Con la circolare in oggetto l’INPS ha finalmente offerto chiare istruzioni
circa l’applicazione degli sgravi
contributivi previsti dalla legge Smuraglia in favore delle COOPERATIVE SOCIALI per assunzioni a tempo
indeterminato/determinato di persone detenute o internate negli studi penitenziari,
ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e persone condannate e internate
ammesse al lavoro esterno.
Si
tratta di un passaggio oltremodo significativo viste le segnalazione pervenute
nei mesi scorsi da diversi territori sulle grandi difficoltà incontrate per la
concreta fruizione di questa misura. Abbiamo sollecitato l’Istituto a risolvere
rapidamente questa impasse, ottenendone ragione.
Sottolineiamo che molte delle
criticità dipendono da un quadro normativo/applicativo che è cambiato nel
tempo, e in particolare dalla mancanza
di indicazioni INPS dopo l’entrata in vigore del decreto interministeriale
Giustizia-MEF-Lavoro n. 148 del 2014 che aveva apportato alcune modifiche alla
disciplina, innalzando in particolare l’entità dello sgravio (precedenti
istruzioni INPS risalgono al 2002 - circ. 134).
Tale assenza ha determinato, come
detto, serie difficoltà nella fruizione degli sgravi. Si spiega in questo modo
la decisione dell’INPS di chiarire ora:
-
sia le modalità con
cui richiedere il beneficio per il 2019 e per gli anni successivi;
-
sia le modalità di
recupero del beneficio per i periodi pregressi dal 2013 al 2018 - da seguire
anche nel caso tali sgravi fossero già stati autorizzati dalle strutture INPS
territoriali e imputati tramite Uniemens/DMAG.
In primo luogo, nella circolare si
ripercorre il quadro normativo
aggiornato che riteniamo utile richiamare:
-
l’art.
1, c. 2, della legge 193/2000, introducendo un nuovo comma (3-bis) all’art. 4
della legge 381/1991, ha previsto che le aliquote contributive dovute sulle
retribuzioni corrisposte dalle cooperative sociali alle persone detenute o
internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici
giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai
sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n° 354, fossero corrisposte
in misura ridotta, determinata, ogni due anni, con apposito decreto;
-
è
stato il Decreto interministeriale Giustizia-Finanze del 9 novembre
2001, contenente disposizioni attuative per la concessione delle
agevolazioni contributive previste dalla legge 22 giugno 2000, n. 193, a determinare per
la prima volta l’entità di tali sgravi pari all’80% della contribuzione
complessivamente dovuta (quota a carico del datore di lavoro e quota
lavoratore) destinando complessivamente un finanziamento per gli anni 2000, 2001 e 2002 pari a 5 miliardi di lire
(€ 2.582.284,50);
-
l’ENTITA’ DELLO SGRAVIO è stata quindi aggiornata non dopo 2 anni, come
prevedeva la norma primaria, ma solo con
il Decreto Interministeriale Giustizia-MEF-Lavoro n. 148 del 24 luglio 2014:
in particolare, l’art. 8 ha stabilito una RIDUZIONE
DEL 95% a partire dal 2013 - non più quindi dell’80% - fino all’adozione di
un nuovo decreto (ad oggi mai emanato).
-
in
base al medesimo decreto, i benefici sono
riconosciuti dall’INPS nel limite delle risorse stanziate - circa 8 milioni
nel 2013 e circa 4 milioni a decorrere dal 2014, con importi tuttavia ridotti
per questi ultimi anni dal Ministero della Giustizia - in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte
dei datori di lavoro.
Alla luce di queste disposizioni
normative l’INPS, con grande ritardo, precisa la
=> necessità
per i datori di lavoro interessati di inviare specifica domanda di ammissione
allo sgravio, utilizzando i moduli on-line appositamente predisposti.
-
LE DOMANDE PER IL
RECUPERO DEI PERIODI PREGRESSI DAL 2013 AL 2018 POTRANNO ESSERE TRASMESSE DAL
15 FEBBRAIO 2019 (trattandosi
di periodi ormai passati per questi l’ordine di priorità nell’ammissione sarà
rappresentato dalla data in cui è stato assunto il lavoratore).
-
LE DOMANDE PER IL
2019 POTRANNO ESSERE TRASMESSE NON PRIMA DEL 18 MARZO 2019, solo dopo che
l’INPS avrà terminato l’elaborazione delle domande per i periodi pregressi di
cui al punto sopra (in questo caso si raccomanda di inviare la domanda appena
possibile visto che ai fini dell’ammissione, in presenza di risorse scarse,
rileverà l’ordine cronologico di presentazione delle stesse; inoltre la domanda
dovrà essere presentata per ogni singolo anno e quindi ripresentata negli anni
successivi in relazione a contratti ancora in corso per i quali il beneficio è
stato riconosciuto in anni precedenti).
L’INPS richiama le diverse
informazioni che dovranno essere fornite dai datori di lavoro in sede di
presentazione delle domande, compresi gli estremi della convenzione da stipulare con l’amministrazione penitenziaria che rimane un requisito imprescindibile.
A fronte dell’accettazione delle
domande l’INPS provvederà a rilasciare i rispettivi codici di autorizzazione al beneficio con riferimento sia ai datori
di lavoro che operano con sistema Uniemens sia ai datori di lavoro agricolo che
operano tramite DMAG.
Per ulteriori approfondimenti (es. regole di coordinamento/cumulabilità con
altri incentivi) si rimanda alla circolare INPS allegata che contiene
un’utile panoramica sulle principali caratteristiche della misura, che, ricordiamo è fruibile anche dopo la cessazione dello stato detentivo, vale a
dire:
-
per
ulteriori 18 mesi nel caso di detenuti ed internati che hanno beneficiato della
semilibertà o del lavoro esterno, a condizione che l’assunzione sia avvenuta
mentre il lavoratore era ammesso alla semilibertà o al lavoro all'esterno;
-
per
ulteriori 24 mesi nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato
della semilibertà o del lavoro all’esterno, a condizione che il rapporto di
lavoro sia iniziato mentre il soggetto era ristretto.