Con la circolare in oggetto viene fornito un primo commento dell’esonero contributivo previsto
già diversi mesi fa dal decreto Sostegni-bis(1) in favore dei datori di lavoro – non necessariamente imprenditori - dei settori del turismo, degli stabilimenti
termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello
spettacolo.
Tuttavia, si rinvia
ad un prossimo messaggio INPS per le
istruzioni relative alla concreta
fruizione degli sgravi, alla procedura di richiesta e alle modalità di
compilazione delle dichiarazioni retributive in caso di ammissione.
Ricordiamo che l’allargamento della platea dei
beneficiari al settore creativo-culturale-spettacolo è intervenuto in
sede di conversione del provvedimento anche su sollecitazione del sistema cooperativo(2).
I settori interessati dall’agevolazione sono quelli
elencati nell’allegato della circolare
INPS e identificati dai codici ATECO che, purtroppo, risultano incompleti data
la mancanza della CLASSE 91:
91
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ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE,
ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI
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91.01.00
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Attività di biblioteche ed archivi
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91.02.00
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Attività di musei
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91.03.00
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Gestione di luoghi e monumenti storici e
attrazioni simili
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91.04.00
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Attività degli orti botanici, dei giardini
zoologici e delle riserve naturali
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Abbiamo già
provveduto a segnalare all’INPS la dimenticanza visto che, dette attività, sono
previste per legge.
Nel merito, l’agevolazione per il datore di lavoro
(intendendo con esso la singola matricola/posizione aziendale INPS) consiste in
un esonero contributivo (premi INAIL da pagare) fruibile entro il 2021 (mese di
competenza novembre) e rapportato alla contribuzione datoriale correlata al
doppio delle ore di integrazione salariale godute nel primo trimestre di
quest’anno (gennaio, febbraio e marzo 2021), a prescindere dalla causale e,
quindi, non necessariamente COVID.
L’agevolazione, riconoscibile a partire dal 26 maggio
2021 (“a decorrere dalla data di entrata
in vigore presente decreto”), sarà riparametrata e applicata su base
mensile e spetterà nei limiti delle
risorse stanziate (circa 771 milioni di euro) con autorizzazione
dell’esonero da parte dell’INPS solo previa verifica della sufficiente capienza
di risorse.
Non tutta la contribuzione datoriale sarà esonerabile
vista l’esclusione di alcune voci che i datori di lavoro sono comunque
chiamati a versare.
Tra le quali, ad esempio, il contributo dello 0,30%
per la formazione continua destinato ai fondi interprofessionali o la
contribuzione al FIS.
Ovviamente, la fruizione del beneficio resta
subordinata alla presenza di determinate condizioni valide a livello generale:
regolarità contributiva, assenza di violazioni in materia di condizioni di
lavoro e sugli altri obblighi di legge, rispetto della contrattazione
collettiva leader.
Trattandosi di un’agevolazione che non ha natura di
incentivo all’assunzione, non trovano invece applicazione i principi generali
in materia di incentivi all’occupazione, motivo per cui, ad esempio, è
ammissibile la contestuale fruizione di ammortizzatori sociali, anche di quelli
con causale COVID, non prevendo la norma in questo caso alcuna regola di
alternatività e incompatibilità.
Ciò detto, requisito
inderogabile, pena la revoca dell’esonero e l’impossibilità di richiedere
gli ammortizzatori COVID previsti dal D.L. Sostegni, è il rispetto FINO A TUTTO
il 2021 del DIVIETO di LICENZIAMENTI economici come disciplinato dal
decreto-legge 41/2021 e, quindi, fatte salve le specifiche esclusioni ivi
previste, condizione da valutare sempre prendendo a riferimento la matricola
aziendale INPS.
Ricordiamo che a prescindere dalla fruizione
dell’esonero in questione, tale divieto resta in vigore fino al 31 ottobre p.v.
per tutti i datori di lavoro che possono accedere a FIS-CIGD-CISOA.
Infine, si tratta di un beneficio soggetto alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato
(sezione 3.1 del c.d. Temporary Framework) e cumulabile con altre
agevolazioni o riduzioni di aliquote, nei limiti ovviamente della contribuzione
dovuta dal datore di lavoro e a condizione che per gli altri esoneri non sia
previsto espressamente un divieto di cumulo (la circolare INPS menziona a
riguardo alcuni utili esempi applicativi).
Rinviando per tutti gli
approfondimenti tecnici alla documentazione allegata, si resta a disposizione
per ogni eventuale necessità.
(1)
Circolare Servizio Sindacale
Giuslavoristico n. 38 del 31 maggio 2021 - prot. n. 2222.
(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico
n. 52 del 28 luglio 2021 - prot. n. 3114.