Circolari

Circ. n. 59/2020

PROROGA ART.106, D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 CONVERTITO CON LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27, RECANTE: NORME IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETA’ ED ENTI.

(ART. 106, D.L. N. 18/2020:

PROROGA MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETA’ ED ENTI  AL 31 DICEMBRE 2020)

 

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Si fa seguito alle precedenti Circolari del Servizio Legislativo nn. 50, 53 e 55/2020, per comunicare quanto segue.

 

 

Come già evidenziato precedentemente, con il recente Decreto legge  7 OTTOBRE 2020, n. 125 (con cui è stata disposta la proroga dello stato di emergenza da Covid-19 al 31 gennaio 2021), sono stati prorogati dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020, i termini di tutta una serie di misure previste dai vari provvedimenti che si sono susseguiti nei mesi scorsi e indicati in un elenco, allegato al decreto legge 30 luglio 2020, n. 83.

Per l’esame dettagliato delle varie disposizioni oggetto di proroga, si riallega una tabella riepilogativa, aggiornata, con l’indicazione della fonte normativa e delle misure oggetto di proroga (ALL.1).

Tra le varie disposizioni normative prorogate, ex D.L. 125/2020, rileva l’articolo 106, del D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) recante norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti. [1]

Si ricorda che, all’inizio del periodo emergenziale, con il D.L. n. 18/2020, furono introdotte misure straordinarie e semplificate (ancorché non previste nello statuto) per consentire alle società ed enti di svolgere le assemblee a distanza, evitando eventuali assembramenti qualora fossero state svolte con le modalità ordinarie, soprattutto in vista dell’imminente scadenza della stagione assembleare di approvazione dei bilanci sociali.

Tali misure straordinarie e semplificate di svolgimento delle assemblee, avevano un termine di scadenza, inizialmente fissato al 31 luglio 2020 ovvero entro l’ulteriore termine di durata dello stato di emergenza.

Con l’articolo 71 del D.L.  n. 104/2020 è stata inizialmente disposta la proroga al 15 ottobre dell’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 106, sopra citato.

Con la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 (DL.  7 ottobre N. 125/2020) sono state ulteriormente prorogate al 31 DICEMBRE 2020, tutta una serie di disposizioni normative vigenti, tra cui, appunto, l’articolo 106 del D.L. n. 18/2020 e l’efficacia degli strumenti ivi previsti per lo svolgimento delle assemblee in modalità alternativa alla presenza fisica e, cioè:

  • espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza;

  • intervento in assemblea, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione;

  • nomina del rappresentante designato;

  • per le sole SRL e cooperative SRL: espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Conseguentemente, le predette modalità alternative in esso previste per lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie delle società, comprese le cooperative, continueranno a poter essere utilizzate, salvo ulteriori proroghe, fino al 31 DICEMBRE 2020, anche se non previste nello statuto (art 1, comma 3, lettera b), N. 3, DL 125/2020).

L’intento del legislatore è chiaro, come si evince dalla Relazione illustrativa al DDL di conversione del D.L. n. 125 sopra citato, secondo cui: “La disposizione è volta ad assicurare, per le assemblee convocate fino al perdurare dello stato di emergenza, l'esercizio delle facoltà già riconosciute dall'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti, al fine di contenere sia il rischio sanitario, sia i costi organizzativi per la realizzazione di momenti assembleari con modalità sicure. La misura era già stata prorogata al 15 ottobre 2020 dall'articolo 71 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”.

Vale la pena evidenziare che la proroga in esame, rappresenta sicuramente un’occasione per le società che volessero introdurre a regime nello statuto le sopra citate modalità di svolgimento a distanza delle assemblee, attraverso la convocazione (entro il 31 dicembre 2020) di un’assemblea straordinaria con le modalità semplificate, diretta a modificare in tal senso lo statuto.

 

Riguardo alla possibilità di continuare a convocare le assemblee delle società, incluse le cooperative, in presenza fisica, corre l’obbligo di segnalare che il recente DPCM 18 ottobre 2020, pur non avendo affrontato espressamente la questione, ha introdotto una nuova misura restrittiva a proposito di tutti di eventi congressuali e convegnistici: a partire dal 19 ottobre e fino al 13 novembre sono, infatti, “sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza”. Tale prescrizione si aggiunge alle limitazioni già richiamate nel precedente DPCM del 13 ottobre 2020, a proposito della sospensione degli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non sia possibile assicurare il rispetto delle condizioni già stabilite per lo svolgimento degli spettacoli e, cioè: “con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala”.

Resta fermo che dovranno, comunque, essere ulteriormente rispettati “i contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome,  nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10”.

Il sopra riportato quadro normativo, unitamente “all’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale”, suggerisce di valutare con particolare prudenza la convocazione di assemblee in presenza fisica.

Non potendo, infatti, escludere che le recenti restrizioni introdotte per l’attività convegnistica e congressuale si estendano anche alle assemblee delle società e degli enti, si è provveduto a richiedere espressamente un chiarimento (FAQ) a nome dell’Alleanza Cooperative Italiane al Governo (All. 2).

In attesa delle indicazioni governative, si invitano le cooperative che sono in procinto di convocare le assemblee (ordinarie e straordinarie) di prevedere soluzioni alternative alla presenza fisica dei soci, attivabili qualora l’orientamento del Governo dovesse risultare al riguardo particolarmente restrittivo (obbligando le società all’utilizzo degli strumenti previsti dall’art. 106 già richiamato).

 

Sarà cura informare tempestivamente sui riscontri alla richiesta di chiarimento avanzata al Governo.




[1] Norme in materia di svolgimento delle assemblee di societa' ed enti

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria e' convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. 2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le societa' per azioni, le societa' in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette societa' possono altresi' prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessita' che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

 3. Le societa' a responsabilita' limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

 4. Le societa' con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime societa' possono altresi' prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

5. Il comma 4 si applica anche alle societa' ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle societa' con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

 6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le societa' cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime banche, societa' e mutue possono altresi' prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale e' in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

8. Per le societa' a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

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