Facendo seguito alle nostre precedenti
circolari in materia(1), segnaliamo che
l’INPS con il messaggio in oggetto ha chiarito alcuni aspetti inerenti l’operatività del Fondo di Integrazione
Salariale (c.d. FIS), cui fanno
riferimento i settori fuori dal campo di
applicazione delle casse ordinarie CIGO e CIGS.
Tale fondo, come noto, è stato previsto
dal decreto legislativo 148/2015 di riforma degli ammortizzatori sociali in
attuazione del Jobs Act e, dal mese
di gennaio 2016, sostituisce il precedente fondo di solidarietà residuale
istituito con la riforma Fornero, a cui le imprese cooperative hanno cominciato
a versare la relativa contribuzione già dal gennaio 2014.
L’operatività del nuovo Fondo comporta una
serie di conseguenze, tra cui:
-
l’innalzamento del contributo da parte dei
datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti che passa dallo 0,50% allo
0,65% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (2/3 a carico
dell’impresa e 1/3 a carico del lavoratore) – DA VERSARE SECONDO l’INPS CON LE STESSE MODALITA’ DI PRIMA GIA’ DAL
MESE DI GENNAIO;
-
l’introduzione di un contributo anche da
parte dei datori di lavoro che occupano da 5 a 15 dipendenti pari allo 0,45% delle
retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui sempre 2/3 a carico
dell’impresa e 1/3 a carico del lavoratore) – DA NON VERSARE SUBITO E SUL QUALE SI ATTENDONO ULTERIORI
ISTRUZIONI INPS.
Secondo l’INPS, più in generale, NON dovranno versare la relativa
contribuzione dal mese di gennaio tutti quei datori di lavoro che NON rientravano
nel precedente fondo di solidarietà residuale.
Pur rilevando una tempistica adottata
dall’Istituto poco in linea con quelle che sono le scadenze di elaborazione delle
buste paga, invitiamo i datori di lavoro interessati con più di 15 dipendenti a
rispettare le indicazioni INPS.
Ricordiamo in questa sede che, quanto detto fin
qui, riguarda la contribuzione ordinaria, mentre con il Jobs Act è stato
introdotto anche il pagamento di una contribuzione addizionale a carico
dei datori di lavoro connessa all’utilizzo delle prestazioni erogate dal Fondo pari
al 4% della retribuzione persa.
Sul fronte delle prestazioni ci preme anche
sottolineare un’altra conseguenza dell’operatività
del Fondo di Integrazione Salariale su cui l’INPS, per ora, nulla dice.
Infatti, non
appena il FIS – presumibilmente a breve, dato anche l’insediamento in
dicembre del Comitato Amministratore – sarà in grado di garantire l’”assegno ordinario” previsto dall’art. 30
del decreto legislativo 148/2015 e, quindi, sarà disponibile ad accogliere le
relative domande da parte dei datori di lavoro, cesserà per quest’ultimi la
possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali in deroga (come
noto in via di estinzione dal prossimo anno 2017).
In attesa di apposite istruzioni
dell’Istituto sul fronte delle prestazioni, ricordiamo che l’assegno ordinario
sarà riconosciuto alle imprese che
occupano mediamente più di 15 dipendenti per una durata massima di 26
settimane (in un biennio mobile) in presenza di causali di riduzione/sospensione
dell’attività lavorativa sostanzialmente analoghe a quelle previste per le
integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.
Invece, per i datori di
lavoro tra i 5 e i 15 dipendenti, vale ricordare che sul fronte delle
prestazioni verrà riconosciuto loro dal FIS, ma solo a decorrere dal 1° luglio 2016, un “assegno di solidarietà” (ex art. 31 del
decreto legislativo 148/2015) - strumento che, sempre per parallelismo con il
sistema delle casse ordinarie, sostituisce i contratti di solidarietà di tipo
b) di prossima abrogazione, ossia quelli stipulati dalle imprese non rientranti
nell’ambito di applicazione della CIGS.
(1) Nostre circolari n. 59 del 23 dicembre 2015
prot. n. 5503 e n. 52 del 5 ottobre 2015, prot. n. 4347.