Circolari

Circ. n. 6/2018

DM Lavoro 17 ottobre 2017 Individuazione dei lavoratori “svantaggiati” e “molto svantaggiati”. (Dlgs. n. 81/2015, art. 31, comma 2).

Con il decreto in oggetto, pubblicato il 9 febbraio 2018 nell’area pubblicità del suo sito, il Ministero del Lavoro individua i lavoratori “svantaggiati” e “molto svantaggiati” che, al pari di altre categorie (es. disoccupati fruitori delle relative indennità da almeno 6 mesi), non rientrano nei limiti quantitativi posti dai contratti collettivi con riferimento all’utilizzo di lavoratori somministrati a tempo determinato.

Il rinvio all’individuazione di tali soggetti da parte di un apposito decreto ministeriale è contenuto espressamente nell’art. 31, comma 2, del Dlgs. n. 81/2015, ma il provvedimento assume una rilevanza generale non soltanto legata alla somministrazione di lavoro, ma anche con alcuni effetti sostanziali, ad esempio, in materia di incentivi alle assunzioni.

Infatti, diversi sono i bonus che il legislatore ha ricondotto nel tempo ai lavoratori c.d. “svantaggiati” o “molto svantaggiati”, definendo per loro incentivazioni premiali o maggiorate rispetto alla generalità dei lavoratori.

Ciò dipende dal fatto che la definizione di tali categorie comporta la non applicazione delle stringenti regole europee in materia di aiuti stato, così come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, subentrato alcuni anni fa al precedente Regolamento (CE) 800/2008.

Infatti, per tali soggetti, gli incentivi in generale possono essere fruiti anche oltre i limiti previsti dal regime “de minimis”, sempreché siano rispettate le altre condizioni regolamentari imposte (es. incremento occupazionale netto).

Il decreto del 17 ottobre u.s. sostituisce il precedente DM del 20 marzo 2013, emanato alla luce del vecchio regolamento comunitario, meglio specificando e soprattutto ampliando le definizioni di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati.

 Nel merito, si definiscono - in neretto le categorie aggiunte con nuovo decreto:

  • LAVORATORI SVANTAGGIATI

    • soggetti privi da almeno 6 mesi di impiego regolarmente retribuito (né rapporto di lavoro dipendente né svolgimento attività autonoma/”parasubordinata” che determina un reddito pari annualmente a 8.000 € circa);

    • giovani di età compresa tra 15 e 24 anni;

    • soggetti non diplomati, vale a dire coloro che non hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o un diploma di istruzione e formazione professionale rientranti nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione (ISCED 3), nonché coloro che hanno conseguito una delle suddette qualificazioni da non più di 2 anni e non hanno avuto un primo impiego regolarmente retribuito;

    • over 50;

    • adulti (con più di 25 anni) che sostengono da soli una o più persone fiscalmente a carico;

    • soggetti occupati in settori/professioni caratterizzati da tasso di disparità uomo/donna superiore almeno al 25% come annualmente definiti da apposito DM e che appartengono al genere sottorappresentato;

    • soggetti riconducibili a minoranze etnico-linguistiche con necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.

       

  • LAVORATORI MOLTO SVANTAGGIATI

    • soggetti privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito;

    • soggetti privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito e appartenenti a una delle categorie di lavoratori svantaggiati di cui sopra.

       

         

Nel rimandare al provvedimento allegato per ulteriori dettagli, ci preme sottolineare come l’individuazione dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati non abbia riflessi sull’articolo 4 della legge 381/1991 dove si individuano le persone svantaggiate.