Circolari

Circ. n. 6/2016

Messaggio INPS n. 306 del 26-01-2016.AMMORTIZZATORI SOCIALI Operatività nuovo FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (decreto legislativo 148/2015).

Facendo seguito alle nostre precedenti circolari in materia(1), segnaliamo che l’INPS con il messaggio in oggetto ha chiarito alcuni aspetti inerenti l’operatività del Fondo di Integrazione Salariale (c.d. FIS), cui fanno riferimento i settori fuori dal campo di applicazione delle casse ordinarie CIGO e CIGS.

Tale fondo, come noto, è stato previsto dal decreto legislativo 148/2015 di riforma degli ammortizzatori sociali in attuazione del Jobs Act e, dal mese di gennaio 2016, sostituisce il precedente fondo di solidarietà residuale istituito con la riforma Fornero, a cui le imprese cooperative hanno cominciato a versare la relativa contribuzione già dal gennaio 2014.

L’operatività del nuovo Fondo comporta una serie di conseguenze, tra cui:

  • l’innalzamento del contributo da parte dei datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti che passa dallo 0,50% allo 0,65% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (2/3 a carico dell’impresa e 1/3 a carico del lavoratore) – DA VERSARE SECONDO l’INPS CON LE STESSE MODALITA’ DI PRIMA GIA’ DAL MESE DI GENNAIO;

  • l’introduzione di un contributo anche da parte dei datori di lavoro che occupano da 5 a 15 dipendenti pari allo 0,45% delle retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui sempre 2/3 a carico dell’impresa e 1/3 a carico del lavoratore) – DA NON VERSARE SUBITO E SUL QUALE SI ATTENDONO ULTERIORI ISTRUZIONI INPS.

Secondo l’INPS, più in generale, NON dovranno versare la relativa contribuzione dal mese di gennaio tutti quei datori di lavoro che NON rientravano nel precedente fondo di solidarietà residuale.

Pur rilevando una tempistica adottata dall’Istituto poco in linea con quelle che sono le scadenze di elaborazione delle buste paga, invitiamo i datori di lavoro interessati con più di 15 dipendenti a rispettare le indicazioni INPS.

Ricordiamo in questa sede che, quanto detto fin qui, riguarda la contribuzione ordinaria, mentre con il Jobs Act è stato introdotto anche il pagamento di una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all’utilizzo delle prestazioni erogate dal Fondo pari al 4% della retribuzione persa.

Sul fronte delle prestazioni ci preme anche sottolineare un’altra conseguenza dell’operatività del Fondo di Integrazione Salariale su cui l’INPS, per ora, nulla dice.

Infatti, non appena il FIS – presumibilmente a breve, dato anche l’insediamento in dicembre del Comitato Amministratore – sarà in grado di garantire l’”assegno ordinario” previsto dall’art. 30 del decreto legislativo 148/2015 e, quindi, sarà disponibile ad accogliere le relative domande da parte dei datori di lavoro, cesserà per quest’ultimi la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali in deroga (come noto in via di estinzione dal prossimo anno 2017).

In attesa di apposite istruzioni dell’Istituto sul fronte delle prestazioni, ricordiamo che l’assegno ordinario sarà riconosciuto alle imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti per una durata massima di 26 settimane (in un biennio mobile) in presenza di causali di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sostanzialmente analoghe a quelle previste per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.

Invece, per i datori di lavoro tra i 5 e i 15 dipendenti, vale ricordare che sul fronte delle prestazioni verrà riconosciuto loro dal FIS, ma solo a decorrere dal 1° luglio 2016, un “assegno di solidarietà” (ex art. 31 del decreto legislativo 148/2015) - strumento che, sempre per parallelismo con il sistema delle casse ordinarie, sostituisce i contratti di solidarietà di tipo b) di prossima abrogazione, ossia quelli stipulati dalle imprese non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS.


















(1) Nostre circolari n. 59 del 23 dicembre 2015 prot. n. 5503 e n. 52 del 5 ottobre 2015, prot. n. 4347.

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