Con l’articolo 8 del decreto- legge 27 marzo 2026, n.38, Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (attualmente in fase di conversione in legge – AS 1852), sono state apportate modifiche significative alla disciplina del Piano Transizione 5.0 del 2025.
La norma approvata, anche a seguito delle richieste inoltrate ai Ministeri competenti dalle Associazioni, tra cui Confcooperative, è stata prontamente modificata con il decreto-legge 42 del 2026 (attualmente in fase di conversione in legge - AS. 1865).
Il DL n.42 si configura, quindi, come decreto-legge di correzione e integrazione del precedente, tuttora in corso di conversione. Per tali ragioni, ci si aspetta una interazione dell’iter dei due decreti. L’attuale andamento dei lavori sembra andare nella direzione della decadenza del decreto legge n.42 che dovrebbe essere integralmente assorbito nel testo dello stesso decreto fiscale (ora AS 1852).
In ogni caso, per una migliore comprensione, nel rinviare alla circolare del Servizio Legale per l’analisi delle altre disposizioni contenute nel decreto legge fiscale, si riportano di seguito i passaggi della normativa attualmente vigente con riferimento a quanto disposto in materia di Piano Transizione 5.0, secondo il testo del decreto legge n.38 del 2026, così come integrato e modificato dal decreto legge n.42 cit.
Il Piano Transizione 5.0, introdotto dal decreto-legge 19 del 2024 e convertito nella legge 56 del 29 aprile 2024, aveva messo a disposizione delle imprese un sistema di crediti d'imposta per incentivare investimenti in beni strumentali innovativi, abbinati ad obiettivi di risparmio energetico e, in certi casi, all'installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile da autoconsumo.
Il Piano si è chiuso con un esubero di domande di crediti d'imposta per un valore complessivo di 1,65 miliardi, di cui una minima parte relativa alle FER e la maggior parte — 1,53 miliardi — relativa agli investimenti in beni strumentali.
Le risorse sono state dichiarate esaurite il 7 novembre 2025. Da quel momento, le imprese che avevano presentato domanda si sono ritrovate in una lista di attesa, senza certezza di ottenere il beneficio.
Queste sono le imprese denominate — con un termine ormai di uso comune — "esodati".
L'articolo 8 del DL n.38 del 2026, si rivolge, quindi, alle cosiddette imprese "esodate" del Piano Transizione 5.0: quelle che hanno ricevuto dal GSE la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità e risultano in lista d'attesa per il credito d'imposta a causa dell'esaurimento delle risorse.
L’articolo 8 citato, in particolare, contravvenendo agli impegni assunti a novembre 2025 dal Governo negli incontri con le Associazioni, aveva inizialmente disposto che i cd. “esodati” del Piano Transizione 5.0 del 2025 ricevessero il 35 per cento del credito d’imposta richiesto, aumentato delle spese sostenute per adempiere gli obblighi di certificazione. Con riferimento al fondo previsto dall’articolo 1, comma 770, della legge n. 199/2025, pari a 1,3 miliardi di euro per l’anno 2026, lo stanziamento previsto dall’articolo 8 in esame, per il 2026, è stato abbassato a 537 milioni di euro (commisurati sulla copertura del 35% degli 1,53 miliardi non coperti relativi alle domande presentate dopo il 6 novembre 2025. Le limitazioni disposte non hanno riguardato solo la percentuale dell’incentivo, ma anche la tipologia degli interventi, con la previsione dell’esclusione degli investimenti nelle fonti rinnovabili e nei sistemi di gestione dell'energia.
Tutte le Associazioni delle imprese, tra cui Confcooperative, hanno prontamente richiesto un intervento correttivo ai Ministeri competenti, partecipando all’incontro del 1 aprile in cui hanno con forza ed in maniera unanime contestato la misura.
Si tratta, infatti, di una modifica a partita in corso che incide su investimenti già effettuati e validati, lesiva del legittimo affidamento e della credibilità dello strumento. Il taglio retroattivo del 65% dei crediti d’imposta è stata una misura decisamente iniqua ed insostenibile per le imprese da tempo alla ricerca di politiche industriali certe per contrastare gli effetti delle incertezze geopolitiche in corso.
Accanto alle rivendicazioni immediate, le Associazioni hanno sollevato un tema più strutturale e di lungo periodo. Le principali Associazioni di categoria hanno infatti evidenziato la scarsa prevedibilità delle risorse disponibili, la mancanza di una programmazione chiara e stabile ed il rischio concreto di perdita di competitività per il sistema produttivo.
Il Governo, mantenendo l’impegno assunto al tavolo delle Associazioni, ha quindi approvato prontamente una modifica all’articolo 8 del DL fiscale, inserita nel successivo decreto legge 42 del 2026 sopra citato.
Segnatamente, il DL n.42 del 2026 non introduce una disciplina autonoma, ma interviene direttamente sul DL n.38 del 2026, modificandone l'articolo 8 e inserendovi ulteriori articoli da 8-bis a 8-quater, oltre a rideterminarne le coperture finanziarie tramite modifiche all'articolo 18 dello stesso DL n.38.
Più in dettaglio, l'articolo 1 del DL n.42 opera su tre piani distinti: la riscrittura del comma 1 dell'articolo 8 (il cuore della misura per gli esodati), l'introduzione di un nuovo comma 3-bis (la misura per le FER) e la rideterminazione della copertura finanziaria complessiva.
Il comma 1 dell'articolo 8, viene integralmente sostituito. Nel nuovo testo, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni previste e che abbiano ricevuto dal GSE sia la comunicazione di ammissibilità tecnica dell'investimento sia la comunicazione dell'esaurimento delle risorse disponibili, spetta nel 2026 un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro, pari all'89,77 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto, con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B della legge n. 232/2016 e alle spese di formazione del personale.
In primo luogo, il DL 42 eleva dall'originario 35% all'89,77% il contributo riconosciuto alle imprese rimaste prive di copertura nell'ambito di Transizione 5.0, introducendo anche un autonomo contributo per investimenti in autoproduzione energetica e certificazioni, con un impatto rilevante sul piano delle coperture finanziarie che ha richiesto la modifica dell'articolo 18 del DL 38.
L'intero impianto finanziario viene riconfigurato: la dotazione originaria di 537 milioni viene quasi triplicata, portando la misura in linea con i 1,3 miliardi originariamente stanziati dalla legge di bilancio 2026, ai quali si aggiungono circa 200 milioni di risorse ulteriori per la componente FER.
La norma riformula anche il perimetro oggettivo, includendo espressamente, accanto agli investimenti relativi agli allegati A e B, anche le spese di formazione del personale, in luogo delle spese di certificazione contemplate dal precedente articolo 8 del DL 38/2026. Questo è un dettaglio tecnico di grande rilievo pratico: la versione originaria riconosceva le spese di certificazione (fino a 10.000 euro); la nuova versione le sostituisce con le spese di formazione, che nella struttura di Transizione 5.0 erano una componente rilevante di molti progetti aziendali.
Il DL n.42 valorizza, quale presupposto applicativo, non solo la presentazione della comunicazione da parte dell'impresa, ma anche il duplice riscontro del GSE: la comunicazione di rispondenza tecnica dell'investimento e la comunicazione di esaurimento delle risorse.
Ciò significa che la platea degli aventi diritto è definita in modo più preciso rispetto alla versione originaria, escludendo eventuali ambiguità su chi potesse rientrare nel perimetro degli "esodati".
La seconda modifica, per certi versi la più discussa sul piano tecnico-giuridico, riguarda l'introduzione di un nuovo comma 3-bis all'articolo 8, che disciplina in modo separato e autonomo il trattamento degli investimenti in fonti energetiche rinnovabili per autoconsumo, che nel DL 38 originario erano stati completamente esclusi dal perimetro del credito.
Il comma 3-bis dell'articolo 8 del DL 42/2026 prevede un contributo complementare correlato agli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo. Le risorse complessive ammontano a 197,7 milioni di euro su base pluriennale (2026-2028) e restano strettamente collegate alle comunicazioni già trasmesse. Il contributo aggiuntivo non opera in modo autonomo rispetto al credito d'imposta.
Questo comma introduce però una distinzione fondamentale rispetto al trattamento degli investimenti in beni strumentali e formazione: mentre questi ultimi continuano a godere di un credito d'imposta in senso tecnico — compensabile in F24 — il contributo per le FER assume la forma di un "contributo" in senso stretto, con una erogazione distribuita in tre quote annuali tra il 2026 e il 2028. Il comma 3 dell'articolo 8, non modificato dal DL 42, dispone che il credito d'imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026, senza possibilità di fruirlo in più quote né di riportare a nuovo la parte non utilizzata. Per le FER, invece, la diluizione pluriennale è strutturale.
Questa asimmetria di trattamento — credito d'imposta per i beni strumentali e formazione, contributo pluriennale per le FER — che ha alimentato le preoccupazioni delle Associazioni, tanto sul piano della certezza del ristoro quanto su quello del regime fiscale applicabile.
Da ultimo, pare utile evidenziare ciò che il DL 42 non ha modificato rispetto al DL 38.
Il comma 3 dell'articolo 8, che fissa il termine perentorio per la compensazione in F24 entro il 31 dicembre 2026, rimane invariato. Non si prevede quindi la possibilità di fruire il credito in più quote né di riportare a nuovo la parte non utilizzata negli anni successivi, una scelta che ha generato malcontento tra le numerose imprese prive di sufficiente capacità di compensazione nell'annualità corrente.
In conclusione, il DL 42 rappresenta una correzione sostanziale della rotta tracciata dal DL 38 — soprattutto sul versante della percentuale del contributo e del plafond — ma lascia aperti alcuni nodi più tecnici e strutturali, a partire dal vincolo della fruizione entro fine 2026 e dall'ambiguità giuridica del contributo FER, che potranno essere oggetto delle richieste di modifica in sede di conversione parlamentare.