Fatte salve
le specifiche disposizioni già in vigore(1) sull’obbligo vaccinale per il personale sanitario e
per accedere in generale a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie
e hospice, nonché sul requisito del Green
Pass per l’accesso a tutte le strutture scolastiche e formative, incluse le
università (D.L. 111/2021 e D.L.
122/2021 tuttora in fase di conversione parlamentare) il provvedimento in esame
stabilisce:
-
l’ESTENSIONE DELL’OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE
VERDE COVID-19 DAL 15 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2021 IN TUTTI I LUOGHI DI
LAVORO PUBBLICI E PRIVATI, tranne che per i soggetti esentati dalla campagna
vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo
criteri definiti dal Ministero della Salute.
CONDIZIONI
PER IL RILASCIO DEL GREEN PASS
La certificazione, scaricabile
anche tramite APP (Immuni o IO), attesta una delle seguenti condizioni:
- aver completato
iter ciclo vaccinale (anche dose unica). Validità 12 mesi
- aver ricevuto
almeno la prima dose di vaccino da non meno di 15 giorni
- avvenuta
guarigione da COVID-19. Non vaccinati. Validità 6 mesi
- essere
negativi al test rapido o molecolare eseguito nelle ultime 48h
NOTA
BENE: il D.L. 111/2021, che sarà convertito in legge nei
prossimi giorni, eleverà a 72h la validità del tampone molecolare.
Diversamente dal Green Pass per lavorare nelle
strutture educative, scolastiche, formative e nelle università, anche come
esterni (es. mensa/pulizie) in questo caso la norma stabilisce un intervallo di
tempo per adeguarsi (periodo transitorio) prima della effettiva cogenza di una serie
di regole.
Il vincolo
interessa tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività
lavorativa (subordinati, autonomi, in appalto, lavoro domestico) o di formazione o di VOLONTARIATO.
Più in particolare, l’art. 3 impone il possesso della certificazione verde nell’ambito
lavorativo privato con un MECCANISMO DI
VERIFICA da effettuarsi con le modalità di cui DPCM del 17 giugno 2021 - come
modificato recentemente con successivo DPCM del 10 settembre u.s. – vale a
dire, stando alla legislazione vigente, utilizzando
esclusivamente l’APP “Verifica C19” di
lettura del codice a barre multidimensionale che caratterizza ogni
certificazione verde e che già da tempo
è in uso per il controllo nei
pubblici esercizi, nelle strutture ricettive e nei luoghi di intrattenimento e
spettacolo il cui accesso è consentito solo con il Green Pass.
Si tratta di un’applicazione mobile che dovrebbe avere
una certa garanzia e affidabilità dal punto di vista della protezione dei dati,
ma trattandosi di una materia oltremodo tecnica e delicata rimandiamo sul punto
ad eventuali indicazioni da parte del Garante della Privacy.
Ai fini del
controllo sono chiamati ad esercitarlo TUTTI I DATORI DI LAVORO: non solo quelli responsabili del luogo di lavoro che
sono tenuti a vigilare sia sul proprio personale sia sui diversi soggetti
esterni che vi accedono, ma anche, relativamente al proprio personale, i
rispettivi datori di lavoro di quei soggetti che accedono in quel luogo di
lavoro come esterni.
Entro il prossimo
15 ottobre i datori di lavoro responsabili del singolo luogo di lavoro dovranno
definire le modalità operative con cui verificare, anche a campione, il
rispetto delle disposizioni prevedendo, dice la norma: “prioritariamente, ove possibile,
che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro”
e individuando “con atto formale” i soggetti incaricati ad accertare le
(eventuali) violazioni.
Si tratta di passaggi su cui porre particolare
attenzione vista, in caso di violazioni,
l’applicazione di sanzioni amministrative irrogate dalle Prefetture, sia ai
singoli soggetti privi della certificazione dai 600 ai 1.500€, sia ai datori di
lavoro tenuti al controllo da 400 a 1.000€.
Ciò detto, “al fine di tutelare la salute e la sicurezza
dei lavoratori nel luogo di lavoro”,
il mancato possesso del Green Pass da
parte di un lavoratore – fatte salve le deroghe ammesse – comporta
immediatamente una sua ASSENZA INGIUSTIFICATA:
-
fino alla presentazione
della certificazione verde, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2021;
-
senza il riconoscimento di
retribuzione o altro compenso/emolumento per tale periodo di assenza;
-
nessuna conseguenza
disciplinare;
-
con diritto alla conservazione
del rapporto di lavoro.
Un regime
particolare si applica, sempre fino a fine anno, nelle imprese con meno di 15 dipendenti, dove dopo il quinto giorno di mancata presentazione del Green Pass il
lavoratore può essere sospeso e temporaneamente sostituito – a prescindere
dall’eventuale presentazione della certificazione verde - per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato
per la sostituzione fino ad un massimo di 10 giorni, rinnovabili per una sola
volta.
L’obbligo del Green
Pass riguarda ovviamente, come detto, anche tutti quei lavoratori dipendenti del settore privato che operano
presso pubbliche amministrazioni (art.
1) sui quali, come per asili, scuole
e università sono chiamati a vigilare anche i rispettivi datori di lavoro. Non è così invece per gli uffici giudiziari (art.
2), dove il requisito della
certificazione verde riguarda soltanto i magistrati, essendo esclusi
perfino avvocati, consulenti, periti, testimoni e parti del processo.
Sebbene non specificato nell’ambito del primo articolo,
riteniamo che, per coerenza, ai lavoratori esterni operativi in ambiti di
lavoro pubblici possano applicarsi le regole di gestione del rapporto di lavoro
per eventuali situazioni di non possesso della certificazione verde da parte
dei lavoratori di cui all’art. 3 appena viste in precedenza.
Stessa considerazione che, a nostro avviso, dovrebbe
valere anche per lavoratori privati (es. mense/pulizie) che devono accedere in
strutture educative, scolastiche e formative e in università, pur non
specificando nulla nel loro caso il D.L. 122/2021, le cui specifiche norme come
anticipato in premessa sono fatte salve (diverso è il caso del personale
educativo e scolastico dipendente di quelle strutture per il quale le norme
prevedono una sospensione del rapporto di lavoro e il mancato riconoscimento
della retribuzione, compenso o emolumento comunque denominato dal quinto giorno
di assenza ingiustificata).
A completamento di quanto detto ricordiamo che invece
per soggetti che devono accedere in strutture sanitarie per le quali è previsto
l’obbligo vaccinale - fornitori esterni piuttosto che lavoratori alle
dipendenze di altri datori di lavoro - nulla ha espressamente previsto ad oggi
il legislatore con il D.L. 44/2021, come modificato recentemente, in termini di
conseguenze sui rapporti di lavoro laddove l’obbligo non sia assolto
ingiustificatamente (in quel caso la disciplina di assegnazione ad altre
mansioni non inferiori, sempreché compatibili con il suo stato, o in
alternativa la sospensione dalla retribuzione e da qualunque altro compenso/emolumento
riguarda unicamente gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori di
interesse sanitario o i dipendenti delle strutture in questione).
Riprendendo il contenuto del provvedimento in oggetto,
vi sono ulteriori disposizioni, da
leggersi in combinato disposto con questa estensione pressoché universale del
requisito del Green Pass nei luoghi di lavoro, che riguardano:
-
art. 4,
comma 1:
l’applicazione fino al 31 dicembre 2021
dell’obbligo per le farmacie già aderenti allo specifico protocollo di intesa
nonché per le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con
SSN di somministrare tamponi antigenici rapidi a prezzi calmierati (8 € per
minorenni e 15 € per maggiorenni);
-
art.
4, comma 2:
lo stanziamento di 105 milioni di euro
per l’anno 2021 finalizzati all’esecuzione di test antigenici rapidi gratuiti per soggetti con disabilità o fragili o
che comunque sulla base di idonea certificazione non possano essere ricompresi
nella campagna vaccinale;
-
art. 5:
alcune puntualizzazioni relativamente al rilascio del Green Pass per soggetti colpiti e guariti dal COVID che
potranno ottenere la certificazione
verde subito dopo la somministrazione della prima dose (e non decorsi 15
giorni);
-
art. 8: la
definizione entro il mese di settembre
di un nuovo parere da parte del
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) sulle misure di distanziamento, capienza e
protezione nei luoghi in cui si svolgono attività culturali, sportive, sociali
e ricreative, tenuto conto di come procederà la campagna vaccinale, di come
impatterà l’estensione del Green Pass ed evolverà l’epidemia.
Infine, per il
settore dello SPORT, il decreto prevede (art. 6) il riutilizzo sempre nel medesimo comparto, ma con altre
finalità delle somme non utilizzate per le indennità COVID destinate ai
collaboratori sportivi (es. diritto e incentivo all’esercizio della pratica
sportiva per minori e disabili, sostegno della maternità delle atlete non
professioniste).
* * *
Nel rinviare al
provvedimento allegato per ulteriori approfondimenti e nel rimanere a
disposizione per ogni eventuale necessità ricordiamo come, a prescindere dalle
disposizioni normative ora introdotte, sia ancora in vigore il Protocollo
Nazionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro del 6 aprile 2021, che
implica l’eventuale sospensione dell’attività d’impresa per quei contesti che
non adottino adeguati livelli di protezione in applicazione del medesimo protocollo.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico
n. 56 del 13 settembre 2021 - prot. n. 3451.