Circolari

Circ. n. 58/2022

RIFORMA AMMORTIZZATORI SOCIALI PRECISAZIONI PER FONDI SOLIDARIETA’ BILATERALI

Con il messaggio in oggetto l’INPS fornisce opportunamente ulteriori chiarimenti validi per i Fondi di solidarietà bilaterali rispetto alla disciplina loro applicabile alla luce della riforma degli ammortizzatori sociali varata ad inizio 2022.

Ricordiamo che nel sistema cooperativo abbiamo la presenza di due fondi di solidarietà bilaterali (servizi ambientali e credito cooperativo) e che le imprese degli altri settori non coperte da CIGO confluiscono da tempo, come noto, nel FIS.

Ciò detto, le precisazioni dell’INPS vanno a ribadire e chiarire che:

  • entro fine anno tutti i fondi di solidarietà attualmente esistenti dovranno adeguarsi a quanto previsto nella riforma (ultima legge di bilancio 2022). Per l’adeguamento rileva la sottoscrizione di un nuovo e conseguente accordo collettivo delle parti sociali che hanno dato vita al medesimo fondo entro il 31 dicembre 2022;
  • in termini di adeguamento, tali fondi dovranno garantire un’integrazione salariale nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali sia ordinarie che straordinarie in misura pari, a seconda della soglia dimensionale e della causale invocata, alla durata delle prestazioni previste rispettivamente per CIGO e CIGS. Il messaggio riporta puntualmente una tabella che incrocia tipologia di datori di lavoro distinti per dimensione, durata minima della prestazione da garantire e causale invocata.

 

 

Il messaggio si collega evidentemente alla precedente circolare INPS n. 76 del 30 giugno 2022 in materia di profili e versamenti contributivi connessi agli ammortizzatori sociali(1), ricordando che quei datori di lavoro operanti in settori tutelati da Fondi di solidarietà bilaterali non sono ovviamente tenuti alla contribuzione prevista per CIGO/CIGS/FIS.

Ciò detto, considerato che ora dovranno garantire una tutela anche nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali straordinarie, tali fondi di solidarietà bilaterali dovranno valutare anche un’eventuale rimodulazione della relativa contribuzione di finanziamento (regola applicabile anche al Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato FSBA al quale INPS dedica un paragrafo ad hoc).

 

Datori di lavoro

Durata minima che deve essere garantita dal Fondo

datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente

  • 13 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie

datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente

  • 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie

datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente

  • 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie;
  • 24 mesi per causale CIGS "riorganizzazione aziendale"(anche per realizzare processi di transizione);
  • 12 mesi per causale CIGS "crisi aziendale";
  • 36 mesi per causale CIGS "contratto di solidarietà"

 

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(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 54 del 13 luglio 2022 – prot. n. 2843.

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