Circolari

Circ. n. 60/2021

ESTENSIONE GREEN PASS LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

 

Fatte salve le specifiche disposizioni già in vigore(1) sull’obbligo vaccinale per il personale sanitario e per accedere in generale a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, nonché sul requisito del Green Pass per l’accesso a tutte le strutture scolastiche e formative, incluse le università (D.L. 111/2021 e D.L. 122/2021 tuttora in fase di conversione parlamentare) il provvedimento in esame stabilisce:

  • l’ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DAL 15 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2021 IN TUTTI I LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI, tranne che per i soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo criteri definiti dal Ministero della Salute.

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL GREEN PASS

La certificazione, scaricabile anche tramite APP (Immuni o IO), attesta una delle seguenti condizioni:

-  aver completato iter ciclo vaccinale (anche dose unica). Validità 12 mesi

-  aver ricevuto almeno la prima dose di vaccino da non meno di 15 giorni

-  avvenuta guarigione da COVID-19. Non vaccinati. Validità 6 mesi

-  essere negativi al test rapido o molecolare eseguito nelle ultime 48h

NOTA BENE: il D.L. 111/2021, che sarà convertito in legge nei prossimi giorni, eleverà a 72h la validità del tampone molecolare.

Diversamente dal Green Pass per lavorare nelle strutture educative, scolastiche, formative e nelle università, anche come esterni (es. mensa/pulizie) in questo caso la norma stabilisce un intervallo di tempo per adeguarsi (periodo transitorio) prima della effettiva cogenza di una serie di regole.

Il vincolo interessa tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa (subordinati, autonomi, in appalto, lavoro domestico) o di formazione o di VOLONTARIATO.

Più in particolare, l’art. 3 impone il possesso della certificazione verde nell’ambito lavorativo privato con un MECCANISMO DI VERIFICA da effettuarsi con le modalità di cui DPCM del 17 giugno 2021 - come modificato recentemente con successivo DPCM del 10 settembre u.s. – vale a dire, stando alla legislazione vigente, utilizzando esclusivamente l’APP “Verifica C19” di lettura del codice a barre multidimensionale che caratterizza ogni certificazione verde e che già da tempo è in uso per il controllo nei pubblici esercizi, nelle strutture ricettive e nei luoghi di intrattenimento e spettacolo il cui accesso è consentito solo con il Green Pass.

Si tratta di un’applicazione mobile che dovrebbe avere una certa garanzia e affidabilità dal punto di vista della protezione dei dati, ma trattandosi di una materia oltremodo tecnica e delicata rimandiamo sul punto ad eventuali indicazioni da parte del Garante della Privacy.

Ai fini del controllo sono chiamati ad esercitarlo TUTTI I DATORI DI LAVORO: non solo quelli responsabili del luogo di lavoro che sono tenuti a vigilare sia sul proprio personale sia sui diversi soggetti esterni che vi accedono, ma anche, relativamente al proprio personale, i rispettivi datori di lavoro di quei soggetti che accedono in quel luogo di lavoro come esterni.

Entro il prossimo 15 ottobre i datori di lavoro responsabili del singolo luogo di lavoro dovranno definire le modalità operative con cui verificare, anche a campione, il rispetto delle disposizioni prevedendo, dice la norma: prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro” e individuando “con atto formale” i soggetti incaricati ad accertare le (eventuali) violazioni.

Si tratta di passaggi su cui porre particolare attenzione vista, in caso di violazioni, l’applicazione di sanzioni amministrative irrogate dalle Prefetture, sia ai singoli soggetti privi della certificazione dai 600 ai 1.500€, sia ai datori di lavoro tenuti al controllo da 400 a 1.000€.

Ciò detto, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro”, il mancato possesso del Green Pass da parte di un lavoratore – fatte salve le deroghe ammesse – comporta immediatamente una sua ASSENZA INGIUSTIFICATA:

  • fino alla presentazione della certificazione verde, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2021;

  • senza il riconoscimento di retribuzione o altro compenso/emolumento per tale periodo di assenza;

  • nessuna conseguenza disciplinare;

  • con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Un regime particolare si applica, sempre fino a fine anno, nelle imprese con meno di 15 dipendenti, dove dopo il quinto giorno di mancata presentazione del Green Pass il lavoratore può essere sospeso e temporaneamente sostituito – a prescindere dall’eventuale presentazione della certificazione verde - per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione fino ad un massimo di 10 giorni, rinnovabili per una sola volta.

L’obbligo del Green Pass riguarda ovviamente, come detto, anche tutti quei lavoratori dipendenti del settore privato che operano presso pubbliche amministrazioni (art. 1) sui quali, come per asili, scuole e università sono chiamati a vigilare anche i rispettivi datori di lavoro. Non è così invece per gli uffici giudiziari (art. 2), dove il requisito della certificazione verde riguarda soltanto i magistrati, essendo esclusi perfino avvocati, consulenti, periti, testimoni e parti del processo.

Sebbene non specificato nell’ambito del primo articolo, riteniamo che, per coerenza, ai lavoratori esterni operativi in ambiti di lavoro pubblici possano applicarsi le regole di gestione del rapporto di lavoro per eventuali situazioni di non possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori di cui all’art. 3 appena viste in precedenza.

Stessa considerazione che, a nostro avviso, dovrebbe valere anche per lavoratori privati (es. mense/pulizie) che devono accedere in strutture educative, scolastiche e formative e in università, pur non specificando nulla nel loro caso il D.L. 122/2021, le cui specifiche norme come anticipato in premessa sono fatte salve (diverso è il caso del personale educativo e scolastico dipendente di quelle strutture per il quale le norme prevedono una sospensione del rapporto di lavoro e il mancato riconoscimento della retribuzione, compenso o emolumento comunque denominato dal quinto giorno di assenza ingiustificata).

A completamento di quanto detto ricordiamo che invece per soggetti che devono accedere in strutture sanitarie per le quali è previsto l’obbligo vaccinale - fornitori esterni piuttosto che lavoratori alle dipendenze di altri datori di lavoro - nulla ha espressamente previsto ad oggi il legislatore con il D.L. 44/2021, come modificato recentemente, in termini di conseguenze sui rapporti di lavoro laddove l’obbligo non sia assolto ingiustificatamente (in quel caso la disciplina di assegnazione ad altre mansioni non inferiori, sempreché compatibili con il suo stato, o in alternativa la sospensione dalla retribuzione e da qualunque altro compenso/emolumento riguarda unicamente gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario o i dipendenti delle strutture in questione).

Riprendendo il contenuto del provvedimento in oggetto, vi sono ulteriori disposizioni, da leggersi in combinato disposto con questa estensione pressoché universale del requisito del Green Pass nei luoghi di lavoro, che riguardano:

  • art. 4, comma 1: l’applicazione fino al 31 dicembre 2021 dell’obbligo per le farmacie già aderenti allo specifico protocollo di intesa nonché per le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con SSN di somministrare tamponi antigenici rapidi a prezzi calmierati (8 € per minorenni e 15 € per maggiorenni);

  • art. 4, comma 2: lo stanziamento di 105 milioni di euro per l’anno 2021 finalizzati all’esecuzione di test antigenici rapidi gratuiti per soggetti con disabilità o fragili o che comunque sulla base di idonea certificazione non possano essere ricompresi nella campagna vaccinale;

  • art. 5: alcune puntualizzazioni relativamente al rilascio del Green Pass per soggetti colpiti e guariti dal COVID che potranno ottenere la certificazione verde subito dopo la somministrazione della prima dose (e non decorsi 15 giorni);

  • art. 8: la definizione entro il mese di settembre di un nuovo parere da parte del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi in cui si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative, tenuto conto di come procederà la campagna vaccinale, di come impatterà l’estensione del Green Pass ed evolverà l’epidemia.

Infine, per il settore dello SPORT, il decreto prevede (art. 6) il riutilizzo sempre nel medesimo comparto, ma con altre finalità delle somme non utilizzate per le indennità COVID destinate ai collaboratori sportivi (es. diritto e incentivo all’esercizio della pratica sportiva per minori e disabili, sostegno della maternità delle atlete non professioniste).

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Nel rinviare al provvedimento allegato per ulteriori approfondimenti e nel rimanere a disposizione per ogni eventuale necessità ricordiamo come, a prescindere dalle disposizioni normative ora introdotte, sia ancora in vigore il Protocollo Nazionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del 6 aprile 2021, che implica l’eventuale sospensione dell’attività d’impresa per quei contesti che non adottino adeguati livelli di protezione in applicazione del medesimo protocollo.






(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 56 del 13 settembre 2021 - prot. n. 3451.

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