Circolari

Circ. n. 59/2014

Circolare INPS n. 137 del 5 novembre 2014 Nuovo incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli ex art. 5 legge 116/2014 (#Campo libero).AVVIO PROCEDURA PER INVIO DOMANDE

Con la circolare in oggetto, l’INPS rende note le modalità operative per l’accesso ai nuovi incentivi per l’assunzione di giovani lavoratori in agricoltura previsti dal programma #Campo libero. Le domande potranno essere presentate a partire da

LUNEDI’ 10 NOVEMBRE  e solo in via telematica

utilizzando l’apposito modello -fac-simile allegato alla circolare - disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole” (presso il Cassetto si potrà poi verificare esito della richiesta e ammissione al beneficio).

Come noto, si tratta dell’incentivo all’assunzione di giovani lavoratori agricoli disciplinato dall’art. 5, commi 1-12, del decreto-legge 91/2012 convertito con modifiche dalla legge 116/2014 (cfr. circolari di Fedagri del 2 luglio 2014 – prot. n. 2977 - e del 1° settembre u.s. – prot. n. 3752).

L’INPS ricorda che le domande saranno accolte in base all’ORDINE CRONOLOGICO di presentazione fino all’esaurimento dei fondi stanziati (5,5 milioni  per il 2015 e 9 milioni per ciascuno degli anni 2016-2018).

Inoltre, l’INPS integra la disciplina già dettata a riguardo dal legislatore, CON ALCUNE POSITIVE NOVITÀ e specifica che, dal 10 novembre, non sarà più possibile chiedere nel caso di assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato gli incentivi riconosciuti ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2013 (nostra circolare n. 40 del 4 luglio 2013 – prot. n. 3121).

Come noto, le due misure sono alternative e non cumulabili, pur restando fermi gli effetti delle domande presentate fino a questo momento ai sensi della norma del 2013.

Prima di entrare nel merito delle istruzioni INPS vale ribadire – cosa che non fa l’Istituto – che la misura è rivolta a imprenditori agricoli (“datori di lavoro che hanno i requisiti di cui all’articolo 2135 del codice civile”), compresi quindi gli imprenditori che esercitano attività connesse sia di commercializzazione/trasformazione di prodotti sia di servizi.

Rientrano, quindi, nel campo di applicazione anche le cooperative agricole di cui alla legge 240/1984 e quelle che forniscono servizi ai propri soci.

 

Lavoratori per i quali spetta l’incentivo

L’incentivo si applica ad assunzioni effettuate tra 1° luglio 2014 e 30 giugno 2015.

Le assunzioni devono riguardare giovani tra i 18 anni compiuti e i 35 anni non compiuti che siano disoccupati da almeno 6 mesi oppure privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Rispetto alla condizione di essere disoccupati da 6 mesi, o meglio, stando al dettato della norma (art. 5, comma 4, lett. a), “privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, secondo l’INPS, rientrano in questa fattispecie anche gli operai a tempo determinato (OTD) che pur avendo prestato attività lavorativa nel semestre precedente l’assunzione abbiano cumulato nei 12 mesi antecedenti l’assunzione, un numero di giornate inferiore a 100 (NOVITA’).

 

Rapporti incentivati. Misura e durata dell’incentivo

L’incentivo è concesso in caso di assunzione di dipendenti (operai, impiegati, quadri, dirigenti) a tempo indeterminato o a tempo determinato, anche a tempo parziale, con durata almeno triennale e con una garanzia minima di occupazione di 102 giornate annue (all’INPS preme anche ricordare che il contratto deve essere redatto in forma scritta).

 

Secondo l’INPS, fatto salvo il requisito dell’incremento occupazionale netto (vedi infra), il beneficio va riconosciuto anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 1° luglio 2014 (NOVITA’).

Da questo punto di vista, trova risposta una nostra considerazione avanzata alla luce di una norma che nulla diceva rispetto all’impraticabilità per il settore agricolo da qui in avanti (dal 10 novembre p.v., come ora specificato dall’INPS) dell’incentivo di cui all’art. 1 del D.L. 76/2013 in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, fattispecie appunto non contemplata dal nuovo provvedimento.

E’ ora evidente che i nuovi incentivi, applicandosi anche in caso di stabilizzazione del rapporto, e aggiunge l’INPS anche in caso di proroga, fanno inequivocabilmente venir meno per questo settore il ricorso a tutte le fattispecie previste nel 2013.

L’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per complessivi 18 mesi mediante compensazione con i contributi dovuti. In particolare:

·         per le assunzioni a tempo indeterminato (OTI) lo sgravio sarà riconosciuto interamente in un’unica soluzione decorsi 18 mesi dall’assunzione (questa peraltro rappresenta una delle principali modifiche apportate in sede di conversione visto che la versione originaria del decreto-legge lo riconosceva a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione);

·         per le assunzioni a tempo determinato (OTD) lo sgravio sarà riconosciuto:

Øper le prime 6 mensilità al completamento del 1° anno di assunzione;

Øper altre 6 mensilità al completamento del 2° anno di assunzione;

Øper le ultime 6 mensilità al completamento del 3° anno di assunzione.

In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio andrà proporzionalmente ridotto.

In generale, poi, alla luce di un’ulteriore significativa modifica apportata in sede di conversione al provvedimento, esiste un limite massimo annuo di fruizione dell’incentivo con riferimento a ciascun lavoratore:

·           3.000 euro nel caso di lavoratori OTD;

·           5.000 euro nel caso di OTI.

 

Condizioni di accesso al beneficio

Come di consueto, l’INPS ricorda che ai fini della fruizione dei benefici in oggetto vale l’adempimento degli obblighi contributivi, delle norme in materia di salute e sicurezza nonché il rispetto della contrattazione collettiva stipulata dalle parti comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Inoltre, lo sgravio è soggetto ai principi generali introdotti dalla legge 92/2012 (art. 4, commi 12, 13 e 15) in materia di incentivi all’assunzione.

 

Incremento occupazionale netto

Le assunzioni devono determinare un incremento occupazionale netto, generato in base alla differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente l’assunzione.

Ai fini del calcolo di tale incremento, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni offerte a livello europeo (Regolamento Comunitario 651/2014) per ciascuna assunzione incentivata guardando alla media dei 12 mesi precedenti, l’INPS specifica come:

·           alcune fattispecie non vadano tenute in considerazione: dimissioni volontarie del lavoratore, sua invalidità sopravvenuta o decesso, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario o, infine, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo;

·           nella base di computo rientrino contratti a tempo determinato e indeterminato, con un riproporzionamento dei dipendenti part-time ed un’esclusione del lavoro c.d. accessorio (vanno computati invece anche lavoratori somministrati a fronte di un rapporto di lavoro a tempo determinato con l’agenzia, mentre in caso di sostituzioni si considera solo il lavoratore sostituito);

·           l’incremento vada verificato al netto di diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o meglio con riferimento alla nozione di “impresa unica” definita dall’art. 2, paragrafo 2, del Regolamento  Comunitario n. 1408/2013.

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Nel rimandare al testo della circolare per ulteriori approfondimenti, si precisa che con successivo messaggio l’INPS renderà note le modalità effettive di fruizione del beneficio.

Documenti da scaricare

Circ592014.doc (599,5 KB)