Circolari

Circ. n. 6/2017

MILLEPROROGHE 2017

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017- S.O. n.14 è stato pubblicato il decreto legge in oggetto che raccoglie una serie di misure volte alla proroga di alcuni termini previsti da disposizioni legislative, brevemente denominato

 

 

Milleproroghe 2017

 

 

Il provvedimento è costituito da 16 articoli.

Di seguito sono riportate alcune disposizioni ritenute di maggiore interesse; si rinvia, per altri aspetti, alle comunicazioni degli altri Dipartimenti, Servizi e delle Federazioni di settore. Nello specifico, per quanto riguarda le disposizioni in materia di lavoro, si rinvia alla Circolare del Servizio Sindacale-Giuslavoristico n.06/2017;  per le disposizioni in materia edilizia e di abitazione, alla Circolare  di Federabitazione n.07/201; per la materia agricola, alla Circolare  di Fedagri di prossima emanazione. 

 

PRINCIPALI MISURE DI INTERESSE PER LE IMPRESE, PROPOSTE E SOSTENUTE DA CONFCOOPERATIVE

·        ESTENSIONE ALL’ANNO 2017 DELLA DETRAZIONE DELL’IVA PAGATA PER L’ACQUISTO DI IMMOBILI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE DI CLASSE ENERGETICA A O B DA PARTE DELLE IMPRESE COSTRUTTRICI;

·        PROROGA ANCHE PER IL 2017 DEL FINANZIAMENTO NECESSARIO ALLA COPERTURA INTEGRALE DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA PER IL SETTORE DELLA PESCA RELATIVA ALL'ANNO 2016.

 

 

ULTERIORI PROROGHE DI SPECIFICO INTERESSE PER LE IMPRESE COOPERATIVE:

 

·         esercizio della delega sulla riforma dei confidi

·         contrasto all’esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente

·         Sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti (sistri)

·         Durata in carica dei componenti del Comitato Centrale per lAlbo nazionale degli autotrasportatori

·         obblighi antincendio

·         Coordinamento della disciplina ires e irap con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 139 del 2015

·         Norme in materia di recupero dell'evasione fiscale

 

 

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1. Proroga di termini in materia di detrazione dell’iva per acquisti di unità immobiliare (art. 9, commi 9-octies- 9-undecies).

 

Si estende all’anno 2017 la detrazione dell’IVA pagata per l’acquisto di immobili a destinazione residenziale di classe energetica A o B da parte delle imprese costruttrici, introdotta dalla legge n. 208 del 2015 per l’anno 2016.

La proposta di proroga al 2017 è stata avanzata e sostenuta dall’Alleanza delle Cooperative Italiane e da Confcooperative – Federabitazione sin dalla presentazione del disegno di legge sulla legge di Bilancio. 

Si ricorda che l’istituto in esame consente di detrarre dall’IRPEF, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto a titolo di IVA per l'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017 (in luogo del 31 dicembre 2016), di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, se cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali.

 

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2. Proroga di termini in materia di cassa integrazione guadagni in deroga settore pesca (art.13, comma 6-undecies).

 

Venendo incontro ad una specifica richiesta di Confcooperative – Federcoopesca e dell’Alleanza delle Cooperative – Settore Pesca, il Legislatore proroga anche per il 2017 il finanziamento necessario alla copertura integrale della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca relativa all'anno 2016 (nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal D.Interm. 5 agosto 2016, n. 1600069. A tal fine, è destinata una somma (ulteriore) fino a 17 milioni di euro.

 

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3. Altre proroghe

 

Proroga dei termini per l’esercizio della delega sulla riforma dei confidi (art. 1 , comma 3). È prorogato di sei mesi (dal 20 marzo al 20 settembre 2017) il termine per l’esercizio della delega relativa alla riforma dei confidi.

Nello specifico, trattasi del termine previsto dall’art. 1, comma 1 della legge n.150/2016, che delega il Governo a riformare il sistema dei confidi, allo scopo di favorire l'accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e per i liberi professionisti tramite la valorizzazione del ruolo dei confidi, la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi a loro carico.

 

Proroghe dei termini in materia di trasporti (art. 9, comma 3, comma 5 e comma 9-duodecies). Si proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Con tale decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. Il decreto dovrà essere emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

È poi differita la scadenza del pagamento della quota 2017 dell’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi da parte delle imprese iscritte che passa così dal 28 febbraio al 31 marzo 2017.

È altresì prorogata la durata in carica dei componenti del Comitato Centrale di un anno e avrà termine, quindi, nell’aprile 2018.

 

 

Proroga dei termini in materia di sistri (art.12,comma 1). È prorogato di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2017:

  • il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo;

  • nonché il termine finale di efficacia del contratto con l’attuale concessionaria del SISTRI.

 

proroga di termini in materia di obblighi antincendio (art. 4, comma 2 e comma 2-bis; art. 5, comma 11-ter e comma 11-sexies). È differita l'entrata in vigore, al 31 dicembre 2017, delle norme antincendio nelle strutture adibite a servizi scolastici, negli asili nido, negli alberghi con oltre 25 posti letto e nei rifugi, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto.

 

Coordinamento della disciplina ires e irap con la riforma dei bilanci (art.13-bis).

Con il Milleproroghe, il Legislatore affronta anche l’annosa questione del coordinamento della disciplina IRES e IRAP con le disposizioni di riforma del bilancio di cui al decreto legislativo n. 139 del 2015.

La norma:

  • (cd. DERIVAZIONE RAFFORZATA) anzitutto modifica l’articolo 83 del TUIR, estendendo le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali (redatti dall’OIC), ad eccezione delle micro-imprese. Si consente, dunque, a tali soggetti il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma;

  • coerentemente con tali modifiche, viene differito di 15 giorni il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IRAP in favore delle imprese interessate dalle novità contabili in oggetto, relativamente al periodo di imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;

  • sono poi apportate alcune modifiche di coordinamento al TUIR, tra le quali:

    • si introduce un unico limite di deducibilità delle spese relative a più esercizi, costituito dalla quota delle stesse imputabile a ciascun esercizio, ad eccezione delle spese di rappresentanza;

    • è consentito il rispetto del principio di previa imputazione a conto economico dei componenti negativi anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC, con riferimento a quei componenti di reddito che, pur se rilevati nello stato patrimoniale, non transitano più al conto economico;

    • si introduce la possibilità di fare riferimento, ai fini fiscali, a tassi di cambio alternativi rispetto a quelli della BCE, a condizione che si tratti di quotazioni fornite da operatori indipendenti con idonee forme di pubblicità;

    • si disciplina il trattamento fiscale della nuova contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati, che sono iscritti a bilancio al valore di fair value.

Alcune modifiche di coordinamento discendono dal fatto che il DL n. 139/2015 ha eliminato la sezione straordinaria (aggregato E) dallo schema di conto economico. Si impone dunque la necessità di dare un significato normativo alle disposizioni tributarie che si basavano sull’esistenza di tale parte straordinaria. Ed è per tale ragione che:

  • è stata modificata la disciplina degli interessi passivi (art. 96, Tuir), stabilendosi che ai fini della determinazione del R.O.L. – risultato operativo lordo (cioè la differenza tra il valore e i costi della produzione), non si debba tener conto dei soli componenti positivi e negativi derivanti da operazioni di trasferimento di azienda;

  • è stata modificata la modalità di determinazione della base imponibile ai fini IRAP, escludendo da tale base esclusivamente i componenti positivi e negativi derivanti da trasferimenti di azienda.

Infine si autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad adottare con decreto ulteriori disposizioni di coordinamento (ad es. per la determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP in caso di approvazione o aggiornamento dei principi contabili nazionali, per l’attuazione della disciplina dell’Aiuto alla Crescita Economica – ACE, ecc).

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Proroga di termini in materia di misure per il recupero dell'evasione (art. 14-ter). Si prevede che per il primo anno di applicazione, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute (c.d. nuovo spesometro), recentemente introdotta, è effettuata su base semestrale. Il temine per la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre è prorogato dal 25 luglio al 16 settembre 2017; per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018.

Per quanto concerne l’adempimento relativo alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (ai sensi dell’articolo 21-bis del D.L. n. 78 del 2010) rimangono ferme le scadenze trimestrali, previste dalla norma vigente.

 

Il provvedimento contiene ulteriori proroghe, tra cui numerose riguardanti interventi emergenziali e zone terremotate, per le quali si rinvia direttamente al testo del provvedimento.

 

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Si resta a disposizioni per ulteriori chiarimenti.