Circolari

Circ. n. 61/2021

SETTORE TURISMO, COMMERCIO, CREATIVO CULTURALE E DELLO SPETTACOLO SGRAVI INPS art. 43 Decreto-legge n. 73/2021 PRIME INDICAZIONI

Con la circolare in oggetto viene fornito un primo commento dell’esonero contributivo previsto già diversi mesi fa dal decreto Sostegni-bis(1) in favore dei datori di lavoro – non necessariamente imprenditori - dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

Tuttavia, si rinvia ad un prossimo messaggio INPS per le istruzioni relative alla concreta fruizione degli sgravi, alla procedura di richiesta e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni retributive in caso di ammissione.

Ricordiamo che l’allargamento della platea dei beneficiari al settore creativo-culturale-spettacolo è intervenuto in sede di conversione del provvedimento anche su sollecitazione del sistema cooperativo(2).

I settori interessati dall’agevolazione sono quelli elencati nell’allegato della circolare INPS e identificati dai codici ATECO che, purtroppo, risultano incompleti data la mancanza della CLASSE 91:

91

ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI

91.01.00

Attività di biblioteche ed archivi

91.02.00

Attività di musei

91.03.00

Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

91.04.00

Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

 

 

Abbiamo già provveduto a segnalare all’INPS la dimenticanza visto che, dette attività, sono previste per legge.

Nel merito, l’agevolazione per il datore di lavoro (intendendo con esso la singola matricola/posizione aziendale INPS) consiste in un esonero contributivo (premi INAIL da pagare) fruibile entro il 2021 (mese di competenza novembre) e rapportato alla contribuzione datoriale correlata al doppio delle ore di integrazione salariale godute nel primo trimestre di quest’anno (gennaio, febbraio e marzo 2021), a prescindere dalla causale e, quindi, non necessariamente COVID.

L’agevolazione, riconoscibile a partire dal 26 maggio 2021 (“a decorrere dalla data di entrata in vigore presente decreto”), sarà riparametrata e applicata su base mensile e spetterà nei limiti delle risorse stanziate (circa 771 milioni di euro) con autorizzazione dell’esonero da parte dell’INPS solo previa verifica della sufficiente capienza di risorse.

Non tutta la contribuzione datoriale sarà esonerabile vista l’esclusione di alcune voci che i datori di lavoro sono comunque chiamati a versare.

Tra le quali, ad esempio, il contributo dello 0,30% per la formazione continua destinato ai fondi interprofessionali o la contribuzione al FIS.

Ovviamente, la fruizione del beneficio resta subordinata alla presenza di determinate condizioni valide a livello generale: regolarità contributiva, assenza di violazioni in materia di condizioni di lavoro e sugli altri obblighi di legge, rispetto della contrattazione collettiva leader.

Trattandosi di un’agevolazione che non ha natura di incentivo all’assunzione, non trovano invece applicazione i principi generali in materia di incentivi all’occupazione, motivo per cui, ad esempio, è ammissibile la contestuale fruizione di ammortizzatori sociali, anche di quelli con causale COVID, non prevendo la norma in questo caso alcuna regola di alternatività e incompatibilità.

Ciò detto, requisito inderogabile, pena la revoca dell’esonero e l’impossibilità di richiedere gli ammortizzatori COVID previsti dal D.L. Sostegni, è il rispetto FINO A TUTTO il 2021 del DIVIETO di LICENZIAMENTI economici come disciplinato dal decreto-legge 41/2021 e, quindi, fatte salve le specifiche esclusioni ivi previste, condizione da valutare sempre prendendo a riferimento la matricola aziendale INPS.

Ricordiamo che a prescindere dalla fruizione dell’esonero in questione, tale divieto resta in vigore fino al 31 ottobre p.v. per tutti i datori di lavoro che possono accedere a FIS-CIGD-CISOA.

Infine, si tratta di un beneficio soggetto alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato (sezione 3.1 del c.d. Temporary Framework) e cumulabile con altre agevolazioni o riduzioni di aliquote, nei limiti ovviamente della contribuzione dovuta dal datore di lavoro e a condizione che per gli altri esoneri non sia previsto espressamente un divieto di cumulo (la circolare INPS menziona a riguardo alcuni utili esempi applicativi).

Rinviando per tutti gli approfondimenti tecnici alla documentazione allegata, si resta a disposizione per ogni eventuale necessità.


















(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 38 del 31 maggio 2021 - prot. n. 2222.

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 52 del 28 luglio 2021 - prot. n. 3114.