Nella Gazzetta ufficiale del 27 febbraio u.s. è stata pubblicata la legge di conversione del DL “milleproroghe” (D.L. 29 dicembre 2022, n. 198). Si riportano di seguito le principali disposizioni di interesse per il settore ambiente ed energia.
INDICE DEGLI ARGOMENTI
1. Proroga delega per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili 2
2. Extraprofitti - Rinvio del termine per il versamento da parte del GSE all’entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione a due vie 2
3. Superbonus e interventi edilizi– Proroga termini per invio comunicazioni e trasmissione documenti 2
4. Impianti fotovoltaici e smaltimento materiali a fine vita 3
5. Recupero dei rifiuti nei cementifici 3
6. Biogas - Biometano 3
7. Interventi per la sicurezza energetica 4
8. Qualifica rifiuti inerti – proroga adeguamento al decreto ministeriale n.152 del 2022 4
9. Approvvigionamento materie prime critiche 4
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1. Proroga delega per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili
Rif. articolo 1, comma 9 della legge di conversione 14 del 2023
L’articolo 1, comma 9, della legge di conversione proroga fino al 25 dicembre 2023 il termine per l’esercizio della delega prevista dall’articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n.118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) in materia di razionalizzazione e semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili.
2. Extraprofitti - Rinvio del termine per il versamento da parte del GSE all’entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione a due vie
Rif. articolo 3, comma 10-ter del decreto-legge n.198 del 2022, come convertito
L’articolo 3, comma 10-ter del decreto-legge, come modificato in sede di conversione, proroga dal 30 novembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine entro il quale il GSE è tenuto a versare all’entrata del bilancio dello Stato i proventi derivanti dall’attuazione da febbraio ad agosto 2022 del meccanismo di compensazione a due vie applicabile a taluni produttori di energia da fonte rinnovabile.
3. Superbonus e interventi edilizi– Proroga termini per invio comunicazioni e trasmissione documenti
Rif. articolo3, commi 10-octies e 10-novies del decreto-legge n.198 del 2022, come convertito
L’articolo 3, commi 10-octies-10-novies proroga alcuni termini per l’invio di comunicazioni e della documentazione all’Agenzia delle entrate con riferimento alle spese sostenute per alcuni interventi edilizi.
In particolare, l’articolo 3, comma 10-octies, proroga al 31 marzo 2023 il termine per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio dell’opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per alcuni interventi edilizi. La disposizione, al comma 10-novies, proroga alla stessa data il termine entro cui gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate le spese relative ad interventi effettuati sulla parte comune degli edifici residenziali.
Al riguardo si ricorda che sulla base di quanto chiarito nei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (8 agosto 2020, 12 ottobre 2020 e 12 novembre 2021) i soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici ed infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, nonché per il superbonus, sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate, con le scadenze previste, l’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto.
4. Impianti fotovoltaici e smaltimento materiali a fine vita
Rif. articolo 11, comma 8-quater del decreto-legge n.198 del 2022, come convertito
L’articolo 11, comma 8-quater, fissa al 30 giugno 2023 il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare al Gestore dei Servizi energetici S.p.a. la scelta di partecipare a un sistema collettivo per lo smaltimento a fine vita dei materiali derivanti da impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW, entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012.
Al riguardo, si ricorda che il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, includendo i pannelli fotovoltaici nel campo di applicazione delle normative RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche Elettroniche), pone a carico del soggetto responsabile dell’impianto specifici obblighi per la corretta gestione del fine vita.
5. Recupero dei rifiuti nei cementifici
Rif. articolo 11, comma 8-septies del decreto-legge n.198 del 2022, come convertito
L’articolo 11, comma 8-septies, del decreto legge, come convertito, proroga fino al 31 dicembre 2023 le disposizioni transitorie secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti “R1” (utilizzazione dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, viene considerato vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico (cfr. comma 5-bis dell’articolo 4 del D.L. 17/2022).
6. Biogas - Biometano
Rif. articolo 11, commi 8-quater del decreto-legge n.198 del 2022, come convertito
L’articolo 11, comma 8-octies, proroga al 31 dicembre 2023 il termine per l'adozione del decreto ministeriale di incentivazione del biometano prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale, previsto dall'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021 (il termine originariamente previsto per l'adozione del decreto incentivante era stato originariamente stabilito in 180 giorni dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo).
7. Interventi per la sicurezza energetica
Rif. articolo 11, comma 8-novies del decreto-legge n.198 del 2022, come convertito
Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, l’articolo 11, comma 8-novies, estende al 31 marzo 2024 gli interventi previsti dall’articolo 5 – bis del decreto decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14.
Al riguardo, si ricorda che il menzionato articolo 5-bis autorizza l'adozione di misure per:
- l'aumento della disponibilità di gas;
- la riduzione programmata dei consumi di gas;
- il riempimento degli stoccaggi di gas dell'anno termico 2022- 2023.
Lo stesso articolo per evitare restrizioni all'esercizio degli impianti non alimentati a gas né a fonti di energia rinnovabili, prevede che per gli impianti a carbone o olio combustibile i valori limite di emissione nell'atmosfera siano calcolati applicando i valori previsti dalla normativa unionale, in deroga ai più restrittivi limiti relativi alle emissioni nell'atmosfera o alla qualità dei combustibili, eventualmente prescritti – sulla base della legislazione nazionale – in via normativa o amministrativa.
8. Qualifica rifiuti inerti – proroga adeguamento al decreto ministeriale n.152 del 2022
Rif. articolo 11, comma undecies del decreto-legge n.198 del 2022, come convertito
L’articolo 11, comma undecies interviene a prorogare i termini fissati dal decreto ministeriale n.152 del 2022 che disciplina la qualifica di end of waste per i rifiuti inerti. Più in dettaglio, il decreto ministeriale citato stabilisce i criteri nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, se sottoposti a specifiche operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti.
Ciò premesso, l'articolo 7 del decreto ministeriale n.152 cit. aveva fissato in centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, la possibilità di revisione del decreto da parte del Ministero dell'Ambiente, tenendo conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa.
La disposizione in commento, pertanto, proroga di ulteriori sei mesi, sia il termine previsto dall'articolo 7 del sopra descritto decreto ministeriale che il termine fissato alle imprese per richiedere l’adeguamento del provvedimento autorizzativo.
9. Approvvigionamento materie prime critiche
Rif. articolo 11, commi 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge n.198 del 2022, come convertito
L’articolo 12, commi 6-quater e 6-quinquies interviene sulle disposizioni che assoggettano all’obbligo di notifica preventiva al MIMIT e al MAECI le esportazioni delle materie prime critiche, qualificando come tali, ex lege, i rottami ferrosi e differendo l’operatività di tali disposizioni dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 (lett. b)).
Vengono quindi fissati limiti quantitativi per la notifica preventiva delle esportazioni di rottami ferrosi: più di 250 tonnellate, o 500 tonnellate nell’arco di un mese solare (lett. a)).
Il comma 6-quinquies dispone poi che l’omessa notifica di esportazioni di rottami ferrosi, effettuate sino al 31 dicembre 2022, per quantitativi inferiori alle soglie sopra indicate, non dà luogo all’applicazione di sanzioni.