È stata pubblicata in Gazzetta
Ufficiale la legge di conversione del decreto-legge n. 244/2016, cd. “MILLEPROROGHE” 2017, che contiene alcune
misure in materia di lavoro.
Rinviando alla circolare del Servizio
Legislativo–Legale–Fiscale per una disamina generale del provvedimento, in
questa sede segnaliamo alcune norme lavoro degne di nota, molte delle quali incidono
a loro volta su disposizioni previste dall’ultima riforma del mercato del
lavoro (Jobs Act) soprattutto in materia di ammortizzatori sociali (Dlgs. n. 148/2015)
e di adempimenti amministrativi per i datori di lavoro (Dlgs. n. 151/2015).
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Art. 13, comma
6-undecies: sono stanziati 17 milioni di € per la copertura degli interventi di CIG in DEROGA nel settore della PESCA riconducibili
al 2016.
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Art. 3, comma 1: nel limite di spesa di 117 milioni di euro per il 2017, alle imprese operanti in aree di crisi
industriale complessa che raggiungono i limiti massimi di fruizione della CIGS,
viene concesso un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria fino ad
un massimo di 12 mesi in deroga ai limiti di durata generali (proroga della
disposizione introdotta nel secondo semestre 2016 per tali realtà con
correttivo Jobs Act – Dlgs. n. 185/2016).
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Art. 3, comma
3-octies:
viene prorogata per tutto il primo
semestre 2017 (fino al 30 giugno p.v.) l’erogazione
della c.d. DIS-COLL, sussidio di disoccupazione riconosciuto in
favore dei collaboratori coordinati e continuativi.
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Art. 3, comma 3-bis: viene posticipato di 6 mesi l’obbligo di COMUNICAZIONE
TELEMATICA all’INAIL, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli
INFORTUNI che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, oltre a
quello in cui si è verificato l’evento. Conseguentemente l’obbligo sarà in
vigore dal 12 ottobre 2017 e non più dal 2 aprile 2017.
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Art. 3, comma 3-ter: viene rimandato di 1 anno e, quindi, posticipato
al 1° gennaio 2018 l’assolvimento del COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI DISABILI di
cui alla legge 68/1999 anche per quei datori di lavoro che occupano da 15 a 35
dipendenti e che non effettuino nuove assunzioni. Chiaramente per tutto il
2017 l’obbligo previsto dalla legge 68/1999 scatta solamente in presenza di
nuove assunzioni.
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Art. 3, comma 3-quater: slitta al 1° gennaio 2018 l’obbligo di trasmissione telematica al
Ministero del Lavoro dei dati del Libro Unico del Lavoro, il cui termine
era stato fissato inizialmente al 1° gennaio 2017. Si è ancora in attesa
dell’apposito decreto ministeriale con cui dovrebbero essere definite appunto
le modalità tecniche e organizzative per la tenuta, l’aggiornamento e la
conservazione del LUL.