Con il decreto in oggetto è stata stabilita
l’entità della riduzione dei premi e contributi INAIL PER L’ANNO 2016, quale RIDUZIONE
DEL COSTO DEL LAVORO prevista sul triennio 2014-2016 dalla legge di
stabilità 2014 - art. 1, c. 128, legge 147/2013(1).
LA RIDUZIONE
PER IL PROSSIMO ANNO SARA’ PARI AL 16,61%.
Nell’evidenziare un aumento dello sgravio rispetto
al valore fissato per il 2014 e per il 2015 (rispettivamente pari al 14,17%
e al 15,38%), ribadiamo come tale misura rappresenti UN’IMPORTANTE BENEFICIO IN FAVORE DELLE IMPRESE, E CHE SI APPLICA A
TUTTI I PREMI E CONTRIBUTI INAIL.
Inoltre, l’Inail con sua circolare -
anch’essa allegata – conferma criteri e modalità
di applicazione/calcolo della riduzione stabiliti dall’Istituto nel 2014, primo
anno di attuazione della misura (2), richiamando
nelle modalità di fruizione la distinzione tra imprese con lavorazioni iniziate
da oltre un biennio (prima del 3 gennaio 2014) e imprese con lavorazioni
iniziate da meno tempo (dopo tale data).
(1) Nostra circolare n. 4 del 22 gennaio 2014
prot. n. 262.
(2) Nostra circolare n. 26 del 15 maggio 2014 – prot. n.
2385.