Circolari

Circ. n. 6/2015

Messaggio INPS n. 1144 del 13 febbraio 2015 Istruzioni operative ai datori di lavoro sull’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2015.

Facendo seguito alla nostra circolare n. 4 del 2 febbraio 2015, prot. n. 471 relativa alle prime istruzioni sul BONUS OCCUPAZIONE previsto dalla Legge di Stabilità, segnaliamo che l’INPS ha emanato un nuovo messaggio datato 13 febbraio u.s., ma pubblicato solo nei giorni successivi sul suo sito www.inps.it.

Si tratta di ulteriori indicazioni, piuttosto tecniche, inerenti la compilazione dell’UNIEMENS su cui rimandiamo alla lettura del messaggio.

Tuttavia, vale segnalare alcuni passaggi operativi importanti che, se non ben praticati, potrebbero compromettere l’utilizzo dell’incentivo occupazionale.

In primo luogo, i datori di lavoro che intendono fruire della misura devono INOLTRARE all’INPS RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE DI AUTORIZZAZIONE attraverso l’utilizzo del Cassetto previdenziale aziende. Questo prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende indicare la fruizione del bonus.

I datori di lavoro che, vista la procedura, non riusciranno a beneficiare del bonus sin da subito – cioè sin dal primo mese, come per assunzioni già effettuate nel mese di gennaio - avranno comunque il modo di farlo nelle prossime/successive mensilità.

Rispetto all’analogo incentivo concesso ai DATORI DI LAVORO DEL SETTORE AGRICOLO, l’INPS specifica che per l’invio telematico delle domande sarà disponibile nel “Cassetto previdenziale aziende agricole” il nuovo modello “ASSUNZIONE OTI 2015”, di cui anticipano il nome ma non la modulistica.

Appena pronto l’INPS lo comunicherà con apposito avviso sul suo sito www.inps.it

Ricordiamo che si è ammessi all’incentivo nel limite delle risorse disponibili in base all’ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE delle domande

 

Il modulo di domanda per i datori di lavoro del settore agricolo è articolato in 2 sezioni:

·      la prima, che serve per la PRENOTAZIONE del bonus: entro 3 giorni dall’invio di questa sezione l’INPS risponderà telematicamente confermando l’avvenuta prenotazione delle relative risorse, qualora ancora disponibili;

·      la seconda, che opera come DOMANDA DEFINITIVA DI AMMISSIONE, in cui comunicare la stipula del contratto di assunzione a tempo indeterminato, da inviare perentoriamente entro 14 giorni lavorativi dalla risposta positiva dell’INPS di cui sopra, pena il venir meno della prenotazione.

 

Sarà, quindi, cura dell’Istituto verificare il possesso dei requisiti di legge per beneficiare dell’incentivo e comunicare l’esito della domanda, visualizzabile dal datore di lavoro sotto forma di codice di autorizzazione.

L’INPS sottolinea come i datori di lavoro del settore agricolo ammessi all’incentivo utilizzeranno il codice di autorizzazione rilasciato già a partire dalla denuncia DMAG di competenza del I° trimestre 2015, precisando che si procederà ad una verifica di coerenza tra i dati denuncia DMAG e dati domanda di ammissione al beneficio.

Per il resto, il messaggio dell’INPS non fa altro che richiamare aspetti applicativi del bonus già trattati con la precedente circolare dell’Istituto n. 17 del 2 febbraio 2015, evidenziando in particolare come tutti i datori di lavoro debbano comportarsi rispetto alla soglia mensile di fruizione dell’incentivo pari a 671,66 €.

Nel fornire alcuni esempi pratici – riportati anche in allegato al messaggio – l’INPS ribadisce che la contribuzione eventualmente non utilizzata dai datori o eccedente la soglia mensile, sarà comunque sgravata nel corso dell’anno solare del rapporto agevolato, sempre nel rispetto della soglia annua (8,060 €), agendo di fatto una sorta di contatore mensile progressivo con puntuali regole nell’esposizione in Uniemens dei dati connessi al beneficio.

Ulteriori specificazioni riguardano la conferma della riparametrazione del bonus in presenza di rapporti part-time e per i contratti di lavoro ripartito (job sharing), nonché le modalità di restituzione di importi non spettanti o per datori che hanno sospeso o cessato l’attività.

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