Circolari

Circ. n. 6/2019

Circolare INPS n. 27 del 15 febbraio 2019 BENEFICI CONTRIBUTIVI PER L’ASSUNZIONE DI PERSONE DETENUTE O INTERNATEai sensi della legge 193 del 2000 (c.d. Legge Smuraglia).MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDE


Con la circolare in oggetto l’INPS ha finalmente offerto chiare istruzioni circa l’applicazione degli sgravi contributivi previsti dalla legge Smuraglia in favore delle COOPERATIVE SOCIALI per assunzioni a tempo indeterminato/determinato di persone detenute o internate negli studi penitenziari, ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno.

Si tratta di un passaggio oltremodo significativo viste le segnalazione pervenute nei mesi scorsi da diversi territori sulle grandi difficoltà incontrate per la concreta fruizione di questa misura. Abbiamo sollecitato l’Istituto a risolvere rapidamente questa impasse, ottenendone ragione.

Sottolineiamo che molte delle criticità dipendono da un quadro normativo/applicativo che è cambiato nel tempo, e in particolare dalla mancanza di indicazioni INPS dopo l’entrata in vigore del decreto interministeriale Giustizia-MEF-Lavoro n. 148 del 2014 che aveva apportato alcune modifiche alla disciplina, innalzando in particolare l’entità dello sgravio (precedenti istruzioni INPS risalgono al 2002 - circ. 134).

Tale assenza ha determinato, come detto, serie difficoltà nella fruizione degli sgravi. Si spiega in questo modo la decisione dell’INPS di chiarire ora:

  • sia le modalità con cui richiedere il beneficio per il 2019 e per gli anni successivi;

  • sia le modalità di recupero del beneficio per i periodi pregressi dal 2013 al 2018 - da seguire anche nel caso tali sgravi fossero già stati autorizzati dalle strutture INPS territoriali e imputati tramite Uniemens/DMAG.

In primo luogo, nella circolare si ripercorre il quadro normativo aggiornato che riteniamo utile richiamare:

  • l’art. 1, c. 2, della legge 193/2000, introducendo un nuovo comma (3-bis) all’art. 4 della legge 381/1991, ha previsto che le aliquote contributive dovute sulle retribuzioni corrisposte dalle cooperative sociali alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n° 354, fossero corrisposte in misura ridotta, determinata, ogni due anni, con apposito decreto;

  • è stato il Decreto interministeriale Giustizia-Finanze del 9 novembre 2001, contenente disposizioni attuative per la concessione delle agevolazioni contributive previste dalla legge 22 giugno 2000, n. 193, a determinare per la prima volta l’entità di tali sgravi pari all’80% della contribuzione complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e quota lavoratore) destinando complessivamente un finanziamento per gli anni  2000, 2001 e 2002 pari a 5 miliardi di lire (€ 2.582.284,50);

  • l’ENTITA’ DELLO SGRAVIO è stata quindi aggiornata non dopo 2 anni, come prevedeva la norma primaria, ma solo con il Decreto Interministeriale Giustizia-MEF-Lavoro n. 148 del 24 luglio 2014: in particolare, l’art. 8 ha stabilito una RIDUZIONE DEL 95% a partire dal 2013 - non più quindi dell’80% - fino all’adozione di un nuovo decreto (ad oggi mai emanato).

  • in base al medesimo decreto, i benefici sono riconosciuti dall’INPS nel limite delle risorse stanziate - circa 8 milioni nel 2013 e circa 4 milioni a decorrere dal 2014, con importi tuttavia ridotti per questi ultimi anni dal Ministero della Giustizia - in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro.

Alla luce di queste disposizioni normative l’INPS, con grande ritardo, precisa la

=> necessità per i datori di lavoro interessati di inviare specifica domanda di ammissione allo sgravio, utilizzando i moduli on-line appositamente predisposti.

  1. LE DOMANDE PER IL RECUPERO DEI PERIODI PREGRESSI DAL 2013 AL 2018 POTRANNO ESSERE TRASMESSE DAL 15 FEBBRAIO 2019 (trattandosi di periodi ormai passati per questi l’ordine di priorità nell’ammissione sarà rappresentato dalla data in cui è stato assunto il lavoratore).

  2. LE DOMANDE PER IL 2019 POTRANNO ESSERE TRASMESSE NON PRIMA DEL 18 MARZO 2019, solo dopo che l’INPS avrà terminato l’elaborazione delle domande per i periodi pregressi di cui al punto sopra (in questo caso si raccomanda di inviare la domanda appena possibile visto che ai fini dell’ammissione, in presenza di risorse scarse, rileverà l’ordine cronologico di presentazione delle stesse; inoltre la domanda dovrà essere presentata per ogni singolo anno e quindi ripresentata negli anni successivi in relazione a contratti ancora in corso per i quali il beneficio è stato riconosciuto in anni precedenti).

L’INPS richiama le diverse informazioni che dovranno essere fornite dai datori di lavoro in sede di presentazione delle domande, compresi gli estremi della convenzione da stipulare con l’amministrazione penitenziaria che rimane un requisito imprescindibile.

A fronte dell’accettazione delle domande l’INPS provvederà a rilasciare i rispettivi codici di autorizzazione al beneficio con riferimento sia ai datori di lavoro che operano con sistema Uniemens sia ai datori di lavoro agricolo che operano tramite DMAG.

Per ulteriori approfondimenti (es. regole di coordinamento/cumulabilità con altri incentivi) si rimanda alla circolare INPS allegata che contiene un’utile panoramica sulle principali caratteristiche della misura, che, ricordiamo è fruibile anche dopo la cessazione dello stato detentivo, vale a dire:

  • per ulteriori 18 mesi nel caso di detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, a condizione che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ammesso alla semilibertà o al lavoro all'esterno;

  • per ulteriori 24 mesi nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro all’esterno, a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato mentre il soggetto era ristretto.