Circolari

Circ. n. 61 - 2022

Conversione in legge Decreto “Aiuti-bis” (legge 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali) - GU n. n.221 del 21 settembre 2022

Con legge 21 settembre 2022, n.142 è stato convertito il decreto-legge in oggetto indicato recante Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

Si riportano di seguito i principali elementi di interesse per il settore ambiente-energia, segnalando come non si registrino modifiche sostanziali apportate in sede di conversione, rispetto al decreto-legge, ad eccezione di alcune previsioni in materia di bonus edilizi, di altre  relative alla semplificazione di procedimenti autorizzativi per l’installazione di impianti fotovoltaici e per impianti relativi a settori di rilevanza strategica, nonché per fronteggiare il caro prezzi delle materie prime.

Preliminarmente, si segnalano le previsioni relative al credito di imposta riconosciuto con riferimento al terzo trimestre dell’anno 2022 a favore di imprese energivore e non energivore e gasivore e non gasivore, come di seguito meglio specificato.

           

CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D’IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Rif. art. 6

L’articolo 6 del DL 115/2022 ripropone alcuni crediti di imposta introdotti dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21 e n. 50 del 2022 per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese – e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022 - allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nel terzo trimestre 2022.

Si tratta in particolare:

  •  del credito d’imposta per imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;
  •  del credito d’imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  •  del credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022;
  •  del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi diversi dal termoelettrico.

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle predette agevolazioni con la circolare 13/E del 2022.

Per i dettagli dei profili fiscali relativi alle agevolazioni indicate, si rinvia ai documenti allegati alla circolare del Servizio ambiente n.59 del 2022.

Con riferimento al credito di imposta per le imprese energivore è richiesto che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Con riferimento al credito di imposta per il gas, il contributo spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto gas, è riconosciuto per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

 

Focus: Definizione di impresa energivora ai fini del credito di imposta

Le imprese a forte consumo di energia elettrica sono identificate, in base alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, come quelle che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

  •  operano nei settori dell’Allegato 3 alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.);
  •  operano nei settori dell’Allegato 5 alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell’allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato non inferiore al 20 per cento;
  •  non rientrano fra quelle di cui ai precedenti punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 del decreto legge n. 83 del 2012.

 

Focus: Definizione di impresa gasivora ai fini del credito di imposta

Le imprese a forte consumo di gas naturale sono identificate facendo riferimento alle disposizioni del decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 dicembre 2021, come quelle che:

a) operano nei settori elencati nell’allegato 1 al medesimo decreto;

b) hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3);

e c) hanno consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento di tale volume di gas naturale (indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Per "periodo di riferimento" si intende, per l’anno di competenza “N” in cui si fruisce dell’agevolazione, il triennio che va da “N-4” a “N-2”, salvo che per le imprese di più recente costituzione. Al riguardo, si rappresenta che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), nel rispetto delle disposizioni impartite dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), è tenuta a costituire, in riferimento a ciascun anno di competenza, l’Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.

 

Si riportano quindi di seguito altre disposizioni di interesse.

 

RAFFORZAMENTO DEL BONUS SOCIALE ENERGIA ELETTRICA E GAS

Rif. art.1

L’articolo 1, comma 1, demanda ad ARERA la rideterminazione per il quarto trimestre del 2022:

  •  delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute;
  •  la compensazione per la fornitura di gas naturale alle famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica.

Le agevolazioni e la compensazione in questione sono riconosciute sulla base del valore soglia dell’ISEE pari a 12.000 euro.

Il bonus è riconosciuto sia per la bolletta del gas, che dell’energia elettrica. Con i bonus, non vengono corrisposte somme al beneficiario, ma gli importi del bonus vengono compensati nella bolletta. L'importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda. Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.

 

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEI CLIENTI VULNERABILI NEL SETTORE DEL GAS NATURALE

Rif. art.2

L’articolo 2 reca una nuova definizione di clienti vulnerabili nel settore del gas naturale e prevede che, dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza siano tenuti a offrire loro la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall’ARERA con propri provvedimenti; la medesima autorità è incaricata anche di definire misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza.

In particolare, risulta modificato l'articolo 22, comma 2-bis del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164, prevedendo che sono clienti vulnerabili i clienti civili:

      a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

      b) che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

      c)  le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;

      d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

      e) di età superiore ai 75 anni.

 

SOSPENSIONE DELLE MODIFICHE UNILATERALI DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Rif. art.3

L’articolo 3 del DL 115/2022 sospende, fino al 30 aprile 2023, l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte (comma 1). Fino alla medesima data del 30 aprile 2023 sono altresì inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

 

AZZERAMENTO DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA NEL SETTORE ELETTRICO PER IL QUARTO TRIMESTRE 2022

Rif. art.4

L’articolo 4 del DL 115/2022 prevede che, per il quarto trimestre 2022, l'ARERA provvede ad annullare:

-        le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW (comma 1);

-        le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico (comma 2).

La misura rappresenta una prosecuzione del regime di favore già disposto con i precedenti decreti-legge per i trimestri precedenti, a partire dal sostegni-ter, approvato lo scorso 21 gennaio.  Arera ha disposto che, se alla data di entrata in vigore del provvedimento di azzeramento degli oneri per le imprese oltre i 16,5 kW di potenza fossero state già emesse fatture relative alla fornitura di elettricità riferite al periodo 1° gennaio-31 marzo 2022, i conguagli spettanti dovranno essere effettuati entro la seconda bolletta successiva.

 

 

 

RIDUZIONE DELL’IVA NEL SETTORE DEL GAS PER IL QUARTO TRIMESTRE DELL'ANNO 2022

Rif. art. 5, commi 1 e 2

L’articolo 5, comma 1, del DL 115/2022 estende l’applicazione dell’Iva agevolata al 5 per cento anche alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

La norma, al comma 2, riconosce tale agevolazione anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.

L’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5% riguarda sia le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10%, sia a quelle per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22%.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che sono escluse dall’agevolazione:

-           l’impiego del gas metano per autotrazione, in quanto non espressamente richiamato;

-           l’utilizzo del gas metano finalizzato alla produzione di energia elettrica, che, così come gli altri prodotti energetici impiegati in tale uso, è assoggettato, per motivi di politica ambientale, a un regime specifico.

Con riferimento invece alla generazione combinata di energia elettrica e calore utile destinato ai soli usi civili e industriali ritiene possibile determinare per differenza il quantitativo di gas naturale utilizzato per la sola produzione di calore utile. In tale ipotesi, l’anzidetto quantitativo beneficia dell’aliquota IVA agevolata al 5 per cento, a differenza del quantitativo di gas naturale utilizzato per la produzione di energia elettrica, che sconta l’aliquota IVA in misura ordinaria.

 

RIDUZIONE DEGLI ONERI GENERALI NEL SETTORE DEL GAS PER IL QUARTO TRIMESTRE 2022

Rif. art. 5, commi 3 e 4

L’art.5, commi 3 e 4 del DL 115/2022 stabilisce che ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022, al fine di contenere per il quarto trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale.

 

 

CREDITO DI IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI CARBURANTI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA E DELLA PESCA

Rif. art. 7

L’articolo 7 del DL 115/2022 proroga al terzo trimestre solare 2022 il credito di imposta (pari al 20 per cento della spesa sostenuta) previsto per l’acquisto del carburante effettuato ai fini dell’esercizio dell’attività agricola e della pesca.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU ALCUNI CARBURANTI

 Rif. art. 8

L’articolo 8 prevede, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

 

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTO

Rif. art. 9

La norma è finalizzata a sostenere gli eccezionali aumenti del costo dei carburanti e dell’energia. In particolare, il comma 1 istituisce un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2022 al fine di erogare agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, un contributo per il maggior costo sostenuto nel secondo quadrimestre 2022, rispetto all’analogo periodo del 2021, per l’acquisto del carburante.

Il comma 3 istituisce un ulteriore fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2022, destinato a riconoscere ai soli esercenti servizi di trasporto di persone su strada un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del carburante.

Da ultimo, ai sensi del comma 6, sono stanziati 15 milioni di euro per l’anno 2022 a favore di RFI – Rete ferroviaria italiana S.p.A., per proseguire, dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, la riduzione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, per i servizi ferroviari merci, mediante la riduzione fino al 50 per cento della componente B del pedaggio.

 

 

 

 

RAFFORZAMENTO DEL BONUS SOCIALE ENERGIA ELETTRICA E GAS

Rif. art. 11

L’articolo 11 proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, l’applicazione del meccanismo di compensazione a due vie previsto dal D.L. n. 4/2022 in forza del quale i titolari di impianti fotovoltaici che beneficiano di una tariffa incentivante addizionale rispetto al prezzo di vendita sul mercato e gli impianti da fonti rinnovabili non incentivati entrati in esercizio prima del 2010 sono tenuti a versare al GSE i ricavi derivanti dalla vendita dell’energia a un prezzo superiore al prezzo di riferimento.

 

SEMPLIFICAZIONI NEL SETTORE DELLE ENERGIE RINNOVABILI

Rif. art. 11, comma 4 - bis

La disposizione introdotta al Senato in sede di conversione - modificando l’articolo 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022, che stabilisce in via transitoria un regime semplificato per la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali -  prevede che, fino al 16 luglio 2024, possano essere realizzati impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza fino a 1 MW, previa la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata, in aree e edifici inerenti strutture turistiche e termali, anche se situati in centri storici o aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs. n. 42/2004 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), a condizione che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.

SI ricorda che già oggi la norma prevede che, fino al 16 luglio 2024 (ossia nei 24 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 50/2022) in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, possano essere realizzati previa semplice dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 28/2011, impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza fino a 1 MW, finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture.

 

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO ACCELERATO REGIONALE PER SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA

Rif. art. 33

L’articolo 33 inserisce nel Codice dell’ambiente un nuovo articolo 27-ter in materia di procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica (PAUAR). La Regione è individuata come autorità ambientale competente per progetti in aree di interesse strategico nazionale volti alla realizzazione di piani o programmi che prevedano investimenti, pubblici o privati, anche cumulativamente pari a un importo non inferiore a 400 milioni di euro relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica.

Tali interventi devono essere caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a VAS. Il comma 2 disciplina nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico accelerato la verifica di assoggettabilità disciplinata dall’articolo 12 del Codice ambiente. Il comma 3 prevede che, per i piani e i programmi afferenti ai settori strategici che siano stati considerati assoggettabili a valutazione ambientale strategica, la valutazione ambientale strategica è integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato.

In base al comma 4, il procedimento autorizzatorio unico accelerato si applica a tutte le opere necessarie per la realizzazione dei piani e dei programmi. I commi 5 e 6 prevedono le modalità dell'istanza del PAUAR e le verifiche, nonché la pubblicazione e l’avviso pubblico.

 

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CESSIONE DEI CREDITI AI SENSI DELL’ARTICOLO 121 DEL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2020

Rif. art. 33-ter

L’articolo 33-ter integra la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in materia edilizia, intervenendo sull’articolo 14 del decreto-legge Aiuti (n. 50 del 2022).

Nella disposizione, introdotta in Senato in sede di conversione in legge del decreto, si chiarisce innanzitutto che nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave.

In secondo luogo, in ordine ai crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti ex lege, è previsto che il cedente, a condizione che sia diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) e che coincida con il fornitore, deve acquisire, ora per allora, la documentazione richiesta ex lege per limitare ai soli casi di dolo e colpa grave la responsabilità in solido del cessionario.

 

DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI NEGLI APPALTI DI LAVORI PER IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA

Rif. art.34-bis

La norma, introdotta in sede di conversione in legge del decreto, introduce alcune norme volte a fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici.

Più in dettaglio, l'articolo in questione prevede che per i contratti di appalto di lavori sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021 e funzionali all’esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiori a 300 MW termici, anche strumentali alla produzione di nuova capacità di generazione elettrica, i committenti adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza fra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore o dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) al momento della contabilizzazione o dell’annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20%.