EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(DPCM 24 OTTOBRE 2020)
Si comunica che nella
Gazzetta Ufficiale n. 265, del 25 ottobre u.s., è stato pubblicato il DPCM 24 ottobre 2020 (all.1) con cui vengono adottate ulteriori
misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le nuove misure, si sono rese necessarie a
seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica, tenuto conto del
carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento del numero dei
contagi sul territorio nazionale.
Come
i precedenti, anche il presente provvedimento costituisce attuazione dei
decreti legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35) e 16 maggio 2020, n. 33 (convertito in
legge, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74) cui si sono
aggiunti, per ultimo, il decreto legge
30 luglio 2020, n. 83 e il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, con cui il Consiglio dei Ministri ha prorogato
lo stato di emergenza sul territorio nazionale, al 31 gennaio 2021.
Le disposizioni del nuovo DPCM, (salvo
diversi termini di durata, previsti per le singole misure) si applicano in
sostituzione di quelle contenute nel dPCM del 13 ottobre 2020, come modificato
dal dPCM 18 ottobre 2020 e saranno efficaci dal 26 ottobre al 24 novembre
2020.
Le
nuove disposizioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti
e le relative norme di attuazione.
Il
prefetto territorialmente competente assicurerà l’esecuzione delle misure[1].
IL DPCM 24
OTTOBRE 2020: LE NUOVE MISURE
OBBLIGO DI AVERE SEMPRE CON SE’ DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DELLE VIE RESPIRATORIE E DI INDOSSARLI NEI LUOGHI AL CHIUSO DIVERSI DALLE
ABITAZIONI PRIVATE E IN TUTTI I LUOGHI ALL’APERTO.
Confermato l’obbligo di
indossare sempre dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sia nei
luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, sia
nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi
all’aperto.
Fanno eccezione a tali
obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, i casi in cui, per le
caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo
continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Sono, in ogni caso, fatti
salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività
economiche, produttive, amministrative e sociali.
Conseguentemente, nei luoghi
di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza, così come le
linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Restano esclusi da tali
obblighi:
-
i
bambini di età inferiore ai sei anni;
-
i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi
ultimi versino nella stessa incompatibilità;
-
i soggetti durante lo svolgimento
dell’attività sportiva.
E’ fortemente raccomandato
l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno
delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.
Permane l’obbligo di
mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte
salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di
cui all’articolo 2, dell’ordinanza 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento
della protezione civile.
E’ prevista la possibilità che dopo le ore 21.00, sia
disposta la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani,
dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta
salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali
legittimamente aperti e alle abitazioni private.
E’
fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi
di trasporto pubblici o privati, salvo per esigenze lavorative, motivi di
salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di
servizi non sospesi.
E’ fatto
obbligo nei locali pubblici o aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi
commerciali di esporre all’entrata del locale un cartello con
l’indicazione del numero massimo di persone ammissibile contemporaneamente, in
base ai protocolli e alle linee guida vigenti.
Possono continuare ad essere
utilizzate mascherine c.d. di comunità, ovvero mascherine monouso o
mascherine lavabili (anche auto-prodotte) in materiali multistrato che
garantiscano comfort e respirazione, con forma e aderenza adeguate a garantire
la copertura dal mento al di sopra del naso.
L’utilizzo delle mascherine
si aggiunge alle altre misure di contenimento, come il distanziamento fisico e
l’igiene costante e accurata delle mani, che restano prioritarie e invariate.
E’ fatto obbligo ai soggetti
con infezione respiratoria con febbre (superiore a 37.5°) di rimanere nel
proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
L’accesso a parchi, ville e
simili, è
subordinato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché al
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Consentito l’accesso
dei minori, accompagnati da familiari o da persone addette alla loro cura, ad
aree gioco, in ville, parchi e simili, per svolgere attività ludica e
ricreativa all’aperto, sempre con il rispetto delle misure di distanziamento e
delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui
all’allegato 8 del provvedimento in esame.
Sospese le attività dei parchi
tematici e parchi divertimento.
E’ consentito l’accesso di
bambini e ragazzi in luoghi per lo svolgimento di attività ludiche,
ricreative e educative, al chiuso o all’aperto, con l’ausilio di operatori
a ciò abilitati e con obbligo di adottare protocolli di sicurezza conformi alle
linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia indicate
nell’allegato n. 8 del presente provvedimento.
Consentita l’attività
motoria e sportiva all’aperto, purché ci sia il pieno rispetto della
distanza di sicurezza di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno
un metro per ogni altra attività, salvo sia necessaria la presenza di
accompagnatori per i minori o per i soggetti non totalmente autosufficienti.
Sospesi gli eventi e le
competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni
luogo, sia pubblico che privato. Restano consentiti solo gli eventi e le
competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale, nei settori
professionistici o dilettantistici, dal CONI, dal Comitato italiano
paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni nazionali, all’interno di
impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza
di pubblico, nel pieno rispetto dei protocolli e linee guida vigenti.
Sospesa l’attività di palestre,
piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, ad eccezione
di quelli dotati di presidio sanitario obbligatorio ovvero che effettuino la
prestazione di livelli essenziali di assistenza.
Sospese anche le attività di
centri ricreativi, centri sociali e culturali.
Vietate le gare,
competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto con carattere
amatoriale, così come individuati con provvedimento del Ministro per le
politiche giovanili e lo sport.
Sospesa, altresì, l’attività
sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di
avviamento relative a sport di contatto.
Lo svolgimento di manifestazioni
pubbliche è consentito solo in forma statica, a condizione che siano
rispettate le distanze sociali, le altre misure di contenimento e le
prescrizioni imposti dal questore competente.
Sospese le attività di sale
gioco, scommesse, sale bingo e casinò.
Sospesi gli spettacoli
aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche o
all’aperto.
Sospese, altresì, tutte le
attività in sale da ballo, discoteche o locali assimilati, all’aperto e
al chiuso.
Vietate le feste nei luoghi
chiusi o all’aperto, comprese quelle conseguenti allo svolgimento di
celebrazioni civili o religiose.
Per le abitazioni private,
è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo
per esigenze lavorative o situazioni di assoluta necessità e urgenza.
Vietate le sagre, fiere e
ogni altro evento analogo.
Restano sospesi tutti gli
eventi che implichino assembramenti sia al chiuso che all’aperto, quando non è
possibile garantire il distanziamento sociale.
Sono sospese tutte le attività convegnistiche e
congressuali, in presenza.
Ammesso il loro svolgimento con l’utilizzo delle
modalità a distanza.
Nelle p.a. le riunioni dovranno svolgersi con “modalità
a distanza”, salvo l’esistenza di motivate ragioni; è, altresì,
fortemente raccomandato di svolgere le riunioni private con le “modalità a
distanza”.
L’accesso ai luoghi di
culto è consentito attraverso la predisposizione di misure tali da evitare
assembramenti, tenuto conto dei luoghi e in ogni caso in modo tale da garantire
il distanziamento tra le persone di almeno un metro.
Lo svolgimento di funzioni
religiose con la partecipazione di più persone è condizionato al rispetto
dei protocolli sottoscritti dal Governo e le confessioni religiose di cui agli
allegati da 1 a 7 del decreto in esame.
Assicurato l’accesso a musei,
e altri luoghi di cultura, a condizione che sia garantito un accesso
contingentato tale da evitare assembramenti di persone e che tra i visitatori
sia rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro, nel pieno
rispetto dei protocolli o linee guida delle Regioni o della Conferenza delle
Regioni.
Sul fronte scuola, resta confermata la didattica in
presenza per il primo ciclo di istruzione
e per i servizi educativi per l’infanzia ma, nelle istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado, dovrà essere incrementato il ricorso alla
didattica a distanza (didattica digitale integrata) per una quota pari al 75%
delle attività, modulando ulteriormente gli orari di ingresso e di uscita degli
studenti, anche attraverso l’utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che
l’ingresso non avvenga prima delle ore 9.00.
Anche le Università dovranno organizzare i
corsi, tenendo conto del quadro epidemiologico della Regione di appartenenza,
con l’utilizzo di “didattica in presenza o a distanza”.
Vietati i viaggi
d’istruzione (gite scolastiche), i gemellaggi e simili.
Consentiti i corsi di
formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici di
formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni
sanitarie e medica, possono continuare ad essere svolti anche con modalità a
distanza (non in presenza).
Altresì, sono consentiti i corsi
formazione per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di
merci e viaggiatori.
Le attività commerciali
al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato l’ingresso
dilazionato, la distanza interpersonale di almeno un metro e che venga impedito
di sostare nei locali più del tempo necessario per l’acquisto dei beni. Resta
fermo il rispetto dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il
rischio di contagio nel settore di riferimento adottati dalle Regioni o
Province autonome.
Le attività di
ristorazione (bar, ristoranti, gelaterie e simili) sono consentite dalle
ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo
di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18.00 è vietato il consumo di cibi e
bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Consentita, senza limiti di
orario, la ristorazione negli alberghi, nelle strutture ricettive solo per i
clienti che vi siano alloggiati.
Consentite, altresì, le attività
di ristorazione con consegna a domicilio, nel pieno rispetto delle norme
igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto e, fino alle
ore 24.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione in
piedi o nelle adiacenze dei locali.
Continuano ad essere
consentite le attività di mense e del catering continuativo su base
contrattuale, purché nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un
metro.
Restano aperti gli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande negli ospedali, negli aeroporti e
nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade,
con obbligo di assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Le attività inerenti i servizi
alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province
autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento
con l’andamento della situazione epidemiologica nei loro territori e che
individuino protocolli o linee guida utili a prevenire o ridurre il rischio di
contagio nel settore di riferimento.
Permane il divieto per gli accompagnatori
di pazienti di permanere nelle sale di attesa degli ospedali o nei
dipartimenti per le emergenze.
L’accesso di parenti e
visitatori in strutture sanitarie e di ospitalità a lunga degenza,
residenze sanitarie (RSA), strutture residenziali o riabilitative, strutture residenziali
per anziani, autosufficienti o non, è limitata ai soli casi indicati dalla
direzione sanitaria della struttura, la quale dovrà adottare tutte le misure
necessarie atte a prevenire il rischio di contagi.
Restano garantiti i servizi
bancari, finanziari, assicurativi, nonché le attività del settore
agricolo, zootecnico, di trasformazione agro-alimentare comprese le
attività delle filiere che forniscono beni e servizi.
Rispetto alle attività
professionali, è fortemente raccomandato:
-
lo
svolgimento delle stesse attraverso il lavoro agile, se suscettibili di essere
svolte nel proprio domicilio o a distanza;
-
di
incentivare le ferie e i congedi retribuiti;
-
di
assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e qualora non fosse possibile
rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro, di utilizzare dispositivi
di protezione individuale;
-
di
implementare le attività di sanificazione dei luoghi di lavoro anche
utilizzando forme di ammortizzatori sociali.
Chiusi gli impianti sciistici.
Gli stessi possono essere utilizzati solo da atleti professionisti e non
professionisti riconosciuti di competenti Comitati (CONI, CIP) e dalle
rispettive federazioni sportive nazionali ed internazionali.
Le attività delle strutture
ricettive potranno essere esercitate a condizione che sia rispettato il
distanziamento sociale, con garanzia della distanza interpersonale di almeno un
metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati
dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni.
Particolari misure sono
dettate per i viaggi da e per l’estero, con limitazioni per l’ingresso
nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli
Stati e territori individuati dall’elenco E dell’allegato 20 del decreto in
commento, salvo ricorrano motivi legati a esigenze lavorative, di salute,
assoluta urgenza, di studio o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o
residenza.
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
INDUSTRIALI E COMMERCIALI
Su tutto il territorio
nazionale, lo svolgimento delle attività produttive industriali e
commerciali dovranno rispettare le prescrizioni del Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e la diffusione del Covid-19
negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo
e le parti sociali (di cui all’allegato 12 del provvedimento in esame), nonché, per le parti competenza, il Protocollo
condiviso per la regolamentazione e il contenimento del COVID-19 nei cantieri,
sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministro del lavoro e le parti sociali (allegato 13 al DPCM) e il Protocollo
condiviso per il settore del Trasporto e della logistica sottoscritto il
20 marzo 2020 (allegato 14 al DPCM).
MISURE DI INFORMAZIONE E
PREVENZIONE SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE
Altre misure riguardano:
-
il
personale sanitario,
che dovrà attenersi alle misure di prevenzione e contenimento previste dalla
normativa vigente e dal Ministero della salute, con raccomandazione di
implementare la sanificazione e la disinfestazione degli ambienti;
-
l’App
Immuni, l’applicazione che dovrebbe tracciare i contatti contagiosi. Allo scopo,
quindi, di rendere più efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo
dell’App Immuni, è fatto obbligo all’operatore sanitario del Dipartimento di
prevenzione della azienda sanitaria locale, di caricare il “codice chiave”
nel caso di presenza di positività, accedendo al sistema centrale dell’App.
-
i
servizi educativi per l’infanzia, le scuole di ogni ordine e grado, le
università, gli uffici di tutte le PA,
i quali dovranno esporre negli ambienti aperti al pubblico di maggiore
affollamento e transito, tutte le informazioni utili alla prevenzione del
contagio;
-
le
pubbliche amministrazioni, le
quali dovranno disporre una differenziazione dell’orario di ingresso del
personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché
quello impegnato in attività connesse con l’emergenza ovvero in servizi
pubblici essenziali. E’ fortemente raccomandata la differenziazione
dell’orario di ingresso anche ai datori di lavoro privati, nonché l’utilizzo da
parte degli stessi del lavoro agile, ove possibile;
-
le
associazioni di categoria,
le quali dovranno promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di
prevenzione igienico sanitarie;
-
le
strutture pubbliche, anche sanitarie, le quali dovranno mettere a
disposizione degli addetti, utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per
l’igiene delle mani, nei luoghi di accesso e in tutti quelli aperti al
pubblico;
-
le
imprese di trasporto pubblico, che dovranno adottare interventi
straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER
LA DISABILITA’
Le attività sociali e socio-sanitarie,
erogate dietro autorizzazione o su convenzione, comprese quelle erogate
all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, a
carattere socio assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale,
sanitario e socio-sanitario, dovranno essere svolte secondo piani territoriali
adottati dalle Regioni, garantendo con specifici protocolli il rispetto delle
misure per la prevenzione del contagio e la tutela della salute di utenti e
operatori.
Le persone con disabilità
motorie, intellettive, sensoriali o con problemi psichiatrici, o non
autosufficienti, possono ridurre il distanziamento sociale con gli addetti e
accompagnatori.
Restano, comunque, ferme
eventuali ulteriori restrizioni già disposte (o che verranno disposte in
futuro) dalle Regioni in relazione all’andamento epidemiologico locale.
[1]
Il
prefetto si avvarrà delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo
nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e
sicurezza
nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando
carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate,
sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente
della regione e della provincia autonoma interessata.