Con la nota in oggetto
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti sull’art. 41-bis
del D.L. 73/2021 Sostegni-Bis introdotto con la legge di conversione n.
106/2021(1) .
Si tratta, come noto, della
facoltà per la contrattazione collettiva leader di qualsiasi livello (CCNL o
contratti aziendali/territoriali) di disciplinare causali aggiuntive rispetto
a quelle previste dal legislatore da utilizzare per la stipula di contratti a
tempo determinato.
Come abbiamo avuto già modo
di porre in evidenza nella circolare di commento sulle disposizioni di legge
richiamate, le modifiche apportate all’art. 19 del decreto legislativo n.
81/2015 hanno fatto emergere non poche incertezze applicative, essendo le
stesse formulate in modo assolutamente poco chiaro e non coordinato con la
normativa di riferimento,
La nota dell’INL cerca di dare qualche risposta
operativa ai dubbi emersi, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 7959 del
13 settembre u.s. di cui però non si conoscono i contenuti.
Nel merito, ribadito che
solo la contrattazione collettiva leader – stipulata dalle parti sociali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale – può introdurre
ulteriori e specifiche esigenze per la stipula di contratti a tempo determinato,
secondo INL la facoltà per i datori di lavoro di utilizzare queste
ulteriori causali disciplinate eventualmente a livello pattizio vale:
-
fino
al 30 settembre 2022 nel caso dell’instaurazione del primo contratto a tempo
determinato tra le parti – di durata comunque superiore ai 12 mesi;
-
anche
dopo quella data, per cui senza alcun
vincolo temporale, nel caso di un rinnovo o di una proroga del contratto a
termine che presupponga la causale.
Nel primo caso, il termine del 30
settembre 2022 - come avevamo già prefigurato a fine luglio nel nostro
commento - va comunque riferito alla scadenza entro cui i datori di lavoro
possano stipulare contratti a tempo determinato giustificati con tali nuove
causali derivanti dalla contrattazione (e non al termine ultimo di vigenza
di tali rapporti).
Da un altro punto di vista
l’Ispettorato evidenzia come NON esistano “particolari vincoli
contenutistici né caratteristiche sostanziali” per la definizione delle
causali da parte della contrattazione collettiva, fatto salvo un
richiamo agli attori contrattuali ad individuare esigenze specifiche e ipotesi
concrete e non formulazioni generiche che richiedano poi ulteriori declinazioni
nel contratto individuale.
Rimane
irrisolta la questione della durata massima del contratto a termine qualora si
utilizzino le causali definite dalla contrattazione collettiva visto che, le
modifiche introdotte dal legislatore, richiamano testualmente il vincolo legale
dei 24 mesi, ma non può dimenticarsi la possibilità di un limite superiore
qualora previsto dalla contrattazione.
Detta deroga, come noto, è già prevista dall’art. 19,
comma 2 del medesimo decreto n. 81/2015 e utilizzata, ad esempio, nell’ambito
del sistema cooperativo da alcuni CCNL, come quello dedicato alle cooperative
sociali.
Il rinvio alla contrattazione collettiva di cui comma
2 per la definizione di una durata complessiva del rapporto a termine superiore
a 24 mesi (generico e non riferito ad alcuna tipologia di causale) riguarda e
vale appunto per tutte le fattispecie e, data la novità ora introdotta, forse
proprio a maggior ragione laddove un datore di lavoro instauri un contratto
riconducibile alle specifiche esigenze (causali) definite dalla contrattazione.
Infatti, come osservato da alcuni commentatori - dal nostro punto di vista in maniera più che
ragionevole - le nuove disposizioni si innestano, rafforzandoli, nel
solco degli altri rinvii alla contrattazione collettiva (leader) già contenuti
nel decreto legislativo 81/2015 in materia di rapporti a tempo determinato.
Il profilo della durata massima non è approfondito dall’Ispettorato
- che sul punto richiama unicamente il mero dettato normativo - mentre invece
sarebbero necessari a riguardo chiarimenti elaborati secondo una lettura
sistematica delle norme vigenti.
Infine, nel rimandare alla
lettura della nota dell’Ispettorato per ulteriori dettagli, ricordiamo che fino
a fine 2021 rimane la possibilità per i datori di lavoro di rinnovare/prorogare
come e comunque un contratto a tempo determinato senza il vincolo della causale
(per una sola volta a partire dal 23 marzo u.s., per un periodo massimo di 12
mesi e ferma restando una durata complessiva del rapporto di lavoro di 24 mesi
prevista dal legislatore).
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico
n. 52 del 28 luglio 2021 – prot. n. 3114.