È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.223 del 23 settembre 2022.Il Decreto “Aiuti-Ter”, che, in continuità con le misure adottate con il Decreto “Aiuti-Bis” recentemente convertito in legge, interviene con misure urgenti per fronteggiare l’eccezionale aumento dei costi energetici.
I fondi accordati si aggiungono ai circa 50 miliardi di euro totali stanziati dal Governo per sostenere imprese e famiglie.
Si segnalano di seguito le disposizioni di maggiore interesse.
CAPO I
MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI
CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
Rif. art.1
La norma, in continuità con le precedenti disposizioni, ma rivedendone la misura ed i parametri di riferimento, riconosce un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta:
- del 40%, delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 per le imprese “energivore” (impese a forte consumo di energia elettrica come definite dal DM sviluppo economico 21 dicembre 2017) i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica;
- del 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW. Il costo dell’energia, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, deve aver subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- del 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, per le imprese gasivore, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. È considerata impresa gasivora l’impresa che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 % del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici;
- del 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici per le imprese non gasivore, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
ESTENSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA E DELLA PESCA
Rif. art.2
Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA.
Il contributo è, altresì, riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
MISURE A SUPPORTO DELLE IMPRESE COLPITE DALL'AUMENTO DEI PREZZI DELL'ENERGIA
Rif. art.3
Al fine di supportare la liquidità delle imprese nel contesto dell'emergenza energetica, assicurando le migliori condizioni del mercato dei finanziamenti bancari concessi alle imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, la norma interviene sul sistema delle garanzie prestate da SACE S.p.A., ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
Per le imprese a forte consumo di energia, la disposizione interviene sull'ammontare garantito del finanziamento, di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, elevandolo fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU ALCUNI CARBURANTI
Rif. art.4
In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022:
a) le aliquote di accisa, dei sotto-indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
L'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, non si applica per il periodo dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022.
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT
Rif. art. 7
Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2022, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.
La norma rinvia ad un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, la definizione delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Rif. art. 8
La norma prevede:
- l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un apposito fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2022, per il riconoscimento, nei predetti limiti di spesa, di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, al fine di sostenere gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità, a fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022,
- l’istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 per la componente energia e il gas naturale per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale.
La norma rinvia ad un DPCM la definizione delle modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, le relative modalità di erogazione nonché le procedure di controllo.
DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE
Rif. art. 9
La norma estende l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 in materia di procedure autorizzative per le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione, anche alle istanze presentate qualora, in sede di autorizzazione, siano imposte prescrizioni, ovvero sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative.
CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO ALLA RESILIENZA ENERGETICA NAZIONALE
Rif. art. 10
La norma prevede che allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero dell'interno utilizzi direttamente o affidi in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, previo accordo con il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione.
Per le medesime finalità è previsto che il Ministero dell’interno e i terzi concessionari dei beni indicati possano costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.
CONTRIBUTO ENERGIA E GAS PER CINEMA, TEATRI E ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA
Rif. art. 11
La norma prevede che al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022. La disposizione rinvia ad un decreto del Ministro della cultura, la definizione delle modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.
RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DESTINATO ALL'EROGAZIONE DEL BONUS TRASPORTI
Rif. art. 12
La norma prevede un rifinanziamento del Fondo destinato all'erogazione del bonus trasporti (articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) per 10 milioni di euro per l'anno 2022.
DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DEL SETTORE DEL TRASPORTO
Rif. art. 14
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci e, nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
CONTRIBUTO UNA TANTUM IN FAVORE DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO
Rif. art. 15
Al fine di sostenere le attività di assistenza prestate dagli istituti di patronato e fronteggiare le ripercussioni economiche negative sulle stesse derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, agli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, è concesso un contributo una tantum, pari a 100 euro per ciascuna sede centrale, regionale e provinciale e zonale, riconosciuta alla data di entrata in vigore del presente decreto, a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas.
CAPO III - MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - SEZIONE I - MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN MATERIA AMBIENTALE
PROCEDURE AUTORIZZATORIE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE E RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO DEI SISTEMI DI GESTIONE DEI RIFIUTI, DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO
Rif. art. 22
La norma definisce le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti come interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
Nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ove l'autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione entro i termini previsti dalla legislazione vigente, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, assegna all'autorità medesima un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La disposizione, introducendo un apposito articolo nel codice ambientale, istituisce presso il Ministero della transizione ecologica un Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, con decreto del Ministero della transizione ecologica, sono stabilite le modalità di funzionamento dell'Organismo di vigilanza e i suoi obiettivi specifici. Per il funzionamento dell'Organismo di vigilanza sono stanziati 50.000 euro per l'anno 2022 e 100.000 euro a decorrere dall'anno 2023.
MISURE IN MATERIA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI
Rif. art. 23
La disposizione modifica l’articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, con riferimento al regime di autorizzazione per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.