Nella G.U. del 30 novembre u.s. è stato pubblicato il decreto legislativo
di recepimento della direttiva comunitaria relativa agli impianti portuali di
raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi (decreto in allegato. Per i
precedenti, cfr. anche circolare Servizio Ambiente ed Energia n.44 del 6 agosto
2021).
Rinviando alla lettura del documento si indicano, di seguito, alcuni
elementi di sintesi e si rappresenta che, a seguito della consultazione avviata
dal Ministero della transizione ecologica, Confcooperative, nel prendere
positivamente atto del chiarimento normativo relativo alla qualifica come
rifiuti urbani dei rifiuti accidentalmente pescati, ha trasmesso un documento
di osservazioni, rappresentando anche l’opportunità di individuare adeguati sistemi
di copertura dei costi per la raccolta di tali rifiuti (cfr. circolare Servizio
Ambiente n.29 del 2021 del 24 maggio 2021).
In
tale contesto, risultano utilmente inserite nel testo, quindi, alcune
previsioni sollecitate da Confcooperative e dal Settore pesca, per chiarire:
a) la qualifica dei rifiuti accidentalmente pescati dai
pescatori come rifiuti urbani, al fine di consentirne il semplice e gratuito
conferimento agli impianti portuali di raccolta;
b) la possibilità di attivazione dei finanziamenti
nell’ambito del fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per
il finanziamento delle attività di raccolta e gestione dei rifiuti accidentalmente
pescati. La previsione risulta utilmente inserita nell’Allegato 4 che,
nell’individuare le possibili entrate nette connesse al funzionamento ed
all’amministrazione degli impianti portuali di raccolta, elenca espressamente i
finanziamenti nell’ambito del fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(FEAMP) ed altri finanziamenti o sussidi disponibili per i porti per la
gestione dei rifiuti e la pesca.
Ciò
premesso, si forniscono di seguito alcuni elementi di sintesi dei contenuti del
nuovo decreto.
1. PREMESSA. STRUTTURA DEL PROVVEDIMENTO
Per
quanto di interesse, rispetto al documento precedentemente trasmesso per la
consultazione, a parte alcune disposizioni di maggiore dettaglio o chiarimento,
non ci sono modifiche sostanziali da segnalare e le norme proposte riproducono
in modo abbastanza fedele la direttiva recepita, aggiornando le disposizioni
vigenti.
Il
nuovo
decreto, che si compone di 19 articoli e 6 allegati abrogherà,
infatti, il previgente decreto legislativo di riferimento, del 24 giugno 2003,
n. 182.
Obiettivo
è quello di migliorare la disponibilità e l'uso di adeguati impianti portuali
di raccolta dei rifiuti e il conferimento degli stessi presso gli impianti.
2. DEFINIZIONI – QUALIFICA DEI RIFIUTI ACCIDENTALMENTE PESCATI
COME URBANI
Rimane
confermata, nelle definizioni (articolo 2), la modifica della nozione di
“rifiuti prodotti dalla nave” che ora diventa “rifiuti delle navi” (articolo 2, lettera c).
La
modifica consente, tra l’altro, di differenziare i rifiuti prodotti dalle navi
nell’ambito delle diverse operazioni e lavorazioni rispetto a quelli che non
sono considerati come prodotti dalla nave, in quanto vengono accidentalmente
pescati.
La
lettera d), quindi, introduce la definizione di “rifiuti accidentalmente
pescati”, che sono quelli raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca.
Di particolare importanza, al fine di eliminare le
incertezze emerse fino ad ora sui territori, il chiarimento nell’articolo 2,
comma 2 sulla qualificazione
come rifiuti urbani dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti prodotti
dall’equipaggio e dai passeggeri.
La specificazione determina
conseguenze importanti sull’applicazione delle tariffe e sulle responsabilità
connesse alla produzione e gestione del rifiuto che, soprattutto con
riferimento ai rifiuti accidentalmente pescati, devono essere funzionali a
garantire il massimo incentivo al conferimento. È chiarito che tali rifiuti debbono essere
conferiti gratuitamente.
L’articolo 7, comma 9 prevede,
inoltre, che le Autorità competenti o i soggetti pubblici o privati deputati
alla gestione dei rifiuti a livello comunale o all'interno dei singoli porti stipulano con
le associazioni di rappresentanza delle imprese di settore, convenzioni, o
accordi di programma ai sensi del codice ambientale per la
definizione delle modalità di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti
accidentalmente pescati, nonché di quelli raccolti nell'ambito di
campagne di raccolta dedicate concordate con le Autorità competenti o altre
Amministrazioni, assicurando la tutela ambientale e sanitaria.
Oltre a quanto indicato, tra le novità
delle definizioni, si segnala l’inserimento della nozione di «zona di ancoraggio», che è l'area
individuata nello specchio acqueo interno o esterno alle aree del porto, ove
una nave può sostare, non necessariamente all'ancora, senza compiere operazioni
commerciali intese come quelle che comportano la movimentazione, del carico
pagante o l'imbarco o lo sbarco di passeggeri. L’inserimento della nuova definizione
risponde all’esigenza di circoscrivere il campo di applicazione delle possibili
esenzioni disposte ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, che le Autorità competenti possono disporre specificatamente
sulla zona di ancoraggio, con riferimento agli obblighi di notifica anticipata
dei rifiuti (art.6), conferimento dei rifiuti (art.7) e pagamento della tariffa
(art.8).
3. AMBITO DI APPLICAZIONE
Le previsioni del decreto ed i
relativi obblighi si applicano a tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera,
che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato.
Sono escluse:
a)
le navi adibite a servizi portuali ai sensi dell'art.
1, par. 2, del Reg. (UE) 2017/352, vale a dire le navi che svolgono all'interno
dell'area portuale, sia sulle vie navigabili di accesso al porto, attività di rifornimento di carburante; movimentazione
merci; ormeggio; servizi passeggeri; raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e
dei residui del carico; pilotaggio e servizi di rimorchio.
b) le navi adibite a servizi portuali ai sensi
dell’art. 3, comma 1 del DM 27 aprile 2017, vale a dire le navi
destinate a traffici commerciali che effettuano nell'arco delle ventiquattro
ore almeno un collegamento di andata e ritorno con località nazionali o estere
distanti non oltre quaranta miglia dal porto base, almeno una volta alla
settimana; le unità destinate ai servizi di bunkeraggio, ai servizi di
rimorchio in regime di concessione, ai servizi ecologici, all'assistenza alle
piattaforme off-shore quando svolgono detta assistenza in zone di mare o presso
piattaforme comprese nel raggio di sessanta miglia dal porto base, almeno una
volta al mese; le unità destinate ad attività connesse alle operazioni di
allibo, le draghe limitatamente alla durata del servizio di escavazione, gru
flottanti, bettoline, pontoni, galleggianti, unità destinate a servizi
tecnico-nautici diversi dal rimorchio in regime di concessione e altre unità
addette al servizio del porto di cui all'art. 66 del codice della navigazione e
all'art. 60 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
-navigazione marittima, nel caso in cui sono impiegate nei porti o in servizio
in una zona di mare territoriale individuata e disciplinata con ordinanza del
capo del circondario marittimo, almeno una volta l'anno e, comunque, ogni volta
che le unità stesse compiono viaggi fuori dai limiti stabiliti nell'ordinanza
stessa.
4. PIANO DI RACCOLTA E DI GESTIONE DEI RIFIUTI E IMPIANTI
PORTUALI DI RACCOLTA
Il decreto
ha l’obiettivi di garantire che ogni porto sia dotato, con oneri a carico del
gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti
delle navi adeguati a rispondere alle esigenze delle navi che vi fanno
abitualmente scalo, in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove
adottata, ovvero al traffico registrato nei tre anni solari precedenti all'anno
di adozione del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti.
Sono quindi
disciplinate le regole per l’adozione del Piano di raccolta e gestione che deve
essere predisposto, approvato e reso operativo dalle Autorità competenti.
5. OBBLIGHI PER LE NAVI
Gli
articoli 6, 7 e 8 definiscono una serie di obblighi a carico delle navi.
A) NOTIFICA ANTICIPATA
DEI RIFIUTI
L'operatore delegato dall'armatore o
dal comandante della nave, l'agente raccomandatario, o il comandante di una
nave che rientra nell'ambito di applicazione decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 196, diretto verso un porto dell'Unione, deve compilare il modulo di
notifica anticipata dei rifiuti (previsto dall’all.2 del decreto) e trasmettere
tutte le informazioni in esso contenute all'Autorità competente o al soggetto
da questa indicato con le seguenti tempistiche:
1) con almeno 24 ore di anticipo rispetto
all'arrivo se il porto di scalo è noto;
2) non appena è noto il porto di scalo, qualora
questa informazione sia disponibile a meno di 24 ore dall'arrivo; o al più
tardi al momento della partenza dal porto precedente se la durata del viaggio è
inferiore a 24 ore.
L’obbligo si applica alle navi di stazza pari o superiore a
300 GT, salvo diversamente specificato.
L’obbligo non si applica:
1) ai pescherecci
di stazza inferiore a 300 GT
2) ai mezzi che svolgono attività di raccolta e di trasporto di rifiuti
nell'ambito e per conto del proprio impianto portuale di raccolta e che ne costituiscono parte integrante
3) alle navi tradizionali e alle
imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45
metri;
4) alle navi
da guerra, alle
navi da guerra ausiliarie ed alle altre navi appartenenti ad uno Stato o da
questo esercitate ed utilizzate per un servizio pubblico non commerciale.
B) CONFERIMENTO DEI
RIFIUTI DELLE NAVI
Il comandante di una nave che approda in un porto
dello Stato, prima di lasciare tale porto, ha l’obbligo
di conferire tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto portuale di
raccolta.
Al momento del conferimento il gestore dell'impianto
portuale di raccolta o l'Autorità competente cui i rifiuti sono stati conferiti
o i soggetti da questi incaricati devono compilare il modulo e fornire la «ricevuta
di conferimento dei rifiuti» (allegato 3 al decreto).
Le disposizioni non
si applicano ai piccoli porti senza personale o
che sono ubicati in località remote, a condizione che il nome e l'ubicazione
di detti porti sia stato notificato dal Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili.
Una nave può procedere verso il successivo porto di
scalo senza aver conferito i rifiuti, previa autorizzazione dell'Autorità
marittima che, avvalendosi dell'Autorità sanitaria marittima e del chimico del
porto ove lo ritenga necessario, ha accertato che dalle informazioni fornite
risulta la presenza di una sufficiente capacità di stoccaggio dedicata a tutti
i rifiuti che sono già stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del
viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo, ovvero che la
nave fa scalo nella zona di ancoraggio solo per meno di 24 ore o in condizioni
meteorologiche avverse.
L'Autorità competente può comunque chiedere alla nave
di conferire, prima della partenza, tutti i propri rifiuti se sulla base delle
informazioni disponibili non può essere accertato che nel successivo porto di
scalo siano disponibili adeguati impianti portuali per la raccolta, ovvero se il
successivo porto di scalo non è noto.
C) SISTEMI DI RECUPERO
DEI COSTI
I costi degli impianti portuali per la raccolta e il
trattamento dei rifiuti delle navi, diversi dai residui del carico, sono
recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico delle navi che approdano
nel porto.
In particolare, le navi pagano una tariffa indiretta,
indipendentemente dal conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di
raccolta. L'eventuale parte dei costi
non coperta dalla tariffa indiretta è recuperata in base ai tipi e ai
quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti dalla nave.
Le tariffe possono essere differenziate sulla base dei
seguenti elementi:
a) la categoria, il tipo e le dimensioni della
nave;
b) la prestazione di servizi alle navi al di
fuori del normale orario di lavoro nel porto; o
c) la natura pericolosa dei rifiuti.
Le tariffe possono essere ridotte sulla base dei
seguenti elementi:
a) il tipo di attività cui è adibita la nave, in
particolare quando una nave è adibita al trasporto marittimo a corto raggio;
b) la progettazione, le attrezzature e il
funzionamento della nave dimostrano che la nave produce minori quantità di
rifiuti e li gestisce in modo sostenibile e compatibile con la tutela
ambientale.
Nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per
un massimo di dodici passeggeri l'Autorità competente, in considerazione
della categoria, tipologia dimensioni della nave, nonché della ridotta quantità
e della particolarità dei rifiuti prodotti da dette imbarcazioni, definisce una tariffa più favorevole non correlata
alla quantità di rifiuti conferiti. Tale
semplificazione si applica anche alle navi
addette ai servizi portuali e a quelle impegnate, per periodi temporali prolungati
di durata pari o superiore ad un mese, ad attività di lavori, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo gli interventi infrastrutturali e la
cantieristica.
6. MECCANISMO DI INDENNIZZO
Nel Piano
di raccolta deve essere previsto un meccanismo di indennizzo da corrispondere
alle navi a carico del gestore del servizio, nel caso di ritardi ingiustificati
nel conferimento o nella raccolta dei rifiuti. L'indennizzo è riconosciuto
nella forma della riduzione sulla tariffa dovuta, fermo restando il diritto al
risarcimento del danno secondo le disposizioni del codice civile. Nel Piano
sono altresì definite modalità e tempistiche per la presentazione di eventuali
segnalazioni da parte delle navi relative ad inadeguatezza degli impianti o a
disservizi, idonee a garantire le opportune verifiche da parte delle autorità
preposte ai controlli.
7. ESENZIONI
L'Autorità Marittima può esentare una nave che fa
scalo dagli obblighi di notifica anticipata, conferimento rifiuti o pagamento
della tariffa indiretta (artt.6, 7 comma 1, e 8), qualora vi siano prove
sufficienti del rispetto delle seguenti condizioni:
a) la nave svolge
servizio di linea con scali frequenti e regolari;
b) esiste un
accordo che garantisce il conferimento dei rifiuti ed il pagamento delle
tariffe in un porto lungo il tragitto della nave che:
1) è comprovato da
un contratto firmato con un porto o con un'impresa di gestione dei rifiuti e da
ricevute di conferimento dei rifiuti;
2) è stato
notificato a tutti i porti lungo la rotta della nave ed è stato accettato dal
porto in cui hanno luogo il conferimento e il pagamento, che può essere un
porto dell'Unione o un altro porto, nel quale sono disponibili impianti
adeguati;
c) l'esenzione non
incide negativamente sulla sicurezza marittima, sulla salute, sulle condizioni
di vita e di lavoro a bordo o sull'ambiente marino.
Fatta salva l'esenzione concessa, una nave non può
procedere verso il successivo porto di scalo se è presente un'insufficiente
capacità di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono già stati accumulati
e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al
successivo porto di scalo.
8. ABROGAZIONI
Tra le norme finali di abrogazione si
segnala la parziale abrogazione dell’articolo 265, comma 2, del codice
ambientale che disponeva, in via transitoria, una equiparazione dei rifiuti
alle merci per trasporti via mare e le attività di carico, scarico, trasbordo,
deposito e maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono
assimilati alle merci pericolose.
Tale intervento normativo determina alcune
ricadute critiche tra cui:
a) la conseguenza che, in mancanza di un
periodo transitorio, con l’entrata in vigore della norma (prevista per il 15
dicembre 2021) chi esercita le operazioni di carico, scarico, trasbordo,
deposito e maneggio in aree portuali di rifiuti debba immediatamente disporre
delle necessarie autorizzazioni, pena l’illiceità delle operazioni svolte;
b) l’anomalia tra il regime applicabile alle
operazioni di trasporto via mare, per le quali permane l’assimilabilità dei
rifiuti alle merci ed il regime applicabile alle attività svolte a terra
(carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali) che sono
considerate di gestione rifiuti.
Nel rinviare alla lettura della
documentazione allegata per maggiori dettagli, si segnala che per qualsiasi
chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (prosperoni.m@confcooperative.it), Capo
Servizio Ambiente.