Circolari

Circ. n. 6/2019

- NOTA CONGIUNTA MIN. LAV. E MISE 29103 DEL 31/1/2019 (Applicazione alle cooperative sociali della disciplina in materia di impresa sociale. Ulteriori aggiornamenti);- DOCUMENTO CONGIUNTO ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE – CNDCEC (Adeguamento delle cooperative sociali e delle imprese sociali alla riforma dell’impresa sociale).

Si comunica che è stata diramata la Nota congiunta del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica e del Ministero del Lavoro – Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese 31 gennaio 2019 (n. prot. MiSE 29103) (all. 1) dedicata alla risoluzione di quesiti posti a suo tempo dall’Alleanza delle Cooperative, in merito alla

 

applicazione alle cooperative sociali

della disciplina in materia di impresa sociale

[Ulteriori aggiornamenti]

 

La Nota in commento è coerente con le indicazioni a suo tempo già espresse da Nota congiunta Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica 2 gennaio 2019, n. 3711/C (e comunicate con ns. Circolare n. 1/2019 dell’8 gennaio 2019).

 

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  1. Chiarimenti sulle disposizioni che non si applicano alle cooperative sociali

     

    In sintonia con le indicazioni già fornite dai servizi dell’Alleanza e di Confcooperative, la nuova Nota congiunta ribadisce che:

  • le cooperative sociali e i loro consorzi non devono dimostrare il possesso dei requisiti previsti per la generalità delle imprese sociali e, di conseguenza, non devonoporre in essere modifiche degli statuti finalizzate ad adeguarli alle previsioni” della riforma;

  • non si applica alle cooperative sociali l’art. 8, d. l. vo 112/2017 (ove si prevede che gli statuti debbano prevedere “la facoltà … di investire l'assemblea … o un altro organo eletto dalla medesima, in relazione ai provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione”) in quanto la materia trova già una sua disciplina nelle norme specifiche degli enti cooperativi;

  • non si applica alle cooperative sociali l’art. 10, che impone di prevedere negli statuti la nomina di un organo di controllo anche monocratico (“uno o più sindaci”);

  • non si applica alle cooperative sociali l’art. 13, comma 1 (trattamento dei lavoratori), applicandosi la l. 3 aprile 2001, n. 142, e l’art. 2516 c.c.[1];

  • non si applica alle cooperative sociali l’art. 13, comma 2, riguardante la prestazione di attività di volontariato nelle imprese sociali, sicché le cooperative sociali nell’impiego dei soci volontari devono continuare ad attenersi alla disciplina di cui alla legge n. 381/1991 rispettando le percentuali ivi previste;

  • non si applica alle cooperative sociali l’art. 7, c. 3, ove si prevede che negli statuti delle imprese sociali debbano essere inseriti per gli amministratori specifici requisiti di professionalità, indipendenza, onorabilità. I Ministeri ritengono che alle cooperative sociali il comma 3 dell’art. 7 non si applichi se non con riferimento agli eventuali soggetti esterni (amministratori terzi non soci) cui vengano attribuite cariche sociali in ragione della loro utilità al governo dell’impresa (esperti di business aziendale, cooperazione, relazioni commerciali). In tal caso, al fine di rendere coerente tale indicazione con la ribadita assenza di un obbligo di modifica statutaria di adeguamento, si ritiene che la cooperativa sociale possa ottemperare all’art. 7, c. 3, stabilendo i requisiti per gli amministratori terzi anche in sede regolamentare (e non necessariamente in sede statutaria).

     

    Viceversa:

  • si applica alle cooperative sociali l’art. 9, c.2, che impone alle imprese sociali di depositare presso il Registro Imprese e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale. La redazione del bilancio sociale dovrà avvenire in conformità e secondo la tempistica prevista dalle linee guida ministeriali (non ancora adottate). Pertanto, si conferma che, come già espresso con Min. Lav. Nota 22/2/2918, n. prot. 2491, fino all’emanazione delle linee guida, l'adozione del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali, il deposito dello stesso presso il Registro delle imprese e la pubblicazione sul sito internet assumano carattere facoltativo, fatta salva l'osservanza di eventuali disposizioni regionali che ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’albo regionale, impongano alle cooperative sociali la redazione del bilancio sociale.

     

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  1. Chiarimenti sulle operazioni straordinarie (in particolare, la cessione d’azienda)

     

    La Nota in esame contiene anche un’indicazione sull’art. 12, ove si disciplinano le procedure e gli obblighi in materia di trasformazione, fusione e scissione, compresi gli obblighi relativi alle cessioni d’azienda o rami di essa.

    Il decreto correttivo aveva già sancito l’inapplicabilità dell’art. 12 in riferimento alle ipotesi di trasformazione, fusione e scissione ove siano coinvolte cooperative (cooperative imprese sociali e cooperative sociali). Infatti, era stato chiarito che la trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali dovessero avvenire “salvo quanto specificamente previsto dal codice civile per le società cooperative”. Si ritiene dunque che qualora nelle operazioni citate sia coinvolta una cooperativa, prevalgano le disposizioni specificamente dettate per le cooperative e l’art. 12 non trovi applicazione.

    Residuavano tuttavia dubbi sull’applicazione dell’art. 12 alle cessioni d’azienda o di rami d’azienda.

    Ora la Nota congiunta chiarisce che non sono assoggettati all’obbligo di relazione giurata sul valore del patrimonio, né all’autorizzazione del Ministero del lavoro gli atti e le procedure che coinvolgano unicamente ed esclusivamente cooperative sociali. Pertanto:

  1. le cessioni d’azienda tra cooperative sociali sono certamente esonerate dall’applicazione degli incombenti di cui all’art. 12;

  2. persistono tuttora dubbi in relazione alle cessioni d’azienda tra cooperative sociali e soggetti diversi dalle cooperative sociali.

     

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    Le indicazioni dei due Ministeri danno sostanzialmente conferma dell’orientamento che l’Alleanza delle Cooperative aveva già espresso nelle precedenti settimane, segnatamente:

  • nella Nota congiunta 30/11/2018 dei Servizi e dei Settori dell’Alleanza (v. Circolare del Servizio legislativo n. 17/2018);

  • nella Nota congiunta 8/1/2019 dei Servizi e dei Settori dell’Alleanza elaborata all’indomani della pubblicazione della Circolare MiSE 2/1/2019, n. 3711/C (v. Circolare del Servizio legislativo n. 1/2019).

     

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    Si informa che in tema di Adeguamento delle cooperative sociali e delle imprese sociali alla riforma dell’impresa sociale è stato da ultimo pubblicato un Documento dell’Alleanza delle Cooperative Italiane e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (all. 2) in cui, fra le altre cose, si ribadisce che “dalla disciplina dell’impresa sociale non deriva nessun obbligo di adeguamento degli statuti delle cooperative sociali” e si offrono le prime indicazioni sulle disposizioni applicabili (in sintonia con la prassi sinora adottata dall’Alleanza delle Cooperative e condivisa dal Consiglio nazionale dei commercialisti).

    Il documento comune – che costituisce una prima attuazione del protocollo di collaborazione siglato a suo tempo tra CNDCEC e Alleanza – è leggibile al seguente link: http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=17a57193-b189-40a8-b4ca-7a77805bca6a .

     

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    Si invitano i destinatari alla massima diffusione dei contenuti della Nota allegata e si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.


















[1]  Nonostante la Nota congiunta affermi la “disapplicazione” di tutto il comma 1 dell’art. 13, alla luce degli argomenti utilizzati in motivazione e dell’oggetto del quesito originario posto dall’Alleanza delle Cooperative Italiane, persistono seri e forti dubbi sulla non applicazione alle cooperative sociali anche del secondo e terzo periodo dell’art. 13, c. 1, ove si fissa il requisito secondo il quale la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto (nel senso dell’applicazione v. ad es. CNN Studio n.205-2018/I “Le cooperative sociali come imprese sociali di diritto”). Nessun dubbio sulla non applicazione del primo periodo dell’art. 13, c. 1 (“I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”).