delle Cooperative e condivisa dal Consiglio nazionale dei
commercialisti).
Il documento comune – che
costituisce una prima attuazione del protocollo di collaborazione siglato a suo
tempo tra CNDCEC e Alleanza – è leggibile al seguente link: http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=17a57193-b189-40a8-b4ca-7a77805bca6a
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Si invitano i destinatari
alla massima diffusione dei contenuti della Nota allegata e si resta a
disposizione per ulteriori chiarimenti.
[1] Nonostante la Nota congiunta affermi la “disapplicazione”
di tutto il comma 1 dell’art. 13,
alla luce degli argomenti utilizzati in motivazione e dell’oggetto del quesito
originario posto dall’Alleanza delle Cooperative Italiane, persistono seri e forti
dubbi sulla non applicazione alle cooperative sociali anche del secondo
e terzo periodo dell’art. 13, c. 1, ove si fissa il requisito secondo il
quale la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale
non può essere superiore al rapporto uno ad otto (nel senso
dell’applicazione v. ad es. CNN Studio n.205-2018/I “Le cooperative sociali come imprese sociali di diritto”). Nessun
dubbio sulla non applicazione del primo periodo dell’art. 13, c. 1 (“I lavoratori dell'impresa sociale hanno
diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto
dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81”).