Con la circolare in oggetto l’INPS disciplina
la gestione del nuovo assegno ordinario di cui all’art. 30 del decreto
legislativo 148/2015 (Jobs Act), che i fondi di solidarietà bilaterali devono riconoscere in termini di prestazioni
ai lavoratori operanti in settori fuori
dal campo di applicazione delle casse ordinarie - CIGO e CIGS (1). La circolare riguarda espressamente solo
i Fondi di solidarietà bilaterali costituiti nei diversi settori dalle parti
sociali ai sensi dell’art. 26, comma 1, del medesimo decreto.
Come già ricordato più volte, NON E’ QUESTO IL CASO DEL MOVIMENTO
COOPERATIVO che, come Alleanza, ha da tempo deciso di confluire con tutti i settori interessati nel FONDO
DI INTEGRAZIONE SALARIALE presso INPS insieme alle imprese dell’industria,
commercio, terziario e servizi.
Infatti, le imprese cooperative associate fuori dagli ammortizzatori sociali ordinari
versano già, dal 1 gennaio 2014, il contributo al Fondo di integrazione salariale.
Però, solo nei giorni scorsi è stato emanato il DM di nomina del Comitato
Amministratore, immediatamente insediato presso l’INPS, dove siamo presenti
come Alleanza delle Cooperative. Supponiamo che, nelle prossime settimane, si
comincerà a prevedere l’operatività
effettiva del Fondo attraverso l’erogazione
delle integrazioni salariali.
Ciò non toglie che le istruzioni emanate sul
caso specifico possono rappresentare un valido punto di riferimento in
attesa di distinte indicazioni sul Fondo di Integrazione Salariale.
Come noto, infatti, l’assegno d’integrazione trova applicazione per tutti quei datori di lavoro
che occupano mediamente più di 15 dipendenti, in presenza di causali di
riduzione/sospensione dell'attività lavorativa sostanzialmente analoghe a
quella previste per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.
Pur non entrando nel merito, ciò risulta
evidente anche dal fatto che le disposizioni dettate dall’INPS su decorrenza/durata
delle prestazioni, presentazione delle domande e gestione del periodo
transitorio ricalcano a grandi linee le
istruzioni già offerte sia dal Ministero del Lavoro(2) che
dall’Istituto (3) in merito alle novità in vigore per le casse ordinarie
CIGO e CIGS.
Nel rimandare al testo della circolare per
ulteriori approfondimenti, ci preme sottolineare che l’assegno ordinario
oggetto della presente circolare va tenuto distinto dall’assegno di solidarietà
previsto dall’art. 31 del decreto legislativo 148/2015 che il Fondo di Integrazione
Salariale dovrà erogare in favore delle imprese tra 5 e 15 dipendenti,
ricomprese anch’esse, a seguito del JOBS ACT, nei fondi di solidarietà
Infatti, questo è lo strumento che, sempre
per fare un parallelismo con il sistema delle casse ordinarie, sostituisce i
contratti di solidarietà di tipo b), di prossima abrogazione, ossia quelli
stipulati dalle imprese non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS.
(1) Nostra circolare n. 52 del 5 ottobre 2015,
prot. n. 4347.
(2) Nostra circolare n. 53 del 6 ottobre 2015
– prot. n. 4371
(3) Nostra circolare n. 57 del 18 dicembre
2015 – prot. n. 5460