Circolari

Circ. n. 59/2021

IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 197

giovedì 9 dicembre 2021

Nella G.U. del 30 novembre u.s. è stato pubblicato il decreto legislativo di recepimento della direttiva comunitaria relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi (decreto in allegato. Per i precedenti, cfr. anche circolare Servizio Ambiente ed Energia n.44 del 6 agosto 2021).

Rinviando alla lettura del documento si indicano, di seguito, alcuni elementi di sintesi e si rappresenta che, a seguito della consultazione avviata dal Ministero della transizione ecologica, Confcooperative, nel prendere positivamente atto del chiarimento normativo relativo alla qualifica come rifiuti urbani dei rifiuti accidentalmente pescati, ha trasmesso un documento di osservazioni, rappresentando anche l’opportunità di individuare adeguati sistemi di copertura dei costi per la raccolta di tali rifiuti (cfr. circolare Servizio Ambiente n.29 del 2021 del 24 maggio 2021).

            In tale contesto, risultano utilmente inserite nel testo, quindi, alcune previsioni sollecitate da Confcooperative e dal Settore pesca, per chiarire:

a)  la qualifica dei rifiuti accidentalmente pescati dai pescatori come rifiuti urbani, al fine di consentirne il semplice e gratuito conferimento agli impianti portuali di raccolta;

b) la possibilità di attivazione dei finanziamenti nell’ambito del fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per il finanziamento delle attività di raccolta e gestione dei rifiuti accidentalmente pescati. La previsione risulta utilmente inserita nell’Allegato 4 che, nell’individuare le possibili entrate nette connesse al funzionamento ed all’amministrazione degli impianti portuali di raccolta, elenca espressamente i finanziamenti nell’ambito del fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) ed altri finanziamenti o sussidi disponibili per i porti per la gestione dei rifiuti e la pesca.

            Ciò premesso, si forniscono di seguito alcuni elementi di sintesi dei contenuti del nuovo decreto.

 

1. PREMESSA. STRUTTURA DEL PROVVEDIMENTO

          Per quanto di interesse, rispetto al documento precedentemente trasmesso per la consultazione, a parte alcune disposizioni di maggiore dettaglio o chiarimento, non ci sono modifiche sostanziali da segnalare e le norme proposte riproducono in modo abbastanza fedele la direttiva recepita, aggiornando le disposizioni vigenti.

          Il nuovo decreto, che si compone di 19 articoli e 6 allegati abrogherà, infatti, il previgente decreto legislativo di riferimento, del 24 giugno 2003, n. 182.

          Obiettivo è quello di migliorare la disponibilità e l'uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento degli stessi presso gli impianti.

 

2. DEFINIZIONI – QUALIFICA DEI RIFIUTI ACCIDENTALMENTE PESCATI COME URBANI

          Rimane confermata, nelle definizioni (articolo 2), la modifica della nozione di “rifiuti prodotti dalla nave” che ora diventa “rifiuti delle navi” (articolo 2, lettera c).

          La modifica consente, tra l’altro, di differenziare i rifiuti prodotti dalle navi nell’ambito delle diverse operazioni e lavorazioni rispetto a quelli che non sono considerati come prodotti dalla nave, in quanto vengono accidentalmente pescati.

          La lettera d), quindi, introduce la definizione di “rifiuti accidentalmente pescati”, che sono quelli raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca.

          Di particolare importanza, al fine di eliminare le incertezze emerse fino ad ora sui territori, il chiarimento nell’articolo 2, comma 2 sulla qualificazione come rifiuti urbani dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti prodotti dall’equipaggio e dai passeggeri.

La specificazione determina conseguenze importanti sull’applicazione delle tariffe e sulle responsabilità connesse alla produzione e gestione del rifiuto che, soprattutto con riferimento ai rifiuti accidentalmente pescati, devono essere funzionali a garantire il massimo incentivo al conferimento. È chiarito che tali rifiuti debbono essere conferiti gratuitamente.

L’articolo 7, comma 9 prevede, inoltre, che le Autorità competenti o i soggetti pubblici o privati deputati alla gestione dei rifiuti a livello comunale o all'interno dei singoli porti stipulano con le associazioni di rappresentanza delle imprese di settore, convenzioni, o accordi di programma ai sensi del codice ambientale per la definizione delle modalità di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché di quelli raccolti nell'ambito di campagne di raccolta dedicate concordate con le Autorità competenti o altre Amministrazioni, assicurando la tutela ambientale e sanitaria.

Oltre a quanto indicato, tra le novità delle definizioni, si segnala l’inserimento della nozione di «zona di ancoraggio», che è l'area individuata nello specchio acqueo interno o esterno alle aree del porto, ove una nave può sostare, non necessariamente all'ancora, senza compiere operazioni commerciali intese come quelle che comportano la movimentazione, del carico pagante o l'imbarco o lo sbarco di passeggeri. L’inserimento della nuova definizione risponde all’esigenza di circoscrivere il campo di applicazione delle possibili esenzioni disposte ai sensi dell’articolo 3, comma 2, che le Autorità competenti possono disporre specificatamente sulla zona di ancoraggio, con riferimento agli obblighi di notifica anticipata dei rifiuti (art.6), conferimento dei rifiuti (art.7) e pagamento della tariffa (art.8).

 

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le previsioni del decreto ed i relativi obblighi si applicano a tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato.

Sono escluse:

a) le navi adibite a servizi portuali ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (UE) 2017/352, vale a dire le navi che svolgono all'interno dell'area portuale, sia sulle vie navigabili di accesso al porto, attività di   rifornimento di carburante; movimentazione merci; ormeggio; servizi passeggeri; raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico; pilotaggio e servizi di rimorchio.

b) le navi adibite a servizi portuali ai sensi dell’art. 3, comma 1 del DM 27 aprile 2017, vale a dire le navi destinate a traffici commerciali che effettuano nell'arco delle ventiquattro ore almeno un collegamento di andata e ritorno con località nazionali o estere distanti non oltre quaranta miglia dal porto base, almeno una volta alla settimana; le unità destinate ai servizi di bunkeraggio, ai servizi di rimorchio in regime di concessione, ai servizi ecologici, all'assistenza alle piattaforme off-shore quando svolgono detta assistenza in zone di mare o presso piattaforme comprese nel raggio di sessanta miglia dal porto base, almeno una volta al mese; le unità destinate ad attività connesse alle operazioni di allibo, le draghe limitatamente alla durata del servizio di escavazione, gru flottanti, bettoline, pontoni, galleggianti, unità destinate a servizi tecnico-nautici diversi dal rimorchio in regime di concessione e altre unità addette al servizio del porto di cui all'art. 66 del codice della navigazione e all'art. 60 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione -navigazione marittima, nel caso in cui sono impiegate nei porti o in servizio in una zona di mare territoriale individuata e disciplinata con ordinanza del capo del circondario marittimo, almeno una volta l'anno e, comunque, ogni volta che le unità stesse compiono viaggi fuori dai limiti stabiliti nell'ordinanza stessa.

 

4. PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI E IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA

Il decreto ha l’obiettivi di garantire che ogni porto sia dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti delle navi adeguati a rispondere alle esigenze delle navi che vi fanno abitualmente scalo, in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata, ovvero al traffico registrato nei tre anni solari precedenti all'anno di adozione del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti.

Sono quindi disciplinate le regole per l’adozione del Piano di raccolta e gestione che deve essere predisposto, approvato e reso operativo dalle Autorità competenti.

 

5. OBBLIGHI PER LE NAVI

          Gli articoli 6, 7 e 8 definiscono una serie di obblighi a carico delle navi.

A) NOTIFICA ANTICIPATA DEI RIFIUTI

          L'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della nave, l'agente raccomandatario, o il comandante di una nave che rientra nell'ambito di applicazione decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, diretto verso un porto dell'Unione, deve compilare il modulo di notifica anticipata dei rifiuti (previsto dall’all.2 del decreto) e trasmettere tutte le informazioni in esso contenute all'Autorità competente o al soggetto da questa indicato con le seguenti tempistiche:

1)  con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'arrivo se il porto di scalo è noto;

2)  non appena è noto il porto di scalo, qualora questa informazione sia disponibile a meno di 24 ore dall'arrivo; o al più tardi al momento della partenza dal porto precedente se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.

L’obbligo si applica alle navi di stazza pari o superiore a 300 GT, salvo diversamente specificato.

L’obbligo non si applica:

1)  ai pescherecci di stazza inferiore a 300 GT

2) ai mezzi che svolgono attività di raccolta e di trasporto di rifiuti nell'ambito e per conto del proprio impianto portuale di raccolta e che ne costituiscono parte integrante

3) alle navi tradizionali e alle imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri;

4) alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie ed alle altre navi appartenenti ad uno Stato o da questo esercitate ed utilizzate per un servizio pubblico non commerciale.

 

B) CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI

Il comandante di una nave che approda in un porto dello Stato, prima di lasciare tale porto, ha l’obbligo di conferire tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto portuale di raccolta.

Al momento del conferimento il gestore dell'impianto portuale di raccolta o l'Autorità competente cui i rifiuti sono stati conferiti o i soggetti da questi incaricati devono compilare il modulo e fornire la «ricevuta di conferimento dei rifiuti» (allegato 3 al decreto).

Le disposizioni non si applicano ai piccoli porti senza personale o che sono ubicati in località remote, a condizione che il nome e l'ubicazione di detti porti sia stato notificato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Una nave può procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti, previa autorizzazione dell'Autorità marittima che, avvalendosi dell'Autorità sanitaria marittima e del chimico del porto ove lo ritenga necessario, ha accertato che dalle informazioni fornite risulta la presenza di una sufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo, ovvero che la nave fa scalo nella zona di ancoraggio solo per meno di 24 ore o in condizioni meteorologiche avverse.

L'Autorità competente può comunque chiedere alla nave di conferire, prima della partenza, tutti i propri rifiuti se sulla base delle informazioni disponibili non può essere accertato che nel successivo porto di scalo siano disponibili adeguati impianti portuali per la raccolta, ovvero se il successivo porto di scalo non è noto.

 

C) SISTEMI DI RECUPERO DEI COSTI

I costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi, diversi dai residui del carico, sono recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico delle navi che approdano nel porto.

In particolare, le navi pagano una tariffa indiretta, indipendentemente dal conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta.  L'eventuale parte dei costi non coperta dalla tariffa indiretta è recuperata in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti dalla nave.

Le tariffe possono essere differenziate sulla base dei seguenti elementi:

a)  la categoria, il tipo e le dimensioni della nave;

b)  la prestazione di servizi alle navi al di fuori del normale orario di lavoro nel porto; o

c)  la natura pericolosa dei rifiuti.

Le tariffe possono essere ridotte sulla base dei seguenti elementi:

a)  il tipo di attività cui è adibita la nave, in particolare quando una nave è adibita al trasporto marittimo a corto raggio;

b)  la progettazione, le attrezzature e il funzionamento della nave dimostrano che la nave produce minori quantità di rifiuti e li gestisce in modo sostenibile e compatibile con la tutela ambientale.

          Nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri l'Autorità competente, in considerazione della categoria, tipologia dimensioni della nave, nonché della ridotta quantità e della particolarità dei rifiuti prodotti da dette imbarcazioni, definisce una tariffa più favorevole non correlata alla quantità di rifiuti conferiti.  Tale semplificazione si applica anche alle navi addette ai servizi portuali e a quelle impegnate, per periodi temporali prolungati di durata pari o superiore ad un mese, ad attività di lavori, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi infrastrutturali e la cantieristica.

 

6. MECCANISMO DI INDENNIZZO

Nel Piano di raccolta deve essere previsto un meccanismo di indennizzo da corrispondere alle navi a carico del gestore del servizio, nel caso di ritardi ingiustificati nel conferimento o nella raccolta dei rifiuti. L'indennizzo è riconosciuto nella forma della riduzione sulla tariffa dovuta, fermo restando il diritto al risarcimento del danno secondo le disposizioni del codice civile. Nel Piano sono altresì definite modalità e tempistiche per la presentazione di eventuali segnalazioni da parte delle navi relative ad inadeguatezza degli impianti o a disservizi, idonee a garantire le opportune verifiche da parte delle autorità preposte ai controlli.

 

7.  ESENZIONI

L'Autorità Marittima può esentare una nave che fa scalo dagli obblighi di notifica anticipata, conferimento rifiuti o pagamento della tariffa indiretta (artt.6, 7 comma 1, e 8), qualora vi siano prove sufficienti del rispetto delle seguenti condizioni:

a)  la nave svolge servizio di linea con scali frequenti e regolari;

b)  esiste un accordo che garantisce il conferimento dei rifiuti ed il pagamento delle tariffe in un porto lungo il tragitto della nave che:

1)  è comprovato da un contratto firmato con un porto o con un'impresa di gestione dei rifiuti e da ricevute di conferimento dei rifiuti;

2)  è stato notificato a tutti i porti lungo la rotta della nave ed è stato accettato dal porto in cui hanno luogo il conferimento e il pagamento, che può essere un porto dell'Unione o un altro porto, nel quale sono disponibili impianti adeguati;

c)  l'esenzione non incide negativamente sulla sicurezza marittima, sulla salute, sulle condizioni di vita e di lavoro a bordo o sull'ambiente marino.

Fatta salva l'esenzione concessa, una nave non può procedere verso il successivo porto di scalo se è presente un'insufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo.

 

8. ABROGAZIONI

Tra le norme finali di abrogazione si segnala la parziale abrogazione dell’articolo 265, comma 2, del codice ambientale che disponeva, in via transitoria, una equiparazione dei rifiuti alle merci per trasporti via mare e le attività di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose. 

Tale intervento normativo determina alcune ricadute critiche tra cui:

a) la conseguenza che, in mancanza di un periodo transitorio, con l’entrata in vigore della norma (prevista per il 15 dicembre 2021) chi esercita le operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali di rifiuti debba immediatamente disporre delle necessarie autorizzazioni, pena l’illiceità delle operazioni svolte;

b)  l’anomalia tra il regime applicabile alle operazioni di trasporto via mare, per le quali permane l’assimilabilità dei rifiuti alle merci ed il regime applicabile alle attività svolte a terra (carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali) che sono considerate di gestione rifiuti.

 

Nel rinviare alla lettura della documentazione allegata per maggiori dettagli, si segnala che per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (prosperoni.m@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente.