Sulla G.U. del 30 novembre u.s. è stato pubblicato il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, che recepisce la direttiva comunitaria (cd. RED 2) in materia di promozione delle fonti rinnovabili di energia.
Si rinvia alla lettura del documento, indicando alcuni elementi di sintesi sui principali elementi di interesse.
INDICE
1. FINALITÀ 2
2. STRUTTURA DEL PROVVEDIMENTO 2
3. OBIETTIVI IN MATERIA DI FONTI RINNOVABILI 4
4. REGIMI DI SOSTEGNO 6
4.1. Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 6
4.2. Regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili 7
4.3. Regimi di sostegno per il biometano 7
4.4. Transizione dai vecchi a nuovi meccanismi di incentivo 8
5. FOCUS SU AUTOCONSUMO E COMUNITÀ ENERGETICHE 8
5.1. Definizioni 8
5.2. Finanziamento per impianti di potenza pari o inferiore ad 1 MW ed altri meccanismi 9
5.3. Configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili 10
5.4. Modalità di interazione con il sistema energetico 12
6. COORDINAMENTO CON IL PNRR 13
7. PROCEDURE AUTORIZZATIVE 13
7.1. Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili 14
8. ENERGIA RINNOVABILE NEI TRASPORTI E CRITERI DI SOSTENIBILITÀ PER BIOCARBURANTI, BIOLIQUIDI E COMBUSTIBILI DA BIOMASSA 15
8.1. Criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa 16
9. MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 16
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1. FINALITÀ
Il decreto definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi ed il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 22 aprile 2021, n. 53.
Il decreto reca, quindi, le disposizioni necessarie all’ attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), con la finalità di individuare un insieme di misure e strumenti coordinati, già orientati all’aggiornamento degli obiettivi nazionali fissati dalla legge europea sul clima (Regolamento (UE) n. 2021/1119), con il quale si stabilisce, per l’Unione europea, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.
Tra gli elementi di interesse si segnalano - oltre a semplificazioni in termini procedurali ed autorizzativi per l’installazione degli impianti, ai meccanismi di sostegno ed alla disciplina dettagliata di fonti di particolare interesse agricolo (biogas, biometano, biomasse, biocarburanti avanzati) – le disposizioni specifiche in materia di autoconsumo collettivo e comunità di energia rinnovabile, a cui viene riconosciuto uno specifico sistema incentivante e le disposizioni finalizzate ad individuare le aree idonee o non idonee all’ubicazione degli impianti.
2. STRUTTURA DEL PROVVEDIMENTO
Il testo del decreto consta di 50 articoli ed 8 allegati, secondo il seguente indice
TITOLO 1 - FINALITA’, DEFINIZIONI E OBIETTIVI NAZIONALI
Articolo 1 - (Finalità)
Articolo 2 - (Definizioni)
Articolo 3 - (Obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili)
TITOLO 2 - REGIMI DI SOSTEGNO E STRUMENTI DI PROMOZIONE
CAPO I: Principi Generali
Articolo 4 - (Principi generali)
CAPO II: Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Articolo 5 - (Caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione)
Articolo 6 - (Regolamentazione dei meccanismi di asta al ribasso)
Articolo 7 - (Regolamentazione delle tariffe per piccoli impianti)
Articolo 8 - (Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell’energia)
Articolo 9 - (Transizione dai vecchi a nuovi meccanismi di incentivo)
CAPO III: Regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, il
biometano e lo sviluppo tecnologico e industriale
Articolo 10 - (Promozione dell’utilizzo dell'energia termica da fonti rinnovabili)
Articolo 11 - (Incentivi in materia di biogas e produzione di biometano)
Articolo 12 - (Disposizioni per la promozione dello sviluppo tecnologico e industriale nonché per il monitoraggio di sistema)
CAPO IV: Norme in materia di attuazione e coordinamento con il PNRR e allocazione dei proventi delle aste CO2
Articolo 13 - (Principi generali di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali)
Articolo 14 - (Criteri specifici di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali)
Articolo 15 - (Utilizzo dei proventi delle aste della CO2 per la copertura dei costi degli incentivi alle fonti rinnovabili e all’efficienza energetica)
CAPO V: Progetti comuni e trasferimenti statistici
Articolo 16 - Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati membri
Articolo 17 - Progetti comuni con Paesi terzi
TITOLO 3 - PROCEDURE AUTORIZZATIVE, CODICI E REGOLAMENTAZIONE TECNICA
CAPO I: Autorizzazioni e procedure amministrative
Articolo 18 - (Principi e regimi generali di autorizzazione)
Articolo 19 - (Piattaforma unica digitale per impianti a fonti rinnovabili)
Articolo 20 - (Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili)
Articolo 21 - (Piattaforma digitale per le Aree idonee)
Articolo 22 - (Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee)
Articolo 23 - (Procedure autorizzative per impianti off-shore e individuazione aree idonee)
Articolo 24 - (Semplificazione del procedimento autorizzativo e delle opere infrastrutturali funzionali alla produzione del biometano)
Articolo 25 - (Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici)
CAPO II: regolamentazione tecnica e obblighi
Articolo 26 - (Obbligo di utilizzo dell’energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici)
Articolo 27 - (Obbligo di incremento dell’energia rinnovabile termica nelle forniture di energia)
Articolo 28 - (Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine)
Articolo 29 - (Requisiti e specifiche tecniche)
TITOLO 4 - AUTOCONSUMO, COMUNITA’ ENERGETICHE RINNOVABILI E SISTEMI DI RETE
CAPO I: configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili
Articolo 30 - (autoconsumatori di energia rinnovabile)
Articolo 31 - (comunità energetiche rinnovabili)
Articolo 32 - (modalità di interazione con il sistema energetico)
Articolo 33 - (Monitoraggio e analisi di sistema)
CAPO II: reti di teleriscaldamento
Articolo 34 - (Sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento)
CAPO III: reti elettriche, gas e reti idrogeno
Articolo 35 - (Accelerazione nello sviluppo della rete elettrica)
Articolo 36 - (Regolamentazione del sistema di misura dell’energia elettrica da fonti rinnovabili per l’attribuzione degli incentivi)
Articolo 37 - (Ottimizzazione interconnessioni alla rete gas)
Articolo 38 - (Semplificazioni per la costruzione ed esercizio di elettrolizzatori)
TITOLO 5 - ENERGIA RINNOVABILE NEI TRASPORTI E CRITERI DI SOSTENIBILITA’ PER BIOCARBURANTI, BIOLIQUIDI E COMBUSTIBILI DA BIOMASSA
Articolo 39 - (Utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti)
Articolo 40 - (Norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere)
Articolo 41 - (Altre disposizioni nel settore del trasporto)
CAPO II: Criteri di sostenibilità
Articolo 42 - (Criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa)
Articolo 43 - (Verifica della conformità con i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra)
Articolo 44 - (Calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa)
CAPO III: Disposizioni in materia di mobilità elettrica
Articolo 45 - (Semplificazioni in materia di autorizzazione delle infrastrutture di ricarica)
TITOLO 6 - INFORMAZIONE, FORMAZIONE, GARANZIE DI ORIGINE
Articolo 46 - (Garanzie di origine)
Articolo 47 - (Sistemi di qualificazione degli installatori e soggetti abilitati all’attestazione della prestazione energetica degli edifici)
TITOLO 7 - DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I: Monitoraggio, relazioni e controlli
Articolo 48 - (Monitoraggio PNIEC, Sistema Statistico Nazionale, Relazioni)
CAPO II: Disposizioni finali
Articolo 49 - Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano
Articolo 50 - (Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria)
INDICE ALLEGATI
ALLEGATO I - Procedure di calcolo degli obiettivi
ALLEGATO II Disposizioni per la semplificazione delle procedure per l’installazione di impianti per le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica negli edifici
ALLEGATO III Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti
ALLEGATO IV Requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento
ALLEGATO V Contenuto energetico dei combustibili
ALLEGATO VI Calcolo GHG per biocarburanti e bioliquidi
ALLEGATO VII Calcolo GHG per combustibili da biomassa
ALLEGATO VIII Materie prime double counting
3. OBIETTIVI IN MATERIA DI FONTI RINNOVABILI
Riferimento art.3
Vengono individuati gli obiettivi da raggiungere per contribuire al percorso di decarbonizzazione in termini di quota minima complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo pari al 30%, specificando che l'Italia intende adeguare il predetto obiettivo percentuale per tener conto della modifica della legge europea sul clima, con la quale si è stabilito, per l'Unione europea, un obiettivo europeo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.
In questo contesto, è assunto un obiettivo di incremento indicativo di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento pari a 1,3 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030.
Gli obiettivi sono perseguiti in coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.
L’Allegato 1 al decreto contiene le modalità di calcolo degli obiettivi.
Si ricorda che Il PNIEC indica il contributo dell'Italia al target unionale, prefiggendosi al 2030 una quota di energia da FER pari al 30% del consumo finale lordo.
Per i trasporti, il PNIEC fissa al 22% l'obiettivo di consumo da FER, ben al di sopra di quello obbligatorio definito dalla Direttiva RED II (14%). Per il settore elettrico il PNIEC prevede al 2030 una quota FER del 55%, il cui contributo principale è atteso dallo sviluppo del fotovoltaico (52 GW al 2030, + 32 GW dagli attuali 20 GW) e dell'eolico (circa 19 GW al 2030, +9 GW rispetto agli attuali 10 GW).
Nel settore termico l'obiettivo atteso è del 33,9%, con una notevole diffusione delle pompe di calore e con un miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali degli apparecchi a biomassa, puntando al contempo a un deciso efficientamento dei consumi termici grazie alle politiche già poste in essere in materia di efficienza energetica.
Quanto ai trasporti, l'obiettivo (22%) si persegue secondo il PNIEC grazie alla riduzione dei consumi, all'incremento dell'immissione in consumo di biocarburanti, soprattutto biometano ed altri avanzati ed dalla crescita sostenuta della mobilità elettrica sia su rotaia che su strada (previsti al 2030 circa 6 milioni di veicoli ad alimentazione elettrica di cui circa 4 milioni puramente elettriche e 2 milioni ibride plug in).
Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza – che già "assorbe" i target più elevati delineati dalla Commissione nei "Flagship Programme" della Strategia annuale della Crescita sostenibile – si profila un futuro aggiornamento del PNIEC, per riflettere i mutamenti nel frattempo intervenuti.
Gli obiettivi su energia e clima dell'UE e dell'Italia al 2020 e al 2030 riportati nel PNIEC sono sintetizzati nella seguente tabella:
Tabella 1 - Principali obiettivi su energia e clima dell'UE e dell'Italia al 2020 e al 2030
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Obiettivi 2020
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Obiettivi 2030
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UE
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ITALIA
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UE
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ITALIA
(PNIEC)
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Energie rinnovabili (FER)
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Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia
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20%
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17%
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32%
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30%
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Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia nei trasporti
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10%
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10%
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14%
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22%
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Quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi per riscaldamento e raffrescamento
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+1,3% annuo (indicativo)
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+1,3% annuo (indicativo)
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Efficienza energetica
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Riduzione dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario PRIMES 2007
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-20%
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-24%
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-32,5% (indicativo)
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-43% (indicativo)
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Risparmi consumi finali tramite regimi obbligatori efficienza energetica
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-1,5% annuo (senza trasp.)
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-1,5% annuo (senza trasp.)
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-0,8% annuo (con trasporti)
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-0,8% annuo (con trasporti)
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4. REGIMI DI SOSTEGNO
Riferimento artt. 4-15
4.1. Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
La produzione di energia elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili può accedere a strumenti di incentivazione tariffaria, secondo i seguenti principi:
1) l'incentivo è assegnato tramite una tariffa erogata dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE sull'energia elettrica prodotta dall'impianto, ovvero sulla quota parte di tale produzione che viene immessa in rete o autoconsumata;
2) il periodo di diritto all'incentivo decorre dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è pari alla vita media utile convenzionale della tipologia impiantistica in cui esso ricade;
3) l'incentivo è proporzionato all'onerosità dell'intervento ed è applicabile alla realizzazione di nuovi impianti, riattivazioni di impianti dismessi, integrali ricostruzioni, potenziamenti e rifacimenti di impianti esistenti;
4) l'incentivo può essere diversificato sulla base delle dimensioni e della taglia dell'impianto per tener conto dell'effetto scala;
5) gli incentivi trovano copertura sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle rinnovabili.
In via generale:
1) per i grandi impianti (potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW): l'incentivo è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza;
2) per impianti di piccola taglia (potenza inferiore alla soglia di 1 MW) l'incentivo è attribuito secondo i seguenti meccanismi:
a) per gli impianti con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato, attraverso una richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio, fermo restando il rispetto di requisiti tecnici e di tutela ambientale;
b) per impianti innovativi e per impianti con costi di generazione maggiormente elevati, ai fini del controllo della spesa, l'incentivo è attribuito tramite bandi in cui sono messi a disposizione contingenti di potenza e sono fissati criteri di selezione basati sul rispetto di requisiti tecnici, di tutela ambientale e del territorio e di efficienza dei costi. Possono accedere ai meccanismi indicati anche gli impianti facenti parte di configurazioni di autoconsumo o comunità energetiche e gli impianti fotovoltaici realizzati su aree agricole non utilizzate individuate dalle Regioni come aree idonee.
3) per impianti di potenza pari o inferiore a 1 MW facenti parte di comunità dell'energia o di configurazioni di autoconsumo collettivo è possibile accedere ad un incentivo diretto, alternativo rispetto a quello previsto per gli altri meccanismi, che premia, attraverso una specifica tariffa, graduabile anche sulla base della potenza degli impianti, l'energia autoconsumata istantaneamente. L'incentivo è attribuito direttamente, con richiesta da effettuare alla data di entrata in esercizio.
Il decreto rinvia a successivi decreti del Ministero transizione ecologica la definizione dei meccanismi, nonché il raccordo con le procedure di assegnazione degli incentivi attivate in attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di garantire continuità nell'erogazione degli incentivi.
4.2. Regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili
Il decreto prevede l'aggiornamento del meccanismo istituito dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 del 2011 (cosiddetto Conto termico), al fine di ampliare l'azione incentivante agli interventi di installazione di impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grande taglia (non domestici). E’ prevista la possibilità di istituire un sistema di accesso competitivo per tali fattispecie, quali ad esempio i meccanismi ad asta.
Sono introdotte, altresì, disposizioni volte a promuovere l'incremento della produzione energetica rinnovabile sugli edifici e dell'autoconsumo, tramite soluzioni tecnologiche e l'estensione dell'incentivo alle comunità di energie rinnovabili.
4.3. Regimi di sostegno per il biometano
Il biometano prodotto, ovvero immesso nella rete del gas naturale è incentivato mediante l'erogazione di una specifica tariffa di durata e valore definiti con appositi decreti, assicurando al produttore di biometano lo stesso livello di incentivazione per l'utilizzo sia nel settore dei trasporti che negli altri usi (ivi inclusi quelli per la produzione di energia elettrica e termica in impianti di cogenerazione industriale, anche in connessione a reti di teleriscaldamento e reti calore ed esclusi gli usi termoelettrici non cogenerativi). Con gli stessi decreti devono essere definite le modalità di coordinamento dei nuovi incentivi con quelli di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 recante “Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti”, per il periodo successivo al 31 dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2026. Le risorse per l'erogazione dell'incentivo trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale, con le modalità che saranno definite da ARERA.
È quindi chiarito che, con riferimento alle riconversioni parziali degli impianti biogas esistenti per la produzione di biometano, la verifica del rispetto dei requisiti previsti per i rispettivi meccanismi di incentivazione si basa sulle quantità e tipologie dei materiali come risultanti dal titolo autorizzativo, fermo restando il rispetto di specifici criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni.
4.4. Transizione dai vecchi a nuovi meccanismi di incentivo
Al fine di garantire continuità con i meccanismi di incentivazione vigenti, è specificato che saranno definiti i tempi e modalità di raccordo degli stessi con le nuove disposizioni, nell'ambito dei decreti di cui agli articoli 6, 7 e 8.
Inoltre, a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore dei decreti suddetti, si dispone l'abolizione del meccanismo di scambio sul posto a favore dell'accesso ai meccanismi previsti dai precedenti articoli, specificando altresì le opzioni disponibili per i nuovi impianti che entrano in esercizio e per gli impianti esistenti prevedendo per questi ultimi criteri e modalità per un passaggio graduale ai nuovi regimi.
È quindi disposta l'apertura di ulteriori bandi per l'assegnazione della potenza residua non assegnata ai sensi del DM 4 luglio 2019, recante Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione (cd. FER 1).
5. FOCUS SU AUTOCONSUMO E COMUNITÀ ENERGETICHE
All’autoconsumo ed alle comunità energetiche sono dedicate previsioni specifiche di finanziamento ed il Titolo 4 del decreto, rubricato autoconsumo, comunità energetiche rinnovabili e sistemi di rete.
5.1. Definizioni
L’art.2, comma 1, lettere m), n) ed o) definisce:
n) “autoconsumatore di energia rinnovabile”: cliente finale che produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30;
o) “autoconsumatore di energia rinnovabile che agiscono collettivamente”: gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all’articolo 30;
p) “comunità di energia rinnovabile” o “comunità energetica rinnovabile”: soggetto giuridico che opera nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 31;
q) “energia condivisa”: in una comunità di energia rinnovabile o in un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati situati nella stessa zona di mercato.
5.2. Finanziamento per impianti di potenza pari o inferiore ad 1 MW ed altri meccanismi
L’articolo 5, comma 4 del decreto prevede che per impianti di potenza pari o inferiore a 1 MW facenti parte di comunità dell’energia o di configurazioni di autoconsumo collettivo è possibile accedere a un incentivo diretto, alternativo rispetto a quello previsto in via generale che premia, attraverso una specifica tariffa, graduabile anche sulla base della potenza degli impianti, l’energia autoconsumata istantaneamente. L’incentivo è attribuito direttamente, con richiesta da effettuare alla data di entrata in esercizio.
L’articolo 8, quindi (Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell’energia), rinvia ad un decreto l’aggiornamento dei meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili e le modalità di transizione e raccordo fra il vecchio e il nuovo regime.
Sono definiti alcuni criteri direttivi:
a) possono accedere all’incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente potenza non superiore a 1 MW che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto;
b) per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità energetiche rinnovabili l’incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria;
c) l’incentivo è erogato in forma di tariffa incentivante attribuita alla sola quota di energia prodotta dall’impianto e condivisa all’interno della configurazione;
d) nei casi in cui la condivisione è effettuata sfruttando la rete pubblica di distribuzione, è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui all’articolo 32, comma 3, lettera a), compresa la quota di energia condivisa, e dall’incentivo;
e) la domanda di accesso agli incentivi è presentata alla data di entrata in esercizio e non è richiesta la preventiva iscrizione a bandi o registri;
f) l’accesso all’incentivo è garantito fino al raggiungimento di contingenti di potenza stabiliti, su base quinquennale.
Nelle more dell’adozione del decreto continua ad applicarsi il decreto ministeriale adottato in attuazione dell’articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
L’articolo 10, quindi, che disciplina la promozione dell’utilizzo dell'energia termica da fonti rinnovabili, prevede che il meccanismo incentivante di cui al all’articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è aggiornato e che sono ammesse all’incentivazione le comunità di energia rinnovabili nonché le configurazioni di autoconsumo collettivo per il tramite dei rispettivi soggetti rappresentanti, ivi inclusi i casi in cui i poteri di controllo delle comunità risultino attribuiti per la maggioranza a pubbliche amministrazioni, fermo restando il divieto di cumulo di più incentivi per lo stesso intervento.
Ancora, l’articolo 14, comma 1, lettera e), nel disciplinare i Criteri specifici di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali, dispone che in attuazione delle misure Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 “Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo” sono definiti criteri e modalità per la concessione di finanziamento a tasso zero fino al 100% dei costi ammissibili, per lo sviluppo della comunità energetiche, nei piccoli comuni attraverso la realizzazione di impianti di produzione di FER, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia.
5.3. Configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili
Come anticipato, il Capo 1 del Titolo 4 è dedicato alle configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili
L’articolo 30 disciplina l’autoconsumo collettivo, prevedendo che un cliente finale che diviene autoconsumatore di energia rinnovabile:
a) produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo:
1. realizzando un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale. In tal caso, l'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non è di per sé considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile;
2. Con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell’autoconsumatore stesso. In tal caso, l’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso autoconsumatore.
b) vende l’energia elettrica rinnovabile autoprodotta e offre servizi ancillari e di flessibilità, eventualmente per il tramite di un aggregatore.
Nel caso in cui più clienti finali si associno per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente:
a) gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso edificio o condominio;
b) ciascun autoconsumatore può produrre e accumulare energia elettrica rinnovabile ovvero possono essere realizzati impianti comuni;
c) si utilizza la rete di distribuzione per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini;
d) l’energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per i fabbisogni degli autoconsumatori e l’energia eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
e) la partecipazione al gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente non può costituire l'attività commerciale e industriale principale delle imprese private.
L’articolo 31 disciplina le comunità energetiche rinnovabili, prevedendo che i clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:
a) l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
b) il la comunità è un soggetto di diritto a se stante e l’esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;
c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l’esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).
Le comunità energetiche rinnovabili operano nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili ai fini dell’energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità;
b) l’energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l’autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità secondo le modalità di cui alla lettera c), mentre l’energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
c) i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l’energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini;
d) gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla comunità sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo, fermo restando la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità;
e) i membri delle comunità possono accedere agli incentivi alle condizioni e con le modalità stabilite;
f) nel rispetto delle finalità la comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all’utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica ed efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.
5.4. Modalità di interazione con il sistema energetico
I clienti finali organizzati in una delle configurazioni in autoconsumo o comunità energetica
a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato e che individua univocamente un soggetto, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE.
Il decreto precisa che sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa, si applicano gli oneri generali di sistema (articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19).
6. COORDINAMENTO CON IL PNRR
Riferimento artt. 13-14
Per una rapida attuazione del PNRR nell'ottica di una maggiore efficienza amministrativa e di riduzione dei tempi e degli oneri istruttori sono definiti i principi e le modalità per assicurare il necessario coordinamento fra gli strumenti di incentivazione previsti e quelli del PNRR e, in particolare, la definizione di condizioni di cumulabilità e lo svolgimento delle istruttorie.
Nei casi in cui sia previsto l'utilizzo di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, l'accesso agli incentivi è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo.
Nei casi in cui il soggetto richiedente presenta contemporanea istanza di accesso alle misure di incentivazione ai sensi del decreto legislativo, la verifica dei requisiti per l’ammissione agli incentivi dei progetti può essere svolta dal GSE nell'ambito della medesima istruttoria.
Inoltre, per favorire l'utilizzo sinergico degli strumenti previsti dal decreto legislativo si prevede che nei decreti di attuazione delle misure del PNRR siano definite condizioni di cumulabilità per favorire l'utilizzo sinergico degli strumenti.
7. PROCEDURE AUTORIZZATIVE
Riferimento artt. 18-25
Vengono modificate le disposizioni del decreto legislativo n.28 del 2011 (art.4). In particolare, si prevede che i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili sono regolati secondo un criterio di proporzionalità:
a) comunicazione relativa alle attività in edilizia libera;
b) dichiarazione di inizio lavori asseverata;
c) procedura abilitativa semplificata;
d) autorizzazione unica.
A seguito dell'entrata in vigore della disciplina statale e regionale per l'individuazione di superfici e aree idonee (prevista dall'articolo 20), è previsto un aggiornamento delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili (articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387).
Al fine di semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni e di favorire la realizzazione degli investimenti si prevedono:
a) l'istituzione di una piattaforma unica digitale, realizzata e gestita dal GSE, per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e, in sede di prima applicazione, per la presentazione delle istanze per l'autorizzazione unica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. La piattaforma fornisce guida e assistenza lungo tutte le fasi della procedura amministrativa e garantisce l'interoperabilità con gli strumenti informatici per la presentazione delle istanze già operativi in ambito nazionale, regionale, provinciale o comunale;
b) l’adozione di modelli unici per le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7.1. Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili
Si rinvia ad uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica la definizione di criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.
E’ previsto che i decreti, in via prioritaria, debbano:
a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili;
b) indicare le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili.
Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, i decreti devono stabilire la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio. Nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.
In sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono rispettati i princìpi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo.
L’articolo 21 del decreto prevede, quindi, a supporto delle Regioni e delle Province autonome, la definizione della disciplina di riferimento della Piattaforma digitale per le Aree idonee realizzata presso il GSE con la finalità di includere tutte le informazioni e gli strumenti necessari alla Regioni e Province autonome per connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e qualificazione del territorio, anche in relazione alle infrastrutture già realizzate e presenti nonché in relazione a quelle autorizzate e in corso di autorizzazione, la stima del potenziale e la classificazione delle superfici e delle aree.
8. ENERGIA RINNOVABILE NEI TRASPORTI E CRITERI DI SOSTENIBILITÀ PER BIOCARBURANTI, BIOLIQUIDI E COMBUSTIBILI DA BIOMASSA
Riferimento artt. 18-25
Al fine di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, conformemente alla traiettoria indicata nel PNIEC, i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto energetico.
La quota indicata è raggiunta nel rispetto dei seguenti vincoli:
a) la quota di biocarburanti avanzati e biometano ovvero biogas avanzati è pari almeno al 2,5 per cento dal 2022 e almeno all'8 per cento nel 2030;
b) il contributo dei biocarburanti e del biometano ovvero del biogas prodotti a partire da materie prime elencate nell'Allegato VIII, parte B, non può superare la quota del 2,5 per cento del contenuto energetico dei carburanti per il trasporto senza tener conto del fattore moltiplicativo di cui al comma 6, lettera a);
c) è rispettato quanto previsto all'articolo 40 (norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere);
d) a partire dal 2023, la quota di biocarburanti miscelati alla benzina è almeno pari allo 0,5 per cento e a partire dal 2025 è almeno pari al 3 per cento sul totale della benzina immessa in consumo.
Gli obiettivi sono raggiunti, tramite il ricorso a un sistema di certificati di immissione in consumo, nel rispetto di obblighi annuali, nonché secondo le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione disciplinati con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica.
8.1. Criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa
L’articolo 42 disciplina i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas serra che tutte le fonti di energia da biomassa, indipendentemente dall'utilizzo finale, devono rispettare per poter accedere ai regimi incentivanti, nonché per poter essere conteggiate ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali.
In estrema sintesi, sono disciplinati:
a) i criteri di sostenibilità;
b) i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
c) i criteri di efficienza energetica.
I criteri indicati non si applicano con riferimento ad impianti di produzione di energia elettrica, di riscaldamento e di raffrescamento o di carburanti:
a) di potenza termica nominale totale inferiore a 20 MW che impiegano combustibili solidi da biomassa;
b) di potenza termica nominale totale inferiore a 2 MW che impiegano combustibili gassosi da biomassa.
I criteri di sostenibilità ed i criteri di efficienza energetica non si applicano con riferimento a:
a) biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura;
b) rifiuti e residui che sono stati trasformati in un prodotto prima di essere trattati per ottenere biocarburante, bioliquido o combustibile da biomassa.
I criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra non si applicano con riferimento all'energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento prodotti a partire da rifiuti solidi urbani.
9. MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Riferimento art.26
Il decreto prevede che i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, devono assicurare l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III. L'inosservanza dell'obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
Le disposizioni indicate non si applicano agli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee e comunque da rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data della fine lavori di costruzione. A tal fine, l'indicazione di temporaneità dell'edificio e i termini per la rimozione devono essere espressamente contenuti nel pertinente titolo abilitativo alla costruzione.
Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi, ad eccezione di quelli realizzati a servizio di edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione per l'erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo restando il rispetto dei criteri e delle condizioni di accesso e cumulabilità stabilite da ciascun meccanismo.