Come si ricorderà(1) la legge di bilancio 2022 ha introdotto alcune importanti modifiche al contratto di espansione (art. 41 del decreto legislativo n. 148/2015), strumento praticabile nel 2022 e nel 2023 per accompagnare alla pensione lavoratori fino a 5 anni dalla maturazione dei requisiti anche da datori di lavoro con almeno 50 addetti, in luogo dei 100 previsti precedentemente.
Lo strumento può rivelarsi di particolare interesse per le imprese cooperative che, attraverso un piano di esodo e scivolo pensionistico, vogliano attuare un ricambio generazionale della loro forza lavoro.
Conseguentemente, riteniamo opportuno richiamare l’attenzione ed approfondire i chiarimenti e le istruzioni operative date dall’INPS in materia, alla luce della proroga e della modifica normativa intervenuta con la legge n. 234/2021.
In via preliminare, tuttavia, preme richiamare e ribadire che il contratto di espansione può interessare soltanto datori di lavoro (non solo imprese) con almeno 50 unità in organico(2) impegnati in processi di reindustrializzazione e riorganizzazione e attraverso il quale andranno gestite contestualmente non solo l’uscita anticipata, fino a massimo di 5 anni di lavoratori vicini alla pensione, ma anche modifiche strutturali dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività, sviluppo delle competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, comunque, in ogni caso l’assunzione di nuove professionalità.
Operativamente l’istituto prevede una procedura di consultazione sindacale, cui segue concretamente la stipula del contratto in sede ministeriale, con indicazione di tutta una serie di elementi, tra cui in particolare i lavoratori che volontariamente accedono allo scivolo pensionistico durante il quale, come noto, tali soggetti percepiscono un’indennità mensile, erogata da INPS ma nella sostanza a carico del datore di lavoro, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dall’interessato all’atto di cessazione del rapporto di lavoro(3).
L’Istituto si concentra sugli aspetti del contratto di espansione legati allo scivolo pensionistico dei lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla maturazione del diritto alla pensione, e fornisce utili chiarimenti così sintetizzabili, fermo restando che per quanto non diversamente specificato restano in uso le istruzioni già fornite con precedente circolare INPS n. 48/2021:
- come evidenziato dal paragrafo 2, non rientrano tra i potenziali destinatari di un piano di esodo i lavoratori che accedono alla pensione di vecchiaia con requisiti diversi da quelli ordinari (es. pensione anticipata di vecchiaia per il personale viaggiante e pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all’80%) o che maturino il diritto alla pensione usufruendo di Quota 102 o praticando Opzione donna, mentre in termini più generali ai fini della maturazione del diritto alla pensione si dovrà sempre tener conto degli eventuali adeguamenti agli incrementi della aspettativa di vita che potrebbero intervenire in futuro, fermo restando il limite massimo di 60 mesi per cui è utilizzabile lo strumento;
- in merito alla presentazione del piano annuale di esodo (paragrafo 3), da inviare a INPS insieme alla fideiussione bancaria richiesta a garanzia della loro solvibilità, i datori di lavoro devono indicare una sola data di risoluzione del rapporto di lavoro, uguale per tutti i lavoratori coinvolti, salvo casi eccezionali per cui potranno essere previste due date presunte, e comunque collocate entro il 30 novembre 2022 (per l’annualità 2022) ed entro il 30 novembre 2023 (per quella 2023);
- rispetto ai datori di lavoro interessati dalla misura (paragrafo 4), come detto non necessariamente imprese fermo restando il ricorrere dei presupposti richiamati in premessa che giustificano la stipula di un contratto di espansione, la circolare approfondisce la casistica del raggiungimento della soglia di 50 addetti tramite aggregazione stabile di imprese con unica finalità produttiva o di servizi, situazione in cui a sottoscrivere l’accordo devono comunque essere tutti i datori di lavoro essendo alla singola realtà riferibile il piano di esodo dei rispettivi lavoratori;
- infine, un ultimo paragrafo (5) è dedicato alla possibilità che l’indennità mensile al lavoratore in esodo possa essere riconosciuta per il tramite dei Fondi di solidarietà bilaterali, fattispecie per cui l’INPS rinvia a una successiva comunicazione e che comunque non fa venir meno la richiesta al datore di lavoro di una fideiussione a garanzia degli obblighi assunti.
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(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n.5 del 12 gennaio 2022 – prot. n. 65.
(2) Da calcolarsi eventualmente anche nel complesso in caso di aggregazione stabile di imprese con unica finalità produttiva o di servizi.
(3) Il costo per il datore di lavoro è comprensivo anche della correlata contribuzione pensionistica fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici qualora il lavoratore maturi in via prioritaria i requisiti di accesso alla pensione anticipata. A garanzia della sua solvibilità, relativamente alle risorse che dovrà periodicamente trasferire all’INPS, il datore di lavoro dovrà presentare anche una fideiussione bancaria, che ora, secondo quanto indicato nella circolare, risentirà prudenzialmente di una maggiorazione del 15% di quanto sarebbe l’importo complessivamente dovuto. I costi per il datore di lavoro, esonerato dal versamento della tassa di licenziamento visto che ai lavoratori non consegue il diritto all’indennità di disoccupazione, saranno tuttavia ridotti per 24 mesi degli importi di disoccupazione (valore massimale NASpI riferito al 2022 pari a 1.360€/mese), comprensivi della contribuzione figurativa connessa, che il lavoratore avrebbe teoricamente percepito alla luce della risoluzione del rapporto, con uno sconto aggiuntivo per le imprese di maggiori dimensioni (sopra 1.000 unità) che assumano 1 nuovo lavoratore per ogni 3 esodati rappresentato dall’applicazione della medesima riduzione di cui sopra per ulteriori 12 mesi.