Circolari

Circ. n. 61/2020

Ordinanza Ministero della Salute del 24 luglio 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. (G.U. n. 187 del 27 luglio 2020) REGOLE PER ARRIVI DA BULGARIA E ROMANIA

Riteniamo opportuno soffermarci sull’ordinanza in oggetto - pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale e IN VIGORE DAL 24 LUGLIO AL 31 LUGLIO 2020 per le significative ricadute in termini lavoristici già segnalate nei giorni scorsi da alcuni territori e da imprese cooperative.

Infatti, come preannunciato dal Governo alla fine della settimana scorsa, è stato deciso di estendere l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a tutti coloro che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato o transitato in Bulgaria e Romania, in considerazione di un marcato incremento dei casi COVID-19 in tali Paesi.

Si tratta di una decisione per ora limitata nel tempo – fino alla fine del mese – e per questo motivo assunta tramite ordinanza ministeriale nelle more dell’eventuale adozione di un nuovo possibile DPCM per la proroga dell’emergenza a carattere più generale.

Come è evidente, data la rilevante componente in Italia di occupati originari di quelle zone e soprattutto in un periodo estivo nel quale sono particolarmente frequenti rientri da quei paesi, il contenuto dell’ordinanza comporta per molte imprese la criticità di non poter impiegare immediatamente (14 giorni di quarantena obbligata) la forza lavoro rientrante da Bulgaria e Romania o lavoratori che vi abbiano semplicemente transitato nell’intervallo 24-31 luglio 2020.

Per tali soggetti, infatti, scatteranno le disposizioni in materia di ingresso in Italia che impongono l’obbligo di quarantena secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 del DPCM dell’11 giugno 2020 (prorogato fino a fine mese e qui nuovamente allegato) disposizioni da cui sono esonerati in via generale cittadini e residenti nella UE.

Pertanto, chiunque nel periodo 24-31 luglio rientri o passi da Bulgaria e Romania sarà tenuto a rispettare un periodo di 14 giorni di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, con contestuale segnalazione alle autorità competenti di una serie di informazioni (motivo del viaggio, mezzo utilizzato, luogo di permanenza in quarantena e un recapito telefonico). Da qui si attiveranno tutte le procedure già ampiamente note di monitoraggio che presuppongono una costante interlocuzione con gli operatori e i servizi di sanità pubblica (ASL e Dipartimento di prevenzione). 

Questa limitazione potrebbe peraltro in alcuni casi generare anche qualche difficoltà in termini di attività economica, non solo alla luce di lavoratori originari rientranti da Romania e Bulgaria, ma potenzialmente per tutte le imprese che abbiano o abbiano avuto personale in quelle zone (ad esempio in presenza di rapporti commerciali con tali paesi o con paesi vicini).

Le conseguenze sul piano lavoristico incrociano ovviamente anche la disciplina speciale introdotta dall’art. 26 del D.L. Cura Italia(1) tesa al riconoscimento della tutela di malattia in presenza di situazioni di quarantena dovute a COVID.

Pertanto, anche l’intervallo di 14 giorni di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario cui devono essere sottoposti in base all’ordinanza i soggetti che ricadono nella fattispecie esaminata, sarà considerato ope legis come periodo di malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.

In questo senso, rimandiamo al messaggio INPS n. 2584 del 24 giugno e alla nostra relativa circolare di commento(2) per una completa disamina degli adempimenti soprattutto in termini di certificazione sanitaria che andranno rispettati ai fini del riconoscimento del trattamento.

Sotto questo punto di vista, peraltro, l’art. 4 del DPCM dell’11 giugno 2020, come richiamato nell’ordinanza in oggetto, al comma 8 lettere b) e c), stabilisce che ai fini della certificazione INPS per assenza da lavoro sarà l’operatore di sanità pubblica (ASL) garante del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, a rilasciare apposita dichiarazione (specificando data di inizio e fine) indirizzata a INPS, datore di lavoro e medico curante.

 

Infine, sebbene si tratti di fattispecie meno rilevanti o di matrice settoriale, a completamento di quanto detto evidenziamo che:

Ø  ai sensi dell’art. 4 del DPCM dell’11 giugno l’obbligo di quarantena NON riguarda transiti e soggiorni di breve durata in Italia non superiori a 120 ore (in questo caso sono comunque dovute alcune comunicazioni);

Ø  l’ordinanza in questione NON si applica in base al suo art. 1, comma 3, all’equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto che sono quindi legittimati a rientrare in Italia senza alcun periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

*  *  *

Nel rimandare all’ordinanza allegata per ulteriori dettagli ed in attesa di nuove decisioni in materia, si rimane a disposizione per eventuali approfondimenti.



(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 17 del 19 marzo 2020 - prot. n. 1038.

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 53 del 30 giugno 2020 – prot. n. 2091.