MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETA’ – CIRCOLARE MINISTERO INTERNO
20/10/2020
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Si fa seguito alla precedente Circolare
del Servizio Legislativo n. 59 del 20 ottobre u.s., ed a quanto in essa
segnalato in merito alla richiesta di chiarimento (FAQ) presentata al Governo a
nome dell’Alleanza Cooperative Italiane, (relativa alle modalità di svolgimento
delle assemblee delle società alla luce delle recenti misure adottate con DPCM
18 ottobre 2020), per comunicare quanto segue.
Il Ministero dell’Interno con
circolare prot. n. 15350/117/2/1 del 20 ottobre 2020
(All. 1), nel formulare ai Prefetti indicazioni applicative riguardanti
i principali profili innovativi del DPCM 18 ottobre 2020, ha riservato uno
specifico approfondimento anche alla sopravvenuta “sospensione delle
attività convegnistiche e congressuali” svolte in presenza ed
all’ambito di applicazione della relativa misura restrittiva (pag. 5 della
Circolare in commento).
Secondo il Ministero dell’Interno, la
sospensione delle attività convegnistiche e congressuali non si estende anche
alle “riunioni private” svolte in presenza “sebbene il loro svolgimento
da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione”.
Al fine di distinguere tra attività
convegnistiche e congressuali (sospese se svolte in presenza fisica) e riunioni
private (consentite anche se svolte in presenza fisica) rilevano alcuni
elementi estrinseci:
-
possibile carattere ufficiale dei congressi e
dei convegni;
-
eventuale apertura alla stampa ed al pubblico;
-
svolgimento in locali pubblici o aperti al
pubblico.
A parere del Ministero, tali elementi
difettano, in tutto o in parte, nelle riunioni private, tra le quali richiama
espressamente anche le assemblee delle società (oltre che quelle
condominiali).
Conseguentemente, alla luce della
richiamata circolare del Ministero dell’Interno e salvo ulteriori e future
restrizioni, sia per l’intero territorio nazionale che a livello locale possono
essere adottate dalle singole Regioni in virtù dei poteri restrittivi ad esse
attribuiti si può, quindi, concludere circa l’ammissibilità della convocazione
di assemblee di società anche in presenza fisica, nonostante si confermi la
raccomandazione di utilizzare uno degli strumenti alternativi richiamati
nell’articolo 106, del D.l. n. 18/2020.
Tuttavia, nonostante la circolare in
commento non lo richiami espressamente, si ritiene che alle riunioni private, e
quindi alle assemblee delle società, debbano applicarsi i limiti e le
condizioni di svolgimento richiamate da ultimo nel DPCM 13 ottobre 2020 per gli
“eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto” in
analogia con quanto prescritto per lo svolgimento degli spettacoli (art. 1
comma 1 lett. M)), così come avvenuto nei mesi scorsi, e cioè:
-
posti a sedere preassegnati e distanziati e a
condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori
che non siano abitualmente conviventi;
-
numero massimo di 1000 spettatori per
spettacoli all'aperto;
-
numero massimo di 200 spettatori per
spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
L’organizzazione delle assemblee delle
società dovrà ulteriormente tener conto dei protocolli o linee guida idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in
ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o
nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui
all'allegato 10 al DPCM 13 ottobre 2020 (Criteri per Protocolli di settore
elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020).
In
conseguenza del rapido evolversi della situazione epidemiologica sul territorio
nazionale e del possibile conseguente mutamento del quadro normativo,
provvederemo ad informarvi tempestivamente di ogni ulteriore novità.
Anche
per questo, rinnoviamo l’invito alle cooperative che sono in procinto di
convocare le assemblee (ordinarie e straordinarie) di prevedere, se possibile,
soluzioni alternative alla presenza fisica dei soci.