Circolari

Circ. n. 59/2020

Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. n. 180 del 18 luglio 2020 – S.O. n. 25)

Rinviando alla Circolare del Servizio Legislativo – Legale – Fiscale per una disamina generale del provvedimento, commentiamo alcune modifiche in materia di lavoro in vigore dal 19 luglio, introdotte con la legge di conversione del D.L. n. 34/2020(1).

In particolare segnaliamo che, sugli ammortizzatori sociali è stato operato l’assorbimento del D.L. 52/2020(2) (fruizione ultime 4 settimane prima di settembre e alcuni cambiamenti procedurali) mentre si sono aggiunte importanti novità su altri capitoli:

Ø nuovi finanziamenti per 15 milioni su WBO e promozione cooperativa;

Ø contratto di rete con causale di solidarietà;

Ø validità DURC prorogata fino a ottobre per quelli in scadenza entro luglio;

Ø estensione per legge durata contratti a termine e di apprendistato di I° e III° livello in funzione della sospensione delle attività;

Ø prossimo bando INAIL per 200 milioni destinato a progetti delle imprese

Ø esonero contributivo per alcune filiere agricole (es. florovivaistico, vitivinicolo, cerealicolo, allevamento, agrituristico, etc.) e per acquacoltura e pesca;

Ø indennità di 950 € una tantum destinata a pescatori, inclusi soci di cooperative.

*     NUOVE RISORSE PER SVILUPPO WBO E PROMOZIONE COOPERATIVA

Art. 39, c. 5-bis:

ULTERIORI 15 MILIONI nel 2020 finalizzati a finanziamenti agevolati per gli interventi previsti ai sensi del D.M. MISE del 4 dicembre 2014 (c.d. “Nuova Marcora”), vale a dire per operazioni di WORKERS BUYOUT (WBO) nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli occupazionali. Contestualmente, allo stesso fine, sotto il profilo strettamente finanziario, la norma in esame conferma anche la possibilità per intermediari finanziari non professionali - comprese alcune realtà in forma cooperativa in base a quanto previsto dall’art. 112, c. 7 del TUB - di concedere gli stessi finanziamenti a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato per un volume complessivo di 30 milioni di euro e fino a 40 mila euro per ciascun finanziamento. Come risulta evidente, la misura rappresenta nel complesso un significativo risultato per il sistema cooperativo in particolare con riferimento alle operazioni di recupero di situazioni di crisi aziendali o di ricambio generazionale nella conduzione dell’impresa attraverso il coinvolgimento dei lavoratori, anche facendo leva sugli strumenti già riconosciuti a tal fine in loro favore dal legislatore (es. anticipazione in un’unica soluzione della NASpI spettante proprio per diventare socio-lavoratore di una cooperativa). La continua sollecitazione per un costante e più marcato supporto (anche finanziario) nella promozione di queste esperienze di recupero in forma cooperativa di situazioni di crisi e di potenziali chiusure aziendali, nasce dalla convinzione che l’esperienza dei workers buyout riesca a coniugare diversi importanti obiettivi, come ad esempio il risparmio nell’utilizzo di ammortizzatori sociali, l’incasso di entrate derivanti da imposte e oneri previdenziali per lo Stato, sviluppo di auto-imprenditorialità e partecipazione dei soci-lavoratori nonché riqualificazione, anche motivazionale, del capitale umano per la stessa compagine cooperativa.

 

*     CONTRATTO DI RETE CON CAUSALE DI SOLIDARIETA’

Art. 43-bis:

possibilità, per l’anno 2020, che il contratto di rete tra imprese venga stipulato “con causale di solidarietà’” al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimenti delle autorità competenti, con conseguente applicazione anche a questa tipologia di contratto di rete di tutte le norme, anche lavoristiche, valide in presenza di tale contratto. Attraverso l’inserimento di nuovi commi (da 4-sexies a 4-octies) all’art. 3 della legge 33/2009, si dispone che per l’anno 2020 rientrino come finalità del contratto di rete:

1)   l’impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete a rischio di perdita del posto di lavoro;

2)   l’inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o crisi di impresa;

3)   l’assunzione di figure professionali necessarie al rilancio delle attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.

In queste circostanze sono, pertanto, praticabili gli istituti del distacco e della codatorialità per lo svolgimento di attività lavorative presso le imprese che partecipano alla rete (fattispecie già previste in generale dal legislatore in presenza di un contratto di rete qualsiasi).

Ricordiamo che relativamente al distacco l’art. 30, comma 4-ter del decreto legislativo 276/2003 stabilisce che tra le aziende sottoscrittrici di un contratto di rete l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete (e non va in sostanza dimostrato), mentre invece la codatorialità dei dipendenti, vale a dire l’utilizzo delle loro prestazioni lavorative da parte di uno o più datori di lavoro che fanno parte della rete, seguirà le regole stabilite nel contratto stesso. Per il contratto di rete con causale di solidarietà sarà un apposito DM Lavoro, da emanarsi entro 60 giorni, a definire le modalità operative in base alle quali l’impresa capo-fila individuata nel contratto di rete dovrà dare comunicazione circa l’attivazione della codatorialità. Infine, sul fronte degli adempimenti pubblicitari, in deroga alle norme generali previste per un qualsiasi contratto di rete (che includono anche la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata), si prevede che il contratto di rete con causale di solidarietà debba essere sottoscritto per atto firmato digitalmente con l’assistenza di organizzazioni datoriali rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL, espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori (Confcooperative naturalmente rientra tra queste).

 

*     PROROGA VALIDITA’ A FINE OTTOBRE PER DURC IN SCADENZA ENTRO LUGLIO

Art. 81:

con un ulteriore cambio di rotta rispetto a precedenti interventi normativi in materia di DURC, sopprimendo il comma 1 del testo originario entrato in Parlamento per la conversione del provvedimento (che, come noto, stabiliva quale norma specifica la validità solo sino al 15 giugno u.s. dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile u.s.). In seguito a tale abrogazione, si applica anche per il DURC la proroga della validità di tutti i certificati e gli attestati, come stabilita dall’art. 103, c. 2, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (e pertanto, al momento, fino alla fine del mese di ottobre, calcolando 90 giorni dal 31 luglio, termine dichiarato ad oggi come fine dello stato di emergenza). Aspettiamo in questo senso apposite istruzioni da parte di INPS e INAIL che sul tema avevano recepito il diverso orientamento del legislatore che viene ora superato.

 

*     PROROGA DURATA CONTRATTI A TERMINE E APPRENDISTATO PRIMO/TERZO LIVELLO

Art. 93, c. 1-bis:

estensione per legge della durata dei contratti a termine, anche in somministrazione, e di apprendistato di I° e III° livello correlata alla sospensione delle attività per effetto del COVID-19. Per tali tipologie di contatto la durata dei rapporti in corso andrà di fatto prorogata per un periodo equivalente a quello in cui i medesimi lavoratori siano stati eventualmente sospesi dalla loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, non rilevando tuttavia quale presupposto il necessario ricorso agli ammortizzatori sociali – diversamente, in questo  senso per l’apprendistato professionalizzante (II° livello) già il decreto legislativo 148/2015 (art. 2, comma 4) prevede un’analoga estensione della durata del contratto pari alle ore di cassa integrazione fruite in caso di utilizzo della stessa.

La formulazione utilizzata dal legislatore risulta a nostro avviso piuttosto generica lasciando diversi quesiti in termini applicativi: per come scritta, non si comprende se tale proroga, che risulterebbe non derogabile, necessita comunque di un nuovo atto/accordo tra le parti o meno, mentre invece immaginiamo che, seppur non esplicitato, la stessa proroga, operando quale obbligo di legge, debba essere nella sostanza neutralizzata rispetto ai vincoli che la disciplina pone sul contratto a tempo determinato come ad esempio i limiti di durata e di proroghe o i diritti di precedenza, etc..

Ricordiamo che per i contratti a termine restano in vigore sia la possibilità di prorogare e rinnovare senza causale fino al 30 agosto i rapporti in essere al 23 febbraio 2020 – prevista dallo stesso art. 93 del provvedimento e non modificata in sede di conversione – sia la possibilità, in deroga alle regole generali, di prorogare o rinnovare un contratto a termine, anche a scopo somministrazione, per lo stesso periodo in cui un datore di lavoro stia utilizzando ammortizzatori con causale COVID (CIGO/FIS/CIGD/CISOA), con possibilità di rinnovarlo peraltro senza “stop and go” (norma introdotta in sede di conversione al D.L. 18/2020).

 

*     NUOVO BANDO INAIL PER 200 MILIONI DESTINATO A INTERVENTI DELLE IMPRESE

Art. 95, c. 6-bis:

al fine di sostenere la ripresa delle attività produttive in sicurezza, utilizzo di risorse INAIL già disponibili pari a 200 milioni per un nuovo bando con procedure rapide e semplificate da adottarsi entro il 15 settembre p.v. teso al finanziamento di progetti di investimento delle imprese. Si recupera così, seppur con cifre minori, il bando ISI che, come noto(3), quest’anno è stato eliminato (tranne che per il settore agricolo) complice una riallocazione delle relative risorse su INVITALIA per finanziamenti alle imprese dedicati ad interventi di riduzione del contagio nei luoghi di lavoro (analoga e parallela misura prevista sempre dall’art. 95 del provvedimento che prevede uno stanziamento di 403 milioni di euro, ma per la quale siamo ancora in attesa delle disposizioni attuative).

 

*     ESONERO CONTRIBUTIVO PER COMPARTI AGRICOLI IN CRISI E SETTORE PESCA

Art. 222, c. 2:

dal 1° GENNAIO 2020 al 30 GIUGNO u.s. sono esentati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali i datori di lavoro di alcuni comparti in crisi: agrituristico, apistico, brassicolo (birra), cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura. Sarà un prossimo decreto interministeriale (Lavoro-MIPAF-MEF) a definire criteri e modalità attuative di tale misura, che può far leva su uno stanziamento di circa 426 milioni di €, ma da sottoporre ai fini della sua efficacia all’autorizzazione dalla Commissione europea le procedure valide per regimi di aiuti (esonero da non confondere con la sospensione dei versamenti già in vigore in base a precedenti provvedimenti).

 

*     INDENNITA’ PER PESCATORI SOCI DI COOPERATIVE

Art. 222, c. 8:

riconoscimento di una somma una tantum pari a 950 € per il mese di MAGGIO 2020 in favore dei pescatori autonomi, inclusi i soci di cooperative, di cui alla legge 250/1998 (soggetti finora rimasti esclusi dai beneficiari delle diverse indennità riconosciute alla luce dell’emergenza). Si tratta di un’indennità che al pari delle altre è esente fiscalmente ed erogata dall’INPS previa presentazione di domanda nel limite delle risorse stanziate pari a 3,8 milioni di euro.

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ULTERIORI MISURE DEGNE DI NOTA riguardano:

·     art. 1-ter: definizione da parte del Comitato tecnico scientifico di linee guida, anche ai fini della sicurezza sul lavoro del personale ivi impiegato, per RSA e strutture che erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale in favore di anziani o altri soggetti in condizioni di fragilità;

·     art. 66-bis: riformulazione del procedimento di validazione di mascherine chirurgiche e DPI, con riferimento tuttavia esclusivo all’importazione – e alla conseguente immissione in commercio – dei relativi articoli, restando invece immutata la procedura di validazione che riguarda articoli prodotti in Italia;

·     art. 67-bis: inserimento agevolato al lavoro dei c.d. care leavers, vale a dire di soggetti che a fronte di disposizioni dell’autorità giudiziaria, una volta maggiorenni, lasciano la famiglia di origine – si prevede per loro di considerarli dentro le quote di riserva delle assunzioni obbligatorie di cui all’art. 18, c. 2, della legge 68/1999 sul collocamento mirato al pari delle persone disabili;

·     art. 72: parziali modifiche sui congedi COVID riconoscibili ai lavoratori con figli con puntualizzazione di poterne fruire fino a fine agosto (in luogo del 31 luglio), anche in maniera frazionata su base oraria e comunque alternativamente dai due genitori lavoratori conviventi nel limite già fissato di 30 giorni;

·     art. 80, c.1-bis: fino al 17 agosto 2020 - termine confermato entro cui rimane il vincolo di non poter eseguire licenziamenti – previsione di un minimo di 45 giorni per esperire la procedura di informazione ed esame congiunto con le rappresentanze sindacali in caso di trasferimento d’azienda con più di 15 lavoratori - si modificano in questo senso, innalzandoli complessivamente, i termini della procedura prevista dall’art. 47, c. 2 della legge 428/1990 che prevedono 7 giorni di tempo (dal momento in cui si è avuta notizia del trasferimento) per la richiesta di esame congiunto da parte delle organizzazioni sindacali dell’esame congiunto, 7 giorni per cedente e cessionario per avviarlo e, infine, 10 giorni per considerare conclusa la procedura se non si raggiunge un accordo (allungamento netto dei tempi come minimo di ulteriori 21 giorni);

·     art. 82: possibilità di presentare le domande per il reddito di emergenza (REM) fino a tutto luglio (non più solo entro giugno), con un contestuale alleggerimento dei requisiti di fruizione per favorire determinate categorie di soggetti quali occupanti abusivi di immobili in presenza di minori, disabili, malati gravi, persone in difficoltà economica o senza dimora);

·     art. 84: coordinamento delle norme sulla fruizione in alternativa dell’indennità COVID di pari entità riconoscibile, da un lato, ai lavoratori intermittenti e, dall’altro, ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del settore spettacolo, che quindi, ricorrendone i presupposti, non possono essere cumulate;

·     art. 89, c. 2-bis: riconoscimento natura di servizi pubblici essenziali – con ciò che ne deriva in termini di garanzia di continuità del servizio – per determinati servizi sociali ex art. 22, c. 4, della legge 328/2000 (es. segretariato e pronto intervento sociale, assistenza domiciliare, strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali, centri di accoglienza residenziale o diurni) anche se svolti in regime di concessione, accreditamento o in convenzione;

·     art. 90: estensione del diritto al lavoro agile fino al 31 luglio p.v. (data di cessazione ad oggi dello stato di emergenza), sempreché compatibile con le caratteristiche della prestazione e al pari dei lavoratori con figli fino a 14 anni, anche per soggetti che risultano a rischio COVID in funzione dell’età o a causa di immunodepressione, malattie oncologiche, terapie salvavita o comunque per una comorbilità accertata dal medico competente (ai sensi dell’art. 83 dello stesso provvedimento, non modificato, che – ricordiamo - attribuisce ai datori il compito di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale di tali lavoratori);

·     art. 103: estensione al 15 agosto p.v. – in luogo del 15 luglio – del termine entro cui poter presentare le istanze per l’emersione dei lavoratori (regolarizzazione che riguarda come noto settore agricolo e lavoro di assistenza/domestico);

·     art. 103-bis: contributo in favore di c.d. lavoratori frontalieri che svolgono la propria attività in Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali e che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro ma siano privi dei requisiti per accedere alle indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL).

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Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento fosse necessario.



(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 42 del 25 maggio 2020 - prot. n. 1752.

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 49 del 17 giugno 2020 – prot. n. 1941.

(3) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 56 del 7 luglio 2020 – prot. n. 2214.