Con il
decreto in oggetto, pubblicato il 9 febbraio 2018 nell’area pubblicità del suo
sito, il Ministero del Lavoro individua i lavoratori “svantaggiati” e “molto
svantaggiati” che, al pari di altre categorie (es. disoccupati fruitori delle
relative indennità da almeno 6 mesi), non
rientrano nei limiti quantitativi posti dai contratti collettivi con
riferimento all’utilizzo di lavoratori somministrati a tempo determinato.
Il
rinvio all’individuazione di tali soggetti da parte di un apposito decreto
ministeriale è contenuto espressamente nell’art. 31, comma 2, del Dlgs. n.
81/2015, ma il provvedimento assume una
rilevanza generale non soltanto legata alla somministrazione di lavoro, ma
anche con alcuni effetti sostanziali, ad esempio, in materia di incentivi alle
assunzioni.
Infatti,
diversi sono i bonus che il legislatore ha
ricondotto nel tempo ai lavoratori c.d. “svantaggiati” o “molto svantaggiati”,
definendo per loro incentivazioni premiali o maggiorate rispetto alla
generalità dei lavoratori.
Ciò
dipende dal fatto che la definizione di
tali categorie comporta la non applicazione delle stringenti regole
europee in materia di aiuti stato, così come definite dal Regolamento (UE)
n. 651/2014, subentrato alcuni anni fa al precedente Regolamento (CE) 800/2008.
Infatti, per tali soggetti, gli incentivi in
generale possono essere fruiti anche oltre i limiti previsti dal regime “de
minimis”, sempreché siano rispettate le altre condizioni regolamentari
imposte (es. incremento occupazionale netto).
Il decreto del 17 ottobre u.s. sostituisce
il precedente DM del 20 marzo 2013, emanato alla luce del vecchio
regolamento comunitario, meglio
specificando e soprattutto ampliando le definizioni di lavoratori svantaggiati
e molto svantaggiati.
Nel merito, si definiscono - in neretto le
categorie aggiunte con nuovo decreto:
-
soggetti privi da
almeno 6 mesi di impiego regolarmente retribuito (né rapporto di
lavoro dipendente né svolgimento attività autonoma/”parasubordinata” che
determina un reddito pari annualmente a 8.000 € circa);
-
giovani di età compresa tra 15 e 24 anni;
-
soggetti non
diplomati,
vale a dire coloro che non hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria
superiore o un diploma di istruzione e formazione professionale rientranti nel
terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione
(ISCED 3), nonché coloro che hanno conseguito una delle suddette qualificazioni
da non più di 2 anni e non hanno avuto un primo impiego regolarmente
retribuito;
-
over 50;
-
adulti (con più di 25 anni) che sostengono da soli una o
più persone fiscalmente a carico;
-
soggetti occupati in
settori/professioni caratterizzati da tasso di disparità uomo/donna superiore
almeno al 25%
come annualmente definiti da apposito DM e che appartengono al genere
sottorappresentato;
-
soggetti riconducibili a minoranze etnico-linguistiche
con necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o
la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad
un’occupazione stabile.
-
soggetti privi da almeno 24 mesi di un impiego
regolarmente retribuito;
-
soggetti privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente
retribuito e appartenenti a una delle categorie di lavoratori svantaggiati di
cui sopra.
≈ ≈ ≈
Nel
rimandare al provvedimento allegato per ulteriori dettagli, ci preme
sottolineare come l’individuazione dei lavoratori
svantaggiati o molto svantaggiati non abbia riflessi sull’articolo 4 della
legge 381/1991 dove si individuano le persone svantaggiate.