Con la circolare in oggetto l’INPS comunica la possibilità di fruire concretamente - a partire dall’Uniemens di competenza del mese di luglio - anche per il II semestre 2022 dello sgravio contributivo del 30% su rapporti di lavoro dipendente attivi nelle aree svantaggiate: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Come si ricorderà si tratta di un beneficio introdotto alcuni anni fa con la legge n. 178/2020 (bilancio 2021) e la cui fruizione era stata già operativa fino al 30 giugno u.s..
Questa proroga a singhiozzo si spiega con il fatto che la misura è soggetta ad approvazione comunitaria, da ultimo intervenuta per un’applicazione dell’esonero fino al 31 dicembre 2022, in linea con quelli che sono le tempistiche legate alla vigente disciplina in materia di aiuti di Stato (Temporary Crisis Framework). Normativa che andrà rispettata, come ricorda INPS, anche relativamente ai massimali di importo fruibili.
Come noto, in realtà, il Legislatore ha previsto tale beneficio fino al 2029, mantenendo inalterato un regime di esonero pari al 30% fino al 2025, riducendolo poi al 20% fino al 2027 e abbassandolo ulteriormente al 10% fino al 2029 anno in cui, a legislazione vigente, l’agevolazione contributiva cesserà.
Per la fruizione dell’esonero nel periodo 2023-2029 dovranno essere emanate successive istruzioni da parte dell’Istituto, solo una volta che si riceverà il via libera a livello comunitario anche per i prossimi anni.
Con riferimento alle caratteristiche e modalità di fruizione dello sgravio, INPS ricapitola sostanzialmente istruzioni e disposizioni già in vigore che, in questa sede, facendo seguito ai nostri precedenti in materia ricordiamo sinteticamente sottolineando che in tutti i casi la misura è praticabile anche dalle Organizzazioni datoriali come Confcooperative.
Si tratta di un esonero contributivo del 30% sui rapporti attivi di lavoro dipendente (premi INAIL da pagare) in alcuni contesti regionali particolarmente svantaggiati: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Quindi, su tutta la forza lavoro occupata, non solo i nuovi assunti, sebbene per espressa previsione normativa sia escluso il settore agricolo.
A livello geografico rileva la sede di lavoro o più precisamente la collocazione dell’unità produttiva presso cui sono denunciati i lavoratori in Uniemens (nell’ipotesi di un datore di lavoro con sede legale in un’area ritenuta non svantaggiata, ma con unità operative e quindi rapporti di lavoro riconducibili alle regioni interessate dalla misura, lo stesso dovrà richiedere alla sede territoriale INPS competente specifica autorizzazione al beneficio).
L’agevolazione spetta unicamente con riferimento alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro e, ovviamente, nel limite della contribuzione dovuta.
In linea con le regole generali, non tutte le componenti di tale contribuzione sono soggette ad esonero visto che, oltre ai premi e contributi INAIL, sono escluse e quindi da versare specifiche voci quali ad esempio la contribuzione per il FIS e il contributo dello 0,30% per i fondi interprofessionali.
Il beneficio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote contributive nonché con altri incentivi di tipo economico già previsti dal Legislatore (ad esempio per l’assunzione di disabili o di soggetti beneficiari di NASpI), sempreché non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione e sempreché sussista un residuo di contribuzione sgravabile.
Non essendo un incentivo all’assunzione, l’esonero non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, ma configurandosi comunque come beneficio contributivo, se ne potrà godere solo in presenza di: regolarità contributiva (DURC), assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge, rispetto della contrattazione collettiva leader.
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Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n.3 del 13 gennaio 2021 – prot. n. 41.
Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 10 del 27 gennaio 2022 – prot. n. 436.