Circolari

Circ. n. 6 - 2024

Conversione in legge Decreto-legge “sicurezza energetica”

lunedì 19 febbraio 2024

Con la legge 2 febbraio 2024, n. 11, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024, è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (sul decreto-legge vedi circolare del Servizio ambiente ed energia n.29 del 2023).

Il decreto-legge, come convertito, contiene le disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia ed in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Il decreto risulta diviso in tre capi:

Capo I - Misure in materia di energia (artt.1-14-quater),

Capo II - Misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (artt.15-18-bis),

Capo III - Disposizioni finali e finanziarie (artt.19-21).

Nell’allegare il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione, si riportano di seguito alcuni elementi di sintesi sulle disposizioni di principale interesse in materia di energia a cui sono state apportate diverse modifiche in sede di conversione.

 

INDICE

Clienti energivori - autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori 3

Recesso dai contratti stipulati nell’ambito della misura cd Electricity release  3

Rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale  4

Criteri per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale  5

Disposizioni per incentivare le regioni ad ospitare impianti a fonti rinnovabili 5

Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale  6

Ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 6

Misure a sostegno dell’edilizia  8

Modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 8

Flessibilità del sistema elettrico - impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili 8

Incentivi agli impianti alimentati da biomasse  9

Misure per la promozione del biometano  9

Operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione  9

Sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare  10

Infrastrutture di rete elettrica e semplificazioni per impianti a fonti rinnovabili 10

Disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento  12

Misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi 12

Registro delle tecnologie per il fotovoltaico  12

Disposizioni in materia di gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici 13

Rifinanziamento del Fondo italiano per il clima  13

Cessazione del servizio di maggior tutela e il passaggio al mercato libero  14

Disposizioni per fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia nel settore sportivo  15

Valorizzazione energetica e pianificazione della gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana  16

 

***

 

 

Clienti energivori - autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori

Rif. articolo 1

La disposizione, finalizzata a promuovere ed accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica, prevede:

a) l’attribuzione di una preferenza - nell’individuazione del concessionario delle superfici pubbliche da destinare alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);

b) la realizzazione, secondo criteri definiti dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese energivore, indicandone i criteri. Tra questi, si segnala la possibilità di chiedere al GSE, nelle more dell'entrata in esercizio di nuova capacità di generazione degli impianti, l'anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine, mediante la stipula di contratti per differenza a due vie. Il prezzo di cessione dell'energia anticipata è definito dal GSE almeno trenta giorni prima del termine per la presentazione delle richieste di anticipazione stessa.

La nuova capacità di generazione è realizzata mediante:

1) nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari 200 KW ciascuno (prima della modifica approvata dalla Camera era prevista una potenza minima pari a 1MW);

2) impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici oggetto di potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un incremento di potenza pari ad almeno 200 kW (prima della modifica alla Camera era previsto l MW).

L’entrata in esercizio degli impianti o l’entrata in operatività degli interventi di potenziamento deve avvenire entro quaranta mesi dalla data di stipula del contratto, salvo cause di forza maggiore o casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione di nuova capacità, sempreché il ritardo non sia imputabile o ascrivibile all’impresa.

Viene rimessa all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), la definizione delle modalità per la copertura degli oneri per la misura, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.

 

Recesso dai contratti stipulati nell’ambito della misura cd Electricity release

Rif. articolo 1, comma 4-bis

L’articolo riconosce la facoltà di recesso ai titolari dei contratti stipulati con il GSE ai sensi della disciplina del cd “Electricity release” (D.M. 341/2022), senza l'applicazione di penali e senza la regolazione delle differenze tra il prezzo di allocazione ed il prezzo medio di riferimento zonale maturati durante il periodo di vigenza contrattuale.

Tali modalità si applicano anche in caso di recesso già esercitato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 16-bis del D.L. n. 17/2022 aveva previsto che, al fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico, nonché di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefìci conseguenti alla predetta integrazione, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. procedesse offrire un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale cedendo tale energia, mediante la stipula di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni, attraverso gli strumenti informativi e di negoziazione predisposti dal GME. In attuazione alla indicata disposizione, è stato adottato il D.M. 16 settembre 2022, n. 341.

Dalla relazione di accompagnamento, risulta che dal 22 novembre 2022 al 5 dicembre 2022, sul Portale ER-Energy Release del GSE, si è svolta la procedura di accreditamento per partecipare alla procedura di assegnazione del GME. All’esito della procedura di assegnazione del 9-10 gennaio 2023, il GME ha assegnato l’intero volume di energia messo a disposizione, pari a 16.024.960 MWh/anno a 1.420 clienti finali prioritari. Il provvedimento sopra citato ha definito un prezzo “politico” di riferimento per il contratto finanziario a due vie dell’Energy Release pari a 210 e/MWh che è stato ritenuto, a seguito della riduzione dei prezzi dei mercati, troppo alto.

Alla luce del quadro delineato, il MASE ha iniziato a valutare l’opportunità di intervenire in modifica del richiamato decreto, con la previsione di una riedizione della procedura di assegnazione, al fine di renderla maggiormente idonea a perseguire le finalità ispiratrici della norma primaria, salvaguardando, al contempo, la posizione dei partecipanti alla procedura di assegnazione svolta mediante l’impiego dello strumento della modifica o recesso senza penali.

 

Rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale

Rif. articolo 2

Viene modificato l'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante Misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi ragionevoli.

Con la nuova disposizione si affida al GSE lo svolgimento di procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, mediante invito rivolto ai titolari di concessioni esistenti, anche se improduttive o sospese, i cui impianti di coltivazione siano collocati, totalmente o parzialmente, in aree considerate compatibili dal Piano per la transizione energetica sostenibile (Pitesai).

La disposizione prevede, ancora, in deroga alle norme di divieto delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione e nelle aree marine protette, a determinate condizioni quantitative e procedurali, la possibile coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni esistenti ovvero di nuove concessioni.

In estrema sintesi, si prevede, quindi, il rilascio di nuovi titoli abilitativi per la coltivazione di idrocarburi, ad un prezzo che rifletta il costo di produzione più il congruo tasso di remunerazione, a fronte dell’impegno dei soggetti interessati a cedere quantitativi di gas al GSE che, a sua volta, si impegna ad allocarli sul mercato, destinandoli prioritariamente alle imprese “gasivore”.

 

Criteri per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale

Rif. articolo 2, comma 2-ter

L’articolo, inserito nel corso dell’esame alla Camera, modifica le disposizioni in materia di concessioni di distribuzione del gas naturale contenute all’articolo 6 della legge n. 118/2021 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), prevedendo che le imprese di distribuzione del gas siano tenute a versare agli enti locali appartenenti all’ambito territoriale interessato il contributo tariffario riconosciuto ai distributori per la remunerazione degli interventi di efficientamento energetico, applicando una maggiorazione, a titolo di penale, qualora non conseguano la quota addizionale di risparmio energetico che si sono impegnate a conseguire in sede di gara.

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 6 della legge n. 118/2022 reca disposizioni volte a valorizzare le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento stesso.  La lettera d) del citato articolo 6, comma 1 della legge n. 118/2021 è quindi sostituita per prevedere che, in sede di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, le condizioni offerte da ciascun concorrente prevedano anche l’effettuazione di interventi di efficienza energetica, realizzabili nell’ambito territoriale minimo di riferimento.

 

Disposizioni per incentivare le regioni ad ospitare impianti a fonti rinnovabili

Rif. articolo 4

L’articolo 4 destina una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (cd ETS, art.23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47), nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, ad un fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e da ripartire tra le regioni per l’adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio.

Nel corso della legge di conversione, anche su sollecitazione di Confcooperative, espressa in Audizione, è stato soppresso il comma 2 della disposizione che introduceva un contributo annuo pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza dell’impianto, da versare al GSE per i primi tre anni dalla data di entrata in esercizio, a carico dei titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030.

La norma rinvia ad un decreto, per il solo anno 2024, la definizione delle modalità di riparto del fondo tra le regioni che abbiano provveduto con legge all’individuazione delle aree idonee all’installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW. Nella relazione tecnica di accompagnamento, viene chiarito che l’esigenza, non differibile, di tali previsioni è quella di offrire alle regioni un quadro completo per incentivarle ad ospitare impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, tenuto conto che lo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica avente ad oggetto la fissazione di criteri nazionali per l’individuazione delle aree idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 è attualmente all’esame della Conferenza unificata.

 

Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale

Rif. articolo 4 – bis

La norma, inserita in sede di conversione, interviene sulla lettera b) del comma 6 dell’art. 6 del Codice ambientale (D.lgs. 152/2006), che prevede verifica di assoggettabilità a VIA per le modifiche o le estensioni dei progetti sottoposti a VIA o a screening di VIA (elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del citato Codice) e la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che non determinino il superamento dei valori limite (indicati negli allegati II e III) oltre i quali è obbligatoria la procedura di VIA.

Il nuovo articolo, al fine di accelerare i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, integra tale disposizione, includendo tra le modifiche o estensioni assoggettate a screening di VIA, gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari.

 

Ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

Rif. articolo 4-ter

L’articolo, inserito nel corso dell’esame alla Camera, prevede molteplici novità, tra le quali si segnalano:

  • smaltimento dei RAEE fotovoltaici: al comma 1 è prevista una attività di monitoraggio svolte dal GSE sullo smaltimento. Con le nuove disposizioni si intende ottimizzare la gestione dei RAAE fotovoltaici, attraverso la promozione dell’utilizzo diretto dei servizi offerti dai sistemi individuali e collettivi per la gestione dei RAEE.
  • impianti fotovoltaici in ambito agricolo: il comma 2 ammette ai regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili gli impianti fotovoltaici in ambito agricolo, disponendo che essi siano esclusi dai soli incentivi previsti dal D.lgs. n. 28/2011, e non, quindi, dal nuovo sistema incentivante di cui al D.lgs. n. 199/2021, il quale viene contestualmente modificato dal comma 3 lett. a) e b). In particolare, la lettera a), dispone che è agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi per interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti in aree agricole a parità della superficie di suolo agricolo occupata e incremento della potenza complessiva. La lettera b) adegua la disciplina dei meccanismi d’asta al ribasso, sopprimendo la previsione che consente l’accesso ai meccanismi d’asta ai (soli) impianti fotovoltaici realizzati su aree agricole non utilizzate individuate dalle Regioni come aree idonee.
  • produzione di energia elettrica e calore da biomasse solide e gassose: il comma 3, inserendo un comma 18 -bis all’articolo 42 del D.lgs. n. 199/2021, che reca i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, il cui rispetto è condizione per l’accesso agli incentivi, dispone che le disposizioni sulla certificazione della sostenibilità dei carburanti (di cui all’articolo 43, comma 1 del D.lgs. n. 199/2021) si applicano secondo quanto previsto dal decreto ministeriale che dovrà procedere ad un aggiornamento della disciplina del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità;
  • soppressione del regime dello scambio sul posto: il comma 4, interviene sul D.lgs. n. 199/2021, laddove prevede, una volta entrato in vigore il nuovo sistema incentivante per le fonti rinnovabili elettriche (con l’adozione dei decreti attuativi), la soppressione del meccanismo di sostegno dello scambio sul posto. In particolare, si rinvia ad ARERA, su proposta del GSE, la disciplina delle modalità per la graduale fuoriuscita, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto. I commi 5 e 6 intervengono sulla disciplina del meccanismo incentivante del ritiro dedicato (cui i nuovi impianti, entrati in esercizio dopo la soppressione dello scambio sul posto, potranno accedere).
  • realizzazione di impianti da fonti rinnovabili nei siti oggetto di bonifica: il comma 7 dispone che per le aree dei siti oggetto di bonifica, individuate secondo quanto previsto nel Codice dell’ambiente (D.lgs. 152/2006) interessate dalla realizzazione di impianti a fonte rinnovabile - in quanto aree idonee per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021 - si applicano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicate alla colonna B, della tabella 1 dell’allegato 5 alla Parte quarta del Titolo V del medesimo Codice dell’ambiente. Tale tabella, come noto, elenca le concentrazioni dei valori di soglia per diversi composti chimici relativi alla contaminazione nel suolo e nel sottosuolo, riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare, che per la colonna B riguarda i siti ad uso commerciale e industriale.

 

Misure a sostegno dell’edilizia

Rif. articolo 4-quater

In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, l’articolo 4-quater, inserito in sede di conversione, modifica l’art. 10-septies del D.L. 21/2022 ed interviene su termini in materia di edilizia e urbanistica già da tale norma prorogati.

In particolare, vengono prorogati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia), relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024 (termine anch’esso prorogato di sei mesi rispetto alla vigente previsione del 31 dicembre 2023), purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione e che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.

 

Modalità innovative per il supporto alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Rif. articolo 4-septies

L’articolo – inserito nel corso dell’esame alla Camera – prevede l’introduzione di un meccanismo di sostegno per la promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, alternativo al sistema incentivante per la produzione di energia elettrica da FER disciplinato dal D.lgs. n. 199/2021 (articoli 6 e 7).

A tale fine, integra con un nuovo articolo 7-bis il citato decreto legislativo, rubricato “disciplina del regime incentivante gli investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile”.

La definizione del nuovo meccanismo è demandata ad uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentite l’ARERA e la Conferenza unificata.

 

Flessibilità del sistema elettrico - impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili

Rif. articolo 5

La disposizione introduce una misura volta a valorizzare il ruolo degli impianti a bioliquidi mediante la previsione di un idoneo meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili, volto a tener conto delle peculiarità della filiera e, in particolare, delle sue specificità di approvvigionamento, logistica e stoccaggio del combustibile. I criteri, le modalità e le condizioni per l’attuazione di tale meccanismo da parte della società Terna S.p.A. sono stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell’ARERA. Si dispone, quindi, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino alla data di entrata in operatività del meccanismo suddetto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025, agli impianti a bioliquidi sostenibili che rispettino determinati requisiti e condizioni si applicano prezzi minimi garantiti.

 

Incentivi agli impianti alimentati da biomasse

Rif. articolo 5, comma 3-bis

L’articolo 5, comma 3-bis inserito nel corso dell’esame alla Camera su espressa richiesta di Confcooperative – interviene con riferimento alla norma che prevede, da parte di ARERA, la definizione di prezzi minimi garantiti o integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico a favore della produzione di energia da impianti in esercizio alimentati a biogas e biomassa che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027.

Il comma 3-bis in esame dispone che gli impianti alimentati a biomassa comprendano anche gli impianti alimentati a biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti, il regime incentivante deliberato da ARERA si applica alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse.

 

Misure per la promozione del biometano

Rif. articolo 5, commi 3-ter- 3 -quinquies

La disposizione, inserita in sede di conversione, ammette, a partire dal 2024, la partecipazione alle procedure competitive di cui al D.M. 15 settembre 2022 - recante la disciplina di sostegno alla produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale – anche alle imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione.

La norma ancora, dispone che le agevolazioni previste per il gasolio, in materia di accisa, dal D.lgs. n. 504/1995, si applichino anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore. La disposizione ha efficacia dalla data del rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione europea.

 

Operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione

Rif. articolo 5, bis

L’articolo, inserito nel corso dell’esame alla Camera, introduce delle modifiche alla disciplina in materia di produzione di biometano, prevedendo che:

  • per gli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al DM 2 marzo 2018, per i quali il biometano prodotto non puo' essere immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi ed è oggetto di contratti di fornitura di biometano nel settore dei trasporti, il GSE provvede all'annullamento delle garanzie di origine in favore dei clienti finali con i quali il produttore medesimo ha stipulato, direttamente o indirettamente, i suddetti contratti;
  • al fine di uniformare le metodologie di calcolo dei certificati di immissione in consumo (CIC) da parte del GSE, a decorrere dall'anno 2024, per la determinazione del quantitativo dei CIC attribuiti agli impianti di produzione di biometano che beneficiano degli incentivi di cui al DM 2 marzo 2018, è utilizzato il riferimento al potere calorifico superiore del biometano prodotto;  
  • al fine di favorire lo sviluppo della produzione di biometano, per ritardi nella conclusione dei lavori relativi all'impianto qualificato non imputabili a responsabilità del produttore, si intendono anche i ritardi relativi all'attivazione, da parte del gestore di rete, della connessione alla rete nonché i ritardi nel rilascio di verifiche o attestazioni da parte delle autorità e degli enti di controllo.

 

Sviluppo della filiera relativa agli impianti eolici galleggianti in mare

Rif. articolo 8

La disposizione reca misure funzionali a creare il sostrato idoneo allo sviluppo di una filiera che conduca alla realizzazione e all’esercizio di impianti eolici flottanti in mare, promuovendo specifici investimenti nel Mezzogiorno d’Italia.

 

Infrastrutture di rete elettrica e semplificazioni per impianti a fonti rinnovabili

Rif. articolo 9

L’articolo 9 prevede la realizzazione da parte di Terna S.p.A., entro il 7 giugno 2024, di un Portale digitale che consenta al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della cultura, all’Arera, alle regioni e provincie autonome e, con modifica approvata alla Camera, anche agli operatori interessati, l’accesso a dati e informazioni sugli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e sulle richieste di connessione.

Sono, quindi, definite le seguenti procedure semplificate:

  • fino al 31 dicembre 2026, la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti fino a 30 kV, prevista nell’ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all’Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del PNRR, nonché la realizzazione delle opere accessorie sono sottoposti a semplice denuncia di inizio lavori, a meno che non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa eurounitaria ovvero occorra l’acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l’autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici. Non è richiesta la documentazione necessaria allo svolgimento della verifica preventiva archeologica, nei casi in cui la denuncia di inizio lavori (DIL) sia corredata dall’asseverazione da parte di che l’esecuzione dei lavori non comporti nuova edificazione o scavi in quote diverse a quelle già impegnate da manufatti esistenti né mutamenti nell’aspetto esteriore dei luoghi. Ove non sussistano le condizioni per sottoporre le opere a DIL, i suddetti interventi sono sottoposti ad un’autorizzazione unica.

Con il medesimo procedimento previsto per la costruzione e l’esercizio delle cabine primarie della rete di distribuzione possono essere autorizzate, anche le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, purché abbiano una tensione non superiore a 220 kV e una lunghezza inferiore a cinque chilometri, se aeree, o a venti chilometri, se in cavo interrato;

  • proroga fino al 30 giugno 2025 dell’efficacia delle semplificazioni previste dall’articolo 47, comma 1-bis del D.L. n. 13/2023 che esentano dallo svolgimento della VIA e della verifica di assoggettabilità a VIA taluni impianti da fonti rinnovabili e di stoccaggio in aeree idonee contemplate da piani sottoposti a VAS;
  • sono innalzati da 20 a 25 MW e da 10 a 12 MW le soglie di potenza superate le quali gli impianti fotovoltaici localizzati in aree idonee o altre specifiche zone devono essere sottoposti a VIA o verifica di assoggettabilità a VIA;
  • è innalzata da 10 a 12 MW la soglia di potenza sotto la quale gli impianti fotovoltaici sono sottoposti a Procedura abilitativa semplificata, anziché ad autorizzazione unica;
  • il concerto del Ministero della cultura che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica acquisisce ai fini dell’adozione del provvedimento di VIA su progetti sottoposti all’esame della Commissione PNIEC-PNRR, nel caso di progetti di impianti da fonti rinnovabili localizzati in aree idonee, ha natura obbligatoria non vincolante e, decorso inutilmente il termine di venti giorni, il Ministero dell’ambiente provvede all’adozione della VIA;
  • si estende alle dichiarazioni di cui agli articoli 12 (verifica dell’interesse culturale) e 13 (dichiarazione dell’interesse culturale) del D.Lgs. n. 42/2004 l’ambito di applicazione della disposizione in base alla quale gli effetti delle nuove dichiarazioni non si applicano agli impianti da fonti rinnovabili i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell’avvio del procedimento propedeutico a tali dichiarazioni, il provvedimento di VIA o altro titolo abilitativo;
  • si consente l’avvio dei procedimenti di autorizzazione unica degli impianti da fonti rinnovabili anche in assenza del parere del gestore di rete di conformità tecnico sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione, comunque da acquisirsi nel corso del procedimento.

 

Disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento

Rif. articolo 10

La disposizione assegna risorse finanziarie a progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento ovvero di teleraffrescamento o all’ammodernamento di sistemi esistenti.

 

Misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi

Rif. articolo 11

La disposizione è finalizzata a favorire il raggiungimento di una soluzione condivisa per la localizzazione del Deposito nazionale destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi generati da attività pregresse di impianti nucleari e similari nel territorio nazionale, all’interno di un Parco tecnologico dotato di un centro di studi e sperimentazione. A tale scopo, il decreto interviene apportando modifiche e integrazioni al titolo III del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, per quanto concerne, in particolare, la procedura di localizzazione del Deposito nazionale.

Al fine di favorire una maggiore partecipazione al processo di identificazione del sito unico nazionale, la norma consente ad enti territoriali e strutture militari non precedentemente compresi nella proposta di Carta nazionale delle aree idonee alla localizzazione del Deposito nazionale (CNAI) di formulare istanza per una nuova valutazione dei territori di propria competenza, al fine di verificare la possibilità dell’inserimento di detti territori in un’apposita proposta di Carta nazionale delle aree autocandidate (CNAA). È prevista la possibilità di inserire nella medesima CNAA autocandidature anche da parte di enti territoriali già inseriti nella proposta di CNAI. L’attività di verifica sarà svolta dalla Sogin S.p.A. e convalidata dall’autorità di regolamentazione competente (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN).

 

Registro delle tecnologie per il fotovoltaico

Rif. articolo 12

Ai fini di una mappatura dei prodotti disponibili sul mercato, la norma prevede l’istituzione, da parte dell’ENEA, di un registro composto da tre distinte sezioni al fine di iscrivere, su istanza del produttore o del distributore interessato, moduli fotovoltaici con specifiche caratteristiche di natura territoriale e qualitative e, in particolare:

a) moduli fotovoltaici, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;

b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;

c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea, con un’efficienza di cella almeno pari al 24 per cento.

Il comma 2 prevede la disciplina procedimentale, prescrivendo che l’iscrizione sia effettuata dall’ENEA secondo procedure stabilite dallo stesso ente entro trenta giorni dalla entrata in vigore del decreto, sentiti i Ministeri interessati. ENEA pubblica, quindi, nel proprio sito internet istituzionale l’elenco dei prodotti nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l’inserimento nel registro e può procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei richiedenti l’iscrizione.

 

Disposizioni in materia di gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici

Rif. articolo 12-bis

L’articolo 12-bis, inserito durante l'esame alla Camera, introduce misure riguardanti:

  • la quota percentuale detenuta sul mercato delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dai sistemi collettivi per la gestione dei RAEE fotovoltaici,
  • gli elementi che devono essere descritti nella documentazione di adesione da parte dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici
  • misure per consentire una razionale e ordinata gestione dei RAEE sul territorio.

 

Rifinanziamento del Fondo italiano per il clima

Rif. articolo 13

La disposizione prevede il rifinanziamento del Fondo italiano per il clima, di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in misura pari a 200 milioni di euro per l’anno 2024. Tale Fondo, come previsto dal citato articolo 1, comma 488, della legge n. 234 del 2021, è destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l’Italia è parte.

 

Cessazione del servizio di maggior tutela e il passaggio al mercato libero

Rif. articolo 14

La disposizione mira a conseguire la razionalizzazione e semplificazione delle competenze, delle azioni e delle misure messe in campo per la tutela dei consumatori energetici e del servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla fine del servizio di maggior tutela per i clienti domestici.

In via generale, sembra utile ricordare che l’articolo costituisce attuazione della legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza e successive modifiche) che ha stabilito un percorso per promuovere l’ingresso dei clienti finali nel mercato dell’energia ed il rafforzamento delle condizioni competitive del mercato stesso, prevedendo, in particolare (all’articolo 1, commi 50 e 60), termini specifici per la cessazione del regime di interventi pubblici di fissazione dei prezzi, distintamente per le piccole e microimprese del settore elettrico e per i clienti domestici.

Al riguardo, si ricorda che sulla base della citata legge n. 124 del 2017, il servizio di maggior tutela per l’energia elettrica è cessato:

  • a partire dal 1° gennaio 2021, per le piccole imprese connesse in bassa tensione e per le microimprese titolari di almeno un punto di prelievo connesso in bassa tensione con potenza contrattualmente impegnata eccedente 15 kW,
  • a partire dal 1° gennaio 2023, per tutte le altre microimprese.

Per quanto attiene ai clienti domestici del settore elettrico, il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, prevede che entro il 10 gennaio 2024 sia attivato un servizio di ultima istanza, cosiddetto «servizio a tutele graduali » (STG), volto ad assicurare la fornitura ai clienti domestici che entro la predetta data non avranno ancora scelto un fornitore sul mercato libero.  Le famiglie che non avranno ancora individuato un fornitore sul mercato libero saranno pertanto assegnate a fornitori scelti con asta (aste per le tutele graduali – STG). In particolare, L’individuazione dei fornitori del STG avviene sulla base di procedure concorsuali svolte dall’Acquirente Unico S.p.A.

Con decreto ministeriale del 18 maggio 2023, il Ministero dell’ambiente ha definito modalità e criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero. Per i clienti domestici vulnerabili è previsto che il superamento dell’attuale regime avvenga mediante l’introduzione di una specifica disciplina a tutela accompagnata da una massiccia campagna informativa.

Con la nuova disposizione, quindi, in particolare,:

  • viene stanziato un milione di euro nel 2024 per lo svolgimento di campagne informative sulla cessazione del servizio di maggior tutela nel settore elettrico;
  • si trasferisce al Ministro dell’ambiente la competenza ad approvare i progetti proposti da ARERA e finanziati a valere sul fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica, gas e del servizio idrico integrato, alimentato dalle sanzioni irrogate dalla medesima autorità;
  • si disciplina il servizio di vulnerabilità, prevedendo che esso sia erogato ai clienti vulnerabili da operatori individuati tramite procedure competitive alle condizioni stabilite dall’ARERA e che l’approvvigionamento centralizzato dell’energia elettrica all’ingrosso sia affidato ad Acquirente Unico;
  • si prevede che gli esercenti il servizio di tutela presentino all’ARERA una relazione indicante i costi direttamente imputabili al servizio medesimo e non recuperabili, ai fini del loro riconoscimento a valere sulle tariffe elettriche;
  • si prevede che l’addebito diretto autorizzato dal cliente per la fatturazione nell’ambito della maggior tutela valga anche per il subentro del fornitore del servizio a tutele graduali o di vulnerabilità e disciplinano gli obblighi informativi utili affinché ciò avvenga in modo trasparente ed efficace;
  • si dispone che l’ARERA provveda ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione del servizio a tutele graduali, fissando il termine tra il 9 e il 10 gennaio 2024 per la presentazione delle offerte da parte degli operatori, al fine di garantire un’adeguata informazione preventiva dell’utenza domestica nonché la più ampia partecipazione degli operatori economici;
  • si prevede che Acquirente Unico monitori le condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici nonché la corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli esercenti il servizio a tutele graduali e che l’ARERA trasmetta alle Commissioni parlamentari competenti, con cadenza annuale, una relazione contenente gli esiti del suddetto monitoraggio;
  • si modifica la disciplina del portale delle offerte prevista dalla legge n. 124/2017 affinché gli operatori trasmettano tempestivamente le proprie offerte e rafforza il ruolo del comitato tecnico consultivo.

 

Disposizioni per fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia nel settore sportivo

Rif. articolo 14-bis

L’articolo, inserito nel corso dell’esame alla Camera, prevede il rifinanziamento di 5 milioni di euro, per il 2024, del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva. Ciò al fine di fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica.

 

Valorizzazione energetica e pianificazione della gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana

 Articolo 14-quater

L’articolo, inserito nel corso dell’esame alla Camera, prevede la nomina a Commissario straordinario del Presidente della Regione Sicilia finalizzata al completamento di una rete impiantistica integrata per la gestione del processo di smaltimento dei rifiuti, disciplinando anche la modalità di nomina e di esercizio dei relativi poteri.

Ai fini indicati, dopo aver condotto le analisi funzionali a valutare il reale fabbisogno regionale, verrà incentivata la realizzazione e la localizzazione di nuovi termovalorizzatori che possano permettere una migliore qualità di recupero energetico.