Nella Gazzetta Ufficiale n.
49 del 28 febbraio 2017- S.O. n.14 è stato pubblicato il decreto legge in
oggetto che raccoglie una serie di misure volte alla proroga di alcuni termini
previsti da disposizioni legislative, brevemente denominato
Il provvedimento è
costituito da 16 articoli.
Di seguito sono riportate alcune
disposizioni ritenute di maggiore interesse; si rinvia, per altri aspetti, alle
comunicazioni degli altri Dipartimenti, Servizi e delle Federazioni di settore.
Nello specifico, per quanto riguarda le disposizioni in materia di lavoro, si
rinvia alla Circolare del Servizio
Sindacale-Giuslavoristico n.06/2017; per le
disposizioni in materia edilizia e di abitazione, alla Circolare di
Federabitazione n.07/201; per
la materia agricola, alla Circolare di Fedagri di prossima emanazione.
PRINCIPALI MISURE DI INTERESSE PER LE IMPRESE, PROPOSTE E SOSTENUTE
DA CONFCOOPERATIVE
·
ESTENSIONE ALL’ANNO 2017 DELLA DETRAZIONE
DELL’IVA PAGATA PER L’ACQUISTO DI IMMOBILI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE DI
CLASSE ENERGETICA A O B DA PARTE DELLE IMPRESE COSTRUTTRICI;
·
PROROGA ANCHE PER IL 2017 DEL FINANZIAMENTO
NECESSARIO ALLA COPERTURA INTEGRALE DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA PER IL SETTORE DELLA PESCA RELATIVA
ALL'ANNO 2016.
ULTERIORI
PROROGHE DI SPECIFICO INTERESSE PER LE IMPRESE COOPERATIVE:
|
·
esercizio
della delega sulla riforma dei confidi
·
contrasto
all’esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio
con conducente
·
Sistema di controllo di tracciabilità dei
rifiuti (sistri)
·
Durata
in carica dei componenti del Comitato Centrale per l’Albo nazionale
degli autotrasportatori
·
obblighi antincendio
·
Coordinamento della disciplina ires e irap con le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 139 del 2015
·
Norme
in materia di recupero dell'evasione fiscale
|
*
1. Proroga di termini in materia di detrazione dell’iva per
acquisti di unità immobiliare (art. 9, commi 9-octies- 9-undecies).
Si estende all’anno 2017 la detrazione dell’IVA pagata per
l’acquisto di immobili a destinazione
residenziale di classe energetica A o B da parte delle imprese
costruttrici, introdotta dalla legge n. 208 del 2015 per l’anno 2016.
La proposta di
proroga al 2017 è stata avanzata e sostenuta dall’Alleanza delle Cooperative
Italiane e da Confcooperative – Federabitazione sin dalla presentazione del
disegno di legge sulla legge di Bilancio.
Si ricorda che l’istituto in esame consente di detrarre dall’IRPEF, fino
alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto a
titolo di IVA per l'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017 (in luogo
del 31 dicembre 2016), di unità immobiliari a destinazione residenziale, di
classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, se cedute dalle
imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali.
*
2. Proroga di termini in materia di cassa integrazione guadagni in
deroga settore pesca (art.13, comma 6-undecies).
Venendo incontro ad una specifica
richiesta di Confcooperative – Federcoopesca e dell’Alleanza delle Cooperative
– Settore Pesca, il Legislatore proroga anche per il 2017 il finanziamento necessario alla copertura
integrale della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della
pesca relativa all'anno 2016
(nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal D.Interm. 5 agosto 2016, n.
1600069. A tal fine, è destinata una somma (ulteriore) fino a 17 milioni di
euro.
*
3.
Altre proroghe
Proroga dei termini per l’esercizio della delega sulla riforma dei
confidi (art. 1 , comma 3). È prorogato di sei mesi (dal 20 marzo al 20 settembre 2017) il termine
per l’esercizio della delega relativa alla riforma
dei confidi.
Nello specifico,
trattasi del termine previsto dall’art. 1, comma 1 della legge n.150/2016, che
delega il Governo a riformare il
sistema dei confidi, allo scopo di favorire l'accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e
per i liberi professionisti tramite
la valorizzazione del ruolo dei confidi,
la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi a loro carico.
Proroghe
dei termini in materia di trasporti (art. 9, comma 3, comma
5 e comma 9-duodecies). Si proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l’emanazione del decreto
del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire
le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio
con conducente. Con tale decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi
generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni,
ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. Il decreto
dovrà essere emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e
previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
È poi differita la scadenza del
pagamento della quota 2017 dell’iscrizione
all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi da parte delle
imprese iscritte che passa così dal 28 febbraio al 31 marzo 2017.
È altresì prorogata la durata in carica dei componenti del
Comitato Centrale di un anno e avrà termine, quindi, nell’aprile 2018.
Proroga dei termini in materia di sistri (art.12,comma 1). È prorogato di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2017:
-
il periodo in cui
continuano ad applicarsi gli adempimenti
e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina
del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative
al sistema medesimo;
-
nonché il termine
finale di efficacia del contratto con
l’attuale concessionaria del SISTRI.
proroga
di termini in materia di obblighi antincendio (art. 4, comma 2 e comma 2-bis;
art. 5, comma 11-ter e comma 11-sexies). È differita l'entrata in
vigore, al 31 dicembre 2017, delle norme antincendio nelle strutture adibite a servizi scolastici, negli asili
nido, negli alberghi con oltre
25 posti letto e nei rifugi, nei casi
in cui a ciò non si sia già proceduto.
Coordinamento della disciplina ires e irap con la riforma dei
bilanci (art.13-bis).
Con il Milleproroghe, il Legislatore
affronta anche l’annosa questione del coordinamento della disciplina IRES
e IRAP con le disposizioni di riforma del bilancio di cui al decreto
legislativo n. 139 del 2015.
La norma:
-
(cd. DERIVAZIONE
RAFFORZATA) anzitutto modifica l’articolo
83 del TUIR, estendendo
le modalità di determinazione del
reddito previste per i soggetti
che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS anche alle imprese che redigono il bilancio sulla
base dei nuovi principi contabili
nazionali (redatti
dall’OIC), ad eccezione delle micro-imprese. Si consente, dunque, a tali
soggetti il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul
principio della prevalenza della
sostanza sulla forma;
-
coerentemente con
tali modifiche, viene differito di 15
giorni il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle
dichiarazioni IRAP in favore delle imprese interessate dalle
novità contabili in oggetto, relativamente al periodo di imposta nel quale vanno
dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio, a
decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
-
sono poi apportate
alcune modifiche di coordinamento al
TUIR, tra le quali:
-
si introduce un
unico limite di deducibilità delle spese relative a più esercizi, costituito
dalla quota delle stesse imputabile a ciascun esercizio, ad eccezione delle
spese di rappresentanza;
-
è consentito il
rispetto del principio di previa imputazione a conto economico dei componenti
negativi anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC, con riferimento a quei
componenti di reddito che, pur se rilevati nello stato patrimoniale, non transitano
più al conto economico;
-
si introduce la
possibilità di fare riferimento, ai fini fiscali, a tassi di cambio alternativi
rispetto a quelli della BCE, a condizione che si tratti di quotazioni fornite
da operatori indipendenti con idonee forme di pubblicità;
-
si disciplina il
trattamento fiscale della nuova contabilizzazione degli strumenti finanziari
derivati, che sono iscritti a bilancio al valore di fair value.
Alcune modifiche di coordinamento discendono dal fatto che il DL n.
139/2015 ha eliminato la sezione straordinaria (aggregato E) dallo schema
di conto economico. Si impone dunque la necessità di dare un
significato normativo alle disposizioni tributarie che si basavano
sull’esistenza di tale parte straordinaria. Ed è per tale ragione che:
-
è stata modificata la disciplina degli interessi passivi (art.
96, Tuir), stabilendosi che ai
fini della determinazione del R.O.L. – risultato operativo lordo (cioè la
differenza tra il valore e i costi della produzione), non si debba tener conto dei
soli componenti positivi e negativi
derivanti da operazioni di trasferimento di azienda;
-
è stata
modificata la modalità di determinazione della base imponibile ai fini IRAP, escludendo da
tale base esclusivamente i componenti
positivi e negativi derivanti da trasferimenti di azienda.
Infine si autorizza
il Ministro dell’economia e delle finanze ad adottare con decreto ulteriori disposizioni
di coordinamento (ad es. per la determinazione della base imponibile dell’IRES
e dell’IRAP in caso di approvazione o aggiornamento dei principi contabili nazionali,
per l’attuazione della disciplina dell’Aiuto alla Crescita Economica – ACE, ecc).
.
Proroga
di termini in materia di misure per il recupero dell'evasione (art. 14-ter). Si prevede che per il primo anno di applicazione, la trasmissione
telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse
e ricevute (c.d. nuovo spesometro),
recentemente introdotta, è effettuata su base semestrale. Il temine per
la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre è
prorogato dal 25 luglio al 16 settembre 2017; per la comunicazione
relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018.
Per quanto concerne l’adempimento relativo alla
comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (ai sensi dell’articolo
21-bis del D.L. n. 78 del 2010) rimangono ferme le scadenze trimestrali,
previste dalla norma vigente.
Il provvedimento contiene
ulteriori proroghe, tra cui numerose riguardanti interventi emergenziali e zone terremotate, per le quali si rinvia
direttamente al testo del provvedimento.
*
Si
resta a disposizioni per ulteriori chiarimenti.