(ART. 106,
D.L. N. 18/2020:
PROROGA
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETA’ ED ENTI AL 31 DICEMBRE 2020)
*
Si fa seguito alle precedenti
Circolari del Servizio Legislativo nn. 50, 53 e 55/2020, per comunicare quanto
segue.
Come già evidenziato precedentemente, con
il recente Decreto legge 7 OTTOBRE 2020, n. 125 (con cui è stata disposta la proroga
dello stato di emergenza da Covid-19 al 31 gennaio 2021), sono stati prorogati dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020,
i termini di tutta una serie di misure previste dai vari provvedimenti che si
sono susseguiti nei mesi scorsi e indicati in un elenco, allegato al decreto
legge 30 luglio 2020, n. 83.
Per l’esame
dettagliato delle varie disposizioni oggetto di proroga, si riallega una
tabella riepilogativa, aggiornata, con l’indicazione della fonte normativa e
delle misure oggetto di proroga (ALL.1).
Tra le varie
disposizioni normative prorogate, ex D.L. 125/2020, rileva l’articolo
106, del D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) recante norme in materia di
svolgimento delle assemblee di società ed enti. [1]
Si
ricorda che, all’inizio del periodo emergenziale, con il D.L. n. 18/2020,
furono introdotte misure straordinarie e semplificate (ancorché non previste
nello statuto) per consentire alle società ed enti di svolgere le assemblee a
distanza, evitando eventuali assembramenti qualora fossero state svolte con le
modalità ordinarie, soprattutto in vista dell’imminente scadenza della stagione
assembleare di approvazione dei bilanci sociali.
Tali
misure straordinarie e semplificate di svolgimento delle assemblee, avevano un
termine di scadenza, inizialmente fissato al 31 luglio 2020 ovvero entro l’ulteriore
termine di durata dello stato di emergenza.
Con l’articolo
71 del D.L. n. 104/2020 è stata
inizialmente disposta la proroga al 15 ottobre dell’efficacia delle
disposizioni di cui all’articolo 106, sopra citato.
Con la
proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 (DL. 7 ottobre N.
125/2020) sono state ulteriormente prorogate al 31 DICEMBRE 2020,
tutta una serie di disposizioni normative vigenti, tra cui, appunto, l’articolo
106 del D.L. n. 18/2020 e l’efficacia degli strumenti ivi previsti per lo svolgimento
delle assemblee in modalità alternativa alla presenza fisica e, cioè:
-
espressione del voto in via elettronica o per
corrispondenza;
-
intervento in assemblea, anche esclusivamente,
mediante mezzi di telecomunicazione;
-
nomina del rappresentante designato;
-
per le sole SRL e cooperative SRL: espressione del
voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Conseguentemente,
le predette modalità alternative in esso previste per lo svolgimento delle
assemblee ordinarie e straordinarie delle società, comprese le
cooperative, continueranno a poter essere utilizzate, salvo ulteriori
proroghe, fino al 31 DICEMBRE 2020, anche se non previste nello
statuto (art 1, comma 3, lettera b), N. 3, DL 125/2020).
L’intento del
legislatore è chiaro, come si evince dalla Relazione illustrativa al DDL di
conversione del D.L. n. 125 sopra citato, secondo cui: “La disposizione è
volta ad assicurare, per le assemblee convocate fino al perdurare dello stato
di emergenza, l'esercizio delle facoltà già riconosciute dall'articolo 106 del
decreto-legge n. 18 del 2020, per lo svolgimento delle assemblee di società ed
enti, al fine di contenere sia il rischio sanitario, sia i costi organizzativi
per la realizzazione di momenti assembleari con modalità sicure. La misura era
già stata prorogata al 15 ottobre 2020 dall'articolo 71 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104”.
Vale la
pena evidenziare che la proroga in esame, rappresenta sicuramente un’occasione
per le società che volessero introdurre a regime nello statuto le sopra citate
modalità di svolgimento a distanza delle assemblee, attraverso la convocazione (entro
il 31 dicembre 2020) di un’assemblea straordinaria con le modalità semplificate,
diretta a modificare in tal senso lo statuto.
Riguardo
alla possibilità di continuare a convocare le assemblee delle società, incluse
le cooperative, in presenza fisica, corre l’obbligo di segnalare che il recente
DPCM 18 ottobre 2020, pur non avendo affrontato espressamente la questione, ha
introdotto una nuova misura restrittiva a proposito di tutti di eventi
congressuali e convegnistici: a partire dal 19 ottobre e fino al 13 novembre sono,
infatti, “sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad
eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza”. Tale
prescrizione si aggiunge alle limitazioni già richiamate nel precedente DPCM
del 13 ottobre 2020, a proposito della sospensione degli eventi che implichino
assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non sia possibile assicurare
il rispetto delle condizioni già stabilite per lo svolgimento degli spettacoli
e, cioè: “con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che
sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un
metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente
conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto
e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala”.
Resta
fermo che dovranno, comunque, essere ulteriormente rispettati “i contenuti
di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio
nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei
protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri
di cui all'allegato 10”.
Il
sopra riportato quadro normativo, unitamente “all’evolversi della situazione
epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e
l’incremento dei casi sul territorio nazionale”, suggerisce di valutare con
particolare prudenza la convocazione di assemblee in presenza fisica.
Non
potendo, infatti, escludere che le recenti restrizioni introdotte per
l’attività convegnistica e congressuale si estendano anche alle assemblee delle
società e degli enti, si è provveduto a richiedere espressamente un chiarimento
(FAQ) a nome dell’Alleanza Cooperative Italiane al Governo (All. 2).
In
attesa delle indicazioni governative, si invitano le cooperative che sono in
procinto di convocare le assemblee (ordinarie e straordinarie) di prevedere
soluzioni alternative alla presenza fisica dei soci, attivabili qualora
l’orientamento del Governo dovesse risultare al riguardo particolarmente
restrittivo (obbligando le società all’utilizzo degli strumenti previsti
dall’art. 106 già richiamato).
Sarà
cura informare tempestivamente sui riscontri alla richiesta di chiarimento
avanzata al Governo.
[1] Norme in materia di svolgimento delle assemblee di
societa' ed enti
1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e
2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea
ordinaria e' convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le
societa' per azioni, le societa' in accomandita per azioni, le societa' a
responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le mutue assicuratrici
possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie,
l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea
mediante mezzi di telecomunicazione; le predette societa' possono altresi'
prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di
telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro
partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di
cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto
comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessita' che si trovino nel
medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
3. Le societa' a responsabilita'
limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni
statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante
consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
4. Le societa' con azioni quotate
possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante
previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime societa' possono
altresi' prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si
svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo
135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto
rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai
sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle societa' ammesse alla negoziazione
su un sistema multilaterale di negoziazione e alle societa' con azioni diffuse
fra il pubblico in misura rilevante.
6. Le banche popolari, e le
banche di credito cooperativo, le societa' cooperative e le mutue
assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto
legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del
codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di
deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee
ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime banche, societa' e
mutue possono altresi' prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento
in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato.
Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui
all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e' fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione
dell'assemblea.
7. Le disposizioni del presente
articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero
entro la data, se successiva, fino alla quale e' in vigore lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza
della epidemia da COVID-19.
8. Per le societa' a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle
risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non
comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni
diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.