Circolari

Circ. n. 59/2021

CONTRIBUZIONE TASSA LICENZIAMENTO CHIARIMENTI PER I DATORI DI LAVORO

Riteniamo opportuno segnala la circolare in oggetto con cui l’INPS ricapitola brevemente la disciplina della c.d. tassa di licenziamento da versare ai sensi della legge n. 92/2012 (art. 2, commi 31-35) in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che dà diritto all’indennità di disoccupazione.

L’Istituto comunica che procederà al recupero delle differenze in caso di errato versamento di quanto dovuto dai datori di lavoro: con un successivo messaggio fornirà le indicazioni operative per la regolarizzazione dei periodi di paga scaduti alla data di pubblicazione della circolare in oggetto.

Ciò perché, alcuni controlli sulle banche dati INPS hanno fatto emergere delle anomalie rispetto ad una corretta valorizzazione negli anni scorsi della base di computo della contribuzione che, come noto, deve essere pari al massimale ASpI/NASpI come rivalutato annualmente (la circolare riporta a riguardo una tabella con la sequenza di tali valori nel periodo 2013-2021). 

Detto ciò, nel ricordare che da tale contribuzione sono escluse alcune casistiche particolari (es. cambi appalto assistiti dall’applicazione di clausole sociali di garanzia occupazionale previste dai CCNL, interruzioni di rapporti di lavoro nel settore edile dovute al completamento delle attività e alla chiusura del cantiere, risoluzione del rapporto nell’ambito di un contratto di espansione), l’Istituto ribadisce appunto il relativo meccanismo di calcolo che, in via generale, prevede un prelievo a carico del datore di lavoro pari al 41% del massimale mensile NASpI (prima ASpI) per ogni 12 mesi di anzianità maturata negli ultimi 3 anni.

Come noto, si tratta di un contribuzione dovuta in maniera identica a prescindere dalla tipologia di lavoro, sia esso full-time o part-time (senza quindi un riproporzionamento in quest’ultimo caso), ma soggetta nella misura ad alcune variazioni in funzione delle diverse circostanze (licenziamento collettivo conclusosi con o senza accordo sindacale, impresa rientrante nell’ambito di applicazione CIGS, etc.), motivo per cui INPS a titolo esemplificativo espone alcune concrete fattispecie di calcolo.