Circolari

Circ. n. 60/2020

PROROGA ART.106, D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 CONVERTITO CON LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27, RECANTE: NORME IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETA’ ED ENTI.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETA’ – CIRCOLARE MINISTERO INTERNO 20/10/2020

 

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Si fa seguito alla precedente Circolare del Servizio Legislativo n. 59 del 20 ottobre u.s., ed a quanto in essa segnalato in merito alla richiesta di chiarimento (FAQ) presentata al Governo a nome dell’Alleanza Cooperative Italiane, (relativa alle modalità di svolgimento delle assemblee delle società alla luce delle recenti misure adottate con DPCM 18 ottobre 2020), per comunicare quanto segue.

 

Il Ministero dell’Interno con circolare prot. n. 15350/117/2/1 del 20 ottobre 2020 (All. 1), nel formulare ai Prefetti indicazioni applicative riguardanti i principali profili innovativi del DPCM 18 ottobre 2020, ha riservato uno specifico approfondimento anche alla sopravvenuta “sospensione delle attività convegnistiche e congressuali” svolte in presenza ed all’ambito di applicazione della relativa misura restrittiva (pag. 5 della Circolare in commento).

 

Secondo il Ministero dell’Interno, la sospensione delle attività convegnistiche e congressuali non si estende anche alle “riunioni private” svolte in presenza “sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione”.

 

Al fine di distinguere tra attività convegnistiche e congressuali (sospese se svolte in presenza fisica) e riunioni private (consentite anche se svolte in presenza fisica) rilevano alcuni elementi estrinseci:

  • possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni;

  • eventuale apertura alla stampa ed al pubblico;

  • svolgimento in locali pubblici o aperti al pubblico.

    A parere del Ministero, tali elementi difettano, in tutto o in parte, nelle riunioni private, tra le quali richiama espressamente anche le assemblee delle società (oltre che quelle condominiali).

     

    Conseguentemente, alla luce della richiamata circolare del Ministero dell’Interno e salvo ulteriori e future restrizioni, sia per l’intero territorio nazionale che a livello locale possono essere adottate dalle singole Regioni in virtù dei poteri restrittivi ad esse attribuiti si può, quindi, concludere circa l’ammissibilità della convocazione di assemblee di società anche in presenza fisica, nonostante si confermi la raccomandazione di utilizzare uno degli strumenti alternativi richiamati nell’articolo 106, del D.l. n. 18/2020.

     

    Tuttavia, nonostante la circolare in commento non lo richiami espressamente, si ritiene che alle riunioni private, e quindi alle assemblee delle società, debbano applicarsi i limiti e le condizioni di svolgimento richiamate da ultimo nel DPCM 13 ottobre 2020 per gli “eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto” in analogia con quanto prescritto per lo svolgimento degli spettacoli (art. 1 comma 1 lett. M)), così come avvenuto nei mesi scorsi, e cioè:

  • posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi;

  • numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto;

  • numero massimo di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

     

    L’organizzazione delle assemblee delle società dovrà ulteriormente tener conto dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 al DPCM 13 ottobre 2020 (Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020).

     

In conseguenza del rapido evolversi della situazione epidemiologica sul territorio nazionale e del possibile conseguente mutamento del quadro normativo, provvederemo ad informarvi tempestivamente di ogni ulteriore novità.

Anche per questo, rinnoviamo l’invito alle cooperative che sono in procinto di convocare le assemblee (ordinarie e straordinarie) di prevedere, se possibile, soluzioni alternative alla presenza fisica dei soci.