Circolari

Circ. n. 6/2017

Legge 27 febbraio 2017, n. 19 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante “Proroga e definizione di termini”.(G.U. n. 49 del 28 febbraio 2017 - S.O. n. 14)

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto-legge n. 244/2016, cd. “MILLEPROROGHE” 2017, che contiene alcune misure in materia di lavoro.

Rinviando alla circolare del Servizio Legislativo–Legale–Fiscale per una disamina generale del provvedimento, in questa sede segnaliamo alcune norme lavoro degne di nota, molte delle quali incidono a loro volta su disposizioni previste dall’ultima riforma del mercato del lavoro (Jobs Act) soprattutto in materia di ammortizzatori sociali (Dlgs. n. 148/2015) e di adempimenti amministrativi per i datori di lavoro (Dlgs. n. 151/2015).

   

  • AMMORTIZZATORI SOCIALI

  1. Art. 13, comma 6-undecies: sono stanziati 17 milioni di € per la copertura degli interventi di CIG in DEROGA nel settore della PESCA riconducibili al 2016.

  2. Art. 3, comma 1: nel limite di spesa di 117 milioni di euro per il 2017, alle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa che raggiungono i limiti massimi di fruizione della CIGS, viene concesso un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria fino ad un massimo di 12 mesi in deroga ai limiti di durata generali (proroga della disposizione introdotta nel secondo semestre 2016 per tali realtà con correttivo Jobs Act – Dlgs. n. 185/2016).

  3. Art. 3, comma 3-octies: viene prorogata per tutto il primo semestre 2017 (fino al 30 giugno p.v.) l’erogazione della c.d. DIS-COLL, sussidio di disoccupazione riconosciuto in favore dei collaboratori coordinati e continuativi.

     

  • ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER I DATORI DI LAVORO

  1. Art. 3, comma 3-bis: viene posticipato di 6 mesi l’obbligo di COMUNICAZIONE TELEMATICA all’INAIL, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli INFORTUNI che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, oltre a quello in cui si è verificato l’evento. Conseguentemente l’obbligo sarà in vigore dal 12 ottobre 2017 e non più dal 2 aprile 2017.

  2. Art. 3, comma 3-ter: viene rimandato di 1 anno e, quindi, posticipato al 1° gennaio 2018 l’assolvimento del COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI DISABILI di cui alla legge 68/1999 anche per quei datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non effettuino nuove assunzioni. Chiaramente per tutto il 2017 l’obbligo previsto dalla legge 68/1999 scatta solamente in presenza di nuove assunzioni.

  3. Art. 3, comma 3-quater: slitta al 1° gennaio 2018 l’obbligo di trasmissione telematica al Ministero del Lavoro dei dati del Libro Unico del Lavoro, il cui termine era stato fissato inizialmente al 1° gennaio 2017. Si è ancora in attesa dell’apposito decreto ministeriale con cui dovrebbero essere definite appunto le modalità tecniche e organizzative per la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione del LUL.

Documenti da scaricare

Circ062017.docx (570,83 KB)